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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/10/2025, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
CO ha pronunziato all'udienza del 3.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 15232 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Frascella;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Convenuto
OGGETTO: liquidazione indennità di accompagnamento dopo omologa.
****
Con ricorso depositato il 12.12.2024 esponeva che, con Parte_1 decreto di omologa emesso dal Tribunale di Bari in data 31.7.2024, aveva visto accertata la sussistenza del requisito sanitario legittimante la percezione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla visita di revisione.
Lamentava che, tuttavia, decorsi 120 giorni dalla richiesta di liquidazione della prestazione, l' convenuto non vi aveva provveduto. CP_2 All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che
è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Nell'ipotesi in esame, va precisato che l' ha provveduto a liquidare le CP_1 spettanze oggetto di domanda giudiziale.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell' , CP_1 considerato che, con probabilità prossima alla certezza, il ricorso era
Pag. 2 di 3 destinato ad essere accolto se il provvedimento di liquidazione non fosse intervenuto (come invece accaduto dopo l'instaurazione della lite).
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori minimi (in assenza di questioni di particolare complessità in fatto ed in diritto) previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/14 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi senza istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 15232 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, CP_1 in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi
Euro 1.865,00 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 3.10.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria CO
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