Versione
14 agosto 1959
14 agosto 1959
Art. 2.
Le azioni rappresentanti il capitale sociale della "A. M. M. I. S.
p. A." saranno attribuite agli azionisti in proporzione della rispettiva quota nel tondo di dotazione dell'ente soppresso.
Le azioni rappresentanti il capitale sociale della "A. M. M. I. S.
p. A." saranno attribuite agli azionisti in proporzione della rispettiva quota nel tondo di dotazione dell'ente soppresso.