Articolo 2 della Legge 24 luglio 1959, n. 608
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 agosto 1959
Art. 2.
Le azioni rappresentanti il capitale sociale della "A. M. M. I. S.
p. A." saranno attribuite agli azionisti in proporzione della rispettiva quota nel tondo di dotazione dell'ente soppresso.
Entrata in vigore il 14 agosto 1959