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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 03/07/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1080 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nata il [...] a [...], e residente a [...]
28, elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv.
PO BA del foro di Roma, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, censurando l'intervenuta revoca da parte dell' con nota datata CP_1
17.10.23, dell'assegno ordinario di invalidità (Art. 1 L. 222/84) di cui la ricorrente era titolare, provvedimento, poi, oggetto, invano, di ricorso amministrativo del giorno 11 dicembre 2023.
Ritenuta ingiusta la suddetta determinazione amministrativa, la ha depositato ricorso Pt_1 giudiziale in sede di a.t.p. dove si è costituito l' contestando la sussistenza in capo CP_1 all'istante del requisito sanitario.
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per la insussistenza del relativo requisito.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, di “Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84 con decorrenza dalla data della revoca della prestazione del 17.10.2023 o dalla data che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si è costituito l' , il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_1
specifiche contestazioni sollevate dalla ricorrente;
nel merito, parte resistente ha dedotto la infondatezza della domanda.
Il Giudice, sulla base delle contestazioni di cui al ricorso in opposizione, ha chiesto specifici chiarimenti al c.t.u. già nominato.
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall' tenuto conto CP_1
della formulazione di specifiche contestazioni da parte della ricorrente.
Nel merito, la domanda è infondata.
In via introduttiva deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav., 8 aprile 2019, n. 9755).
Ciò posto, la domanda va rigettata.
2 In sede di chiarimenti, infatti, il c.t.u., premesso “che in materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222/1984 ha adottato come criterio di riferimento, non la riduzione della generica capacità lavorativa, ma la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato”, ha precisato che, nel caso specifico, la “in possesso del Pt_1 diploma di liceo scientifico, lavora presso uno studio legale a Roma come segretaria”, risultando affetta da “Esiti di intervento chirurgico per asportazione di osteocondroma cervicale, esiti di intervento chirurgico di quadrantectomia dx per ca infiltrante”.
Ha concluso, dunque, il consulente, affermando che tali infermità (in relazione alle quali è individuabile un grado di invalidità civile nei seguenti termini: “Esiti di intervento chirurgico per asportazione di osteocondroma cervicale” cod 9322: 11%, “Esiti di intervento chirurgico di quadrantectomia dx per ca infiltrante” cod 9322: 11% secondo le tabelle annesse al
Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992”), non riducono assolutamente la capacità di lavoro in occupazioni confacenti, trattandosi di persona in possesso di diploma di maturità scientifica.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, dunque, la causa deve essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la domanda relativa al requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente rigettata.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Rieti, 3 luglio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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