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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 986/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 818/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320249001011655000 TASSA AUTOMOB. 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha citato in giudizio d'appello la REGIONE DEL VENETO appellando la sentenza n.818/2024 pubblicata in data 30/12/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Venezia nel procedimento
R.G. n.396/2024, Giudice Monocratico .
La controversia ha ad oggetto l'avviso di intimazione n. 11320249001011655000 notificato al contribuente il 26.2.2024 e relativa a due cartelle: una di 6550 euro ed una per 814 euro;
quest'ultima relativa al bollo per 2016 .
Con il ricorso originario proposto nei soli confronti della regione veneto il contribuente chiedeva l'annullamento della intimazione poiché la cartella gli sarebbe stata notificata il 17.9.2021 e quindi ben dopo il 31.12.2019 ( scadenza del triennio).
La prtima decisione così ha motivato:
“ Questa Corte ritiene che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Veneto per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione. Parte ricorrente ha impugnato un atto di intimazione di pagamento pacificamente emesso da AdER Venezia, deducendo vizi relativi all'attività del concessionario per la riscossione ed in particolare, in via preliminare, l'omessa notifica della cartella per il bollo auto 2016 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata in questa sede (notifica che sarebbe comunque avvenuta oltre il termine prescrizionale). Così prospettati i motivi di doglianza, è dirimente osservare che essi attengono esclusivamente all'operato di AdER in sede di riscossione, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento di competenza della Regione Veneto, atto non espressamente e specificamente impugnato in questa sede. Sicchè, essendo i vizi dedotti (quantomeno in via preliminare e assorbente) riferibili - in astratto - alla sola attività di AdER, deve ritenersi fondata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva di Regione Veneto, estranea all'attività di notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento impugnata.
Con il proposto appello il contribuente chiedeva che in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata la legittimazione passiva della Regione Veneto e quindi annullarsi l'intimazione di pagamento n. 113 2024
90010116 55/000 notificata il 26/02/2024, da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale concessionario di Ente Regione Veneto, con riferimento alle pretese di competenza di questi quale Ente convenuto, in quanto estinte per intervenuta prescrizione. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, .
In punto di fatto l'appellante ribadiva che in data 26/02/2024 il Sig. Ricorrente_1 riceveva la notifica della intimazione di pagamento n. 113 2024 90010116 55/000 relativa alle seguenti cartelle:
11320120026209629000 notificata in data 26/07/2013 per l'importo di € 6.550,54 e 11320190014639789000 notificata in data 17/09/2021 l'importo di € 814,05= (v. doc.1 ricorrente primo grado). Per quanto qui ci occupa, l'intimazione veniva impugnata con ricorso notificato nei confronti della Regione Veneto in data
26/04/2024 per contestare la pretesa relativamente ad un bollo auto, in quanto prescritta, oggetto della cartella n.11320190014639789000, con relativi interessi, sanzioni ed altri oneri, asseritamente dovuto per l'anno 2016.
Motivava altresì il Sig. Ricorrente_1 di non aver ricevuto, neppure quale socio accomandatario della Società_1 S.a.s. di Ricorrente_1 & C. ed in quanto tale sottoposto a procedura concorsuale (v. Sentenza n.125 del 21/05/2013 del Tribunale di Treviso – Sez. Fall.: v. visura doc.2 ricorrente primo grado), tra il
22/05/2013 ed il 24/08/2021, dunque anche nel periodo in cui sarebbe stata liquidata la tassa automobilistica di cui trattasi, risalente all'anno 2016, nessun avviso di liquidazione aveva ricevuto.
La doglianza principale rimaneva purtuttavia quella secondo cui la cartella n.11320190014639789000 richiamata nell'intimazione oggetto della presente impugnazione, faceva riferimento ad una tassa automobilistica del 2016 prescritta in quanto oggetto di un avviso di liquidazione mai pervenuto al Sig.
Ricorrente_1 al pari della cartella asseritamente notificata in data 17/09/2021.
Ribadiva l'appellante che La Regione Veneto si costituiva nel procedimento di primo grado avente R.G.
396/2024 in data 19/11/2024 - dunque tardivamente poiché l'udienza di trattazione era stata fissata per la data del 29/11/2024- sostenendo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell'Ente Regione
Veneto, in quanto il ricorrente non avrebbe eccepito nulla riguardo all'atto prodromico di cui è titolare Regione
Veneto, ma solo la presenza di vizi solamente riguardo ad atti di competenza dell'Ente Riscossore.
La Regione Veneto nulla documentava, tantomeno nel rispetto delle preclusioni temporali previste dal D. lgs. n.546/1992, art.32, circa l'asserita notifica dell'avviso di liquidazione del bollo nei confronti del Sig.
Ricorrente_1 (notifica che sarebbe avvenuta, a dire di controparte, a mani ed in data 05/07/2018) e della Curatela;
né la prova della cartella menzionata nell'intimazione asseritamente avvenuta nel 2021.
La Regione si costituiva tempestivamente insistendo sulla fondatezza della pregiudiziale posta .
“Invero, in tal caso, il ricorso si presenta come inammissibile in quanto proposto tardivamente, palesandosi una chiara violazione del combinato disposto di cui agli artt. 19 commi 1 e 3, e 21, comma 1, del d.lgs.
546/1992. L'art 19 del d.lgs. 546/1992, come noto, contempla quelli che sono gli atti “autonomamente impugnabili” nell'ambito della giurisdizione tributaria, tra i quali rientrano, espressamente, l'avviso di accertamento del tributo, il ruolo e la cartella di pagamento. Il terzo comma dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, sancisce poi che questi atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati solo per vizi propri. L'art. 21 del medesimo decreto pone, infine, il termine utile per la proposizione del ricorso giurisdizionale, stabilito in sessanta giorni dalla data di notifica degli atti impugnati. Dalla mancata tempestiva reazione all'avviso di accertamento, consegue il cristallizzarsi del credito regionale e, in ultima analisi, la definitività dell'avviso stesso, che non può più essere soggetto ad impugnazione davanti al Giudice. Tutto ciò proprio in virtù dello spirare del termine utile per la proposizione del ricorso, di cui al combinato disposto degli artt. 19 e 21 d.lgs.
546/1992.”
Nel merito evidenziava che non era intervenuta alcuna decadenza della pretesa erariale per l'esistenza di plurimi atti interruttivi che produceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima decisione è corretta e deve essere confermata in questa sede .
Dirimente, sul punto, è l'applicazione dell'art. 14 del Decreto 546 del 1992 tenuto conto sia dell'originario testo in vigore sino al 4.1.2024 e sia del testo riformato con vigenza a far data dal 5.1.2024.
Invero il Legislatore della Riforma portata dal Decreto Legislativo n. 220 del 2023 ha Introdotto nel corpo dell'articolo 14, il comma 6 bis, che così recita: “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti “ così prevedendo un litisconsorzio necessario che impone la presentazione del ricorso contro entrambi i soggetti: ente impositore e agente della riscossione, con conseguente inammissibilità del medesimo lì dove venga citata una sola delle due parti. Il precedente regime, che trova tuttora applicazione con riferimento ai giudizi instaurati in primo e in secondo grado nonché in Cassazione entro il 4 gennaio 2024 prevedeva invece per le liti che non riguardassero solo la validità degli atti esecutivi, un più semplice caso di litisconsorzio facoltativo.
Sul punto : Cass. Sez. U., 08/03/2022, n. 7514, Rv. 664407 - 01)
“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c”.
Tanto chiarito si rileva che il presente giudizio è stata instaurato il 27.5.2024 data di deposito del ricorso ed
è e quindi soggetto alla “nuova “ disciplina.
Invero il ricorrente in applicazione della Novella avrebbe dovuto porre il ricorso contemporaneamente contro entrambi i soggetti ( ente impositore ed agente della riscossione ).
Ne deriva la inammissibilità del ricorso introduttivo cui non è possibile porre rimedio in questa fase trattandosi di litisconsorzio necessario .
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo .
P.Q.M.
PQM
Conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 500
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 986/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 818/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320249001011655000 TASSA AUTOMOB. 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha citato in giudizio d'appello la REGIONE DEL VENETO appellando la sentenza n.818/2024 pubblicata in data 30/12/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Venezia nel procedimento
R.G. n.396/2024, Giudice Monocratico .
La controversia ha ad oggetto l'avviso di intimazione n. 11320249001011655000 notificato al contribuente il 26.2.2024 e relativa a due cartelle: una di 6550 euro ed una per 814 euro;
quest'ultima relativa al bollo per 2016 .
Con il ricorso originario proposto nei soli confronti della regione veneto il contribuente chiedeva l'annullamento della intimazione poiché la cartella gli sarebbe stata notificata il 17.9.2021 e quindi ben dopo il 31.12.2019 ( scadenza del triennio).
La prtima decisione così ha motivato:
“ Questa Corte ritiene che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Veneto per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione. Parte ricorrente ha impugnato un atto di intimazione di pagamento pacificamente emesso da AdER Venezia, deducendo vizi relativi all'attività del concessionario per la riscossione ed in particolare, in via preliminare, l'omessa notifica della cartella per il bollo auto 2016 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata in questa sede (notifica che sarebbe comunque avvenuta oltre il termine prescrizionale). Così prospettati i motivi di doglianza, è dirimente osservare che essi attengono esclusivamente all'operato di AdER in sede di riscossione, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento di competenza della Regione Veneto, atto non espressamente e specificamente impugnato in questa sede. Sicchè, essendo i vizi dedotti (quantomeno in via preliminare e assorbente) riferibili - in astratto - alla sola attività di AdER, deve ritenersi fondata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva di Regione Veneto, estranea all'attività di notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento impugnata.
Con il proposto appello il contribuente chiedeva che in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata la legittimazione passiva della Regione Veneto e quindi annullarsi l'intimazione di pagamento n. 113 2024
90010116 55/000 notificata il 26/02/2024, da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale concessionario di Ente Regione Veneto, con riferimento alle pretese di competenza di questi quale Ente convenuto, in quanto estinte per intervenuta prescrizione. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, .
In punto di fatto l'appellante ribadiva che in data 26/02/2024 il Sig. Ricorrente_1 riceveva la notifica della intimazione di pagamento n. 113 2024 90010116 55/000 relativa alle seguenti cartelle:
11320120026209629000 notificata in data 26/07/2013 per l'importo di € 6.550,54 e 11320190014639789000 notificata in data 17/09/2021 l'importo di € 814,05= (v. doc.1 ricorrente primo grado). Per quanto qui ci occupa, l'intimazione veniva impugnata con ricorso notificato nei confronti della Regione Veneto in data
26/04/2024 per contestare la pretesa relativamente ad un bollo auto, in quanto prescritta, oggetto della cartella n.11320190014639789000, con relativi interessi, sanzioni ed altri oneri, asseritamente dovuto per l'anno 2016.
Motivava altresì il Sig. Ricorrente_1 di non aver ricevuto, neppure quale socio accomandatario della Società_1 S.a.s. di Ricorrente_1 & C. ed in quanto tale sottoposto a procedura concorsuale (v. Sentenza n.125 del 21/05/2013 del Tribunale di Treviso – Sez. Fall.: v. visura doc.2 ricorrente primo grado), tra il
22/05/2013 ed il 24/08/2021, dunque anche nel periodo in cui sarebbe stata liquidata la tassa automobilistica di cui trattasi, risalente all'anno 2016, nessun avviso di liquidazione aveva ricevuto.
La doglianza principale rimaneva purtuttavia quella secondo cui la cartella n.11320190014639789000 richiamata nell'intimazione oggetto della presente impugnazione, faceva riferimento ad una tassa automobilistica del 2016 prescritta in quanto oggetto di un avviso di liquidazione mai pervenuto al Sig.
Ricorrente_1 al pari della cartella asseritamente notificata in data 17/09/2021.
Ribadiva l'appellante che La Regione Veneto si costituiva nel procedimento di primo grado avente R.G.
396/2024 in data 19/11/2024 - dunque tardivamente poiché l'udienza di trattazione era stata fissata per la data del 29/11/2024- sostenendo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell'Ente Regione
Veneto, in quanto il ricorrente non avrebbe eccepito nulla riguardo all'atto prodromico di cui è titolare Regione
Veneto, ma solo la presenza di vizi solamente riguardo ad atti di competenza dell'Ente Riscossore.
La Regione Veneto nulla documentava, tantomeno nel rispetto delle preclusioni temporali previste dal D. lgs. n.546/1992, art.32, circa l'asserita notifica dell'avviso di liquidazione del bollo nei confronti del Sig.
Ricorrente_1 (notifica che sarebbe avvenuta, a dire di controparte, a mani ed in data 05/07/2018) e della Curatela;
né la prova della cartella menzionata nell'intimazione asseritamente avvenuta nel 2021.
La Regione si costituiva tempestivamente insistendo sulla fondatezza della pregiudiziale posta .
“Invero, in tal caso, il ricorso si presenta come inammissibile in quanto proposto tardivamente, palesandosi una chiara violazione del combinato disposto di cui agli artt. 19 commi 1 e 3, e 21, comma 1, del d.lgs.
546/1992. L'art 19 del d.lgs. 546/1992, come noto, contempla quelli che sono gli atti “autonomamente impugnabili” nell'ambito della giurisdizione tributaria, tra i quali rientrano, espressamente, l'avviso di accertamento del tributo, il ruolo e la cartella di pagamento. Il terzo comma dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, sancisce poi che questi atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati solo per vizi propri. L'art. 21 del medesimo decreto pone, infine, il termine utile per la proposizione del ricorso giurisdizionale, stabilito in sessanta giorni dalla data di notifica degli atti impugnati. Dalla mancata tempestiva reazione all'avviso di accertamento, consegue il cristallizzarsi del credito regionale e, in ultima analisi, la definitività dell'avviso stesso, che non può più essere soggetto ad impugnazione davanti al Giudice. Tutto ciò proprio in virtù dello spirare del termine utile per la proposizione del ricorso, di cui al combinato disposto degli artt. 19 e 21 d.lgs.
546/1992.”
Nel merito evidenziava che non era intervenuta alcuna decadenza della pretesa erariale per l'esistenza di plurimi atti interruttivi che produceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima decisione è corretta e deve essere confermata in questa sede .
Dirimente, sul punto, è l'applicazione dell'art. 14 del Decreto 546 del 1992 tenuto conto sia dell'originario testo in vigore sino al 4.1.2024 e sia del testo riformato con vigenza a far data dal 5.1.2024.
Invero il Legislatore della Riforma portata dal Decreto Legislativo n. 220 del 2023 ha Introdotto nel corpo dell'articolo 14, il comma 6 bis, che così recita: “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti “ così prevedendo un litisconsorzio necessario che impone la presentazione del ricorso contro entrambi i soggetti: ente impositore e agente della riscossione, con conseguente inammissibilità del medesimo lì dove venga citata una sola delle due parti. Il precedente regime, che trova tuttora applicazione con riferimento ai giudizi instaurati in primo e in secondo grado nonché in Cassazione entro il 4 gennaio 2024 prevedeva invece per le liti che non riguardassero solo la validità degli atti esecutivi, un più semplice caso di litisconsorzio facoltativo.
Sul punto : Cass. Sez. U., 08/03/2022, n. 7514, Rv. 664407 - 01)
“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c”.
Tanto chiarito si rileva che il presente giudizio è stata instaurato il 27.5.2024 data di deposito del ricorso ed
è e quindi soggetto alla “nuova “ disciplina.
Invero il ricorrente in applicazione della Novella avrebbe dovuto porre il ricorso contemporaneamente contro entrambi i soggetti ( ente impositore ed agente della riscossione ).
Ne deriva la inammissibilità del ricorso introduttivo cui non è possibile porre rimedio in questa fase trattandosi di litisconsorzio necessario .
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo .
P.Q.M.
PQM
Conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 500