Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/12/1966, n. 2854
CASS
Sentenza 6 dicembre 1966

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Il rapporto di espropriazione per pubblica utilita si instaura tra il soggetto a vantaggio del quale l'espropriazione viene pronunciata e il soggetto in pregiudizio del quale viene operato,per motivi di interesse generale, il sacrificio della privata proprieta, di guisa che i diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto stesso, tra cui anche quello del pagamento dell'indennita - nell'ipotesi in cui l'espropriazione sia stata preceduta da occupazione oltre il biennio, anche quello del risarcimento del danno - sorgono in via normale tra questi soggetti, anche se il soggetto a favore del quale sia stata pronunciata l'espropriazione sia diverso da quello a carico del quale sia posto l'Onere del pagamento dell'indennita, giacche quest'ultima circostanza riguarda i rapporti interni tra tali soggetti e non i rapporti che concernono il soggetto espropriato. ( Conf. 1608-65' 1894-65).*

Poiche nel rapporto di espropriazione per pubblica utilita la posizione soggettiva dell'espropriato, concernente il conseguimento della giusta indennita di espropriazione, e da configurare come diritto soggettivo perfetto, su ogni controversia che da tale posizione discende ha giurisdizione l'autorita giudiziaria ordinaria, con la conseguenza che questa e competente a giudicare anche sulle questioni che concernono la legittimazione dei soggetti.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/12/1966, n. 2854
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2854
    Data del deposito : 6 dicembre 1966

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