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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5456 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 20638/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20638/2024 promossa da:
( ) nato in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
01/06/1979 rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Leo, presso il cui studio in Roma,
Via Oslavia n.30, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
Ricorrente
contro
a Teheran, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliato;
Amministrazione resistente
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 – decies e ss c.p.c. depositato in data 15 maggio 2024, il sig.
agendo in nome e per conto del minore Parte_1 [...]
nato in [...] il [...], ha adito l'intestato Tribunale Persona_1 impugnando il provvedimento di rifiuto del visto d'ingresso per motivi familiari emesso in data 10 marzo 2024 dall'Ambasciata italiana a Teheran, chiedendo, in via cautelare, l'ordine al rilascio del visto in favore del minore ovvero, in via subordinata, il riesame della domanda. In via principale, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di diniego, l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare del minore con il padre e, per l'effetto, di ordinare all'Ambasciata italiana a Teheran il rilascio del visto d'ingresso in favore del sig. . Controparte_2
Il e l' Controparte_3 CP_1
a Teheran si sono costituiti in giudizio con comparsa depositata il 31.07.2024, CP_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
a Teheran. Nel merito, ha contestato integralmente il ricorso avversario in quanto inammissibile e infondato, chiedendone il rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
1 In fatto, risulta che il sig. è un minore di cittadinanza Persona_1 afghana, titolare di status di rifugiato, come da permesso di soggiorno rilasciato a
Lecce in data 27.10.2022. Il minore, insieme alla sua famiglia, ha collaborato a lungo con le forze italiane e internazionali presenti in Afghanistan, divenendo per tale ragione un possibile bersaglio dei talebani a seguito del loro ritorno al potere nell'agosto del 2021. Nell'agosto dello stesso anno, a causa della caotica situazione all'aeroporto di Kabul durante le operazioni di evacuazione, la famiglia del minore è stata divisa. Il minore, unitamente alla sorella e ad alcuni zii, tra cui lo zio , è Parte_1 CP_ riuscito a raggiungere l' , mentre i genitori, tra cui il padre , e Controparte_2 altri fratelli sono rimasti bloccati in Afghanistan. Con provvedimento del 12.04.2022, il
Tribunale di Lecce, Ufficio del Giudice Tutelare, ha affidato il minore allo zio paterno, sig. , identificando in il padre del minore. Parte_1 CP_2 CP_2
Tale provvedimento di affidamento è stato successivamente rettificato e prorogato. In data 05.07.2023, il sig. , in qualità di zio affidatario e in nome e Parte_1 per conto del minore, ha presentato domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare con il padre, sig. . Lo Sportello Unico per l'Immigrazione Controparte_2 di Lecce ha rilasciato il nulla osta in data 08.08.2023. Nel modulo di richiesta del nulla osta era specificato che si trattava di ricongiungimento del genitore naturale non presente sul territorio nazionale al figlio minore. Successivamente, il padre del minore, sig. , si è recato presso l' a Teheran per Controparte_2 Controparte_1 richiedere il visto d'ingresso per motivi familiari. In data 26.02.2024, l'Ambasciata ha notificato al sig. un preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/90, Controparte_2 motivato dal fatto che dal nulla osta presentato non risultava il legame di parentela con autore dell'istanza di ricongiungimento. In data 01.03.2024, è Parte_1 stata inviata all' a Teheran una risposta al preavviso di rigetto, nella Controparte_1 quale veniva espressamente precisato lo status di rifugiato del minore, la necessità di presentare l'istanza tramite lo SPID dello zio in qualità di tutore affidatario, e la volontà del minore di ricongiungersi con i genitori rimasti in Afghanistan. Veniva inoltre dichiarata la disponibilità ad eseguire il test del DNA del minore a spese degli interessati. Nonostante tali precisazioni, in data 10.03.2024, l' a Controparte_1
Teheran ha emesso il provvedimento di diniego impugnato. Tale provvedimento, richiamando l'art. 29, comma 1, lett. d) del d.lgs n. 286/98 e l'allegato A punto 10 del Decreto Interministeriale n. 850/2011, ha motivato il rigetto sulla base del fatto che i sopra nominati non avevano dimostrato di possedere i requisiti per il rilascio del visto richiesto.
Il ricorrente ha prodotto, a sostegno della propria domanda, la seguente documentazione: provvedimento impugnato;
permesso di soggiorno per asilo del sig.
certificato di collaborazione con l'esercito italiano del Persona_1 padre del minore;
provvedimento di riconoscimento dello status di rifugiato;
provvedimento di affidamento del Tribunale di Lecce con relative modifiche;
istanza di rilascio del nulla osta;
nulla osta al ricongiungimento rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Lecce;
preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/90; riscontro al preavviso di rigetto;
copia della carta d'identità afghana del minore;
copia del certificato
Pag. 2 di 7 di matrimonio dei genitori;
copia del C3 del minore;
copia del permesso di soggiorno della sorella del minore;
copie dei permessi di soggiorno degli zii del minore;
procura alle liti;
nota di iscrizione a ruolo.
Il , nel costituirsi, ha Controparte_3 depositato il provvedimento di diniego, il preavviso di rigetto e il nulla osta SUI di
Lecce.
Nel corso del procedimento, con ordinanza del 24 settembre 2024, il giudice ha rigettato l'istanza cautelare, rinviando la causa per la trattazione scritta all'udienza del 15 gennaio 2025. Il giudice ha rilevato la mancanza di documenti comprovanti l'identità CP_ tra il genitore all'estero e il minore in e ha invitato il ricorrente a produrre ulteriore documentazione in merito.
In data 09 gennaio 2025, il ricorrente ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del 15 gennaio 2025, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate. In tali note, si è evidenziato come l'Ambasciata avesse compreso che si trattava di un ricongiungimento con il genitore, salvo poi errare nell'applicazione della normativa. Si è ribadito che il modulo di richiesta del nulla osta indicava chiaramente il legame di parentela e che la risposta al preavviso di rigetto aveva fornito le necessarie precisazioni. Infine, si è evidenziata la precaria situazione dei cittadini afghani in Iran, come il padre del minore.
In data 15 gennaio 2025, il giudice ha emesso una nuova ordinanza, rilevando che non erano presenti tra gli allegati di parte ricorrente documenti che comprovassero l'identità CP_ tra il genitore all'estero e il minore in e che non era chiaro da dove il giudice tutelare di Lecce avesse desunto detta identità. Il giudice ha nuovamente invitato il ricorrente a produrre ulteriore documentazione relativa all'identità del familiare da ricongiungere o anche relativa a momenti di vita familiare, rinviando all'udienza del 09 aprile 2025 con sostituzione della stessa con note scritte da depositarsi entro tale data.
In diritto, è stata preliminarmente sollevata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dal con Controparte_3 riguardo all a Teheran. Tale eccezione è fondata. L' , in Controparte_1 CP_1 quanto articolazione periferica del , è priva di autonoma soggettività giuridica CP_3
e, conseguentemente, di capacità di stare in giudizio. Pertanto, il giudizio deve intendersi correttamente instaurato nei confronti del solo
[...]
, unico soggetto processualmente legittimato a Controparte_3 resistere alla pretesa azionata.
Nel merito, la controversia verte sul diritto al ricongiungimento familiare di un minore straniero non accompagnato titolare di status di rifugiato con il proprio genitore.
L' a Teheran ha motivato il diniego di visto richiamando l'art. 4, Controparte_1 comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998 e l'art. 6 bis del D.P.R. n. 394/1999, nonché l'art. 58,
Pag. 3 di 7 comma 2, del d.lgs. n. 71/2011, che disciplinano il diniego di visto. Nel dettaglio, ha ritenuto che il sig. non avesse dimostrato di possedere i requisiti Controparte_2 previsti dall'allegato “A” punto 10 del decreto interministeriale n. 850/2011 e dall'art. 29, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 286/1998. Quest'ultima norma regola il ricongiungimento con i "genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute".
Tuttavia, come correttamente evidenziato dal ricorrente, la fattispecie in esame non rientra nella disciplina generale del ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 del d.lgs.
n. 286/98, bensì in quella speciale prevista dall'art. 29-bis, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Tale norma, specificamente dedicata ai rifugiati, stabilisce che "Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado".
L'art. 29-bis, comma 3, del d.lgs. n. 286/98 costituisce il recepimento nell'ordinamento nazionale dell'art. 10, comma 3, della direttiva 2003/86 CE. Quest'ultima disposizione prevede che, in caso di rifugiato minore non accompagnato, gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della stessa Direttiva. Tale articolo 4, paragrafo 2, lettera a), riguarda la possibilità, lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, di autorizzare l'ingresso e il soggiorno degli ascendenti diretti di primo grado a condizione che siano a carico del soggiornante e non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che l'art. 10, paragrafo 3, lettera a), della Direttiva 2003/86 impone agli Stati membri un obbligo positivo preciso, cui corrisponde un diritto chiaramente definito in capo al minore rifugiato non accompagnato. Gli Stati membri sono obbligati ad autorizzare il ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado senza disporre di un margine di discrezionalità e senza poter applicare le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Tale disposizione mira a garantire una protezione rafforzata a favore dei rifugiati che hanno lo status di minori non accompagnati.
Pertanto, l' a Teheran ha errato nell'applicare al caso di specie l'art. Controparte_1
29, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 286/98, che disciplina una fattispecie diversa e non prevede il regime di favore stabilito per i minori rifugiati non accompagnati. Il diritto al ricongiungimento del minore con il proprio padre Persona_1 trova il suo fondamento nell'art. 29-bis, comma 3, del d.lgs. n. 286/98 e nell'art. 10, comma 3, della Direttiva 2003/86 CE, che non subordinano tale diritto alla sussistenza dei requisiti di vivenza a carico o all'assenza di altri figli nel paese d'origine.
Ulteriormente, il diniego di visto appare in contrasto con il principio del superiore interesse del minore, sancito dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, richiamato dall'art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 286/98. Tale principio impone
Pag. 4 di 7 di considerare con carattere di priorità il benessere del minore in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali che lo riguardano e che mirano a dare attuazione al diritto all'unità familiare.
Il diritto all'unità familiare del minore è inoltre tutelato dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dall'art. 8 della CEDU. La Corte di Giustizia dell'UE ha affermato che le disposizioni della Direttiva 2003/86 devono essere interpretate e applicate alla luce di tali articoli, favorendo la vita familiare e tenendo in debita considerazione l'interesse superiore dei minori coinvolti. La Grande Sezione della Corte di Giustizia ha ribadito la stretta connessione tra il diritto al ricongiungimento familiare dei rifugiati minori non accompagnati e i principi sanciti dagli artt. 7 e 24 della Carta.
Per quanto concerne la prova del vincolo familiare, l'art. 29-bis, comma 2, del d.lgs. n.
286/98 prevede una disciplina di favore per i rifugiati che non possono fornire documenti ufficiali a causa del loro status o della mancanza di autorità riconosciute o dell'inaffidabilità dei documenti locali. In tali casi, le rappresentanze diplomatiche o consolari devono provvedere al rilascio di certificazioni sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati, potendo ricorrere anche ad altri mezzi di prova. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori. La Suprema Corte ha chiarito che tali agevolazioni probatorie non vanno interpretate in senso restrittivo, ma devono essere estese anche agli altri elementi che qualificano il vincolo familiare ai fini del rilascio del visto.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto diversi documenti a sostegno del legame familiare con il padre, tra cui la propria carta d'identità afghana e il certificato di matrimonio dei genitori. Inoltre, le generalità del padre erano state dichiarate fin dal suo CP_ arrivo in . È altresì significativo che l'intero nucleo familiare fosse stato identificato per l'evacuazione nell'agosto del 2021. Il ricorrente aveva anche espresso la propria disponibilità a sottoporsi al test del DNA per fugare ogni dubbio sul legame familiare.
Nonostante ciò, l' ha motivato il diniego con l'asserita mancanza di prova CP_1 del legame di parentela con il sig. autore dell'istanza di Parte_1 ricongiungimento. Tale motivazione appare infondata, in quanto, come precisato nella risposta al preavviso di rigetto, il sig. agiva in qualità di tutore Parte_1 affidatario del minore. L' , pur richiamando l'art. 29, comma 1, lett. d) del CP_1
d.lgs. n. 286/98, che riguarda il ricongiungimento dei genitori, sembra aver frainteso il ruolo del richiedente e la specifica normativa applicabile al caso di un minore rifugiato non accompagnato che richiede il ricongiungimento con un ascendente diretto di primo grado.
Con l'ordinanza del 15 gennaio 2025, questo Tribunale ha rilevato la mancanza di documenti comprovanti l'identità tra il genitore all'estero e il minore in Italia, assegnando termine al ricorrente per produrre ulteriore documentazione relativa all'identità del familiare da ricongiungere o anche relativa a momenti di vita familiare.
Dagli atti di causa e dalle note depositate per l'udienza del 9 aprile 2025, risulta che il
Pag. 5 di 7 ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione idonea a superare tale rilievo, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, che delinea un diritto rafforzato al ricongiungimento familiare per i minori rifugiati non accompagnati con i propri ascendenti diretti di primo grado. Tale diritto presuppone comunque la dimostrazione del rapporto di filiazione. Nel caso in esame, dalla valutazione complessiva degli atti – ivi inclusi quelli prodotti innanzi al Tribunale civile di Lecce ai fini della dichiarazione d'affido del minore allo zio paterno - sussistono forti elementi indiziari del legame familiare tra il minore e il sig. Persona_1 [...]
(cfr. altresì le dichiarazioni del minore, il certificato di matrimonio dei CP_2 genitori, l'identificazione del nucleo familiare ai fini dell'evacuazione, la relazione dell'associazione “Philos”, la dichiarazione del padre biologico per l'affidamento del figlio debitamente asseverata di giuramento innanzi alla cancelleria del Tribunale di
Lecce, carta d'identità del minore da cui risulta il nome del padre biologico). Inoltre, ha prodotto una foto nella quale viene rappresentato un momento di vita familiare e in cui si vede nettamente la somiglianza tra padre e figlio.
Del resto, ai fini della prova del rapporto di filiazione può farsi ricorso anche ad elementi estrinseci ai documenti strettamente probatori, tenuto conto di quanto statuito dall'art. 29 bis TUI, chiaro nel disporre che il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori. L'interpretazione di favor nei riguardi del minore non accompagnato è, peraltro, imposta dal più recente orientamento della Grande Sezione della Corte di Giustizia UE, la quale, con la sentenza resa in data 30 gennaio 2024, ha espressamente affermato che “A tale riguardo, dal considerando 8 di tale direttiva (n.86/20023 CE) risulta che essa prevede, per i rifugiati, condizioni più favorevoli per l'esercizio di tale diritto al ricongiungimento familiare, giacché la loro situazione richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare”. Pertanto, preso atto dell'erroneità della motivazione del diniego di visto da parte dell' , CP_1 fondata su una normativa non pertinente al caso di specie, il ricorso deve essere accolto, nel merito, per l'avvenuta dimostrazione, allo stato degli atti, del fondamentale presupposto del rapporto di filiazione tra il minore rifugiato e il soggetto per il quale si chiede il visto d'ingresso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 20638/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di Persona_1 al ricongiungimento familiare con il padre biologico e, per l'effetto, ordina all'Ambasciata Italiana a Teheran il rilascio del relativo visto d'ingresso in favore del sig. ; Controparte_2
Pag. 6 di 7 2. Compensa le spese di lite.
Roma 09/04/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 20638/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20638/2024 promossa da:
( ) nato in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
01/06/1979 rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Leo, presso il cui studio in Roma,
Via Oslavia n.30, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
Ricorrente
contro
a Teheran, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliato;
Amministrazione resistente
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 – decies e ss c.p.c. depositato in data 15 maggio 2024, il sig.
agendo in nome e per conto del minore Parte_1 [...]
nato in [...] il [...], ha adito l'intestato Tribunale Persona_1 impugnando il provvedimento di rifiuto del visto d'ingresso per motivi familiari emesso in data 10 marzo 2024 dall'Ambasciata italiana a Teheran, chiedendo, in via cautelare, l'ordine al rilascio del visto in favore del minore ovvero, in via subordinata, il riesame della domanda. In via principale, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di diniego, l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare del minore con il padre e, per l'effetto, di ordinare all'Ambasciata italiana a Teheran il rilascio del visto d'ingresso in favore del sig. . Controparte_2
Il e l' Controparte_3 CP_1
a Teheran si sono costituiti in giudizio con comparsa depositata il 31.07.2024, CP_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
a Teheran. Nel merito, ha contestato integralmente il ricorso avversario in quanto inammissibile e infondato, chiedendone il rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
1 In fatto, risulta che il sig. è un minore di cittadinanza Persona_1 afghana, titolare di status di rifugiato, come da permesso di soggiorno rilasciato a
Lecce in data 27.10.2022. Il minore, insieme alla sua famiglia, ha collaborato a lungo con le forze italiane e internazionali presenti in Afghanistan, divenendo per tale ragione un possibile bersaglio dei talebani a seguito del loro ritorno al potere nell'agosto del 2021. Nell'agosto dello stesso anno, a causa della caotica situazione all'aeroporto di Kabul durante le operazioni di evacuazione, la famiglia del minore è stata divisa. Il minore, unitamente alla sorella e ad alcuni zii, tra cui lo zio , è Parte_1 CP_ riuscito a raggiungere l' , mentre i genitori, tra cui il padre , e Controparte_2 altri fratelli sono rimasti bloccati in Afghanistan. Con provvedimento del 12.04.2022, il
Tribunale di Lecce, Ufficio del Giudice Tutelare, ha affidato il minore allo zio paterno, sig. , identificando in il padre del minore. Parte_1 CP_2 CP_2
Tale provvedimento di affidamento è stato successivamente rettificato e prorogato. In data 05.07.2023, il sig. , in qualità di zio affidatario e in nome e Parte_1 per conto del minore, ha presentato domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare con il padre, sig. . Lo Sportello Unico per l'Immigrazione Controparte_2 di Lecce ha rilasciato il nulla osta in data 08.08.2023. Nel modulo di richiesta del nulla osta era specificato che si trattava di ricongiungimento del genitore naturale non presente sul territorio nazionale al figlio minore. Successivamente, il padre del minore, sig. , si è recato presso l' a Teheran per Controparte_2 Controparte_1 richiedere il visto d'ingresso per motivi familiari. In data 26.02.2024, l'Ambasciata ha notificato al sig. un preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/90, Controparte_2 motivato dal fatto che dal nulla osta presentato non risultava il legame di parentela con autore dell'istanza di ricongiungimento. In data 01.03.2024, è Parte_1 stata inviata all' a Teheran una risposta al preavviso di rigetto, nella Controparte_1 quale veniva espressamente precisato lo status di rifugiato del minore, la necessità di presentare l'istanza tramite lo SPID dello zio in qualità di tutore affidatario, e la volontà del minore di ricongiungersi con i genitori rimasti in Afghanistan. Veniva inoltre dichiarata la disponibilità ad eseguire il test del DNA del minore a spese degli interessati. Nonostante tali precisazioni, in data 10.03.2024, l' a Controparte_1
Teheran ha emesso il provvedimento di diniego impugnato. Tale provvedimento, richiamando l'art. 29, comma 1, lett. d) del d.lgs n. 286/98 e l'allegato A punto 10 del Decreto Interministeriale n. 850/2011, ha motivato il rigetto sulla base del fatto che i sopra nominati non avevano dimostrato di possedere i requisiti per il rilascio del visto richiesto.
Il ricorrente ha prodotto, a sostegno della propria domanda, la seguente documentazione: provvedimento impugnato;
permesso di soggiorno per asilo del sig.
certificato di collaborazione con l'esercito italiano del Persona_1 padre del minore;
provvedimento di riconoscimento dello status di rifugiato;
provvedimento di affidamento del Tribunale di Lecce con relative modifiche;
istanza di rilascio del nulla osta;
nulla osta al ricongiungimento rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Lecce;
preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/90; riscontro al preavviso di rigetto;
copia della carta d'identità afghana del minore;
copia del certificato
Pag. 2 di 7 di matrimonio dei genitori;
copia del C3 del minore;
copia del permesso di soggiorno della sorella del minore;
copie dei permessi di soggiorno degli zii del minore;
procura alle liti;
nota di iscrizione a ruolo.
Il , nel costituirsi, ha Controparte_3 depositato il provvedimento di diniego, il preavviso di rigetto e il nulla osta SUI di
Lecce.
Nel corso del procedimento, con ordinanza del 24 settembre 2024, il giudice ha rigettato l'istanza cautelare, rinviando la causa per la trattazione scritta all'udienza del 15 gennaio 2025. Il giudice ha rilevato la mancanza di documenti comprovanti l'identità CP_ tra il genitore all'estero e il minore in e ha invitato il ricorrente a produrre ulteriore documentazione in merito.
In data 09 gennaio 2025, il ricorrente ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del 15 gennaio 2025, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate. In tali note, si è evidenziato come l'Ambasciata avesse compreso che si trattava di un ricongiungimento con il genitore, salvo poi errare nell'applicazione della normativa. Si è ribadito che il modulo di richiesta del nulla osta indicava chiaramente il legame di parentela e che la risposta al preavviso di rigetto aveva fornito le necessarie precisazioni. Infine, si è evidenziata la precaria situazione dei cittadini afghani in Iran, come il padre del minore.
In data 15 gennaio 2025, il giudice ha emesso una nuova ordinanza, rilevando che non erano presenti tra gli allegati di parte ricorrente documenti che comprovassero l'identità CP_ tra il genitore all'estero e il minore in e che non era chiaro da dove il giudice tutelare di Lecce avesse desunto detta identità. Il giudice ha nuovamente invitato il ricorrente a produrre ulteriore documentazione relativa all'identità del familiare da ricongiungere o anche relativa a momenti di vita familiare, rinviando all'udienza del 09 aprile 2025 con sostituzione della stessa con note scritte da depositarsi entro tale data.
In diritto, è stata preliminarmente sollevata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dal con Controparte_3 riguardo all a Teheran. Tale eccezione è fondata. L' , in Controparte_1 CP_1 quanto articolazione periferica del , è priva di autonoma soggettività giuridica CP_3
e, conseguentemente, di capacità di stare in giudizio. Pertanto, il giudizio deve intendersi correttamente instaurato nei confronti del solo
[...]
, unico soggetto processualmente legittimato a Controparte_3 resistere alla pretesa azionata.
Nel merito, la controversia verte sul diritto al ricongiungimento familiare di un minore straniero non accompagnato titolare di status di rifugiato con il proprio genitore.
L' a Teheran ha motivato il diniego di visto richiamando l'art. 4, Controparte_1 comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998 e l'art. 6 bis del D.P.R. n. 394/1999, nonché l'art. 58,
Pag. 3 di 7 comma 2, del d.lgs. n. 71/2011, che disciplinano il diniego di visto. Nel dettaglio, ha ritenuto che il sig. non avesse dimostrato di possedere i requisiti Controparte_2 previsti dall'allegato “A” punto 10 del decreto interministeriale n. 850/2011 e dall'art. 29, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 286/1998. Quest'ultima norma regola il ricongiungimento con i "genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute".
Tuttavia, come correttamente evidenziato dal ricorrente, la fattispecie in esame non rientra nella disciplina generale del ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 del d.lgs.
n. 286/98, bensì in quella speciale prevista dall'art. 29-bis, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Tale norma, specificamente dedicata ai rifugiati, stabilisce che "Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado".
L'art. 29-bis, comma 3, del d.lgs. n. 286/98 costituisce il recepimento nell'ordinamento nazionale dell'art. 10, comma 3, della direttiva 2003/86 CE. Quest'ultima disposizione prevede che, in caso di rifugiato minore non accompagnato, gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della stessa Direttiva. Tale articolo 4, paragrafo 2, lettera a), riguarda la possibilità, lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, di autorizzare l'ingresso e il soggiorno degli ascendenti diretti di primo grado a condizione che siano a carico del soggiornante e non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che l'art. 10, paragrafo 3, lettera a), della Direttiva 2003/86 impone agli Stati membri un obbligo positivo preciso, cui corrisponde un diritto chiaramente definito in capo al minore rifugiato non accompagnato. Gli Stati membri sono obbligati ad autorizzare il ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado senza disporre di un margine di discrezionalità e senza poter applicare le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Tale disposizione mira a garantire una protezione rafforzata a favore dei rifugiati che hanno lo status di minori non accompagnati.
Pertanto, l' a Teheran ha errato nell'applicare al caso di specie l'art. Controparte_1
29, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 286/98, che disciplina una fattispecie diversa e non prevede il regime di favore stabilito per i minori rifugiati non accompagnati. Il diritto al ricongiungimento del minore con il proprio padre Persona_1 trova il suo fondamento nell'art. 29-bis, comma 3, del d.lgs. n. 286/98 e nell'art. 10, comma 3, della Direttiva 2003/86 CE, che non subordinano tale diritto alla sussistenza dei requisiti di vivenza a carico o all'assenza di altri figli nel paese d'origine.
Ulteriormente, il diniego di visto appare in contrasto con il principio del superiore interesse del minore, sancito dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, richiamato dall'art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 286/98. Tale principio impone
Pag. 4 di 7 di considerare con carattere di priorità il benessere del minore in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali che lo riguardano e che mirano a dare attuazione al diritto all'unità familiare.
Il diritto all'unità familiare del minore è inoltre tutelato dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dall'art. 8 della CEDU. La Corte di Giustizia dell'UE ha affermato che le disposizioni della Direttiva 2003/86 devono essere interpretate e applicate alla luce di tali articoli, favorendo la vita familiare e tenendo in debita considerazione l'interesse superiore dei minori coinvolti. La Grande Sezione della Corte di Giustizia ha ribadito la stretta connessione tra il diritto al ricongiungimento familiare dei rifugiati minori non accompagnati e i principi sanciti dagli artt. 7 e 24 della Carta.
Per quanto concerne la prova del vincolo familiare, l'art. 29-bis, comma 2, del d.lgs. n.
286/98 prevede una disciplina di favore per i rifugiati che non possono fornire documenti ufficiali a causa del loro status o della mancanza di autorità riconosciute o dell'inaffidabilità dei documenti locali. In tali casi, le rappresentanze diplomatiche o consolari devono provvedere al rilascio di certificazioni sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati, potendo ricorrere anche ad altri mezzi di prova. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori. La Suprema Corte ha chiarito che tali agevolazioni probatorie non vanno interpretate in senso restrittivo, ma devono essere estese anche agli altri elementi che qualificano il vincolo familiare ai fini del rilascio del visto.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto diversi documenti a sostegno del legame familiare con il padre, tra cui la propria carta d'identità afghana e il certificato di matrimonio dei genitori. Inoltre, le generalità del padre erano state dichiarate fin dal suo CP_ arrivo in . È altresì significativo che l'intero nucleo familiare fosse stato identificato per l'evacuazione nell'agosto del 2021. Il ricorrente aveva anche espresso la propria disponibilità a sottoporsi al test del DNA per fugare ogni dubbio sul legame familiare.
Nonostante ciò, l' ha motivato il diniego con l'asserita mancanza di prova CP_1 del legame di parentela con il sig. autore dell'istanza di Parte_1 ricongiungimento. Tale motivazione appare infondata, in quanto, come precisato nella risposta al preavviso di rigetto, il sig. agiva in qualità di tutore Parte_1 affidatario del minore. L' , pur richiamando l'art. 29, comma 1, lett. d) del CP_1
d.lgs. n. 286/98, che riguarda il ricongiungimento dei genitori, sembra aver frainteso il ruolo del richiedente e la specifica normativa applicabile al caso di un minore rifugiato non accompagnato che richiede il ricongiungimento con un ascendente diretto di primo grado.
Con l'ordinanza del 15 gennaio 2025, questo Tribunale ha rilevato la mancanza di documenti comprovanti l'identità tra il genitore all'estero e il minore in Italia, assegnando termine al ricorrente per produrre ulteriore documentazione relativa all'identità del familiare da ricongiungere o anche relativa a momenti di vita familiare.
Dagli atti di causa e dalle note depositate per l'udienza del 9 aprile 2025, risulta che il
Pag. 5 di 7 ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione idonea a superare tale rilievo, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, che delinea un diritto rafforzato al ricongiungimento familiare per i minori rifugiati non accompagnati con i propri ascendenti diretti di primo grado. Tale diritto presuppone comunque la dimostrazione del rapporto di filiazione. Nel caso in esame, dalla valutazione complessiva degli atti – ivi inclusi quelli prodotti innanzi al Tribunale civile di Lecce ai fini della dichiarazione d'affido del minore allo zio paterno - sussistono forti elementi indiziari del legame familiare tra il minore e il sig. Persona_1 [...]
(cfr. altresì le dichiarazioni del minore, il certificato di matrimonio dei CP_2 genitori, l'identificazione del nucleo familiare ai fini dell'evacuazione, la relazione dell'associazione “Philos”, la dichiarazione del padre biologico per l'affidamento del figlio debitamente asseverata di giuramento innanzi alla cancelleria del Tribunale di
Lecce, carta d'identità del minore da cui risulta il nome del padre biologico). Inoltre, ha prodotto una foto nella quale viene rappresentato un momento di vita familiare e in cui si vede nettamente la somiglianza tra padre e figlio.
Del resto, ai fini della prova del rapporto di filiazione può farsi ricorso anche ad elementi estrinseci ai documenti strettamente probatori, tenuto conto di quanto statuito dall'art. 29 bis TUI, chiaro nel disporre che il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori. L'interpretazione di favor nei riguardi del minore non accompagnato è, peraltro, imposta dal più recente orientamento della Grande Sezione della Corte di Giustizia UE, la quale, con la sentenza resa in data 30 gennaio 2024, ha espressamente affermato che “A tale riguardo, dal considerando 8 di tale direttiva (n.86/20023 CE) risulta che essa prevede, per i rifugiati, condizioni più favorevoli per l'esercizio di tale diritto al ricongiungimento familiare, giacché la loro situazione richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare”. Pertanto, preso atto dell'erroneità della motivazione del diniego di visto da parte dell' , CP_1 fondata su una normativa non pertinente al caso di specie, il ricorso deve essere accolto, nel merito, per l'avvenuta dimostrazione, allo stato degli atti, del fondamentale presupposto del rapporto di filiazione tra il minore rifugiato e il soggetto per il quale si chiede il visto d'ingresso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 20638/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di Persona_1 al ricongiungimento familiare con il padre biologico e, per l'effetto, ordina all'Ambasciata Italiana a Teheran il rilascio del relativo visto d'ingresso in favore del sig. ; Controparte_2
Pag. 6 di 7 2. Compensa le spese di lite.
Roma 09/04/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
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