Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 354/2024 R.G., avverso la sentenza n. 195 pubblicata dal Tribunale di
La Spezia in data 26/02/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Bruschi per mandato in Parte_1
atti APPELLANTE
contro in qualità di procuratrice di rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2
dall'avv. Marco Sartoni per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova contrariis reiectis
- in via principale e di merito, accogliere il presente appello per i motivi tutti e le ragioni esposte in parte narrativa ed in riforma della sentenza n. 195/2024 pubblicata dal
Tribunale della Spezia in data 26.02.2024 e notificata il 27.02.2024 (R.G. 3366/2017) accogliere le seguenti conclusioni formulate nel primo grado:
e/o non hanno provveduto a richiedere le Controparte_3 competenze retributive maturate dall'attore insinuate nel passivo della LCA della CP_ Cooperativa La Ginestra Scarl all' , impedendo tale diritto al;
Parte_1
-accertato e dichiarato, per quanto esporto in narrativa, che il comportamento illegittimo lamentato ha altresì comportato un danno all'attore di cui si chiede la liquidazione in via equitativa con condanna al pagamento a carico di Controparte_5 [...]
Controparte_3
in via principale accertare e dichiarare che le somme richieste col monitorio al sig.
[...]
non sono dovute e quindi dichiarare di nessun effetto e revocare il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 931/2017 emesso dal Tribunale della Spezia in data 20.10.2017 (R.G.
2245/2017);
in subordine, compensare l'importo di € 17.058,61 chiesto con il giudizio monitorio con gli CP_ importi che avrebbe percepito il sig. e/o dall' Parte_1 Controparte_6 secondo le risultanze dell'espletanda istruttoria e con le somme che verranno liquidate dal
Giudice in via equitativa per l'illegittimità del comportamento del convenuto e quindi dichiarare di nessun effetto e revocare il decreto ingiuntivo n. 931/2017 emesso dal
Tribunale della Spezia in data 20.10.2017 (R.G. 2245/2017) per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di competenze legali e spese di entrambi i gradi di giudizio.
per parte appellata: “Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
- in via preliminare dichiarare inammissibili i motivi di appello afferenti alla supposta e qui denegata violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e rigettare l'istanza formulata dall'appellante ex art. 283 c.p.c.;
- in via principale, nel merito, per i motivi di cui in narrativa respingere in toto le domande e le eccezioni di parte attrice appellante e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza appellata;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, di primo e secondo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute. FATTO
Con ricorso al Tribunale di La Spezia Inseco, che affermava di agire a nome e per conto di affermava che il 09.02.2024 aveva stipulato con CP_2 Parte_1 CP_6 un contratto di finanziamento, che prevedeva l'erogazione a favore del mutuatario della somma di euro 23.280,00, da restituirsi in numero centoventi rate mensili dell'importo di euro 194,00, comprensivo di capitale ed interessi. Il rimborso del mutuo doveva avvenire tramite la cessione del quinto dello stipendio, che la Coop. La Ginestra, datore di lavoro del , doveva corrispondere direttamente alla finanziaria, fino all'estinzione del Parte_1
mutuo. A garanzia del credito aveva stipulato con Net Insurance una polizza di CP_6
assicurazione Rischio Impiego, con la quale si prevedeva che la Compagnia Assicurativa sarebbe rimasta surrogata nei diritti della finanziaria nei confronti del mutuatario per le somme pagate a favore del medesimo. Il 03.11.2005 La Ginestra era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro del
. aveva escusso la polizza fideiussoria e la Compagnia le aveva Parte_1 CP_6
liquidato la somma di euro 17.165,46 a copertura del residuo debito da finanziamento, surrogandosi nei diritti della finanziaria, nascenti da finanziamento. Il credito era stato ceduto a , che agiva pertanto contro il per il pagamento del debito. Il CP_2 Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo: osservava tra l'altro che e Parte_1 CP_6
dopo di lei i soggetti che le erano succeduti nella titolarità del credito prima di agire direttamente contro il debitore avrebbero dovuto escutere il Fondo di Garanzia costituito presso l per il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato dal CP_4 Parte_1
presso il suo datore di lavoro. La convenuta resisteva in giudizio, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, la decideva con sentenza con la quale, respingendo l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo. Il
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale contesta la Parte_1 violazione della legge e l'errore di interpretazione del contratto in cui sarebbe incorso il primo giudice nella decisione della causa. L'appellata resiste all'appello, opponendosi al suo accoglimento. La causa è stata rimessa alla decisione della Corte all'udienza del
27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO Per il Tribunale non esisteva a carico della finanziaria un onere di preventiva escussione del Fondo di Garanzia. Vale a dire che la facoltà della Finanziaria di escutere la polizza assicurativa del credito non era condizionata alla preventiva escussione dei crediti maturati dal debitore presso il proprio datore di lavoro o del Fondo di Garanzia, ma solo alla cessazione del rapporto di lavoro del mutuatario. Pertanto, , originaria CP_6
creditrice, ed i soggetti subentrati nella titolarità del credito, avevano la facoltà di agire contro l'ex datrice di lavoro per l'escussione del credito ceduto in garanzia e nello stesso tempo erano legittimati ad agire direttamente contro il mutuatario insolvente per il recupero del residuo debito da finanziamento.
La difesa dell'appellante osserva che anche a voler sostenere – in principio - come si legge in sentenza, che non vi fosse alcun onere di preventiva escussione da parte dei soggetti interessati e che tanto quanto i suoi successori potessero agire CP_6 discrezionalmente sia verso l'ex datore di lavoro sia verso il mutuatario insolvente, il principio non sarebbe applicabile alla fattispecie, nella quale la questione – da risolvere per la decisione della causa – è più complessa di quanto appare dalla motivazione riduttiva del Tribunale. Invero, una volta esercitata da parte della creditrice la facoltà di insinuarsi – in luogo del debitore -nella procedura concorsuale, nella quale ha richiesto l'ammissione al passivo in via privilegiata dei crediti di lavoro del proprio debitore, avrebbe dovuto perseguire questa strada ed esercitare questa facoltà fino in fondo, escutendo anche il Fondo di Garanzia dell' . Invece la ha lasciata a metà – questa strada – CP_4
privando il della facoltà di richiedere al Fondo di Garanzia la liquidazione del Parte_1
proprio trattamento di fine rapporto, che avrebbe potuto portare a deconto del debito.
L'appello è infondato. La difesa dell'appellata osserva giustamente che ai sensi dell'art.7 del contratto il credito relativo al trattamento di fine rapporto era stato ceduto dal a scopo di garanzia. Nel caso di cessione effettuata esclusivamente a scopo di Parte_1
garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia (Cass.,
28.05.2020, n.10092). Nella fattispecie, essendo stata effettuata la cessione a scopo esclusivo di garanzia – e non in luogo di pagamento – la cessionaria era legittimata ad azionare a discrezione sia il credito originario sia quello che le era stato ceduto a scopo di garanzia, non esistendo alcun onere di preventiva escussione della garanzia.
I requisiti per l'intervento del Fondo di garanzia, quando il datore di lavoro sia stato assoggettato a procedura concorsuale, hanno carattere oggettivo e sono: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
l'accertamento dello stato d'insolvenza del datore di lavoro e l'apertura di una procedura concorsuale;
l'accertamento dell'esistenza del credito mediante insinuazione nella procedura ed ammissione al passivo.
Quando queste condizioni si verificano, “il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere, a domanda, il pagamento a carico del Fondo del trattamento di fine rapporto di lavoro e suoi accessori”, previa la detrazione delle somme eventualmente corrisposte dalla procedura concorsuale (art.2 L.29.05.1982, n.297). Per “aventi diritto” si devono intendere gli aventi causa del creditore originario, o qualsiasi altro soggetto che abbia acquisito a titolo derivativo il diritto azionato (Cass., 18.04.2008, n10208), potendosi concludere che la richiesta di pagamento del TFR, essendosi verificate le condizioni oggettive per l'intervento del Fondo di Garanzia, potesse essere effettuata sia dal lavoratore sia dalla cessionaria del credito, nel senso che una legittimazione non escludeva l'altra. Il fatto poi che nel rapporto interno il cedente avesse rinunciato alla facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia fino a totale estinzione del debito, non impediva al debitore – per l'appunto – di estinguere il debito, escludere la cessionaria dalla procedura concorsuale ed escutere il Fondo di Garanzia.
L'appellante ha proposto uno specifico motivo di impugnazione contro il capo della sentenza che lo ha condannato al pagamento delle spese di causa. Osserva che per la particolarità della questione v'erano i presupposti per la compensazione.
Il motivo è infondato. Questa Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione alle spese del principio di soccombenza non sussistendo i presupposti richiesti dalla legge per la loro compensazione.
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – liquida a carico dell'appellante anche le spese del presente grado del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile n. 354/2024 R.G., avverso la sentenza n.
195 pubblicata dal Tribunale di La Spezia in data 26/02/2024 promossa da: Parte_1
APPELLANTE
contro
Controparte_1
APPELLATA
così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 4.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 2 aprile 2025
IL PRESIDENTE