Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03607/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3607 del 2021, proposto da
Annunziata Armonia, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Beatrice Dell’Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Santa Lucia n. 81;
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Nappo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- dell’ordinanza della Giunta regionale della Campania - Genio Civile di Napoli n. 1051 prot. 2021.0267465 del 18 maggio 2021;
- dell’ordinanza della Giunta regionale della Campania - Genio Civile di Napoli n. 936 prot. 2021.0273418 del 20 maggio 2021;
- di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Espone, in fatto, la parte ricorrente:
- di essere proprietaria, nel Comune di Torre del Greco, di un appartamento con sottostante locale cantina, posto al primo piano di un fabbricato di maggiore consistenza, ricevuto in donazione dal padre in data 29 luglio 1992;
- che l’immobile è stato realizzato in forza di concessione edilizia n. 1959 del 21 marzo 1964;
- che il suo dante causa ha presentato al Comune di Torre del Greco due istanze di condono edilizio (prot. n. 29663/1985 e prot. n. 29664/1985) ai sensi della legge n. 47 del 1985, per opere ulteriori eseguite sull’immobile senza munirsi dei prescritti titoli abilitativi;
- che il fabbricato è stato frazionato in due unità immobiliari in forza di titolo abilitativo rilasciato all’interessato in data 14 maggio 1992 (prot. n. 693/92), dal Sindaco di Torre del Greco;
- che il Comune di Torre del Greco ha adottato, in data 22 febbraio 2021, due ordinanze di demolizione, la n. 59, ai sensi dell’articolo 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, e la n. 65, ai sensi dell’articolo 27 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001 (in relazione alle seguenti opere: manufatto in muratura avente superficie di circa 7 mq e altezza di circa 2,20 m; frazionamenti; due tettoie, l’una di ca. 1,30 x 5,10 m e altezza di circa 2,20 m, l’altra di ca. 1,60 x 2,70 m e altezza di 2,20 m; scala in ferro a due rampe; cancellate in ferro; pergolato);
- di aver proposto, avverso tali ordinanze, il ricorso n. 2194/2021 r. g.;
- che, pendente tale giudizio, il Genio Civile di Napoli ha emesso le ordinanze di sospensione lavori n. 1051 prot. 2021.0267465 del 18 maggio 2021 e n. 936 prot. 2021.0273418 del 20 maggio 2021, impugnate in questa sede.
2. Con tali ordinanze, il Genio Civile – preso atto delle ordinanze di demolizione del 22 febbraio 2021, dalle quali risulta che l’odierna ricorrente ha realizzato opere in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001 e che “ non è stata effettuata l’istanza in sanatoria di autorizzazione sismica o di deposito ai sensi dell’articolo 2 della L.R. 9/83 ” – ha ordinato:
a) la sospensione immediata dei lavori, qualora in atto;
b) la nomina del collaudatore;
c) la trasmissione “ entro 90 giorni [di] certificazione comunale attestante il ripristino dello stato dei luoghi qualora il manufatto sia stato demolito a seguito di ordinanza comunale di demolizione ”;
d) la presentazione “ entro 45 giorni [del] progetto esecutivo dei lavori in argomento da redigersi in conformità al disposto dall’art. 2 della L.R 9/83 s.m.i., evidenziando le opere già eseguite e quelle che eventualmente si rendessero necessarie per rendere il manufatto conforme alle norme tecniche vigenti nelle zone sismiche ”, con l’avvertenza che in caso d’inottemperanza sarebbe stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 132, lettera e), della legge regionale n. 5 del 2013.
3. Avverso i provvedimenti impugnati, la ricorrente muove le seguenti censure:
a) difetto di motivazione in ordine alle attuali e indifferibili ragioni d’interesse pubblico e alla prevalenza di queste rispetto alle ragioni dei privati destinatari dell’ordine;
b) violazione del divieto per l’Amministrazione regionale “ di ordinare la esecuzione dei lavori (nella specie di adeguamento sismico) presso immobili ritenuti illegittimi dalla stessa amministrazione e, prim’ancora, dal comune che ne ha ingiunto la demolizione ”;
c) omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, di cui all’articolo 7 della legge n. 241 del 1990.
4. Il ricorso è infondato.
Giova, in primo luogo, chiarire che i provvedimenti impugnati dispongono che le opere abusive esistenti – ove non ancora demolite e fintanto che ciò non accada – vengano rese conformi alla normativa antisismica, affinché non costituiscano un pericolo per “ la pubblica e privata incolumità ”, presidiata dal Genio Civile. Tale funzione prescinde dalla natura abusiva dell’opera; il carattere di abusività e la non conformità alle norme antisismiche seguono, infatti, percorsi distinti e sono soggetti a rimedi di competenza di Amministrazioni diverse (ciascuna portatrice di una determinata categoria di interessi).
Nel merito:
a) non è fondata la censura di difetto di motivazione, atteso che l’adozione di misure a tutela della pubblica e privata incolumità costituisce atto dovuto e deve, per legge, essere attuata immediatamente (cfr. articolo 6 Repressioni delle violazioni della legge regionale n. 9 del 1983), sicché non vi era necessità – come sostenuto, invece, dalla ricorrente – di argomentare in ordine all’attualità, indifferibilità e prevalenza delle ragioni d’interesse pubblico sottese al provvedimento repressivo;
b) del tutto improprio è il richiamo alle norme (e alla giurisprudenza) che vietano al privato di perpetuare il comportamento illecito in cui si sostanzia l’abuso edilizio, mediante l’esecuzione di ulteriori interventi non autorizzati su manufatti abusivi (dei quali le nuove opere mutuerebbero la natura); nel caso in esame, si tratta infatti – con ogni evidenza – di interventi di messa in sicurezza obbligatori per legge, e perciò ordinati dal Genio Civile, non nell’interesse del proprietario bensì nel superiore interesse della difesa del territorio dal rischio sismico;
c) infine, la doverosità e l’improcrastinabilità degli interventi di messa in sicurezza sismica escludono la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, il quale contempla espressamente le “ particolari esigenze di celerità del procedimento ” quali cause che rendono pleonastica la comunicazione.
5. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in favore della Regione Campania, che ha emesso i provvedimenti impugnati. Possono essere, invece, compensate nei confronti del Comune di Torre del Greco.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Regione Campania, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge. Spese compensate nei confronti del Comune di Torre del Greco.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ianniello | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO