Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 31
CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di notifica atto presupposto (cartella di pagamento)

    Il giudice d'appello, applicando il nuovo art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. 546/1992 (entrato in vigore il 5.1.2024), ritiene che in caso di vizi della notifica di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso debba essere proposto contemporaneamente contro entrambi i soggetti (ente impositore e agente della riscossione). Poiché il ricorso è stato proposto solo nei confronti della Regione Veneto, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per litisconsorzio necessario.

  • Rigettato
    Legittimazione passiva della Regione Veneto

    Il giudice d'appello conferma la decisione di primo grado che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Veneto, in quanto i vizi dedotti attenevano all'operato dell'agente della riscossione (AdER) e non all'atto impositivo originario di competenza della Regione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 31
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 31
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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