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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro n. 2691/23 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
T R A
(nato ad [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Salerno Parte_1
alla via Santi Martiri Salernitani n. 48, presso lo studio dell'Avv. Stefano De
Luca Musella che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, rappresentato e difeso dall'Avv.
Cinzia Eutizi, giusta procura generale alle liti in atti
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato il 18.5.2023, ha denunciato Parte_1
l'ingiustificata applicazione, da parte dell di una trattenuta mensile di euro CP_1
100,00 sul trattamento pensionistico di cui egli gode con riferimento al periodo dal gennaio 2023 al maggio 2023.
L'Istituto previdenziale, nel costituirsi in giudizio, ha spiegato che tali trattenute, complessivamente pari ad euro 487,66, erano giustificate dal fatto che
1 il trattamento era gravato da un pignoramento da parte di un terzo e nei precedenti mesi di novembre 2022 e dicembre 2022 l'Ente, pur versando al creditore pignorante l'importo pignorato (pari ad euro 243,83 per ciascun mese), non aveva proceduto poi all'effettivo recupero del medesimo sulla pensione.
Tale ricostruzione della vicenda non è stata contestata dal e Pt_1
comunque trova conferma nella produzione documentale dell' CP_1
L'azione di recupero è fondata pertanto su una valida causa giustificatrice.
Tuttavia, il ricorrente ha eccepito, all'udienza del 30.11.2023, la violazione dei limiti di pignorabilità del credito.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità in tema di indebito previdenziale ha affermato, con principi applicabili al caso in esame per analogia di ratio, che:
“l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 CP_1
cod. civ., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, ne' incide su di esso l'art 6 comma 11-quinquies del D.L. 463/83, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153”
(cfr. Cass. n. 9001/03, conf. Cass. n. 206/16, 3648/19).
Alla stregua di tale principio di diritto si applica alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 545 cod. proc. civ, che – nella versione ratione temporis applicabile – prevede la rilevabilità d'ufficio dell'inefficacia per superamento
(anche parziale) dei limiti ivi stabiliti del pignoramento (comma 9).
Lo stesso art. 545 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 21-bis del d.l.
n. 115 del 2022, dispone che “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della
2 misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché' dalle speciali disposizioni di legge”.
I limiti previsti dai commi da ultimo menzionati sono quello di un quinto
(comma 4) con la precisazione che in caso di “pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette” (comma 5).
Nella fattispecie in esame, siccome viene in rilievo un credito derivante da pensione, ai fini della verifica del rispetto dei limiti pignorabilità, occorre decurtare innanzitutto il c.d. minimo vitale impignorabile, pari ad euro 1.000,00,
e poi calcolare sulla parte eccedente un quinto ovvero la sua metà poiché sussiste un concorso di crediti di natura diversa (l'uno proprio del creditore pignorante
, l'altro di titolarità dell' dovuto al recupero di somme in Controparte_2 CP_1
precedenza non stornate).
Procedendo a tale verifica, deve rilevarsi quanto segue:
- il cedolino pensione del ricorrente relativo mese di gennaio 2023 indica un importo lordo di euro 2.690,72 che, decurtato dalle trattenute fiscali, corrisponde ad un netto di euro 1.861,61, per cui il limite pignorabile va individuato nella metà di euro 861,61, vale a dire in euro 430,80; ne consegue che, tenendo conto del concorrente pignoramento per euro 243,83, la trattenuta di euro 100,00 operata dall non ha superato tale limite;
CP_1
- il cedolino pensione relativo mese di febbraio 2023 reca un importo lordo di euro 2.690,72 che, decurtato dalle trattenute fiscali, corrisponde ad un netto di euro 1.863,61, per cui il limite pignorabile va individuato nella metà di euro
863,61, vale a dire in euro 431,80; ne consegue che, tenendo conto del concorrente pignoramento per euro 243,83, la trattenuta di euro 100,00 operata dall' non ha superato tale limite;
CP_1
- il cedolino pensione relativo mese di marzo 2023 indica un importo lordo di euro 2.783,03 che, decurtato dalle trattenute fiscali, corrisponde ad un netto di euro 1.847,56, per cui il limite pignorabile va individuato nella metà di euro
3 847,56, vale a dire in euro 423,78, con la conseguenza che, tenendo conto del concorrente pignoramento per euro 243,83, la trattenuta di euro 100,00 operata dall' non ha superato tale limite;
CP_1
- il cedolino pensione relativo mese di aprile 2023 reca un importo lordo di euro 2.783,03 che, decurtato dalle trattenute fiscali, corrisponde ad un netto di euro 1.918,72, per cui il limite pignorabile è pari ad euro 459,36 (918,72/2); anche in questo caso, pur tenendo conto del concorrente pignoramento per euro
243,83, la trattenuta di euro 100,00 non ha superato tale limite;
- il cedolino pensione relativo mese di maggio 2023 reca un importo lordo di euro 2.783,03 che, decurtato dalle trattenute fiscali, corrisponde ad un netto di euro 1.917,69, per cui il limite pignorabile è pari ad euro 458,84 (917,69/2); ne consegue che trattenuta di euro 87,66 non ha superato tale limite, pur tenendo conto del concorrente pignoramento di euro 243,83.
L'eccezione riguardante la violazione dell'art. 545 cod. proc. civ. sollevata dal ricorrente nel corso del giudizio va quindi disattesa.
Alla luce delle considerazioni sinora esposte, la domanda va rigettata.
Le spese di lite vanno compensate per intero, poiché l' omettendo di CP_1
fornire riscontro alla pec del 28/2/2023 con la quale il ricorrente – prima di introdurre il presente giudizio – ha chiesto spiegazioni in merito alla voce
“trattenute ufficio legale” riportata nei cedolini pensione, ha contributo senz'altro al sorgere della controversia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa interamente, tra le parti, le spese processuali;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso il 7.1.2025.
Il giudice
Alessio Di Pietro
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