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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 10-12-2024 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 23-10-2024, in data 4-1-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19223/2023 Ruolo Generale Lavoro
T R A
nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv. Pasquale Biondi Ricorrente
E
(P. IVA ), con sede in Roma alla piazza della Croce Controparte_1 P.IVA_1
Rossa 1, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Prof. Raffaele De Luca Tamajo e Giovanni Ronconi
Convenuta
OGGETTO: ricalcolo retribuzione feriale
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“1. Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante, per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria, del combinato disposto degli artt. 31.5 e 31.6 dei Contratti
Collettivi integrativi Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano, per il personale di macchina l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80, nonché degli artt. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di € 4.377,12, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod. Civ. e dell'art.36 Cost.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore” per parte convenuta:
“(i) nel merito: rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
(ii) in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali invocate da controparte, dichiarare altresì la nullità e/o la inefficacia e/o la risoluzione delle clausole contemplative delle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità
1 1 contenuta negli accordi collettivi, oppure per l'impossibilità di frazionare al suo interno una clausola contrattuale, e, per l'effetto, escludere ogni incidenza di queste sulla retribuzione feriale con conseguente rigetto delle domande avversarie.
(iii) Ancora in via subordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41
Cost.;
(iv) In via ancor più gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande, ridurre l'eventuale condanna della società (a) nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione di cui al par. 9 della memoria.
(v) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge” Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 224-10-2023 il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di lavorare alle dipendenze di dal 26/03/2018; di essere stato inquadrato, per il CP_1 periodo dal 01/04/2018 al 28/02/2020, quale Macchinista di Livello professionale/Parametro retributivo C1-Tecnici, per il successivo periodo dal 01/03/2020 al 28/02/2022, quale
Macchinista di Livello professionale/Parametro retributivo B3 – Tecnici Specializzati, e da ultimo, dal 01/03/2022 a tutt'oggi, quale Macchinista di Livello professionale/Parametro retributivo B2 – Tecnici Specializzati di cui ai CC.CC.NN.LL. Mobilità Area Attività Ferroviarie ratione temporis vigenti;
di prestare attualmente servizio presso l'Impianto
Ferroviario di Napoli Campi Flegrei;
di avere percepito durante i periodi di servizio le seguenti due indennità connesse all'espletamento delle mansioni: a) l'indennità “di assenza dalla residenza”, che spetta al personale mobile, quindi anche ai macchinisti, per ogni ora di lavoro trascorsa lontano dal luogo di residenza di lavoro, in proporzione della durata di tale assenza, ai sensi dell'art.77, punto 2, C.C.N.L. della Mobilità Area attività Ferroviarie del 20/07/2012 e dell'art.77, punto 2, C.C.N.L. della Mobilità Area attività Ferroviarie del 16/12/2016; b) l'indennità di “utilizzazione professionale”, che spetta al personale del settore macchina e per il personale di bordo, è erogata mensilmente ed è composta da una parte fissa e da una parte variabile, le quali sono quantificate secondo precisi parametri stabiliti all'art. 31, punti 4 e 5, dei Contratti Collettivi integrativi Aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato del 20/07/2012 e del 16/12/2016; che, in particolare, la parte fissa dell'indennità di utilizzazione professionale, è quantificata per il personale di macchina, quindi anche per i macchinisti, nella misura fissa giornaliera pari ad € 12,80, ai sensi dell'art. 31, punto 5, dei Contratti Collettivi integrativi Aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato del 20/07/2012 e del 16/12/2016; che diversamente, la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, per le relative voci spettanti ai macchinisti, è quantificata sulla base di differenti parametri orari e chilometrici, ai sensi dell'art. 31, punto 4, dei Contratti Collettivi integrativi Aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato del 20/07/2012 e del 16/12/2016, come analiticamente indicati in ricorso;
che nel periodo dal 01/04/2018 al 31/01/2023, ha percepito, a titolo di compenso per le giornate di ferie fruite, un'indennità non equiparata alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei normali periodi di servizio, in quanto la società convenuta non ha tenuto conto, per intero, della indennità “di assenza dalla residenza” e delle voci della indennità di “utilizzazione professionale” componenti la relativa parte variabile;
che con diffida a mezzo pec del 8/09/2023 ha richiesto alla convenuta l'adeguamento della somma corrisposta a titolo di indennità di ferie alla retribuzione ricevuta per i normali periodi di lavoro richiedendo, altresì, il pagamento delle differenze retributive maturate e non prescritte.
Su tali premesse, richiamata la nozione eurocomunitaria di ferie annuali retribuite accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nonché le norme collettive disciplinanti la natura degli emolumenti retribuivi in questione, ha rassegnato le conclusioni esposte.
2 2 Fissata udienza di discussione, si è costituita tempestivamente la società convenuta, che ha resistito al ricorso concludendo per il suo rigetto.
Ha dedotto che la società, nella retribuzione dei lavoratori, si era attenuta alle disposizioni della contrattazione collettiva di settore (il CCNL Mobilità e il Contratto Aziendale del
Gruppo F.S.); che le indennità oggetto del presente giudizio, rappresentando elementi accessori della retribuzione legati a uno specifico impegno, sforzo, rischio presente solo nella effettiva e concreta prestazione lavorativa (e, viceversa, del tutto assente nei giorni di ferie) non concorrono a formare la retribuzione giornaliera ordinaria, base di calcolo per la determinazione del trattamento retributivo feriale;
che la contrattazione collettiva ha riservato al lavoratore in ferie non solo la retribuzione ordinaria (minimo contrattuale, scatti di anzianità e assegni ad personam) ma anche ulteriori e corposi elementi accessori e che la causa percipiendi degli emolumenti invocati non è da rintracciare in una peculiare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ma nel semplice requisito oggettivo della presenza fisica del lavoratore, in ciò realizzandosi l'impossibilità di ricondurne la natura nella disciplina di cui agli artt. 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE (come interpretati dalla Corte di
Giustizia). Ha rilevato che la indennità di Utilizzazione Professionale (IUP), in due delle sue tre diverse declinazioni, viene già corrisposta al ricorrente durante la fruizione delle ferie;
che in particolare: la IUP fissa (confluita nel salario di produttività con la stipula del C.A. del 2012), viene riconosciuta anche ai lavoratori in ferie ai sensi dell'art. 14 del C.A. citato;
che la IUP variabile (richiesta da controparte) non viene corrisposta durante il periodo feriale in quanto connessa all'effettiva esecuzione delle mansioni e quantificata in base alle concrete modalità/caratteristiche di svolgimento delle medesime (e, dunque, alla ricorrenza di criteri non preventivabili, insuscettibili di forfettizzazione, come ad es.: durata del lavoro - € 0,54 l'ora; tipologia del servizio, notturno o diurno;
chilometri percorsi;
numero dell'equipaggio, etc.); che la IUP giornaliera (art. 31 del C.A. FS 2016, prima art. 15 C.A. FS 2012), pari a € 4,50, viene riconosciuta ai lavoratori nelle giornate di ferie e di riserva in sostituzione della IUP variabile (che, come detto, viene attribuita per l'effettivo svolgimento della prestazione); che la IUP variabile risulta oggi regolamentata dall'art. 31, par. 4, del C.A. FS, il cui ammontare dipende da una serie di fattori quali: (i) la durata della prestazione (€ 0,54 l'ora);
(ii) la tipologia del servizio effettuato (notturno o diurno); (iii) dal modulo di equipaggio (ad es. doppio agente, agente unico o agente solo); (iv) e, infine, dal numero dei chilometri percorsi dal Macchinista. Ha eccepito quindi che l'indennità di utilizzazione professionale (IUP), già composta da una parte fissa, una parte variabile e una cd. “media di impianto”, era stata soppressa nella parte fissa, sostituita dal nuovo Salario di Produttività, concordato tra le parti collettive e corrisposto anche nelle giornate di ferie;
che la corresponsione della IUP variabile era legata ad esigenze del tutto contingenti ed eccezionali mentre, al lavoratore in ferie, era comunque garantita la remunerazione della IUP fissa (oggi Salario di Produttività) e della IUP giornaliera (precedente IUP media di impianto); che la IUP variabile veniva corrisposta solo nelle giornate di effettivo servizio;
che nei giorni di ferie il macchinista percepiva il salario di produttività, comprensivo della vecchia IUP fissa e la IUP giornaliera, così come in tutti i giorni in cui non era impegnato in attività di conduzione;
che quanto alla indennità per l'assenza dalla residenza, che aveva sostituito la previgente indennità di trasferta, essa era stata introdotta dalla contrattazione collettiva che l'aveva esclusa espressamente dal calcolo degli istituti di legge e di contratto.
Pertanto, richiamata, a sua volta, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sulla struttura della retribuzione feriale, ha affermato, in definitiva, che tutti gli elementi retributivi erano stati presi in considerazione nel caso di specie e che non si era realizzato alcun effetto dissuasivo della fruizione delle ferie. Ha evidenziato altresì che, secondo la giurisprudenza invocata da controparte, durante le ferie il lavoratore deve fruire di condizioni economiche sostanzialmente paragonabili a quelle di cui gode durante la ordinaria attività di lavoro, ma non ha diritto alla medesima retribuzione, sottolineando, a tal fine, la ridotta incidenza delle
3 3 indennità rivendicate sulla retribuzione percepita (che oscilla, in media, tra lo 0% e l'1,7%), che è inidonea a disincentivare l'effettiva fruizione dei riposi. In subordine, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, d. lgs. n. 66/2003, per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., ritenendo gli esiti della pronuncia richiesta lesivi del principio di libertà sindacale e di libertà di impresa;
ha richiesto inoltre estendersi l'eventuale declaratoria di nullità a tutte le clausole riguardanti le indennità suddette, in forza della clausola di inscindibilità prevista dal CCNL;
infine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati.
La causa veniva dapprima rinviata all'udienza del 15-10-2024 per la discussione con autorizzazione al deposito di note illustrative, e poi alla udienza del 10-12-2024.
In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
****
Il ricorso merita accoglimento. Parte ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrisposto a titolo di retribuzione feriale per l'ingiusta decurtazione, dalla base di calcolo utile alla determinazione del relativo trattamento retributivo, delle indennità (di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale parte variabile) che compongono la cd. parte variabile della retribuzione.
A tal proposito, ha dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo sovranazionale (artt.
4-7 della direttiva 2003/88/CE) come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamando, in particolare, la controversia C155/10– Williams, ove è sancito “[…] L'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile […] devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”. Ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno premettere che la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (e con le successive Cass. Sez. L. n.
22401 del 15/10/2020, n. 18160/2023 del 26.6.2023 e n. 19633/2023) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art.
36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
4 4 "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C- Per_1 Per_2 Per_ 230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre Per_ 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, Per_5 punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti
(id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, CP_2
W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-
257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e CP_2 altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché FF e altri, punto 60). 12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle
5 5 mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-
539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza
Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 Cont settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE". Sussiste, dunque, una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore. (cfr. Cass. 30/11/2021 n.
37589). Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate
6 6 e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
Nella controversia in esame vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza, sulle quali si è di recente espressa la S.C. con sentenza n. 13932/2024 pubbl. il 20-5-2024:
“20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803,
33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile… 24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate… 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021)”. Ebbene, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, ritiene il Tribunale che la domanda attorea risulti fondata. In ordine all'indennità di utilizzazione professionale (cd. IUP), osserva che la stessa CP_1 sia decurtata solo parzialmente (per la sola parte variabile) durante la fruizione delle ferie, che non ne risulterebbe in concreto scoraggiata.
Tale impostazione non è condivisibile, richiamandosi al riguardo le argomentazioni espresse da questo stesso Ufficio in altre decisioni (per tutte, cfr. Giudice dott.ssa Gallo Sentenza n. 3602/2024 pubbl. il 16/05/2024) anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
7 7 La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto, come chiarito da Cass. n. 13932/2024 citata, deve operarsi non già in riferimento all'intero anno di retribuzione (come eccepito dalla società convenuta), ma va calato nel breve periodo, con riferimento alla retribuzione giornaliera (considerato che le ferie sono richieste a giornate) ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Si tratta di elementi tali da evidenziare, ad avviso dello scrivente, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile. Del resto, è pacifico che l'indennità in questione sia correlata allo specifico status professionale del lavoratore, il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
E, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di , la domanda del lavoratore CP_1 non costituisce una duplicazione delle indennità previste dall'art. 31, punto 5, del contratto aziendale, vista la detrazione dalle somme dovute dell'importo fisso percepito durante il periodo feriale.
Analogamente vanno disattese le censure svolte dalla società convenuta con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata.
Essa è volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 comma 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
In effetti, tenuto conto delle mansioni di macchinista svolta dal ricorrente, anche alla luce degli statini in atti, deve ritenersi che le indennità in contestazione siano volte a compensare una particolare modalità di esecuzione della prestazione. In definitiva, le indennità esaminate costituiscono e sono connesse o alle modalità peculiari di svolgimento delle mansioni di macchinista ovvero a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni stesse che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
8 8 Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma solo a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
Pertanto, tali voci retributive vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse mansioni e sono, quindi, assimilabili a quelle “integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono, o meglio non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, sono in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, con conseguente nullità. Da ultimo va disattesa l'eccezione di prescrizione, in applicazione del principio secondo cui
"Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" (Cassazione civile sez. lav. - 06/09/2022, n. 26246, confermata in numerosi provvedimenti successivi: Cass. n.
13932/2024, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n.
30958/2022). Consegue quindi che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità sopra elencate con disapplicazione delle clausole contrattuali nulle (e cioè dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016) .
Le osservazioni che precedono assorbono anche l'ulteriore questione posta dalla difesa della convenuta circa l'inscindibilità delle clausole contrattuali, poiché la contrarietà delle norme esaminate alla giurisprudenza europea appare prevalente su ogni altra questione prospettabile in astratto. Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza”, “indennità di utilizzazione professionale”, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie, nel periodo in giudizio, dal 01/04/2018 al 31/01/2023.
I conteggi allegati al ricorso appaiono corretti e condivisibili, in quanto elaborati secondo criteri di analiticità e dunque possono essere utilizzati per il computo di quanto dovuto.
Nelle buste paga in atti, infatti, sono indicati gli importi di tutti i suddetti emolumenti corrisposti all'istante in tale periodo, nonché i relativi giorni di ferie maturati e fruiti. Quindi, nella sezione “Ferie anno precedente” di ciascuna busta paga, sono indicate le giornate complessive di ferie spettanti all'istante nell'anno precedente a quello cui appartiene il mese cui la busta si riferisce.
9 9 Analogamente, nella sezione “Ferie anno corrente” di ciascuna busta paga sono indicate le giornate complessive di ferie spettanti fino al mese al quale la busta si riferisce. Nella sezione “ferie” sono invece indicate quelle godute” nel mese cui appartiene la busta paga.
Nel conteggio è stato calcolato, per ciascun anno solare, dapprima il valore totale annuo percepito dall'istante per i suddetti emolumenti e a seguire il relativo valore medio giornaliero, corrispondente all'incidenza di questi ultimi sulla normale retribuzione giornaliera.
Le differenze dovute, infine, sono state calcolate moltiplicando, per ciascun anno, i giorni di ferie goduti per il predetto valore medio giornaliero, detratto l'importo riconosciuto e non contestato che viene corrisposto in misura fissa anche durante il periodo feriale da CP_1 per la qualifica professionale di macchinista, a titolo di utilizzazione professionale per le giornate di ferie.
Ebbene, tenuto conto delle stesse annotazioni aziendali di cui alle buste paga in atti, le differenze retributive spettanti all'istante per i periodi di ferie maturati e fruiti nel periodo dal 01/04/2018 al 31/01/2023 sono pari ad € 4.377,12. Su tali somme decorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione al saldo.
Il perdurante contrasto giurisprudenziale di merito (emerso anche nella giurisprudenza della Sezione Lavoro dell'intestato Tribunale) e l'intervento della S.C. con sentenza pronunciata soltanto in epoca successiva rispetto al deposito del ricorso giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico della convenuta soccombente e liquidate come in dispositivo.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della
Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Francesco
Armato, sul ricorso presentato da in data 24-10-2023, ogni diversa Parte_1 istanza disattesa, così decide: 1) dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale” nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie, nel periodo dal 01/04/2018 al 31/01/2023 e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 4.377,12, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna , in persona del CP_1 legale rapp.te pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 680,00 oltre rimborso C.U., I.VA., C.P.A., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi
Napoli, 4 gennaio 2025
Il giudice Dr. Francesco Armato
10 10 11 11
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 10-12-2024 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 23-10-2024, in data 4-1-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19223/2023 Ruolo Generale Lavoro
T R A
nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv. Pasquale Biondi Ricorrente
E
(P. IVA ), con sede in Roma alla piazza della Croce Controparte_1 P.IVA_1
Rossa 1, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Prof. Raffaele De Luca Tamajo e Giovanni Ronconi
Convenuta
OGGETTO: ricalcolo retribuzione feriale
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“1. Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante, per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria, del combinato disposto degli artt. 31.5 e 31.6 dei Contratti
Collettivi integrativi Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano, per il personale di macchina l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80, nonché degli artt. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di € 4.377,12, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod. Civ. e dell'art.36 Cost.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore” per parte convenuta:
“(i) nel merito: rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
(ii) in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali invocate da controparte, dichiarare altresì la nullità e/o la inefficacia e/o la risoluzione delle clausole contemplative delle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità
1 1 contenuta negli accordi collettivi, oppure per l'impossibilità di frazionare al suo interno una clausola contrattuale, e, per l'effetto, escludere ogni incidenza di queste sulla retribuzione feriale con conseguente rigetto delle domande avversarie.
(iii) Ancora in via subordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41
Cost.;
(iv) In via ancor più gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande, ridurre l'eventuale condanna della società (a) nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione di cui al par. 9 della memoria.
(v) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge” Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 224-10-2023 il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di lavorare alle dipendenze di dal 26/03/2018; di essere stato inquadrato, per il CP_1 periodo dal 01/04/2018 al 28/02/2020, quale Macchinista di Livello professionale/Parametro retributivo C1-Tecnici, per il successivo periodo dal 01/03/2020 al 28/02/2022, quale
Macchinista di Livello professionale/Parametro retributivo B3 – Tecnici Specializzati, e da ultimo, dal 01/03/2022 a tutt'oggi, quale Macchinista di Livello professionale/Parametro retributivo B2 – Tecnici Specializzati di cui ai CC.CC.NN.LL. Mobilità Area Attività Ferroviarie ratione temporis vigenti;
di prestare attualmente servizio presso l'Impianto
Ferroviario di Napoli Campi Flegrei;
di avere percepito durante i periodi di servizio le seguenti due indennità connesse all'espletamento delle mansioni: a) l'indennità “di assenza dalla residenza”, che spetta al personale mobile, quindi anche ai macchinisti, per ogni ora di lavoro trascorsa lontano dal luogo di residenza di lavoro, in proporzione della durata di tale assenza, ai sensi dell'art.77, punto 2, C.C.N.L. della Mobilità Area attività Ferroviarie del 20/07/2012 e dell'art.77, punto 2, C.C.N.L. della Mobilità Area attività Ferroviarie del 16/12/2016; b) l'indennità di “utilizzazione professionale”, che spetta al personale del settore macchina e per il personale di bordo, è erogata mensilmente ed è composta da una parte fissa e da una parte variabile, le quali sono quantificate secondo precisi parametri stabiliti all'art. 31, punti 4 e 5, dei Contratti Collettivi integrativi Aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato del 20/07/2012 e del 16/12/2016; che, in particolare, la parte fissa dell'indennità di utilizzazione professionale, è quantificata per il personale di macchina, quindi anche per i macchinisti, nella misura fissa giornaliera pari ad € 12,80, ai sensi dell'art. 31, punto 5, dei Contratti Collettivi integrativi Aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato del 20/07/2012 e del 16/12/2016; che diversamente, la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, per le relative voci spettanti ai macchinisti, è quantificata sulla base di differenti parametri orari e chilometrici, ai sensi dell'art. 31, punto 4, dei Contratti Collettivi integrativi Aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato del 20/07/2012 e del 16/12/2016, come analiticamente indicati in ricorso;
che nel periodo dal 01/04/2018 al 31/01/2023, ha percepito, a titolo di compenso per le giornate di ferie fruite, un'indennità non equiparata alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei normali periodi di servizio, in quanto la società convenuta non ha tenuto conto, per intero, della indennità “di assenza dalla residenza” e delle voci della indennità di “utilizzazione professionale” componenti la relativa parte variabile;
che con diffida a mezzo pec del 8/09/2023 ha richiesto alla convenuta l'adeguamento della somma corrisposta a titolo di indennità di ferie alla retribuzione ricevuta per i normali periodi di lavoro richiedendo, altresì, il pagamento delle differenze retributive maturate e non prescritte.
Su tali premesse, richiamata la nozione eurocomunitaria di ferie annuali retribuite accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nonché le norme collettive disciplinanti la natura degli emolumenti retribuivi in questione, ha rassegnato le conclusioni esposte.
2 2 Fissata udienza di discussione, si è costituita tempestivamente la società convenuta, che ha resistito al ricorso concludendo per il suo rigetto.
Ha dedotto che la società, nella retribuzione dei lavoratori, si era attenuta alle disposizioni della contrattazione collettiva di settore (il CCNL Mobilità e il Contratto Aziendale del
Gruppo F.S.); che le indennità oggetto del presente giudizio, rappresentando elementi accessori della retribuzione legati a uno specifico impegno, sforzo, rischio presente solo nella effettiva e concreta prestazione lavorativa (e, viceversa, del tutto assente nei giorni di ferie) non concorrono a formare la retribuzione giornaliera ordinaria, base di calcolo per la determinazione del trattamento retributivo feriale;
che la contrattazione collettiva ha riservato al lavoratore in ferie non solo la retribuzione ordinaria (minimo contrattuale, scatti di anzianità e assegni ad personam) ma anche ulteriori e corposi elementi accessori e che la causa percipiendi degli emolumenti invocati non è da rintracciare in una peculiare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ma nel semplice requisito oggettivo della presenza fisica del lavoratore, in ciò realizzandosi l'impossibilità di ricondurne la natura nella disciplina di cui agli artt. 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE (come interpretati dalla Corte di
Giustizia). Ha rilevato che la indennità di Utilizzazione Professionale (IUP), in due delle sue tre diverse declinazioni, viene già corrisposta al ricorrente durante la fruizione delle ferie;
che in particolare: la IUP fissa (confluita nel salario di produttività con la stipula del C.A. del 2012), viene riconosciuta anche ai lavoratori in ferie ai sensi dell'art. 14 del C.A. citato;
che la IUP variabile (richiesta da controparte) non viene corrisposta durante il periodo feriale in quanto connessa all'effettiva esecuzione delle mansioni e quantificata in base alle concrete modalità/caratteristiche di svolgimento delle medesime (e, dunque, alla ricorrenza di criteri non preventivabili, insuscettibili di forfettizzazione, come ad es.: durata del lavoro - € 0,54 l'ora; tipologia del servizio, notturno o diurno;
chilometri percorsi;
numero dell'equipaggio, etc.); che la IUP giornaliera (art. 31 del C.A. FS 2016, prima art. 15 C.A. FS 2012), pari a € 4,50, viene riconosciuta ai lavoratori nelle giornate di ferie e di riserva in sostituzione della IUP variabile (che, come detto, viene attribuita per l'effettivo svolgimento della prestazione); che la IUP variabile risulta oggi regolamentata dall'art. 31, par. 4, del C.A. FS, il cui ammontare dipende da una serie di fattori quali: (i) la durata della prestazione (€ 0,54 l'ora);
(ii) la tipologia del servizio effettuato (notturno o diurno); (iii) dal modulo di equipaggio (ad es. doppio agente, agente unico o agente solo); (iv) e, infine, dal numero dei chilometri percorsi dal Macchinista. Ha eccepito quindi che l'indennità di utilizzazione professionale (IUP), già composta da una parte fissa, una parte variabile e una cd. “media di impianto”, era stata soppressa nella parte fissa, sostituita dal nuovo Salario di Produttività, concordato tra le parti collettive e corrisposto anche nelle giornate di ferie;
che la corresponsione della IUP variabile era legata ad esigenze del tutto contingenti ed eccezionali mentre, al lavoratore in ferie, era comunque garantita la remunerazione della IUP fissa (oggi Salario di Produttività) e della IUP giornaliera (precedente IUP media di impianto); che la IUP variabile veniva corrisposta solo nelle giornate di effettivo servizio;
che nei giorni di ferie il macchinista percepiva il salario di produttività, comprensivo della vecchia IUP fissa e la IUP giornaliera, così come in tutti i giorni in cui non era impegnato in attività di conduzione;
che quanto alla indennità per l'assenza dalla residenza, che aveva sostituito la previgente indennità di trasferta, essa era stata introdotta dalla contrattazione collettiva che l'aveva esclusa espressamente dal calcolo degli istituti di legge e di contratto.
Pertanto, richiamata, a sua volta, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sulla struttura della retribuzione feriale, ha affermato, in definitiva, che tutti gli elementi retributivi erano stati presi in considerazione nel caso di specie e che non si era realizzato alcun effetto dissuasivo della fruizione delle ferie. Ha evidenziato altresì che, secondo la giurisprudenza invocata da controparte, durante le ferie il lavoratore deve fruire di condizioni economiche sostanzialmente paragonabili a quelle di cui gode durante la ordinaria attività di lavoro, ma non ha diritto alla medesima retribuzione, sottolineando, a tal fine, la ridotta incidenza delle
3 3 indennità rivendicate sulla retribuzione percepita (che oscilla, in media, tra lo 0% e l'1,7%), che è inidonea a disincentivare l'effettiva fruizione dei riposi. In subordine, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, d. lgs. n. 66/2003, per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., ritenendo gli esiti della pronuncia richiesta lesivi del principio di libertà sindacale e di libertà di impresa;
ha richiesto inoltre estendersi l'eventuale declaratoria di nullità a tutte le clausole riguardanti le indennità suddette, in forza della clausola di inscindibilità prevista dal CCNL;
infine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati.
La causa veniva dapprima rinviata all'udienza del 15-10-2024 per la discussione con autorizzazione al deposito di note illustrative, e poi alla udienza del 10-12-2024.
In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
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Il ricorso merita accoglimento. Parte ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrisposto a titolo di retribuzione feriale per l'ingiusta decurtazione, dalla base di calcolo utile alla determinazione del relativo trattamento retributivo, delle indennità (di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale parte variabile) che compongono la cd. parte variabile della retribuzione.
A tal proposito, ha dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo sovranazionale (artt.
4-7 della direttiva 2003/88/CE) come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamando, in particolare, la controversia C155/10– Williams, ove è sancito “[…] L'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile […] devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”. Ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno premettere che la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (e con le successive Cass. Sez. L. n.
22401 del 15/10/2020, n. 18160/2023 del 26.6.2023 e n. 19633/2023) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art.
36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
4 4 "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C- Per_1 Per_2 Per_ 230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre Per_ 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, Per_5 punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti
(id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, CP_2
W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-
257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e CP_2 altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché FF e altri, punto 60). 12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle
5 5 mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-
539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza
Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 Cont settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE". Sussiste, dunque, una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore. (cfr. Cass. 30/11/2021 n.
37589). Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate
6 6 e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
Nella controversia in esame vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza, sulle quali si è di recente espressa la S.C. con sentenza n. 13932/2024 pubbl. il 20-5-2024:
“20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803,
33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile… 24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate… 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021)”. Ebbene, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, ritiene il Tribunale che la domanda attorea risulti fondata. In ordine all'indennità di utilizzazione professionale (cd. IUP), osserva che la stessa CP_1 sia decurtata solo parzialmente (per la sola parte variabile) durante la fruizione delle ferie, che non ne risulterebbe in concreto scoraggiata.
Tale impostazione non è condivisibile, richiamandosi al riguardo le argomentazioni espresse da questo stesso Ufficio in altre decisioni (per tutte, cfr. Giudice dott.ssa Gallo Sentenza n. 3602/2024 pubbl. il 16/05/2024) anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
7 7 La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto, come chiarito da Cass. n. 13932/2024 citata, deve operarsi non già in riferimento all'intero anno di retribuzione (come eccepito dalla società convenuta), ma va calato nel breve periodo, con riferimento alla retribuzione giornaliera (considerato che le ferie sono richieste a giornate) ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Si tratta di elementi tali da evidenziare, ad avviso dello scrivente, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile. Del resto, è pacifico che l'indennità in questione sia correlata allo specifico status professionale del lavoratore, il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
E, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di , la domanda del lavoratore CP_1 non costituisce una duplicazione delle indennità previste dall'art. 31, punto 5, del contratto aziendale, vista la detrazione dalle somme dovute dell'importo fisso percepito durante il periodo feriale.
Analogamente vanno disattese le censure svolte dalla società convenuta con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata.
Essa è volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 comma 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
In effetti, tenuto conto delle mansioni di macchinista svolta dal ricorrente, anche alla luce degli statini in atti, deve ritenersi che le indennità in contestazione siano volte a compensare una particolare modalità di esecuzione della prestazione. In definitiva, le indennità esaminate costituiscono e sono connesse o alle modalità peculiari di svolgimento delle mansioni di macchinista ovvero a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni stesse che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
8 8 Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma solo a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
Pertanto, tali voci retributive vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse mansioni e sono, quindi, assimilabili a quelle “integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono, o meglio non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, sono in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, con conseguente nullità. Da ultimo va disattesa l'eccezione di prescrizione, in applicazione del principio secondo cui
"Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" (Cassazione civile sez. lav. - 06/09/2022, n. 26246, confermata in numerosi provvedimenti successivi: Cass. n.
13932/2024, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n.
30958/2022). Consegue quindi che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità sopra elencate con disapplicazione delle clausole contrattuali nulle (e cioè dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016) .
Le osservazioni che precedono assorbono anche l'ulteriore questione posta dalla difesa della convenuta circa l'inscindibilità delle clausole contrattuali, poiché la contrarietà delle norme esaminate alla giurisprudenza europea appare prevalente su ogni altra questione prospettabile in astratto. Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza”, “indennità di utilizzazione professionale”, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie, nel periodo in giudizio, dal 01/04/2018 al 31/01/2023.
I conteggi allegati al ricorso appaiono corretti e condivisibili, in quanto elaborati secondo criteri di analiticità e dunque possono essere utilizzati per il computo di quanto dovuto.
Nelle buste paga in atti, infatti, sono indicati gli importi di tutti i suddetti emolumenti corrisposti all'istante in tale periodo, nonché i relativi giorni di ferie maturati e fruiti. Quindi, nella sezione “Ferie anno precedente” di ciascuna busta paga, sono indicate le giornate complessive di ferie spettanti all'istante nell'anno precedente a quello cui appartiene il mese cui la busta si riferisce.
9 9 Analogamente, nella sezione “Ferie anno corrente” di ciascuna busta paga sono indicate le giornate complessive di ferie spettanti fino al mese al quale la busta si riferisce. Nella sezione “ferie” sono invece indicate quelle godute” nel mese cui appartiene la busta paga.
Nel conteggio è stato calcolato, per ciascun anno solare, dapprima il valore totale annuo percepito dall'istante per i suddetti emolumenti e a seguire il relativo valore medio giornaliero, corrispondente all'incidenza di questi ultimi sulla normale retribuzione giornaliera.
Le differenze dovute, infine, sono state calcolate moltiplicando, per ciascun anno, i giorni di ferie goduti per il predetto valore medio giornaliero, detratto l'importo riconosciuto e non contestato che viene corrisposto in misura fissa anche durante il periodo feriale da CP_1 per la qualifica professionale di macchinista, a titolo di utilizzazione professionale per le giornate di ferie.
Ebbene, tenuto conto delle stesse annotazioni aziendali di cui alle buste paga in atti, le differenze retributive spettanti all'istante per i periodi di ferie maturati e fruiti nel periodo dal 01/04/2018 al 31/01/2023 sono pari ad € 4.377,12. Su tali somme decorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione al saldo.
Il perdurante contrasto giurisprudenziale di merito (emerso anche nella giurisprudenza della Sezione Lavoro dell'intestato Tribunale) e l'intervento della S.C. con sentenza pronunciata soltanto in epoca successiva rispetto al deposito del ricorso giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico della convenuta soccombente e liquidate come in dispositivo.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della
Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Francesco
Armato, sul ricorso presentato da in data 24-10-2023, ogni diversa Parte_1 istanza disattesa, così decide: 1) dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale” nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie, nel periodo dal 01/04/2018 al 31/01/2023 e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 4.377,12, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna , in persona del CP_1 legale rapp.te pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 680,00 oltre rimborso C.U., I.VA., C.P.A., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi
Napoli, 4 gennaio 2025
Il giudice Dr. Francesco Armato
10 10 11 11