Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5763 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 11/11/1988, elettivamente domiciliata in Parte_1
Catania, Via Ammiraglio Caracciolo n. 6 presso lo studio dell'avv. Minà Guido che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 10/08/1991, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo Via SC Crispi n. 274, presso lo studio dell'avv. Puccio SC che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16/12/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 1 aprile 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I coniugi potranno liberamente mutare la loro residenza, ma avranno soltanto l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali mutamenti di residenza o domicilio, al fine delle obbligazioni assunte con il presente atto;
3. La casa coniugale, sita in Via Buonriposo n. 195 in Palermo, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla IG.ra che la abiterà unitamente al figlio minore, mentre Parte_1 il marito sposterà la propria residenza anche anagrafica presso altra abitazione. I coniugi si obbligano ad effettuare la voltura delle utenze (Gas, Luce, Acqua, tassa rifiuti, etc.) in favore della signora che affronterà a proprio carico tutte le spese necessarie alla voltura Parte_1 successivamente al decreto di omologa;
4. Le parti pattuiscono che, relativamente al mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, e più precisamente mutuo Fondiario, concesso dal Banco BPM
S.p.a., Agenzia n. 02309, sita in Carini (PA), con atto del 16/04/2019, in favore di entrambi i coniugi che risultano cointestatari del rapporto, le restanti rate verranno versate dagli stessi nella misura del 50% ciascuno, a decorrere dal mese di ottobre 2024, e, a tal fine, i coniugi provvederanno mensilmente a versare ciascuno la propria quota con bonifico bancario sul conto corrente cointestato, n. 4167, aperto presso la e sul quale è disposto l'addebito mensile del CP_2 predetto mutuo;
5. Il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma mensile di € 200,00, rivalutabile CP_1 Pt_1 secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento per il figlio SC, mediante bonifico bancario;
6. Tutte le spese straordinarie, mediche, ludiche o ricreative, nonché relative all'istruzione del minore, saranno a carico dei coniugi in misura del 50%, e dovranno essere preventivamente concordate e comunque debitamente comprovate da idonea documentazione fiscale, seguendo le linee guida riconosciute in merito dal Tribunale di Palermo con il “Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento figli” approvato in data 02/07/2019 che i ricorrenti dichiarano di conoscere e di averne copia;
7. L'assegno Unico erogato dall' nell'interesse del figlio minore sarà percepito da entrambi i CP_3 coniugi nella misura del 50%;
2 8. SC verrà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso e gli stessi eserciteranno congiuntamente la potestà sul figlio e provvederanno a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché il minore mantenga rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il minore, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita di SC, relative anche alla sua istruzione, ad un sano sviluppo fisico e morale, alla scelta di eventuali cure sanitarie;
9. Tenuto conto dell'età del minore, i coniugi convengono che il padre avrà il diritto-dovere di tenere con sé SC ogni settimana dalle ore 19:00 del mercoledì sino alle ore 21:30 del giovedì e, nei due fine settimana mensili alternati, dalle ore 19:00 del sabato alle ore 21:30 del lunedì seguente, impegnandosi ad accompagnarlo a scuola il lunedì, ciò con osservanza delle esigenze scolastiche e ludiche del piccolo. In riferimento alle festività natalizie, da intendersi dal 23 al 30 dicembre, e di quelle di fine anno, dal 31 al 6 gennaio, ad anni alterni ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio una settimana consecutiva, salvi diversi accordi tra i genitori;
per le festività pasquali, da intendersi dal Giovedì Santo a Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, e quelle del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, l'alternanza potrà essere stabilita di volta in volta a seconda degli impegni di ciascuno, con particolare attenzione agli interessi del minore. Durante la stagione estiva, entrambi i coniugi potranno tenere con sé il figlio per 15 gg anche non continuativi con accordo da comunicarsi entro il 15 giugno. I coniugi avranno l'obbligo di comunicare l'uno all'altro i rispettivi nuovi recapiti, anche telefonici, e quando avranno con sé il minore, anche i recapiti temporanei;
10. I coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio dei passaporti”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 16/12/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 25/05/2019 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 63 - P. II – serie A - Anno 2019).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 7 aprile 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3