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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Pia Sacco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2456/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERRONE Parte_1 P.IVA_1
DOMENICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
CONVENUTO/CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di diritto
Premesso che tutti i condòmini hanno diritto di utilizzare le parti comuni dell'edificio, come ad esempio il cortile, le scale, il tetto, il lastrico solare, l'androne, ecc., e che solo il regolamento condominiale contrattuale può imporre delle limitazioni, ad esempio attribuendo uno spazio normalmente comune alla proprietà privata di uno o di più condòmini, in linea generale non è possibile ingombrare le zone condominiali (androni, cortili, pianerottoli, ecc.) se l'occupazione è di intralcio agli altri, i quali sono di fatto impediti a poter godere dell'area come vorrebbero.
L'uso della cosa comune deve consentire ad ogni altro singolo condomino di servirsene anche per soddisfare le proprie analoghe esigenze.
Il regolamento e l'assemblea potrebbero tuttavia stabilire regole più severe.
pagina 1 di 4 È invece sempre vietata l'occupazione che escluda gli altri condòmini dalla possibilità di godere del bene comune e pertanto deve ritenersi illecita l'occupazione dei beni comuni destinati ad aver altre funzioni.
Secondo la legge, ed in applicazione dell'art 1117 c.c., in caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condòmini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare l'attività, anche mediante azioni giudiziarie.
In pratica, se un condomino occupa uno spazio comune, impedendo agli altri di potersene servire, è possibile convocare immediatamente l'assemblea per adottare i provvedimenti più opportuni.
L'assemblea può inoltre conferire mandato all'amministratore affinché intraprenda un'azione giudiziaria contro “l'occupante abusivo”, affinché sia il giudice a ordinare la restituzione dello spazio comune al condominio.
Nel caso de quo non c'è dubbio che il sig. abbia occupato con la propria autovettura per CP_2 qualche tempo l'area circostante i garages impedendone l'accesso ed ostruendo lo spazio di manovra, ma è pur vero che, per come riferito dal teste escusso, dall'autunno 2024 questo comportamento è cessato, presumibilmente in concomitanza con la ricezione dell'atto di citazione o comuneque con l'avvenuta conoscenza della procedura giudiziaria .
Il , in persona dell'amministratore p.t., o colui cui aveva affidato l'incarico legale , avrebbe Parte_1
quindi dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere sin dalla prima udienza senza proseguire il giudizio ed arrivare ad istruire la causa per arrivare a sentenza.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, quando, come nel caso de quo, sia sopravvenuta una situazione riconosciuta dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Questo giudice , tuttavia, ha appreso solo in fase di escussione testimoniale che l'argomento per cui è causa era ormai cessato da tempo.
P.Q.M.
Si dichiara l' impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse della parte attrice alla naturale conclusione del giudizio stesso essendo venuta meno la turbativa del convenuto.
Conseguentemente estingue il presente giudizio e condanna il convenuto sig. alla rifusione CP_2
delle sole spese di iscrizione a ruolo e notifica dell'atto introduttivo.
pagina 2 di 4 Cosi deciso in Reggio Emilia il 16.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Pia Sacco
pagina 3 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Maria Pia Sacco
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Pia Sacco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2456/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERRONE Parte_1 P.IVA_1
DOMENICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
CONVENUTO/CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di diritto
Premesso che tutti i condòmini hanno diritto di utilizzare le parti comuni dell'edificio, come ad esempio il cortile, le scale, il tetto, il lastrico solare, l'androne, ecc., e che solo il regolamento condominiale contrattuale può imporre delle limitazioni, ad esempio attribuendo uno spazio normalmente comune alla proprietà privata di uno o di più condòmini, in linea generale non è possibile ingombrare le zone condominiali (androni, cortili, pianerottoli, ecc.) se l'occupazione è di intralcio agli altri, i quali sono di fatto impediti a poter godere dell'area come vorrebbero.
L'uso della cosa comune deve consentire ad ogni altro singolo condomino di servirsene anche per soddisfare le proprie analoghe esigenze.
Il regolamento e l'assemblea potrebbero tuttavia stabilire regole più severe.
pagina 1 di 4 È invece sempre vietata l'occupazione che escluda gli altri condòmini dalla possibilità di godere del bene comune e pertanto deve ritenersi illecita l'occupazione dei beni comuni destinati ad aver altre funzioni.
Secondo la legge, ed in applicazione dell'art 1117 c.c., in caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condòmini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare l'attività, anche mediante azioni giudiziarie.
In pratica, se un condomino occupa uno spazio comune, impedendo agli altri di potersene servire, è possibile convocare immediatamente l'assemblea per adottare i provvedimenti più opportuni.
L'assemblea può inoltre conferire mandato all'amministratore affinché intraprenda un'azione giudiziaria contro “l'occupante abusivo”, affinché sia il giudice a ordinare la restituzione dello spazio comune al condominio.
Nel caso de quo non c'è dubbio che il sig. abbia occupato con la propria autovettura per CP_2 qualche tempo l'area circostante i garages impedendone l'accesso ed ostruendo lo spazio di manovra, ma è pur vero che, per come riferito dal teste escusso, dall'autunno 2024 questo comportamento è cessato, presumibilmente in concomitanza con la ricezione dell'atto di citazione o comuneque con l'avvenuta conoscenza della procedura giudiziaria .
Il , in persona dell'amministratore p.t., o colui cui aveva affidato l'incarico legale , avrebbe Parte_1
quindi dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere sin dalla prima udienza senza proseguire il giudizio ed arrivare ad istruire la causa per arrivare a sentenza.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, quando, come nel caso de quo, sia sopravvenuta una situazione riconosciuta dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Questo giudice , tuttavia, ha appreso solo in fase di escussione testimoniale che l'argomento per cui è causa era ormai cessato da tempo.
P.Q.M.
Si dichiara l' impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse della parte attrice alla naturale conclusione del giudizio stesso essendo venuta meno la turbativa del convenuto.
Conseguentemente estingue il presente giudizio e condanna il convenuto sig. alla rifusione CP_2
delle sole spese di iscrizione a ruolo e notifica dell'atto introduttivo.
pagina 2 di 4 Cosi deciso in Reggio Emilia il 16.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Pia Sacco
pagina 3 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Maria Pia Sacco
pagina 4 di 4