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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 15/12/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 97/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, nella persona del giudice unico
TT ST Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 97/2022 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Aversa alla Via Seggio 112 presso Parte_1
l'avv. Antonio Tagliaferro, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona dell'amministratore p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliato in Villaricca al Viale della Repubblica 47 presso l'avv. Stefano Puca, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO pagina 1 di 6
Oggetto: Impugnazione di delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta. ha convenuto nel presente giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendo di annullare la deliberazione adottata dall'assemblea del Controparte_2
Condominio convenuto in data 18/11/2021 sul punto 7 all'OdG, per violazione degli articoli 6/e e 6/h del Regolamento condominiale, con vittoria delle spese di lite comprese quelle di mediazione, con distrazione;
si è costituito il convenuto chiedendo CP_1
di dichiarare incompetente l'adita sezione distaccata di Ischia essendo invece compente il Tribunale di Napoli, di dichiarare improponibile la domanda per essere stata proposta oltre il termine di 30 giorni della comunicazione della delibera, e comunque rigettarla perché infondata, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
nel, corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.
Preliminarmente, il convenuto eccepisce che l'opposizione sia stata CP_1
proposta dinanzi a giudice incompetente, il Tribunale di Napoli/sezione distaccata di
Ischia, invece che dinanzi al Tribunale di Napoli: infatti l'art. 6 del regolamento del
Condominio in Forio, , stabilisce che Colui che dissente …” (da una CP_1
deliberazione assembleare) “può ricorrere, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni, al Tribunale di Napoli”. Come afferma Cass. 21557/2014: “La ripartizione degli affari tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate ha carattere interno e non può mai dare luogo a questioni di competenza territoriale, sicché ove ne siano violati i criteri va disposta la trasmissione degli atti al presidente del tribunale perché provveda con decreto non impugnabile ai sensi dell'art. 83 ter disp. att. cod. proc. civ.
…”; pertanto l'eccezione è infondata, essendo ricorsa effettivamente al Parte_1
Tribunale di Napoli, come previsto dal regolamento e non attenendo alla competenza pagina 2 di 6 che il processo si sia svolto davanti alla sezione distaccata di Ischia piuttosto che alla sede centrale;
peraltro, non risulta che siano stati violati i criteri interni di ripartizione degli affari tra sede centrale e sezione distaccata (il convenuto ha sede ad CP_1
), e comunque se anche fossero stati violati, ciò non renderebbe invalido il CP_2
processo.
Ancora preliminarmente, secondo parte convenuta l'attrice sarebbe decaduta dalla facoltà d'impugnare la deliberazione, avendo chiesto di annullarla oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 cc e decorrente, per l'attrice assente, dalla data di comunicazione della deliberazione: la deliberazione sarebbe stata comunicata a il 25/11/2021, e la convocazione per la mediazione sarebbe stata trasmessa al Parte_1
Condominio convenuto solo il 4/1/2022, più di trenta giorni dopo. In realtà, l'attrice trasmise la domanda di mediazione al convenuto in data 14/12/2021, ossia CP_1
rispettando il termine di 30 giorni: come stabilisce l'art.
5.6 D.Lvo 28/2010 nel testo all'epoca vigente, dal momento in cui viene comunicata alle altre parti, la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta. In data 24/1/2022 è stato dichiarato l'esito negativo della mediazione, e l'opposizione alla deliberazione è stata notificata il 17/2/2022, sempre nel termine di giorni 30. L'eccezione è infondata.
L'assemblea che ha assunto la deliberazione impugnata era chiamata a decidere sul punto 7 all'Ordine del giorno: “Approvazione del luogo dove svolgere le future
Assemblee”; e si decise così, col voto unanime dei presenti e dei delegati, ossia 83 condomini su 471 per complessivi millesimi 339,073: “Al Punto 7 dell'Odg. considerando la difficoltà del raggiungimento del numero legale ai fini della validità della costituzione assembleare, come nel caso odierno, dove è stata necessaria l'attesa di quasi due ore rispetto all'ora fissata per la seconda convocazione, necessitando una attività di ricerca e attesa di deleghe e/o di presenza di condomini o delegati ove diversamente non si è mai verificata nelle adunanze assembleari tenutesi a Roma, pertanto all'unanimità dei presenti e deleganti, l'Assemblea approva il capo 7 dell'Odg e autorizza l'amministratore a convocare le future Assemblee in luogo idoneo anche dal pagina 3 di 6 punto di vista logistico all'agevole raggiungimento delle maggioranze necessarie alle delibere.” L'art. 6/e del Regolamento del Condominio stabilisce che: CP_1
“L'assemblea sarà tenuta ad insindacabile giudizio dello amministratore o presso il complesso residenziale o in altro luogo idoneo nell'isola d' o nel capoluogo CP_2
regionale” (il capoluogo regionale, cioè Napoli); mentre l'art. 6/h: “Devono comunque essere approvate con un numero di voti che rappresentino la metà (500 millesimi) dell'intera proprietà: … le modifiche del presente regolamento …”. Nell'atto di citazione si sostiene che “Lasciando all'amministratore la facoltà di scegliere liberamente un luogo qualunque, quindi anche non rientrante tra quelli specificati nel regolamento, le assemblee potrebbero svolgersi anche a Roma (come pare sia emerso dalla lettura del verbale) o addirittura altrove tradendo lo spirito delle regole stabilite fin dalla costituzione del complesso residenziale”, inoltre, si evidenzia che la deliberazione
è stata approvata con una maggioranza inferiore a quella richiesta per modificare il
Regolamento condominiale. Secondo quanto si legge in comparsa di risposta, invece:
“Non vi è scritto in nessuna parte del deliberato che le assemblee non possano tenersi a oppure a Napoli come prescritto dal regolamento, né vi è scritto che le stesse CP_2
dovranno tenersi a Roma, tantomeno che il deliberato sostituisce o modifica il regolamento contrattuale. Costituisce pervero una mera dichiarazione di intenti con delega all'amministratore di rinvenire un luogo agevole per consentire la massima partecipazione dei condomini alle assemblee. Nulla di più!”; inoltre, si evidenzia che anche qualora l'attrice “avesse partecipato e votato in senso contrario all'approvazione della delibera, si sarebbe comunque raggiunto il numero legale ed il quorum necessario per siffatta approvazione.” Contrariamente a quanto ritiene parte convenuta, il punto non è che, in base alla deliberazione impugnata, le assemblee non possano tenersi sull'isola d' o a Napoli, come previsto dal Regolamento;
il punto è invece, come CP_2
sostiene parte attrice, che con la deliberazione impugnata le assemblee potrebbero svolgersi anche in luoghi diversi dall'isola d' o da Napoli, e ciò violando l'art. 6/e CP_2
del Regolamento. L'amministratore è autorizzato a convocare l'assemblea in “luogo pagina 4 di 6 idoneo anche dal punto di vista logistico all'agevole raggiungimento delle maggioranze necessarie alle delibere.”, e un “luogo idoneo” sotto il profilo evidenziato nella deliberazione, può essere a Napoli, sull'isola d' , o altrove. La deliberazione CP_2
impugnata non contiene alcun riferimento all'art. 6/e del Regolamento: stabilisce un criterio generale per determinare il “luogo idoneo” in cui convocare le assemblee (il criterio logistico), senza alcuna selezione dei territori in cui individuare tale “luogo idoneo”. Non si può certo affermare che vi sia un riferimento implicito al Regolamento: la lettera della deliberazione è chiara, va scelto un luogo idoneo sotto un profilo logistico, senza alcuna limitazione a Napoli o all'isola d'Ischia; ossia, non un “luogo idoneo” a Napoli o sull'isola d'Ischia, bensì ovunque, basta che sia agevolmente raggiungibile, in modo tale che si possa raggiungere il quorum per deliberare. Del resto, già l'art. 6/e del regolamento si riferiva a “luogo idoneo nell'isola d' o nel CP_2
capoluogo regionale”, quindi è evidente la sostituzione del concetto di “luogo idoneo” nell'ambito territoriale considerato dal Regolamento, con quello di “luogo idoneo”
“anche dal punto di vista logistico”. Oltretutto, nel verbale impugnato si sottolinea che mentre nel luogo in cui si svolgeva quell'assemblea, ossia a Napoli, Starhotels
Terminus, era stato complicato ricercare e attendere deleghe, condomini e delegati, invece quando l'assemblea si era svolta a Roma, tali difficoltà non erano state riscontrate: si capisce quindi che la deliberazione consentiva di convocare l'assemblea anche a Roma (che diversamente non sarebbe stata menzionata), e quindi né a Napoli né sull'isola d'Ischia.
In definitiva, la deliberazione impugnata modifica il Regolamento condominiale (perché non ha effetto una tantum, ma per una serie indeterminata di future convocazioni condominiali), e lo fa con una maggioranza inferiore a quella prescritta dal Regolamento stesso perché lo si possa modificare: va pertanto annullata.
Non ha alcun rilievo l'altro argomento addotto in comparsa di risposta, circa il fatto che la deliberazione sarebbe stata adottata anche se l'attrice fosse stata presente ed avesse votato
contro
: l'attrice non ha lamentato di non aver potuto partecipare all'assemblea,
pagina 5 di 6 ma ha evidenziato che non è stato raggiunto il quorum necessario a modificare il
Regolamento.
Le spese del giudizio e della mediazione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi non avendo la causa avuto bisogno d'istruttoria); le spese vive di mediazione non sono documentate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, nella persona del giudice unico
TT ST Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 97/2022 rgac tra: attrice;
, convenuto;
Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) Annulla la deliberazione impugnata sul punto 7 dell'OdG dell'assemblea del convenuto del 18/11/2021; CP_1
2) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, CP_1
che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 3.809 per compenso, oltre spese generali,
Iva e Cpa;
3) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di CP_1
mediazione, che liquida in € 1607 per compenso, oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 14/12/2025 Il giudice unico pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, nella persona del giudice unico
TT ST Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 97/2022 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Aversa alla Via Seggio 112 presso Parte_1
l'avv. Antonio Tagliaferro, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona dell'amministratore p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliato in Villaricca al Viale della Repubblica 47 presso l'avv. Stefano Puca, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO pagina 1 di 6
Oggetto: Impugnazione di delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta. ha convenuto nel presente giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendo di annullare la deliberazione adottata dall'assemblea del Controparte_2
Condominio convenuto in data 18/11/2021 sul punto 7 all'OdG, per violazione degli articoli 6/e e 6/h del Regolamento condominiale, con vittoria delle spese di lite comprese quelle di mediazione, con distrazione;
si è costituito il convenuto chiedendo CP_1
di dichiarare incompetente l'adita sezione distaccata di Ischia essendo invece compente il Tribunale di Napoli, di dichiarare improponibile la domanda per essere stata proposta oltre il termine di 30 giorni della comunicazione della delibera, e comunque rigettarla perché infondata, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
nel, corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.
Preliminarmente, il convenuto eccepisce che l'opposizione sia stata CP_1
proposta dinanzi a giudice incompetente, il Tribunale di Napoli/sezione distaccata di
Ischia, invece che dinanzi al Tribunale di Napoli: infatti l'art. 6 del regolamento del
Condominio in Forio, , stabilisce che Colui che dissente …” (da una CP_1
deliberazione assembleare) “può ricorrere, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni, al Tribunale di Napoli”. Come afferma Cass. 21557/2014: “La ripartizione degli affari tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate ha carattere interno e non può mai dare luogo a questioni di competenza territoriale, sicché ove ne siano violati i criteri va disposta la trasmissione degli atti al presidente del tribunale perché provveda con decreto non impugnabile ai sensi dell'art. 83 ter disp. att. cod. proc. civ.
…”; pertanto l'eccezione è infondata, essendo ricorsa effettivamente al Parte_1
Tribunale di Napoli, come previsto dal regolamento e non attenendo alla competenza pagina 2 di 6 che il processo si sia svolto davanti alla sezione distaccata di Ischia piuttosto che alla sede centrale;
peraltro, non risulta che siano stati violati i criteri interni di ripartizione degli affari tra sede centrale e sezione distaccata (il convenuto ha sede ad CP_1
), e comunque se anche fossero stati violati, ciò non renderebbe invalido il CP_2
processo.
Ancora preliminarmente, secondo parte convenuta l'attrice sarebbe decaduta dalla facoltà d'impugnare la deliberazione, avendo chiesto di annullarla oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 cc e decorrente, per l'attrice assente, dalla data di comunicazione della deliberazione: la deliberazione sarebbe stata comunicata a il 25/11/2021, e la convocazione per la mediazione sarebbe stata trasmessa al Parte_1
Condominio convenuto solo il 4/1/2022, più di trenta giorni dopo. In realtà, l'attrice trasmise la domanda di mediazione al convenuto in data 14/12/2021, ossia CP_1
rispettando il termine di 30 giorni: come stabilisce l'art.
5.6 D.Lvo 28/2010 nel testo all'epoca vigente, dal momento in cui viene comunicata alle altre parti, la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta. In data 24/1/2022 è stato dichiarato l'esito negativo della mediazione, e l'opposizione alla deliberazione è stata notificata il 17/2/2022, sempre nel termine di giorni 30. L'eccezione è infondata.
L'assemblea che ha assunto la deliberazione impugnata era chiamata a decidere sul punto 7 all'Ordine del giorno: “Approvazione del luogo dove svolgere le future
Assemblee”; e si decise così, col voto unanime dei presenti e dei delegati, ossia 83 condomini su 471 per complessivi millesimi 339,073: “Al Punto 7 dell'Odg. considerando la difficoltà del raggiungimento del numero legale ai fini della validità della costituzione assembleare, come nel caso odierno, dove è stata necessaria l'attesa di quasi due ore rispetto all'ora fissata per la seconda convocazione, necessitando una attività di ricerca e attesa di deleghe e/o di presenza di condomini o delegati ove diversamente non si è mai verificata nelle adunanze assembleari tenutesi a Roma, pertanto all'unanimità dei presenti e deleganti, l'Assemblea approva il capo 7 dell'Odg e autorizza l'amministratore a convocare le future Assemblee in luogo idoneo anche dal pagina 3 di 6 punto di vista logistico all'agevole raggiungimento delle maggioranze necessarie alle delibere.” L'art. 6/e del Regolamento del Condominio stabilisce che: CP_1
“L'assemblea sarà tenuta ad insindacabile giudizio dello amministratore o presso il complesso residenziale o in altro luogo idoneo nell'isola d' o nel capoluogo CP_2
regionale” (il capoluogo regionale, cioè Napoli); mentre l'art. 6/h: “Devono comunque essere approvate con un numero di voti che rappresentino la metà (500 millesimi) dell'intera proprietà: … le modifiche del presente regolamento …”. Nell'atto di citazione si sostiene che “Lasciando all'amministratore la facoltà di scegliere liberamente un luogo qualunque, quindi anche non rientrante tra quelli specificati nel regolamento, le assemblee potrebbero svolgersi anche a Roma (come pare sia emerso dalla lettura del verbale) o addirittura altrove tradendo lo spirito delle regole stabilite fin dalla costituzione del complesso residenziale”, inoltre, si evidenzia che la deliberazione
è stata approvata con una maggioranza inferiore a quella richiesta per modificare il
Regolamento condominiale. Secondo quanto si legge in comparsa di risposta, invece:
“Non vi è scritto in nessuna parte del deliberato che le assemblee non possano tenersi a oppure a Napoli come prescritto dal regolamento, né vi è scritto che le stesse CP_2
dovranno tenersi a Roma, tantomeno che il deliberato sostituisce o modifica il regolamento contrattuale. Costituisce pervero una mera dichiarazione di intenti con delega all'amministratore di rinvenire un luogo agevole per consentire la massima partecipazione dei condomini alle assemblee. Nulla di più!”; inoltre, si evidenzia che anche qualora l'attrice “avesse partecipato e votato in senso contrario all'approvazione della delibera, si sarebbe comunque raggiunto il numero legale ed il quorum necessario per siffatta approvazione.” Contrariamente a quanto ritiene parte convenuta, il punto non è che, in base alla deliberazione impugnata, le assemblee non possano tenersi sull'isola d' o a Napoli, come previsto dal Regolamento;
il punto è invece, come CP_2
sostiene parte attrice, che con la deliberazione impugnata le assemblee potrebbero svolgersi anche in luoghi diversi dall'isola d' o da Napoli, e ciò violando l'art. 6/e CP_2
del Regolamento. L'amministratore è autorizzato a convocare l'assemblea in “luogo pagina 4 di 6 idoneo anche dal punto di vista logistico all'agevole raggiungimento delle maggioranze necessarie alle delibere.”, e un “luogo idoneo” sotto il profilo evidenziato nella deliberazione, può essere a Napoli, sull'isola d' , o altrove. La deliberazione CP_2
impugnata non contiene alcun riferimento all'art. 6/e del Regolamento: stabilisce un criterio generale per determinare il “luogo idoneo” in cui convocare le assemblee (il criterio logistico), senza alcuna selezione dei territori in cui individuare tale “luogo idoneo”. Non si può certo affermare che vi sia un riferimento implicito al Regolamento: la lettera della deliberazione è chiara, va scelto un luogo idoneo sotto un profilo logistico, senza alcuna limitazione a Napoli o all'isola d'Ischia; ossia, non un “luogo idoneo” a Napoli o sull'isola d'Ischia, bensì ovunque, basta che sia agevolmente raggiungibile, in modo tale che si possa raggiungere il quorum per deliberare. Del resto, già l'art. 6/e del regolamento si riferiva a “luogo idoneo nell'isola d' o nel CP_2
capoluogo regionale”, quindi è evidente la sostituzione del concetto di “luogo idoneo” nell'ambito territoriale considerato dal Regolamento, con quello di “luogo idoneo”
“anche dal punto di vista logistico”. Oltretutto, nel verbale impugnato si sottolinea che mentre nel luogo in cui si svolgeva quell'assemblea, ossia a Napoli, Starhotels
Terminus, era stato complicato ricercare e attendere deleghe, condomini e delegati, invece quando l'assemblea si era svolta a Roma, tali difficoltà non erano state riscontrate: si capisce quindi che la deliberazione consentiva di convocare l'assemblea anche a Roma (che diversamente non sarebbe stata menzionata), e quindi né a Napoli né sull'isola d'Ischia.
In definitiva, la deliberazione impugnata modifica il Regolamento condominiale (perché non ha effetto una tantum, ma per una serie indeterminata di future convocazioni condominiali), e lo fa con una maggioranza inferiore a quella prescritta dal Regolamento stesso perché lo si possa modificare: va pertanto annullata.
Non ha alcun rilievo l'altro argomento addotto in comparsa di risposta, circa il fatto che la deliberazione sarebbe stata adottata anche se l'attrice fosse stata presente ed avesse votato
contro
: l'attrice non ha lamentato di non aver potuto partecipare all'assemblea,
pagina 5 di 6 ma ha evidenziato che non è stato raggiunto il quorum necessario a modificare il
Regolamento.
Le spese del giudizio e della mediazione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi non avendo la causa avuto bisogno d'istruttoria); le spese vive di mediazione non sono documentate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, nella persona del giudice unico
TT ST Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 97/2022 rgac tra: attrice;
, convenuto;
Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) Annulla la deliberazione impugnata sul punto 7 dell'OdG dell'assemblea del convenuto del 18/11/2021; CP_1
2) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, CP_1
che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 3.809 per compenso, oltre spese generali,
Iva e Cpa;
3) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di CP_1
mediazione, che liquida in € 1607 per compenso, oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 14/12/2025 Il giudice unico pagina 6 di 6