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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 28022 DELL'ANNO 2022
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SARIO Parte_1 C.F._1
CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA MONTE CRISTALLO 1 MILANO presso il difensore avv. DE
SARIO CHIARA ATTORE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RECALCATI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA MONTE BIANCO, 36 21049 MILANO presso il difensore avv. RECALCATI MARCO CONVENUTO
Oggi 11/02/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,31 sono comparsi:
Per l'avv.to THAILA MENABUE in sostituzione dell'avv. h DE SARIO Parte_1
CHIARA
Per , l'avv.to/avv.ti RECALCATI MARCO Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni come in atti e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 28022/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SARIO Parte_1 C.F._1
CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA MONTE CRISTALLO 1 MILANO presso il difensore avv. DE
SARIO CHIARA ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RECALCATI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA MONTE BIANCO, 36 21049 MILANO presso il difensore avv. RECALCATI MARCO CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa dell'11/02/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dal sig. con atto di citazione notificato in Parte_1 data 01 luglio 2022 con il quale conveniva in giudizio il in Milano per Controparte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, previo ogni accertamento – istruttorio e in merito – utile e opportuno, così giudicare:
Nel merito: - dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima, ovvero annullare, la delibera del
[...]
, assunta in data 17.02.2022 per quanto attiene al punto 2, relativa Parte_2 all'approvazione all'unanimità del consuntivo di gestione ordinaria 01.01.2021-31.12.2021 e relativo piano di riparto, con particolare riferimento alla voce “conguaglio precedente”, per le motivazioni di cui in narrativa e come meglio ritenuto;
- accertare e dichiarare l'esatta entità del conguaglio dovuto dal
Signor alla data del 17.02.2022; - condannare il Parte_1 Parte_2
all'integrale rifusione delle spese di giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di mediazione”
[...]
La procedura veniva iscritta all'R.G. 28022/2022 ed assegnata al Giudice Dott.ssa DA di questa sezione e si costituiva in giudizio il convenuto Milano, contestando Controparte_3 integralmente le argomentazioni e conclusioni di parte attrice e chiedendone il rigetto.
All'esito della prima udienza veniva disposto rinvio su richiesta congiunta delle parti e, quindi, all'esito della successiva udienza venivano assegnati i termini ex art. 183 VI comma cc.
Depositate le memorie, alla successiva udienza venivano quindi disattesi i mezzi istruttori articolati in atti e la richiesta di CTU e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio depositato in atti che di seguito si trascrivono:
"In via Preliminare ed incidentale: dichiarare nulla la delibera assembleare del 02.03.21 limitatamente all'approvazione del consuntivo 2020 per avere illegittimamente imputato al sig. Parte_1 spese personali per euro 5.006,59, per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito: - dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima, ovvero annullare, la delibera del
[...]
, assunta in data 17.02.2022 per quanto attiene al punto 2, relativa Parte_2 all'approvazione all'unanimità del consuntivo gestione ordinaria 01.01.2021-31.12.2021 e relativo piano di riparto, con particolare riferimento alla voce “conguaglio precedente”, per le motivazioni di cui in narrativa e come meglio ritenuto;
- accertare e dichiarare l'esatta entità del conguaglio dovuto dal
Signor alla data del 17.02.2022; - condannare il Parte_1 Parte_2
all'integrale rifusione delle spese di giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di mediazione.
[...]
In via istruttoria: A) Disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile al fine di determinare quanto effettivamente dovuto dall'attore al alla data del 17.02.2022 al netto di quanto versato Parte_2 sino ad allora dall'attore al B) Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: - Parte_2
Omissis – “
Parte convenuta precisava le conclusioni come da foglio depositato in atti che di seguito si trascrivono:
“nel merito - rigettare tutte le domande svolte, in principalità e nel merito, dal Signor Parte_1 poiché infondate per le motivazioni in diritto ed in merito esposte nel presente atto, mandando assolto il convenuto da ogni pretesa avversaria e, per gli effetti;
- condannare l'attore alla refusione delle spese legali di merito e del giudizio cautelare sostenute dal in Milano per Controparte_2 diritti, onorari, anticipazioni e spese, nonché per rimborso forfettario, IVA e CPA nelle misure di legge;
In via istruttoria - si riserva l'indicazione di mezzi di prova nei termini di legge, insistendo in ogni caso, sin da ora, per il rigetto della richiesta CTU contabile stante il carattere meramente esplorativo”.
Nelle more, a seguito dell'assegnazione della dottoressa DA ad altra sezione di questo Tribunale, il presente procedimento veniva assegnato a questo giudice,
Alla odierna udienza, precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno disattese nuovamente sia le istanze istruttorie orali formulate da parte attrice, atteso che i capitoli di prova attengono circostanze in parte da provare documentalmente, in parte meramente valutative e come tali non demandabili ai testimoni e tutte comunque irrilevanti ai fini della decisione della causa per quanto di seguito si dirà; nonchè la richiesta di CTU contabile perché anch'essa irrilevante ai fini della decisione.
Parte attrice ha iniziato il presente giudizio allegando, tra l'altro, che con la delibera impugnata del
17/02/2022 fosse stato approvato un consuntivo condominiale per la gestione 2021 e un riparto delle spese per oneri condominiali a lui attribuite, che era errato perché non veritiero quanto alle poste passive di complessivi euro 7.786,22 poste a suo carico.
Ha replicato il convenuto eccependo che gli importi posti a carico dell'attore comprendevano il Parte_2 conguaglio della gestione precedente pari ad euro 7.892,94 che si era ormai consolidato perché la delibera del 02/03/2021 che aveva approvato il preventivo della gestione 2020 non era stata impugnata.
Parte attrice, quindi, nella sua prima memoria ex art 183 comma Cpc aveva impugnato e chiesto la declaratoria di nullità della “delibera assembleare del 02.03.21 limitatamente all'approvazione del consuntivo 2020 per avere illegittimamente imputato al sig. spese personali per euro Parte_1
5.006,59, per i motivi di cui in narrativa”.
Parte convenuta a sua volta, nella sua seconda memoria ex art. 183 comma cpc, aveva eccepito che la domanda articolata dall'attore nei confronti della delibera del 02.03.21 fosse nuova e inammissibile, costituendo mutatio libelli.
Va preliminarmente osservato in punto di diritto che, in tema di modificazione della domanda, la Corte di
Cassazione ha specificato che quanto ammesso ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda ("petitum" e "causa petendi"), sempre che quella così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 15/06/2015, n. 12310; Cass. civ. Sez. VI-1 Ord. 25/05/2018, n.
13091).
Nel caso in esame la allegata ed eccepita nullità della delibera del 02/03/2021 risulta essere consequenziale alle difese di parte convenuta che ha sostenuto la immutabilità della suddetta delibera con conseguente non impugnabilità più delle poste passive con la stessa approvate e transitate nel consuntivo poi approvato dalla delibera del 17/02/2022.
E' noto che (cfr.: Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021), nel caso la assemblea condominiale approvi una erronea ripartizione ed attribuzione delle spese condominiali, in violazione dei criteri di parto legali o regolamentari la relativa delibera è impugnabile:
- con azione ex art.1137 cc ove emerga un vizio rilevante sotto il profilo della sua annullabilità, nel termine di 30 giorni decorrente dalla sua emissione per i condomini presenti che abbiano votato contro o si siano astenuti o dal momento della sua conoscenza per i condomini assenti, solo in via di azione e non come eccezione, nell'ambito di un autonomo giudizio, oppure "in via riconvenzionale", anche nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- con azione di accertamento della sua nullità, oppure sollevando eccezione di nullità anche avverso la pretesa di pagamento del condominio, senza limiti di tempo, sia nell'ambito di autonomo giudizio, oppure "in via riconvenzionale", anche nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e da parte di chiunque vi abbia interesse, anche se abbia votato a favore della delibera impugnata.
Va ancora osservato che, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. tra le altre:
Corte di Cassazione sentenza 20006/2020): Secondo il cosiddetto "principio di cassa", i crediti vantati dal
verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo all'esercizio in pendenza del Parte_2 quale sia avvenuto il loro accertamento (arg. da Cass. Sez. 2, 04/07/2014, n. 15401). Una volta inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condomini morosi nel pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, tali pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio. Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo. Non ha senso invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della deliberazione condominiale che, nell'assenza di un'unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese (Cass. Sez. 2, 21/08/1996, n. 7706). Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo "un nuovo fatto costitutivo del credito" stesso (cfr.Cass. Sez. 2, 25/02/2014, n. 4489).
Tenuto conto dei suddetti principi, dunque, l'eccezione di parte convenuta in esame è destituita di fondamento atteso che quanto dedotto ed eccepito da parte attrice nella sua prima difesa utile, la suddetta prima memoria ex art. 183 VI comma cpc, risulta essere ammissibile sia come domanda che come eccezione, perché conseguenziale alle difese di parte attrice e, peraltro, anche rilevabile di ufficio, riguardando un possibile profilo di nullità di entrambe le delibere impugnate.
Va ritenuto su tale ultimo punto che le attribuzioni dell'assemblea del Condominio sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza. Esula quindi dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare al singolo condomino una determinata spesa pretesamene individuale con l'efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore e, siccome al riguardo l'assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità. (Cass. civ.,
Sez. II, 30/04/2013, n. 10196; Cass. civ., Sez. II, 22/07/1999, n. 7890; Trib. Milano, Sez. XIII, 6/5/2004 n.
5717).
Ciò posto, da un semplice esame del consuntivo e relativo riparto approvati con la delibera condominiale del
02/03/2021 (doc. 4 convenuto) emerge che a carico dell'attore sono stati posti addebiti personali, senza altra specificazione, per euro 5.006,59; mentre in atti parte convenuta non ha fornito alcuna allegazione e giustificazione in ordine agli stessi
In mancanza di prova e accertamento della loro eventuale debenza a carico del condomino attore o della sua accettazione espressa del loro onere, le spese personali in esame sono state poste illegittimamente a suo carico da parte dall'assemblea condominiale con entrambe le delibere in esame.
Tanto perché, dopo la loro prima approvazione con quella del 02/03/2021, con tutta evidenza contabile e nel rispetto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono anche transitate quale conguaglio della gestione precedente nel consuntivo della gestione successiva approvata con la delibera del 17/02/2022.
Si evidenzia dunque in atti il vizio di legittimità sollevato dall'attore relativamente a entrambe le delibere, che è rilevante sotto il profilo della loro nullità (Cass. Sezz. UU. n° 9839/2021 del 14/4/2021).
Con conseguente nullità della delibera del 02/03/2021 relativamente alla approvazione del consuntivo dell'anno 2020, punto 2 dell'Odg.; nonché della delibera del 17/02/2022 relativamente alla approvazione del consuntivo dell'anno 2021, punto 2 dell'Odg..
In definitiva, quindi, sia il consultivo della gestione dell'anno 2020 che quello dell'anno 2021 dovranno essere riformulati nel rispetto delle prescrizioni di legge e, se esistenti, regolamentari in punto attribuzione e riparto delle spese ed in quella sede potranno poi operarsi eventuali verifiche e conguagli tra l'attore ed il
Condominio, attesa la esistenza di un rapporto tra le parti caratterizzato dalla corrispettività economica di dare/avere, quale quello condominiale.
Con assorbimento conseguente di ogni altra domanda ed eccezione oggetto di giudizio in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e vanno poste a carico del convenuto ed a favore dell'attore. Parte_2
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, determinandola sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
Giustizia n°55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Dichiara la nullità della delibera assembleare condominiale del 02/03/2021relativamente alla approvazione del consuntivo dell'anno 2020, punto 2 dell'Odg..
- Dichiara la nullità della delibera assembleare condominiale del 17/02/2022 relativamente alla approvazione del consuntivo dell'anno 2021, punto 2 dell'Odg..
- Condanna il convenuto , in persona del suo amministratore pro tempore, a corrispondere Parte_2 all'attore le spese e competenze di lite, liquidate in €. 324,50 per spese ed €. 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge..
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 11 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 28022 DELL'ANNO 2022
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SARIO Parte_1 C.F._1
CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA MONTE CRISTALLO 1 MILANO presso il difensore avv. DE
SARIO CHIARA ATTORE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RECALCATI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA MONTE BIANCO, 36 21049 MILANO presso il difensore avv. RECALCATI MARCO CONVENUTO
Oggi 11/02/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,31 sono comparsi:
Per l'avv.to THAILA MENABUE in sostituzione dell'avv. h DE SARIO Parte_1
CHIARA
Per , l'avv.to/avv.ti RECALCATI MARCO Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni come in atti e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 28022/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SARIO Parte_1 C.F._1
CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA MONTE CRISTALLO 1 MILANO presso il difensore avv. DE
SARIO CHIARA ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RECALCATI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA MONTE BIANCO, 36 21049 MILANO presso il difensore avv. RECALCATI MARCO CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa dell'11/02/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dal sig. con atto di citazione notificato in Parte_1 data 01 luglio 2022 con il quale conveniva in giudizio il in Milano per Controparte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, previo ogni accertamento – istruttorio e in merito – utile e opportuno, così giudicare:
Nel merito: - dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima, ovvero annullare, la delibera del
[...]
, assunta in data 17.02.2022 per quanto attiene al punto 2, relativa Parte_2 all'approvazione all'unanimità del consuntivo di gestione ordinaria 01.01.2021-31.12.2021 e relativo piano di riparto, con particolare riferimento alla voce “conguaglio precedente”, per le motivazioni di cui in narrativa e come meglio ritenuto;
- accertare e dichiarare l'esatta entità del conguaglio dovuto dal
Signor alla data del 17.02.2022; - condannare il Parte_1 Parte_2
all'integrale rifusione delle spese di giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di mediazione”
[...]
La procedura veniva iscritta all'R.G. 28022/2022 ed assegnata al Giudice Dott.ssa DA di questa sezione e si costituiva in giudizio il convenuto Milano, contestando Controparte_3 integralmente le argomentazioni e conclusioni di parte attrice e chiedendone il rigetto.
All'esito della prima udienza veniva disposto rinvio su richiesta congiunta delle parti e, quindi, all'esito della successiva udienza venivano assegnati i termini ex art. 183 VI comma cc.
Depositate le memorie, alla successiva udienza venivano quindi disattesi i mezzi istruttori articolati in atti e la richiesta di CTU e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio depositato in atti che di seguito si trascrivono:
"In via Preliminare ed incidentale: dichiarare nulla la delibera assembleare del 02.03.21 limitatamente all'approvazione del consuntivo 2020 per avere illegittimamente imputato al sig. Parte_1 spese personali per euro 5.006,59, per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito: - dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima, ovvero annullare, la delibera del
[...]
, assunta in data 17.02.2022 per quanto attiene al punto 2, relativa Parte_2 all'approvazione all'unanimità del consuntivo gestione ordinaria 01.01.2021-31.12.2021 e relativo piano di riparto, con particolare riferimento alla voce “conguaglio precedente”, per le motivazioni di cui in narrativa e come meglio ritenuto;
- accertare e dichiarare l'esatta entità del conguaglio dovuto dal
Signor alla data del 17.02.2022; - condannare il Parte_1 Parte_2
all'integrale rifusione delle spese di giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di mediazione.
[...]
In via istruttoria: A) Disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile al fine di determinare quanto effettivamente dovuto dall'attore al alla data del 17.02.2022 al netto di quanto versato Parte_2 sino ad allora dall'attore al B) Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: - Parte_2
Omissis – “
Parte convenuta precisava le conclusioni come da foglio depositato in atti che di seguito si trascrivono:
“nel merito - rigettare tutte le domande svolte, in principalità e nel merito, dal Signor Parte_1 poiché infondate per le motivazioni in diritto ed in merito esposte nel presente atto, mandando assolto il convenuto da ogni pretesa avversaria e, per gli effetti;
- condannare l'attore alla refusione delle spese legali di merito e del giudizio cautelare sostenute dal in Milano per Controparte_2 diritti, onorari, anticipazioni e spese, nonché per rimborso forfettario, IVA e CPA nelle misure di legge;
In via istruttoria - si riserva l'indicazione di mezzi di prova nei termini di legge, insistendo in ogni caso, sin da ora, per il rigetto della richiesta CTU contabile stante il carattere meramente esplorativo”.
Nelle more, a seguito dell'assegnazione della dottoressa DA ad altra sezione di questo Tribunale, il presente procedimento veniva assegnato a questo giudice,
Alla odierna udienza, precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno disattese nuovamente sia le istanze istruttorie orali formulate da parte attrice, atteso che i capitoli di prova attengono circostanze in parte da provare documentalmente, in parte meramente valutative e come tali non demandabili ai testimoni e tutte comunque irrilevanti ai fini della decisione della causa per quanto di seguito si dirà; nonchè la richiesta di CTU contabile perché anch'essa irrilevante ai fini della decisione.
Parte attrice ha iniziato il presente giudizio allegando, tra l'altro, che con la delibera impugnata del
17/02/2022 fosse stato approvato un consuntivo condominiale per la gestione 2021 e un riparto delle spese per oneri condominiali a lui attribuite, che era errato perché non veritiero quanto alle poste passive di complessivi euro 7.786,22 poste a suo carico.
Ha replicato il convenuto eccependo che gli importi posti a carico dell'attore comprendevano il Parte_2 conguaglio della gestione precedente pari ad euro 7.892,94 che si era ormai consolidato perché la delibera del 02/03/2021 che aveva approvato il preventivo della gestione 2020 non era stata impugnata.
Parte attrice, quindi, nella sua prima memoria ex art 183 comma Cpc aveva impugnato e chiesto la declaratoria di nullità della “delibera assembleare del 02.03.21 limitatamente all'approvazione del consuntivo 2020 per avere illegittimamente imputato al sig. spese personali per euro Parte_1
5.006,59, per i motivi di cui in narrativa”.
Parte convenuta a sua volta, nella sua seconda memoria ex art. 183 comma cpc, aveva eccepito che la domanda articolata dall'attore nei confronti della delibera del 02.03.21 fosse nuova e inammissibile, costituendo mutatio libelli.
Va preliminarmente osservato in punto di diritto che, in tema di modificazione della domanda, la Corte di
Cassazione ha specificato che quanto ammesso ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda ("petitum" e "causa petendi"), sempre che quella così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 15/06/2015, n. 12310; Cass. civ. Sez. VI-1 Ord. 25/05/2018, n.
13091).
Nel caso in esame la allegata ed eccepita nullità della delibera del 02/03/2021 risulta essere consequenziale alle difese di parte convenuta che ha sostenuto la immutabilità della suddetta delibera con conseguente non impugnabilità più delle poste passive con la stessa approvate e transitate nel consuntivo poi approvato dalla delibera del 17/02/2022.
E' noto che (cfr.: Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021), nel caso la assemblea condominiale approvi una erronea ripartizione ed attribuzione delle spese condominiali, in violazione dei criteri di parto legali o regolamentari la relativa delibera è impugnabile:
- con azione ex art.1137 cc ove emerga un vizio rilevante sotto il profilo della sua annullabilità, nel termine di 30 giorni decorrente dalla sua emissione per i condomini presenti che abbiano votato contro o si siano astenuti o dal momento della sua conoscenza per i condomini assenti, solo in via di azione e non come eccezione, nell'ambito di un autonomo giudizio, oppure "in via riconvenzionale", anche nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- con azione di accertamento della sua nullità, oppure sollevando eccezione di nullità anche avverso la pretesa di pagamento del condominio, senza limiti di tempo, sia nell'ambito di autonomo giudizio, oppure "in via riconvenzionale", anche nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e da parte di chiunque vi abbia interesse, anche se abbia votato a favore della delibera impugnata.
Va ancora osservato che, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. tra le altre:
Corte di Cassazione sentenza 20006/2020): Secondo il cosiddetto "principio di cassa", i crediti vantati dal
verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo all'esercizio in pendenza del Parte_2 quale sia avvenuto il loro accertamento (arg. da Cass. Sez. 2, 04/07/2014, n. 15401). Una volta inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condomini morosi nel pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, tali pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio. Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo. Non ha senso invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della deliberazione condominiale che, nell'assenza di un'unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese (Cass. Sez. 2, 21/08/1996, n. 7706). Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo "un nuovo fatto costitutivo del credito" stesso (cfr.Cass. Sez. 2, 25/02/2014, n. 4489).
Tenuto conto dei suddetti principi, dunque, l'eccezione di parte convenuta in esame è destituita di fondamento atteso che quanto dedotto ed eccepito da parte attrice nella sua prima difesa utile, la suddetta prima memoria ex art. 183 VI comma cpc, risulta essere ammissibile sia come domanda che come eccezione, perché conseguenziale alle difese di parte attrice e, peraltro, anche rilevabile di ufficio, riguardando un possibile profilo di nullità di entrambe le delibere impugnate.
Va ritenuto su tale ultimo punto che le attribuzioni dell'assemblea del Condominio sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza. Esula quindi dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare al singolo condomino una determinata spesa pretesamene individuale con l'efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore e, siccome al riguardo l'assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità. (Cass. civ.,
Sez. II, 30/04/2013, n. 10196; Cass. civ., Sez. II, 22/07/1999, n. 7890; Trib. Milano, Sez. XIII, 6/5/2004 n.
5717).
Ciò posto, da un semplice esame del consuntivo e relativo riparto approvati con la delibera condominiale del
02/03/2021 (doc. 4 convenuto) emerge che a carico dell'attore sono stati posti addebiti personali, senza altra specificazione, per euro 5.006,59; mentre in atti parte convenuta non ha fornito alcuna allegazione e giustificazione in ordine agli stessi
In mancanza di prova e accertamento della loro eventuale debenza a carico del condomino attore o della sua accettazione espressa del loro onere, le spese personali in esame sono state poste illegittimamente a suo carico da parte dall'assemblea condominiale con entrambe le delibere in esame.
Tanto perché, dopo la loro prima approvazione con quella del 02/03/2021, con tutta evidenza contabile e nel rispetto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono anche transitate quale conguaglio della gestione precedente nel consuntivo della gestione successiva approvata con la delibera del 17/02/2022.
Si evidenzia dunque in atti il vizio di legittimità sollevato dall'attore relativamente a entrambe le delibere, che è rilevante sotto il profilo della loro nullità (Cass. Sezz. UU. n° 9839/2021 del 14/4/2021).
Con conseguente nullità della delibera del 02/03/2021 relativamente alla approvazione del consuntivo dell'anno 2020, punto 2 dell'Odg.; nonché della delibera del 17/02/2022 relativamente alla approvazione del consuntivo dell'anno 2021, punto 2 dell'Odg..
In definitiva, quindi, sia il consultivo della gestione dell'anno 2020 che quello dell'anno 2021 dovranno essere riformulati nel rispetto delle prescrizioni di legge e, se esistenti, regolamentari in punto attribuzione e riparto delle spese ed in quella sede potranno poi operarsi eventuali verifiche e conguagli tra l'attore ed il
Condominio, attesa la esistenza di un rapporto tra le parti caratterizzato dalla corrispettività economica di dare/avere, quale quello condominiale.
Con assorbimento conseguente di ogni altra domanda ed eccezione oggetto di giudizio in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e vanno poste a carico del convenuto ed a favore dell'attore. Parte_2
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, determinandola sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
Giustizia n°55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Dichiara la nullità della delibera assembleare condominiale del 02/03/2021relativamente alla approvazione del consuntivo dell'anno 2020, punto 2 dell'Odg..
- Dichiara la nullità della delibera assembleare condominiale del 17/02/2022 relativamente alla approvazione del consuntivo dell'anno 2021, punto 2 dell'Odg..
- Condanna il convenuto , in persona del suo amministratore pro tempore, a corrispondere Parte_2 all'attore le spese e competenze di lite, liquidate in €. 324,50 per spese ed €. 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge..
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 11 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani