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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 20145/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.v.g. 20145/2025 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. OLLIVERO PIERLUIGI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTI e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alle minori: e , nate a Torino il 21/10/2015. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori e sono nate dalla relazione tra Per_1 Per_2 Parte_1
e , non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per
[...] Parte_2 incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 17/10/2025 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli Parte_2 artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlie ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
*** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
NULLA sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA la minore nata in [...] in data [...] e la minore Persona_3 [...]
nata in Torino in data [...], ad [...] i genitori e la responsabilità Persona_4 genitoriale verrà esercitata in via congiunta tra di loro. Le figlie minori manterranno, per mutuo consenso dei genitori, la loro residenza preferenziale presso la madre nella abitazione di Rivalta Torinese, alla via Benedetto Croce n.6;
DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale degli stessi dovranno essere assunte congiuntamente e di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
DISPONE che vengano concordate fra i genitori le più ampie facoltà di visita per il padre che potrà vedere le figlie liberamente. All'esclusivo fine di determinare una modalità di visita di riferimento e fatte in ogni caso salve le diverse determinazioni conseguenti alle preminenti esigenze educative e scolastiche di e ed alle eventuali improrogabili esigenze lavorative dei genitori, la Per_1 Per_2
Signora e il Signor concordano la frequentazione Parte_3 Parte_4 settimanale del padre e della madre per un periodo di eguale durata ed in via esemplificativa secondo le seguenti modalità:
1) dal lunedì al mercoledì sino alle ore 18,00 circa le figlie dimoreranno presso la madre;
2) dal mercoledì pomeriggio (a partire dalle ore 18.00 circa) e sino alla mattina del sabato le figlie dimoreranno presso il padre, che si recherà presso l'abitazione famigliare per prelevare le figlie medesime;
3) le figlie trascorreranno poi a settimane alterne i fine settimana, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio, con ciascun genitore, con la conseguenza che, durante le settimane in cui il fine settimana è di spettanza del padre, e trascorreranno con il padre medesimo il periodo dal Per_1 Per_2 mercoledì pomeriggio alla domenica sera, mentre la settimana seguente trascorreranno con la madre il periodo dal sabato pomeriggio sino al mercoledì pomeriggio;
4) durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno con i genitori, in maniera alternata, un anno il periodo dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
5) durante le vacanze di Pasqua, a far data dal 2026 entrambi le minori trascorreranno, con cadenza annuale e in modo alternato con ciascun genitore, un anno dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo e il martedì;
6) durante il periodo delle vacanze estive, nel 2026, le minori trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, previo accordo per le date con la madre entro il 30 giugno 2026 e previa comunicazione del luogo di villeggiatura prescelto. Dalle vacanze estive del 2027 le minori, nel periodo estivo, trascorreranno con il padre una o due settimane anche non consecutive (con una terza settimana facoltativa, tenuto conto del preminente interesse delle minori), previo accordo per le date e comunicazione del luogo di villeggiatura alla madre entro il 30 giugno di ogni anno. Allo stesso modo la madre dovrà comunicare al padre, entro il 30 giugno di ciascun anno, le date ed il luogo di villeggiatura prescelti;
7) per quanto riguarda le vacanze di Carnevale e altre festività e/o ponti, dovranno essere equamente divisi in modo che le minori potranno trascorrerli, in egual misura ed in alternanza, con entrambi i genitori;
8) le figli minori intrattengono seppur sporadiche ma stabili e costruttive relazioni con il nonno paterno che risiede a Biassono (provincia di Monza Brianza), vedendolo circa un fine settimana ogni due mesi e con i nonni materni, che risiedono a Rivalta di Torino e frequentano le bambine una volta ogni 10 giorni circa;
9) nonostante l'avvenuta interruzione della relazione sentimentale, i genitori continuano ad avere un buon rapporto e collaborano fattivamente per garantire la migliore tutela ed armonia a favore della prole;
DISPONE che per volontà concorde delle parti, nonostante le modalità paritarie di visita delle figlie minori, il padre concorra al mantenimento delle figlie a mezzo di un contributo pari ad € 150,00 mensili per ciascuna figlia, comprensivo delle spese di mensa scolastica. Detto importo di € 150,00 mensili per ciascuna figlia sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie con base per il primo aggiornamento al mese di gennaio 2027;
DISPONE che entrambi i genitori concorrano per il 50% ciascuno per le ulteriori spese scolastiche (a mero titolo esemplificativo: libri e materiale di consumo …), ricreative e mediche non coperte dal SSN;
DÀ ATTO che le eventuali detrazioni fiscali per le figlie verranno beneficiate in pari misura tra le parti, salvo diverso accordo, mentre l'Assegno Unico familiare, pari a circa € 350,00 mensili, per comune volontà dei genitori, sarà di totale appannaggio della madre;
DISPONE che, per quanto qui non espressamente regolato, le parti congiuntamente richiamano quanto disciplinato nel Protocollo di intesa sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c., stipulato dal presidente del Tribunale di Torino e dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 15 marzo 2016;
DÀ ATTO che le presenti condizioni economiche di mantenimento dei figli minori vengono concordate sulla base della attuale capacità reddituale delle parti, indicate nelle premesse del ricorso;
DÀ ATTO che entrambi i genitori si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio delle figlie minori;
DÀ ATTO che tutte le pattuizioni di cui al presente ricorso congiunto hanno effetto a far data dal deposito telematico del ricorso;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.v.g. 20145/2025 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. OLLIVERO PIERLUIGI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTI e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alle minori: e , nate a Torino il 21/10/2015. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori e sono nate dalla relazione tra Per_1 Per_2 Parte_1
e , non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per
[...] Parte_2 incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 17/10/2025 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli Parte_2 artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlie ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
*** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
NULLA sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA la minore nata in [...] in data [...] e la minore Persona_3 [...]
nata in Torino in data [...], ad [...] i genitori e la responsabilità Persona_4 genitoriale verrà esercitata in via congiunta tra di loro. Le figlie minori manterranno, per mutuo consenso dei genitori, la loro residenza preferenziale presso la madre nella abitazione di Rivalta Torinese, alla via Benedetto Croce n.6;
DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale degli stessi dovranno essere assunte congiuntamente e di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
DISPONE che vengano concordate fra i genitori le più ampie facoltà di visita per il padre che potrà vedere le figlie liberamente. All'esclusivo fine di determinare una modalità di visita di riferimento e fatte in ogni caso salve le diverse determinazioni conseguenti alle preminenti esigenze educative e scolastiche di e ed alle eventuali improrogabili esigenze lavorative dei genitori, la Per_1 Per_2
Signora e il Signor concordano la frequentazione Parte_3 Parte_4 settimanale del padre e della madre per un periodo di eguale durata ed in via esemplificativa secondo le seguenti modalità:
1) dal lunedì al mercoledì sino alle ore 18,00 circa le figlie dimoreranno presso la madre;
2) dal mercoledì pomeriggio (a partire dalle ore 18.00 circa) e sino alla mattina del sabato le figlie dimoreranno presso il padre, che si recherà presso l'abitazione famigliare per prelevare le figlie medesime;
3) le figlie trascorreranno poi a settimane alterne i fine settimana, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio, con ciascun genitore, con la conseguenza che, durante le settimane in cui il fine settimana è di spettanza del padre, e trascorreranno con il padre medesimo il periodo dal Per_1 Per_2 mercoledì pomeriggio alla domenica sera, mentre la settimana seguente trascorreranno con la madre il periodo dal sabato pomeriggio sino al mercoledì pomeriggio;
4) durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno con i genitori, in maniera alternata, un anno il periodo dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
5) durante le vacanze di Pasqua, a far data dal 2026 entrambi le minori trascorreranno, con cadenza annuale e in modo alternato con ciascun genitore, un anno dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo e il martedì;
6) durante il periodo delle vacanze estive, nel 2026, le minori trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, previo accordo per le date con la madre entro il 30 giugno 2026 e previa comunicazione del luogo di villeggiatura prescelto. Dalle vacanze estive del 2027 le minori, nel periodo estivo, trascorreranno con il padre una o due settimane anche non consecutive (con una terza settimana facoltativa, tenuto conto del preminente interesse delle minori), previo accordo per le date e comunicazione del luogo di villeggiatura alla madre entro il 30 giugno di ogni anno. Allo stesso modo la madre dovrà comunicare al padre, entro il 30 giugno di ciascun anno, le date ed il luogo di villeggiatura prescelti;
7) per quanto riguarda le vacanze di Carnevale e altre festività e/o ponti, dovranno essere equamente divisi in modo che le minori potranno trascorrerli, in egual misura ed in alternanza, con entrambi i genitori;
8) le figli minori intrattengono seppur sporadiche ma stabili e costruttive relazioni con il nonno paterno che risiede a Biassono (provincia di Monza Brianza), vedendolo circa un fine settimana ogni due mesi e con i nonni materni, che risiedono a Rivalta di Torino e frequentano le bambine una volta ogni 10 giorni circa;
9) nonostante l'avvenuta interruzione della relazione sentimentale, i genitori continuano ad avere un buon rapporto e collaborano fattivamente per garantire la migliore tutela ed armonia a favore della prole;
DISPONE che per volontà concorde delle parti, nonostante le modalità paritarie di visita delle figlie minori, il padre concorra al mantenimento delle figlie a mezzo di un contributo pari ad € 150,00 mensili per ciascuna figlia, comprensivo delle spese di mensa scolastica. Detto importo di € 150,00 mensili per ciascuna figlia sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie con base per il primo aggiornamento al mese di gennaio 2027;
DISPONE che entrambi i genitori concorrano per il 50% ciascuno per le ulteriori spese scolastiche (a mero titolo esemplificativo: libri e materiale di consumo …), ricreative e mediche non coperte dal SSN;
DÀ ATTO che le eventuali detrazioni fiscali per le figlie verranno beneficiate in pari misura tra le parti, salvo diverso accordo, mentre l'Assegno Unico familiare, pari a circa € 350,00 mensili, per comune volontà dei genitori, sarà di totale appannaggio della madre;
DISPONE che, per quanto qui non espressamente regolato, le parti congiuntamente richiamano quanto disciplinato nel Protocollo di intesa sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c., stipulato dal presidente del Tribunale di Torino e dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 15 marzo 2016;
DÀ ATTO che le presenti condizioni economiche di mantenimento dei figli minori vengono concordate sulla base della attuale capacità reddituale delle parti, indicate nelle premesse del ricorso;
DÀ ATTO che entrambi i genitori si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio delle figlie minori;
DÀ ATTO che tutte le pattuizioni di cui al presente ricorso congiunto hanno effetto a far data dal deposito telematico del ricorso;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.