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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/10/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4491/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
23.6.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: proprietà ed altri diritti reali tra
e , rappresentati e difesi Parte_1 Controparte_1
dall'avv. Vincenzo Saccomanno, per mandato in atti;
attori
e
E , rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Parte_2 Parte_3
Falvo, per mandato in atti;
convenuto nonché
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Aceto, per mandato Controparte_2
in atti;
interveniente
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno evocato in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_1 di Cosenza e per sentire dichiarare l'inesistenza del Parte_2 Parte_3
diritto dei convenuti sui terreni di proprietà degli attori ed ordinare la cessazione di turbative e/o molestie all'esercizio del diritto di proprietà, anche mediante installazione di recinzione sui confini dei loro terreni, oltre alla condanna dei convenuti dei danni subiti in misura pari ad € 100 per ogni giorno di ritardo o di altra somma da stabilirsi.
Gli attori – premesso di essere proprietari possessori di terreni e fabbricati siti in agro del comune di Luzzi, in catasto foglio 4, particella 272 e 70 (terreni), nonché particella 273
(fabbricati) sui quali si accede percorrendo una strada in terra battuta realizzata per il primo tratto su particella n. 225 di proprietà di e nell'ultimo tratto Controparte_3
per metà, su particella n. 272, degli attori e per altra metà su terreno di proprietà dei convenuti e dei loro genitori e (particella 131) e che le Controparte_4 Persona_1
parti avevano diritto di passaggio sulla descritta strada – hanno dedotto che dal mese di novembre 2021 i convenuti, in occasione dei lavori di manutenzione del loro fabbricato, percorrendo con veicoli oltre al tracciato stradale anche parte del terreno degli attori, avevano allargato la sede stradale provocando la rottura del sistema di irrigazione allacciato sul confine che costeggia la strada sterrata.
Hanno lamentato, quindi, che i convenuti si sarebbero opposti al loro tentativo di recintare i terreni, determinando, con un uso improprio della strada, tanto l'ingerenza nel loro terreno nonché la sussistenza di danni derivanti dalla impossibilità di apporre la recinzione, con nocumento economico scaturente dal rincaro dei prezzi per la realizzazione di tale opera.
Con comparsa del 31/01/23 si sono costituiti e Parte_2 Parte_3 contestando la domanda degli attori, chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto, stante la sussistenza di un diritto di passaggio dei convenuti su tutta la Pt_2
strada per cui è causa, domandando altresì in via riconvenzionale l'affermazione del diritto di esercitare la servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici, per intervenuta usucapione, anche sulla fascia della strada ricadente nella proprietà degli attori, con ordine di cessazione di ogni turbativa o molestie da parte dei signori Parte_4
sul diritto di transito.
Espletata prova orale, in data 24.1.2025 è intervenuta volontariamente in giudizio
[...]
, quale proprietaria della particella 225, foglio 4, sita nel Comune di Luzzi al CP_2
fine di sostenere le ragioni dei convenuti e dunque per perorare il rigetto della domanda proposta degli attori e l'accoglimento di quella spiegata in via riconvenzionale di cessazione di ogni turbativa, nel libero, indisturbato e pacifico esercizio del diritto di passaggio (a piedi e con mezzi meccanici) sulla strada sterrata per tutta l'ampiezza e dunque anche nella parte che si estende dalla predetta particella 225 di sua proprietà fino al filare degli alberi posti nella proprietà dei confinanti Parte_5
La causa è stata rinviata, quindi, per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, previo deposito degli scritti conclusionali.
In limine litis, si ribadisce in questa sede l'inutilizzabilità di documenti non depositati dalle parti entro il termine delle preclusioni istruttorie, come già disposto nell'ordinanza del
25.11.2024.
Deve premettersi, ancora, che nella specie non sussiste tra le parti contestazione in ordine ai confini tra i fondi di rispettiva proprietà, nonché di quelli con la terza intervenuta, non avendo agito gli attori per rimuovere l'incertezza nell'individuazione della linea dividente rispetto agli adiacenti fondi né per mettere in discussione i titoli di acquisto a fondamento delle rispettive situazioni proprietarie, bensì per l'accertamento dell'inesistenza del diritto di passaggio secondo le modalità esercitate a far data dal 2021 da parte convenuta, attesa l'idoneità del transito a determinare una restrizione della proprietà e delle facoltà ad essa connesse (ivi compresa quella di delimitarne i confini).
L'azione esperita da parte attrice deve essere, quindi, ricondotta nel novero della cd. actio negatoria servitutis che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, è diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa fatta valere dal terzo – nella specie, servitù di passaggio – ma anche all'eliminazione, al fine di ottenere l'effettiva libertà del fondo, della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo così da impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (v. Cass. 29.12.2014, n. 27405).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, spetta all'attore in negatoria provare di essere proprietario del fondo, mentre spetta al convenuto fornire la prova dell'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, ovvero dell'estensione del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr., Cass.
25.3.1999, n. 2838; nello stesso senso, Cass 23.4.1976, n. 1460).
Nel caso di specie, al fine di valutare la fondatezza, nel merito, della domanda attorea pare opportuno esaminare, in primo luogo, il titolo in forza del quale i convenuti hanno acquistato la proprietà del fondo dominante e le eccezioni dagli stessi proposte. Costituendosi, infatti, i convenuti hanno allegato di essere divenuti titolari del diritto reale di servitù di passaggio pedonale e carraio terreno lungo il confine della proprietà attorea, in forza dell'atto notarile del 30/07/2009 con cui hanno acquistato dal proprio genitore -
- porzione di fabbricato per civile abitazione sito in agro del Comune di Controparte_4
Luzzi, in Catasto foglio 4, particella 131, nel quale è testualmente riportato che le vendite
“vengono effettuate nello stato di fatto e di diritto in cui quanto venduto attualmente si trova, con ogni inerente… servitù attiva e passiva”.
Hanno, quindi, evidenziato che la servitù in questione doveva ritenersi compresa nell'acquisto sopra citato in quanto contrattualmente prevista dal 1982, ossia da quando, con atto notarile del 27/08/1982 per Notaio e Persona_2 Parte_2 [...]
donavano irrevocabilmente ai figli vari appezzamenti di terreni, prevedendo Per_3 quanto al terreno donato a (padre e dante causa degli attuali convenuti) Controparte_4
che questi “(…) per accedere al terreno di sua proprietà avrà diritto di transito, anche con mezzi motorizzati, attraverso la proprietà di su una striscia di terreno della larghezza di tre Parte_6 metri lungo il confine con la proprietà di ”. Controparte_5
Ciò posto, sul piano della individuazione delle rispettive situazioni proprietarie quali consolidatesi nel tempo, allo stato attuale deve ritenersi dato pacifico che la proprietà di appartiene alla terza intervenuta mentre quella di Parte_6 Controparte_2
è la part. 272, di proprietà degli odierni attori. Controparte_5
Orbene, pacifica la sussistenza di un diritto di transito, le parti hanno dibattuto sulla natura “personale” o “reale” dello stesso e, quindi, sull'estensione di tale diritto.
Quanto al primo profilo, non pare revocabile in dubbio la ricorrenza, nella fattispecie che qui occupa, degli elementi costitutivi di una servitù di transito pedonale e carrabile, stante la sussistenza del requisito della predialità - che esprime il principio di cooperazione fondiaria ed unilateralità - ossia della connessione ed inerenza del diritto di transito al fondo dei convenuti, assieme alla possibilità del titolare di esercitare il proprio diritto senza che occorra l'attività collaborativa di terzi. Né può valorizzarsi l'individuazione nominativa dell'acquirente al fine di ritenere che la "utilitas" non fosse Parte_2 destinata ad un altro fondo ma a vantaggio esclusivo e temporanea di una determinata persona ed eventualmente a prescindere dalla qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale, atteso che nella specie, stante la necessità del transito per accedere alla proprietà dei convenuti (peraltro non contestata dagli attori), la limitazione della proprietà del fondo altrui è connessa alla condizione dei luoghi.
I convenuti pretendono, nondimeno, accertarsi l'estensione del transito individuato nell'atto di acquisto, ritenendo che il passaggio sia stato esercitato da tempo immemorabile anche nella sede viaria che ricade interamente nella proprietà degli attori e quindi su un tracciato a doppio senso di marcia e, quindi, chiedono giovarsi del possesso già esercitato dai propri danti causa, ex articolo 1146 comma 2 c.c. onde completare il ventennio necessario al perfezionamento della fattispecie acquisitiva originaria in favore del proprio fondo.
Sul punto, deve farsi applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è possibile cumulare, ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., il possesso del successore a titolo particolare nel diritto a quello del dante causa, al fine del passaggio del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori, purché il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene.
A ciò consegue pertanto che, essendo i negozi traslativi reali caratterizzati da tipicità,
l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa.
L'accessione nel possesso può dunque operare unicamente in relazione a un titolo traslativo di un diritto reale ed esclusivamente nei limiti del predetto titolo può verificarsi la traditio, a cui è ricollegabile l'unificazione del possesso esercitato in tempi successivi.
(Cass., Sez. II, 21/1/2015, n. 6290; conformi, tra le altre: Cass., Sez. II, 23/6/2016, n. 19724;
Cass., Sez. II, 16/6/2010, n. 6353).
Orbene, nella specie, posto che la servitù di transito nell'atto di acquisto è espressamente limitata alla striscia di terreno “della larghezza di metri tre lungo il confine con la proprietà
(oggi , è solo rispetto a tale estensione e non oltre la Controparte_5 Parte_4
stessa che appare possibile il cumulo del possesso di e , esercitato Parte_2 Parte_3 dal 2009, con quello dei loro danti causa.
In termini consequenziali, la domanda di usucapione formulata da parte convenuta deve essere rigettata, atteso che è pacifico che i convenuti (in proprio), in forza dell'acquisto del
2009, non hanno posseduto per il ventennio necessario ad usucapire la servitù di transito su tutta la fascia stradale pretesa. In termini ulteriormente consequenziali, appare fondata la domanda attorea limitatamente all'accertamento della inesistenza, in capo ai convenuti, di diritti di passaggio sulla porzione di proprietà attorea non ricompresa nella servitù prevista del ridetto atto di donazione del 1982 ovvero anche sulla fascia di strada che dalla predetta particella di proprietà si estende fino al filare degli alberi dei confinanti CP_2 Parte_4
Non merita accoglimento, invece, la domanda risarcitoria spiegata da parte attrice, fondata sulla turbativa asseritamente esercitata dai convenuti nel corso delle operazioni di delimitazione della proprietà attorea, atteso che dalla prova testimoniale acquisita in ordine ai fatti avvenuti il 19.7.2022 sui luoghi di causa (cfr. dichiarazioni rese da
[...]
) è emerso, per un verso, che il progetto di realizzazione della recinzione è stato Tes_1 redatto senza la previa individuazione della larghezza della strada e, per altro verso, che non vi fossero elementi certi per l'apposizione della recinzione, atteso che i pali non erano infissi al suolo ma solo appoggiati (cfr. dichiarazioni rese dal teste ), il che Testimone_2
rende legittima la necessità di provvedervi previa esatta individuazione dei confini fondiari, nel rispetto della servitù di passaggio esistente.
D'altra parte, ed in termini assorbenti, la prova orale ha escluso che in tale occasione sia stata cagionata la rottura del tubo di irrigazione presente nella proprietà attorea (cfr. dichiarazioni rese sul punto da tutti i testimoni sentiti su richiesta di parte convenuta).
Quanto, ancora, al danno derivante dall'aumento dei prezzi per le opere necessarie alla delimitazione del proprio terreno e tuttavia non realizzate in conseguenza dell'opposizione articolata da parte convenuta, ritiene la scrivente che lo stesso non sia stato sufficientemente dedotto nella sia dimensione esistenziale e quantitativa.
Ogni altra questione, ivi compresa quella dell'ammissibilità dell'intervento spiegato ad adiuvandum da , deve ritenersi, conseguentemente, assorbita nel rigetto Controparte_2 della domanda riconvenzionale.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea, nonché della complessità dell'istruttoria orale spiegata, le spese di lite devono essere compensate per due terzi e per la residua parte gravano su parte convenuta e quella intervenuta, da ritenersi soccombenti.
Esse si liquidano come in dispositivo, ai medi tabellari, con applicazione dello scaglione tariffario relativo alle cause di valore indeterminabile e assunto quale riferimento lo scaglione tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (Cass. 5646/2022; Cass. 42128/2021; Cass. 29821/2019), tenendosi conto dell'entità dell'interesse dedotto nel processo e dell'attività espletata da ciascuna parte costitutita.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Accerta e dichiara l'inesistenza, in capo ai convenuti, di diritti di passaggio sulla porzione di proprietà attorea non ricompresa nella servitù prevista nell'atto di donazione del 27/08/1982 per Notaio;
Persona_2
➢ Rigetta, per il resto, le domande attoree;
➢ Rigetta la domanda riconvenzionale articolata da parte convenuta;
➢ Compensa per due terzi le spese di lite e condanna i convenuti nonché la terza intervenuta, al pagamento, in favore di parte attrice, del residuo terzo, liquidandolo per i convenuti e in euro 260,00 Parte_2 Parte_3 per esborsi ed euro 1.694,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, e per la parte intervenuta in euro 1.127,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosene antistatario.
Cosenza, 28.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4491/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
23.6.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: proprietà ed altri diritti reali tra
e , rappresentati e difesi Parte_1 Controparte_1
dall'avv. Vincenzo Saccomanno, per mandato in atti;
attori
e
E , rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Parte_2 Parte_3
Falvo, per mandato in atti;
convenuto nonché
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Aceto, per mandato Controparte_2
in atti;
interveniente
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno evocato in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_1 di Cosenza e per sentire dichiarare l'inesistenza del Parte_2 Parte_3
diritto dei convenuti sui terreni di proprietà degli attori ed ordinare la cessazione di turbative e/o molestie all'esercizio del diritto di proprietà, anche mediante installazione di recinzione sui confini dei loro terreni, oltre alla condanna dei convenuti dei danni subiti in misura pari ad € 100 per ogni giorno di ritardo o di altra somma da stabilirsi.
Gli attori – premesso di essere proprietari possessori di terreni e fabbricati siti in agro del comune di Luzzi, in catasto foglio 4, particella 272 e 70 (terreni), nonché particella 273
(fabbricati) sui quali si accede percorrendo una strada in terra battuta realizzata per il primo tratto su particella n. 225 di proprietà di e nell'ultimo tratto Controparte_3
per metà, su particella n. 272, degli attori e per altra metà su terreno di proprietà dei convenuti e dei loro genitori e (particella 131) e che le Controparte_4 Persona_1
parti avevano diritto di passaggio sulla descritta strada – hanno dedotto che dal mese di novembre 2021 i convenuti, in occasione dei lavori di manutenzione del loro fabbricato, percorrendo con veicoli oltre al tracciato stradale anche parte del terreno degli attori, avevano allargato la sede stradale provocando la rottura del sistema di irrigazione allacciato sul confine che costeggia la strada sterrata.
Hanno lamentato, quindi, che i convenuti si sarebbero opposti al loro tentativo di recintare i terreni, determinando, con un uso improprio della strada, tanto l'ingerenza nel loro terreno nonché la sussistenza di danni derivanti dalla impossibilità di apporre la recinzione, con nocumento economico scaturente dal rincaro dei prezzi per la realizzazione di tale opera.
Con comparsa del 31/01/23 si sono costituiti e Parte_2 Parte_3 contestando la domanda degli attori, chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto, stante la sussistenza di un diritto di passaggio dei convenuti su tutta la Pt_2
strada per cui è causa, domandando altresì in via riconvenzionale l'affermazione del diritto di esercitare la servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici, per intervenuta usucapione, anche sulla fascia della strada ricadente nella proprietà degli attori, con ordine di cessazione di ogni turbativa o molestie da parte dei signori Parte_4
sul diritto di transito.
Espletata prova orale, in data 24.1.2025 è intervenuta volontariamente in giudizio
[...]
, quale proprietaria della particella 225, foglio 4, sita nel Comune di Luzzi al CP_2
fine di sostenere le ragioni dei convenuti e dunque per perorare il rigetto della domanda proposta degli attori e l'accoglimento di quella spiegata in via riconvenzionale di cessazione di ogni turbativa, nel libero, indisturbato e pacifico esercizio del diritto di passaggio (a piedi e con mezzi meccanici) sulla strada sterrata per tutta l'ampiezza e dunque anche nella parte che si estende dalla predetta particella 225 di sua proprietà fino al filare degli alberi posti nella proprietà dei confinanti Parte_5
La causa è stata rinviata, quindi, per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, previo deposito degli scritti conclusionali.
In limine litis, si ribadisce in questa sede l'inutilizzabilità di documenti non depositati dalle parti entro il termine delle preclusioni istruttorie, come già disposto nell'ordinanza del
25.11.2024.
Deve premettersi, ancora, che nella specie non sussiste tra le parti contestazione in ordine ai confini tra i fondi di rispettiva proprietà, nonché di quelli con la terza intervenuta, non avendo agito gli attori per rimuovere l'incertezza nell'individuazione della linea dividente rispetto agli adiacenti fondi né per mettere in discussione i titoli di acquisto a fondamento delle rispettive situazioni proprietarie, bensì per l'accertamento dell'inesistenza del diritto di passaggio secondo le modalità esercitate a far data dal 2021 da parte convenuta, attesa l'idoneità del transito a determinare una restrizione della proprietà e delle facoltà ad essa connesse (ivi compresa quella di delimitarne i confini).
L'azione esperita da parte attrice deve essere, quindi, ricondotta nel novero della cd. actio negatoria servitutis che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, è diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa fatta valere dal terzo – nella specie, servitù di passaggio – ma anche all'eliminazione, al fine di ottenere l'effettiva libertà del fondo, della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo così da impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (v. Cass. 29.12.2014, n. 27405).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, spetta all'attore in negatoria provare di essere proprietario del fondo, mentre spetta al convenuto fornire la prova dell'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, ovvero dell'estensione del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr., Cass.
25.3.1999, n. 2838; nello stesso senso, Cass 23.4.1976, n. 1460).
Nel caso di specie, al fine di valutare la fondatezza, nel merito, della domanda attorea pare opportuno esaminare, in primo luogo, il titolo in forza del quale i convenuti hanno acquistato la proprietà del fondo dominante e le eccezioni dagli stessi proposte. Costituendosi, infatti, i convenuti hanno allegato di essere divenuti titolari del diritto reale di servitù di passaggio pedonale e carraio terreno lungo il confine della proprietà attorea, in forza dell'atto notarile del 30/07/2009 con cui hanno acquistato dal proprio genitore -
- porzione di fabbricato per civile abitazione sito in agro del Comune di Controparte_4
Luzzi, in Catasto foglio 4, particella 131, nel quale è testualmente riportato che le vendite
“vengono effettuate nello stato di fatto e di diritto in cui quanto venduto attualmente si trova, con ogni inerente… servitù attiva e passiva”.
Hanno, quindi, evidenziato che la servitù in questione doveva ritenersi compresa nell'acquisto sopra citato in quanto contrattualmente prevista dal 1982, ossia da quando, con atto notarile del 27/08/1982 per Notaio e Persona_2 Parte_2 [...]
donavano irrevocabilmente ai figli vari appezzamenti di terreni, prevedendo Per_3 quanto al terreno donato a (padre e dante causa degli attuali convenuti) Controparte_4
che questi “(…) per accedere al terreno di sua proprietà avrà diritto di transito, anche con mezzi motorizzati, attraverso la proprietà di su una striscia di terreno della larghezza di tre Parte_6 metri lungo il confine con la proprietà di ”. Controparte_5
Ciò posto, sul piano della individuazione delle rispettive situazioni proprietarie quali consolidatesi nel tempo, allo stato attuale deve ritenersi dato pacifico che la proprietà di appartiene alla terza intervenuta mentre quella di Parte_6 Controparte_2
è la part. 272, di proprietà degli odierni attori. Controparte_5
Orbene, pacifica la sussistenza di un diritto di transito, le parti hanno dibattuto sulla natura “personale” o “reale” dello stesso e, quindi, sull'estensione di tale diritto.
Quanto al primo profilo, non pare revocabile in dubbio la ricorrenza, nella fattispecie che qui occupa, degli elementi costitutivi di una servitù di transito pedonale e carrabile, stante la sussistenza del requisito della predialità - che esprime il principio di cooperazione fondiaria ed unilateralità - ossia della connessione ed inerenza del diritto di transito al fondo dei convenuti, assieme alla possibilità del titolare di esercitare il proprio diritto senza che occorra l'attività collaborativa di terzi. Né può valorizzarsi l'individuazione nominativa dell'acquirente al fine di ritenere che la "utilitas" non fosse Parte_2 destinata ad un altro fondo ma a vantaggio esclusivo e temporanea di una determinata persona ed eventualmente a prescindere dalla qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale, atteso che nella specie, stante la necessità del transito per accedere alla proprietà dei convenuti (peraltro non contestata dagli attori), la limitazione della proprietà del fondo altrui è connessa alla condizione dei luoghi.
I convenuti pretendono, nondimeno, accertarsi l'estensione del transito individuato nell'atto di acquisto, ritenendo che il passaggio sia stato esercitato da tempo immemorabile anche nella sede viaria che ricade interamente nella proprietà degli attori e quindi su un tracciato a doppio senso di marcia e, quindi, chiedono giovarsi del possesso già esercitato dai propri danti causa, ex articolo 1146 comma 2 c.c. onde completare il ventennio necessario al perfezionamento della fattispecie acquisitiva originaria in favore del proprio fondo.
Sul punto, deve farsi applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è possibile cumulare, ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., il possesso del successore a titolo particolare nel diritto a quello del dante causa, al fine del passaggio del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori, purché il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene.
A ciò consegue pertanto che, essendo i negozi traslativi reali caratterizzati da tipicità,
l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa.
L'accessione nel possesso può dunque operare unicamente in relazione a un titolo traslativo di un diritto reale ed esclusivamente nei limiti del predetto titolo può verificarsi la traditio, a cui è ricollegabile l'unificazione del possesso esercitato in tempi successivi.
(Cass., Sez. II, 21/1/2015, n. 6290; conformi, tra le altre: Cass., Sez. II, 23/6/2016, n. 19724;
Cass., Sez. II, 16/6/2010, n. 6353).
Orbene, nella specie, posto che la servitù di transito nell'atto di acquisto è espressamente limitata alla striscia di terreno “della larghezza di metri tre lungo il confine con la proprietà
(oggi , è solo rispetto a tale estensione e non oltre la Controparte_5 Parte_4
stessa che appare possibile il cumulo del possesso di e , esercitato Parte_2 Parte_3 dal 2009, con quello dei loro danti causa.
In termini consequenziali, la domanda di usucapione formulata da parte convenuta deve essere rigettata, atteso che è pacifico che i convenuti (in proprio), in forza dell'acquisto del
2009, non hanno posseduto per il ventennio necessario ad usucapire la servitù di transito su tutta la fascia stradale pretesa. In termini ulteriormente consequenziali, appare fondata la domanda attorea limitatamente all'accertamento della inesistenza, in capo ai convenuti, di diritti di passaggio sulla porzione di proprietà attorea non ricompresa nella servitù prevista del ridetto atto di donazione del 1982 ovvero anche sulla fascia di strada che dalla predetta particella di proprietà si estende fino al filare degli alberi dei confinanti CP_2 Parte_4
Non merita accoglimento, invece, la domanda risarcitoria spiegata da parte attrice, fondata sulla turbativa asseritamente esercitata dai convenuti nel corso delle operazioni di delimitazione della proprietà attorea, atteso che dalla prova testimoniale acquisita in ordine ai fatti avvenuti il 19.7.2022 sui luoghi di causa (cfr. dichiarazioni rese da
[...]
) è emerso, per un verso, che il progetto di realizzazione della recinzione è stato Tes_1 redatto senza la previa individuazione della larghezza della strada e, per altro verso, che non vi fossero elementi certi per l'apposizione della recinzione, atteso che i pali non erano infissi al suolo ma solo appoggiati (cfr. dichiarazioni rese dal teste ), il che Testimone_2
rende legittima la necessità di provvedervi previa esatta individuazione dei confini fondiari, nel rispetto della servitù di passaggio esistente.
D'altra parte, ed in termini assorbenti, la prova orale ha escluso che in tale occasione sia stata cagionata la rottura del tubo di irrigazione presente nella proprietà attorea (cfr. dichiarazioni rese sul punto da tutti i testimoni sentiti su richiesta di parte convenuta).
Quanto, ancora, al danno derivante dall'aumento dei prezzi per le opere necessarie alla delimitazione del proprio terreno e tuttavia non realizzate in conseguenza dell'opposizione articolata da parte convenuta, ritiene la scrivente che lo stesso non sia stato sufficientemente dedotto nella sia dimensione esistenziale e quantitativa.
Ogni altra questione, ivi compresa quella dell'ammissibilità dell'intervento spiegato ad adiuvandum da , deve ritenersi, conseguentemente, assorbita nel rigetto Controparte_2 della domanda riconvenzionale.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea, nonché della complessità dell'istruttoria orale spiegata, le spese di lite devono essere compensate per due terzi e per la residua parte gravano su parte convenuta e quella intervenuta, da ritenersi soccombenti.
Esse si liquidano come in dispositivo, ai medi tabellari, con applicazione dello scaglione tariffario relativo alle cause di valore indeterminabile e assunto quale riferimento lo scaglione tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (Cass. 5646/2022; Cass. 42128/2021; Cass. 29821/2019), tenendosi conto dell'entità dell'interesse dedotto nel processo e dell'attività espletata da ciascuna parte costitutita.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Accerta e dichiara l'inesistenza, in capo ai convenuti, di diritti di passaggio sulla porzione di proprietà attorea non ricompresa nella servitù prevista nell'atto di donazione del 27/08/1982 per Notaio;
Persona_2
➢ Rigetta, per il resto, le domande attoree;
➢ Rigetta la domanda riconvenzionale articolata da parte convenuta;
➢ Compensa per due terzi le spese di lite e condanna i convenuti nonché la terza intervenuta, al pagamento, in favore di parte attrice, del residuo terzo, liquidandolo per i convenuti e in euro 260,00 Parte_2 Parte_3 per esborsi ed euro 1.694,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, e per la parte intervenuta in euro 1.127,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosene antistatario.
Cosenza, 28.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei