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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/11/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, dott.ssa NG Damiani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R. G. n 602/2021, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Amodeo, giusta procura in atti, giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Francesco Amodeo, giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Francesco Amodeo, giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
-attori;
CONTRO
(P.I. ) già Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del pro tempore, con il patrocinio ex lege dell'avv. CP_2 CP_3
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANZARO;
(C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_2 persona del pro tempore, con il patrocinio ex lege dell'avv. AVVOCATURA CP_3
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANZARO;
1 , in persona del Ministro pro tempore, con il Controparte_5 patrocinio ex lege dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
CATANZARO,
-convenuti;
NONCHÉ CONTRO
(C.F. Controparte_6
), in persona del Procuratore Speciale pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3 dell'avv. RODOLFI MARCO e dall'Avv. MARTINI FILIPPO;
-terza chiamata;
CON L'INTERVENTO Controparte_7
(C.F. ), rappresentata e difesa
[...] C.F._4 dall'avv. CC SS, giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
(C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. Parte_4 C.F._5
CC SS, giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_5 C.F._6 dell'avv. SALERNO MARIANO, giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_6 C.F._7 dell'avv. SALERNO MARIANO, giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_7 C.F._8 dell'avv. SALERNO MARIANO, giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
-terzi intervenuti;
Oggetto: Abusi sessuali commessi a scuola da un insegnante - Responsabilità ex artt. 28
Cost. e 2049 c.c. del MIM- risarcimento del danno derivante da reato;
Conclusioni delle parti:
- per come da note scritte depositate in luogo dell'udienza Parte_1 ex art 127 ter c.p.c. depositate il 03.07.2025
2 - per : come da note scritte depositate in luogo dell'udienza ex Parte_2 art 127 ter c.p.c. depositate il 03.07.2025;
- per : come da note scritte depositate in luogo dell'udienza ex Parte_3 art 127 ter c.p.c. depositate il 03.07.2025;
- per : come da note scritte depositate in Controparte_8 luogo dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. depositate il 23.06.2025;
- per : come da note scritte Controparte_4 depositate in luogo dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. depositate il 23.06.2025;
- per : come da note scritte depositate in luogo Controparte_5 dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. depositate il 23.06.2025;
- per : come da note scritte depositate in luogo dell'udienza ex art 127 ter CP_6
c.p.c. depositate il 03.07.2025;
- per come da note scritte depositate in luogo dell'udienza ex Controparte_7 art 127 ter c.p.c. depositate il 07.07.2025;
- per : come da note scritte depositate in luogo dell'udienza ex art Parte_4
127 ter c.p.c. depositate il 07.07.2025;
- per : come da note scritte depositate in luogo dell'udienza ex Parte_5 art 127 ter c.p.c. depositate il 07.07.2025;
- per come da note scritte depositate in luogo Parte_6 dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. depositate il 07.07.2025;
- per come da note scritte depositate in luogo Parte_7 dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. depositate il 07.07.2025;
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 04.02.2021 insieme al padre, Parte_3 Parte_1
, e alla madre, hanno convenuto in giudizio il
[...] Parte_2 [...]
e le istituzioni scolastiche indicate in epigrafe, chiedendo di “condannare per Controparte_1 responsabilità extracontrattuale il , e Controparte_9
l' , in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dai coniugi Controparte_10
e nella loro qualità all'epoca dei fatti, di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà genitoriale sulla minore che si quantificano in euro 70.000,00 Parte_3
(settantamila/00) ciascuno;
al risarcimento per responsabilità contrattuale dei danni patrimoniali e non,
3 patiti dalla minore, all'epoca dei fatti, che si quantificano in euro 100.000,00 Parte_3
(centomila/00), in subordine, nella somma che risulterà di giustizia nel corso del procedimento, o ancora in via subordinata ex artt. 1226 e 2056 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di consumazione del fatto criminoso al soddisfo per la somma che verrà quantificata in corso di causa;
// […] condannare il , e Controparte_9
l'Istituto Scolastico in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e
CNA, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipante.
1.1. In particolare, hanno dedotto che:
- minore all'epoca dei fatti, ha frequentato dal 2011 al 2013 la classe I e Parte_3
successivamente, II sezione E, della Scuola Madia Statale “Don Bosco” di RÒ MA;
- il professore e la prof.ssa erano docenti presso Persona_1 Persona_2
l'istituto scolastico citato;
- il 15.02.2013, madre della minore, presentava querela per violenza Parte_2
sessuale nei confronti dell'insegnante di lettere della figlia, Prof. , integrata da Persona_1 altra querela il 18.02.2013;
- in seguito ad ulteriori querele, veniva avviata un'indagine nei confronti di e Persona_1
Persona_2
- all'epoca dei fatti insegnante di sostegno, a seguito delle indagini Persona_2
avviate dall'ufficio requirente, veniva imputata del reato di cui all'art. 378 c.p., perché
“intimando alla e di ritrattare le Parte_7 Parte_3 CP_11 dichiarazioni accusatorie resa alla polizia giudiziaria nei confronti di circa gli abusi sessuali Persona_1 commessi nei confronti delle alunne e, in particolare paventando alle stesse una bocciatura, aiutava Per_1 ad eludere le investigazioni dell'Autorità”;
[...]
- veniva giudicata con il rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Crotone e condannata per il reato di favoreggiamento previsto dall'art. 378, c.p., alla pena di mesi otto di reclusione in quanto “in più occasioni intimava la bocciatura alle povere vittime, se non avessero ritrattato le accuse mosse contro il Prof. ; Persona_1
- veniva imputato dei reati di cui agli artt. 609bis, ter n.1 e n.5 bis, 609 septies, Persona_1
61 n.5, 11 e n. 11 ter c.p. perché “con più azioni del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di insegnante di lettere presso la scuola media “ di RÒ MA, frequentata dalle minori CP_5
4 , e , all'epoca dei fatti di età inferiore agli Parte_7 Parte_3 Controparte_7 anni quattordici”;
- “dalle testimonianze rese dalle minori su indicate e da altri alunni frequentanti la stessa classe
[...]
durante la fase processuale dell'incidente probatorio, in Per_3 Persona_4 Persona_5 modalità protetta, emergeva chiara la responsabilità penale del Prof. reo di aver in più Persona_1 occasioni, con atti insidiosi e repentini, invitato le minori a sedersi accanto a lui all'interno della sala computer ove si svolgeva la lezione, al fine di palpeggiare le minori , Parte_7 Parte_3
e e, segnatamente, le toccava le parti intime e, in particolare, toccava loro il
[...] Persona_6 seno, i fianchi, l'interno coscia;
inoltre allorché le alunne tentavano di allontanarlo, le avvicinava a sé, tentando di farle allargare le gambe”;
- il fatto, a dire degli attori, era aggravato dal momento che si trattava “di minori di anni 14, di fatti verificatisi all'interno di un Istituto di istruzione, abusando della sua autorità come affidatario di fatto della loro custodia, vigilanza, educazione e cura agendo con violenza abusando delle condizioni di inferiorità fisio-psichica delle minori, in relazione alla sudditanza psicologica derivante dal rilevante divario di età, nonché dalla sua qualifica professionale, costringendo le alunne a subire atti sessuali in più occasioni”;
- “veniva esperita da parte della Dott.ssa Megna l'audizione protetta dell'attrice (all'epoca dei fatti minore)”;
- all'udienza del 04.12.2014, gli odierni attori, persone offese, esercitavano l'azione civile nella sede penale, depositando atto di costituzione di parte civile ex art.76 e segg. c.p.p. a mezzo del sottoscritto difensore;
nella stessa udienza, il Tribunale ammetteva la costituzione;
- il veniva rinviato a giudizio: incardinato il giudizio ordinario, venivano escussi tutti Per_1
i testi del PM e della parte civile;
- il processo si estingueva per morte del reo (Sent. n.1393/18 Trib KR);
- il Tribunale, comunque, aveva rigettato la “richiesta di assoluzione perché il fatto non sussistite, avanzata dei difensori di riteneva il Tribunale che non poteva essere accolta la richiesta Persona_1
“poiché l'ipotesi accusatoria elevata nei confronti del è essenzialmente fondata sulle dichiarazioni Per_1 accusatorie rese, nel corso dell'incidente probatorio in modalità protetta, dalle tre minori, vittime delle condotte di violenza sessuale e dai compagni di classe, che hanno ricevuto un vaglio di positiva attendibilità da parte dell'Autorità Giudiziaria, consacrato nella sentenza di primo grado, con la quale il GUP,
5 all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato la Prof.ssa per il reato di Persona_2 favoreggiamento”;
- la condotta degli imputati ha arrecato alla minore, vittima di attenzioni sessuali all'epoca alunna presso l'istituto scolastico dove gli imputati prestavano servizio, un danno morale ma anche patrimoniale, dovuto al subito disagio in un momento delicato per lo sviluppo psico-fisico di una adolescente, danno consistente nella lesione della sua libertà sessuale e dignità e nella relativa sofferenza morale e nella modifica delle sue abitudini di vita;
- “i genitori della persona offesa dal reato di atti sessuali con minorenne, pur non essendo vittime primarie dell'illecito penale, hanno diritto iure proprio al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. (cfr. Trib. Milano, 14 febbraio 2014, n. 2327)”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, e contestuale chiamata di terzo, si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Controparte_1 merito, oggi nonché, “per quanto possa occorrere,” per l'
[...] CP_12 CP_2 [...]
e per l' (già Controparte_4 Controparte_13 [...]
), contestando la domanda spiegata e, per l'effetto, chiedendo di “1.- Controparte_5 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , nonché Controparte_13 dell' ; fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., successiva udienza per consentire la chiamata CP_14 in causa del terzo garante, ex art. 106 c.p.c., ossia la Compagnia Assicurativa Controparte_15
[…] nel merito, 3.- in via principale, respingere la domanda avversaria in quanto infondata;
4.- in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea, accertare la sussistenza dell'obbligo di garanzia per la responsabilità civile in capo al terzo su indicato, condannando, per l'effetto, quest'ultimo a tenere indenne l'Amministrazione convenuta dei danni che eventualmente questa sia condannata a pagare in conseguenza dei fatti di cui in causa, danni comunque da ridurre ai sensi dell'art. 1227 c.c.; 5.- in ogni caso, condannare la Compagnia assicuratrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione convenuta ai sensi dell'art. 1917, comma 3 c.c. e, comunque, per non aver provveduto ad assolvere al contratto di assicurazione e, pertanto, per aver costretto l'Amministrazione a subire il giudizio.”
2.1. Ha eccepito, in particolare, che:
- “La legittimazione a contraddire, infatti, deve essere riconosciuta soltanto in capo al
[...]
(dopo la novella di cui all'art. 1 del d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni Controparte_9 dalla l. 5 marzo 2020, n. 12).”;
6 - quanto al merito, evidenziando – comunque - “l'assoluta gravità e la censurabilità dei fatti contestati nel presente giudizio”, ha contrastato tecnicamente le domande formulate dagli attori, scindendo le posizioni della figlia da quella dei genitori;
- per i “Sig.ri e in qualità di genitori della discente,” il Parte_1 Parte_2
domandato risarcimento dei danni non patrimoniali, nella sua componente “del danno morale, asseritamente subiti a fronte delle “umiliazioni e preoccupazioni” indirettamente sopportate a causa dalla condotta illecita del personale docente ai sensi degli artt. 2048 c.c. e 2049 c.c.” sarebbe sfornito di prova sia dell'an che nel quantum non potendosi applicare la fattispecie di cui all'art. 2049 c.c.
- per che “agisce, invece, in giudizio al fine di ottenere la condanna delle Controparte_16
Amministrazioni convenute al risarcimento del danno morale patito a titolo di responsabilità da c.d. contatto sociale qualificato ex artt. 1218 e 1228 c.c.” - la fattispecie sarebbe governata dall'art. 2043 c.c.;
- in quest'ultimo caso ne difetterebbero i presupposti, ed in particolare sia l'elemento oggettivo, in quanto il dirigente scolastico – quindi, il – avrebbe correttamente CP_9 vigilato sull'operato dei professori e sia dell'elemento soggettivo.
3. Con comparsa del 31/05/2021, e la madre, sono Controparte_7 Parte_4
intervenute in giudizio, “poiché i fatti in esso narrati si riferiscono ai medesimi eventi indicati nei procedimenti penali a carico dei docenti Prof. e Prof.ssa in merito Persona_1 Persona_2 ai quali la figlia figurava come persona offesa dell'asserito reato, chiedendo, pertanto, di
“A – accogliere la domanda degli attori e condannare per responsabilità extracontrattuale il
[...]
, e l' , in solido tra loro, al Controparte_9 Controparte_10 risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dalla Sig.ra , nella sua qualità all'epoca Parte_4 dei fatti, di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore , che si quantificano in Controparte_7 euro 70.000,00 (settantamila/00); Al risarcimento per responsabilità contrattuale dei danni patrimoniali e non, patiti dalla minore, all'epoca dei fatti, , che si quantificano in euro Controparte_7
100.000,00 (centomila/00), in subordine, nella somma che risulterà di giustizia nel corso del procedimento, o ancora in via subordinata ex artt. 1226 e 2056 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di consumazione del fatto criminoso al soddisfo per la somma che verrà quantificata in corso di causa;
B - condannare il Controparte_9
, e l' in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed
[...] Controparte_10
7 onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara distrattario ex art. 93 c.p.c.”
3.1. Hanno dedotto – riproponendoli - gli stessi fatti a sostegno della domanda avanzati dagli attori, aggiungendo, in particolare, che:
- anche , parte attrice ha frequentato dall'anno 2011 all'anno 2015 la Controparte_7
Scuola Madia Statale “Don Bosco” di RÒ MA.
- il 20.04.2013, la sig.ra madre della minore , presentava Parte_4 Persona_6 querela per violenza sessuale nei confronti dell'insegnate di lettere della figlia , Prof. CP_7
; Persona_1
- “Nel caso di specie appare palesemente censurabile la condotta posta in essere dall'Amministrazione, la quale benché fosse a conoscenza dei fatti per averlo saputo dai genitori degli alunni coinvolti, già nel febbraio 2013 […] Soltanto in data 16.05.2013, si tenne una riunione con il Dirigente, ma lo stesso era comunque a conoscenza dei fatti già da molto tempo prima. Ad ogni buon conto, nonostante la riunione del maggio 2013, nessun provvedimento da parte dell'amministrazione scolastica veniva intrapreso nei confronti del docente il quale continuava a insegnare e a rendersi autore di ulteriori Per_1 episodi, poi contestati dalla Procura della Repubblica di Crotone, nei confronti delle alunne già vittime degli episodi prima narrati. Ed ancora, solo in seguito alla diffida del 30.08.2013, inviata dall'avv.
Salerno alla Scuola , vista l'inerzia della direzione scolastica, il docente Controparte_5 Per_1 veniva trasferito ad altra sezione, ma sempre presso nello stesso Istituto. L'amministrazione, quindi, non ha mai adottato alcuno strumento di vigilanza atta a garantire la incolumità degli alunni.”
4. Altresì, con comparsa del 31/05/2021, la madre, Parte_7 Parte_5
e il padre, sono intervenuti in giudizio, “poiché i fatti in esso
[...] Parte_6 narrati si riferiscono ai medesimi eventi indicati nei procedimenti penali a carico dei docenti Prof. Per_1
e Prof.ssa in merito ai quali la figlia figurava come persona
[...] Persona_2 offesa dell'asserito reato, chiedendo, pertanto, di “A – accogliere la domanda degli attori e condannare per responsabilità extracontrattuale il Controparte_9
, e l' , in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dai
[...] Controparte_10
Sig.ri e , nella loro qualità all'epoca dei fatti, di genitori esercente Parte_6 Parte_5 la potestà genitoriale sulla minore , che si quantificano in euro 70.000,00 Controparte_7
(settantamila/00); Al risarcimento per responsabilità contrattuale dei danni patrimoniali e non, patiti dalla minore, all'epoca dei fatti, che si quantificano in euro 100.000,00 Parte_7
8 (centomila/00), in subordine, nella somma che risulterà di giustizia nel corso del procedimento, o ancora in via subordinata ex artt. 1226 e 2056 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di consumazione del fatto criminoso al soddisfo per la somma che verrà quantificata in corso di causa;
B - condannare il , e Controparte_9
l' in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e Controparte_10
CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara distrattario ex art. 93 c.p.c.”
4.1. Hanno dedotto – riproponendoli - gli stessi fatti a sostegno della domanda avanzati dagli attori, aggiungendo in particolare, che:
- anche ha frequentato dall'anno 2011 all'anno 2013 la Scuola Madia Parte_7
Statale “Don Bosco” di RÒ MA;
- il 15.02.2013, la , madre della minore, presentava querela per violenza sessuale Parte_5
nei confronti dell'insegnate di lettere della figlia, Prof. ; Persona_1
- “Nel caso di specie appare palesemente censurabile la condotta posta in essere dall'Amministrazione, la quale benché fosse a conoscenza dei fatti per averlo saputo dai genitori degli alunni coinvolti, già nel febbraio 2013 […] Soltanto in data 16.05.2013, si tenne una riunione con il Dirigente, ma lo stesso era comunque a conoscenza dei fatti già da molto tempo prima. Ad ogni buon conto, nonostante la riunione del maggio 2013, nessun provvedimento da parte dell'amministrazione scolastica veniva intrapreso nei confronti del docente il quale continuava a insegnare e a rendersi autore di ulteriori Per_1 episodi, poi contestati dalla Procura della Repubblica di Crotone, nei confronti delle alunne già vittime degli episodi prima narrati. Ed ancora, solo in seguito alla diffida del 30.08.2013, inviata dall'avv.
Salerno alla Scuola , vista l'inerzia della direzione scolastica, il docente Controparte_5 Per_1 veniva trasferito ad altra sezione, ma sempre presso nello stesso Istituto. L'amministrazione, quindi, non ha mai adottato alcuno strumento di vigilanza atta a garantire la incolumità degli alunni.”
5. Con comparsa di costituzione del 05.11.2021, si è costituita in giudizio la Compagnia
Assicurativa chiedendo “previe declaratorie del caso, respingere, per le ragioni Controparte_15 in atti, ogni avversa pretesa, da chiunque formulata nei confronti di Controparte_6
poiché infondata sia in fatto che in diritto;
con il favore delle spese, competenze ed
[...] onorari di giudizio.”
5.1. Ha eccepito, in particolare, che:
- la polizza assicurativa è operante, ma nei limiti del contratto di assicurazione;
9 - “Mancano dunque i presupposti idonei a configurare alcuna responsabilità da fatto illecito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c.”;
- “In realtà, dunque, il danno non patrimoniale lamentato non risulta in alcun modo dimostrato, né fondato su alcuna allegazione probatoria idonea a prospettare una sua eventuale liquidazione in via presuntiva.”
6. Costituito così il contraddittorio, la causa è stata istruita sia con riguardo all'escussione dei testi e sia con le consulenze tecniche d'ufficio riguardanti i seguenti quesiti:
“Sulla base degli atti di causa, espletato ogni più utile accertamento anche sulla persona delle periziande:
1. accerti il consulente tecnico il tipo e l'entità delle lesioni, anche psicologiche, subite da Parte_3
(nata il [...]), (nata il [...]) e
[...] Controparte_7 Parte_7
(nata il [...]), a seguito della condotta penalmente rilevante posta in essere da
[...] Per_1
(deceduto e già imputato dei reati di cui agli artt. 609 bis, ter n.1 e n.5 bis, 609 septies, 61 n.5,
[...]
11 e n. 11 ter c.p.) presso la scuola media “ di RÒ MA, nell'anno 2013; CP_5
2. descriva le condizioni attuali di salute della perizianda e determini la durata e il grado dell'invalidità temporanea derivatane;
3. stabilisca la natura e l'entità dei postumi permanenti eventualmente residuati;
4. determini in quale misura i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psico–fisica del soggetto, in particolare la «compromissione della vita di relazione e sessuale, oltre che del processo di formazione della personalità e identità della minore» precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale e tenendo conto, quantificandone l'incidenza, di precedenti morbosi concorrenti o coesistenti;
5. determini se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante terapie, precisandone la natura e la difficoltà e stabilendo in termini percentuali l'eventuale riduzione del grado di invalidità permanente che ne consegua;
6. verifichi il consulente se le spese mediche documentate siano congrue.” (v. ordinanza 14.01.2023 in atti).
7. A seguito di alcuni rinvii, giustificati anche dal fatto di aver dovuto procedere alla sostituzione del consulente nominato, il deposito degli elaborati peritali è avvenuto il
5.11.2024.
10 8. All'udienza del 09.12.2024 “ritenuta la ctu completa e non contraddittoria, soprattutto in considerazione del parere espresso dalla dott.ssa all'esito della somministrazione di test Persona_7 specifici alle periziande” la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 luglio 2025.
9. All'udienza del 10 luglio 2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
10. Occorre principiare dall'eccezione sul difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
(già ) . Controparte_17 Controparte_13 CP_5 CP_13
10.1. Innanzitutto, va precisato, con riferimento all'Istituto Scolastico che
“l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14720 del 27/05/20249) con la conseguenza che si tratterebbe sì di un organo amministrativamente autonomo, ma interno all'articolazione ministeriale. (Cass. 19158/ 2012).
10.2. Così, allo stesso modo, per l' è stato affermato Controparte_4
che, sibbene “In tema di contenzioso del personale scolastico, l' o il dirigente Controparte_4 generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza Controparte_9 processuale del predetto ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di CP_9 organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva". (cfr.
Cass., Sez. L, Sentenza n. 32938 del 09/11/2021)
10.3. In altri termini, si tratterebbe di organi che pur essendo dotati di autonomia didattica ed organizzativa, sono a loro volta legati da un rapporto di immedesimazione organica all'Amministrazione centrale, costituendone articolazioni territoriali, ma alla stregua di organi interni.
10.4. Pertanto, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
dell' convenuti. CP_18 CP_14
11. Ancora, occorre valutare l'ammissibilità degli atti di intervento spiegati.
11.1. È stato precisato che “ai fini della ammissibilità dell'intervento del terzo come autonomo e non adesivo è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare il
11 simultaneo processo.” e, quanto ai poteri dell'interveniente, questo “è legittimato a svolgere intervento qualificabile come adesivo autonomo, giacché destinato ad ampliare il "thema decidendum", introducendo nel processo una domanda nuova” (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
6703 del 23/03/2011; in motivazione, Cass., n. 10432/2025)
11.2. In altre parole, con l'intervento volontario adesivo autonomo, l'interventore è titolare di un proprio autonomo diritto e lo fa valere sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei confronti del soggetto già parte del processo.
Così, l'interventore adesivo autonomo ha la stessa posizione sostanziale dell'attore, soltanto che sfrutta un processo già pendente inter alios dando vita ad un processo oggettivamente e soggettivamente cumulato.
12. Epurato il campo da contraddittori non necessari, ed ampliato il thema decidendum,
l'oggetto del giudizio non si presenta in posizione monodroma rispetto al danno patito dalla persona offesa dal reato, ma è costituito anche dalle domande risarcitorie dei genitori per gli asseriti danni patiti in proprio in occasione dell'illecito perpetratosi sulle figlie.
12.1. Comunque, anche a fronte della lettera dell'art. 2049 c.c. (a mente del quale “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”), la comunanza di fattispecie consente un esame congiunto della disciplina applicabile, rimandando al prosieguo l'esame atomistico delle domande.
13. Si deve premettere – in conformità alle statuizioni di Cass. Sez. Un., 16/05/2019, n.
13246 – un breve inquadramento della fattispecie (anche alla luce della motivazione contenuta in Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11614 del 03/05/2025) proprio sull'art. 2049 c.c., al fine di chiarire meglio la fattispecie invocabile nel caso in esame.
13.1. La disposizione in esame configura «una responsabilità oggettiva per fatto altrui: esplicazione di un'applicazione moderna del principio cuius commoda eius et incommoda, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli.
Ma una tale appropriazione di attività deve comportarne l'imputazione nel suo complesso e, così, sia degli effetti favorevoli che di quelli pregiudizievoli: un simile principio risponde ad esigenze generali dell'ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi dell'operato di altri … il nesso di occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente)
12 sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali … alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze … Chi si avvale dell'altrui operato in tanto può essere chiamato a rispondere, per di più senza eccezioni e la rilevanza del proprio elemento soggettivo, delle sue conseguenze dannose in quanto egli possa ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti o almeno tenerne conto nell'organizzazione dei propri rischi». (cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 11614 del 03/05/2025; Cass. Sez. Un., 16/05/2019, n. 13246)
13.2. Nell'ambito dell'attività della scuola, rientra anche l'affidamento al personale scolastico della cura e della vigilanza sui minori ed è prevedibile una deviazione dai compiti conferiti tale da imporre adeguate misure di prevenzione o, quantomeno, la valutazione dello specifico rischio. (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11614 del 03/05/2025;
Cass. Sez. Un., 16/05/2019, n. 13246)
14. Alla scuola – e, quindi, al personale scolastico del – spetta l'obbligo CP_9
giuridico di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (cfr., in proposito, ex multis,
Cass. Sez. 3, 28/05/2024, n. 14980, secondo cui il “contratto scolastico” «comprende, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito»; Cass. Sez. 3, 29/05/2013, n. 13457, che si riferisce proprio ad una violenza sessuale perpetrata ai danni di un'alunna all'interno dell'edificio scolastico).
15. A carico della scuola (id est, del ) si configura, perciò, un vero e proprio CP_9
affidamento che impone la predisposizione, da parte del personale scolastico (in primis, della dirigenza, ma tale dovere incombe su tutti gli addetti, docenti e non), di ogni accorgimento necessario (da valutare in base alle concrete circostanze, tra le quali, in
13 primo luogo, l'età anagrafica degli allievi) a prevenire potenziali pericoli derivanti da cose o da persone nel corso delle attività.
16. In relazione al secondo requisito (lo sviluppo non anomalo della funzione del dipendente), si rileva che, purtroppo, in base a specifici indici ritraibili (a contrario) dalla disciplina normativa, le situazioni di affidamento di minori per fini di istruzione (et similia) costituiscono un humus particolarmente insidioso per gli abusi sessuali. (cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 11614 del 03/05/2025; Cass. Sez. Un., 16/05/2019, n. 13246)
17. Sono prova dell'assunto le disposizioni del Codice penale che - o con aggravanti o con specifiche limitazioni - distinguono le condotte nei confronti di minori di chi assume compiti di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia: è emblematico l'art. 609-quater c.p., che individua uno specifico trattamento in caso di rapporto di fiducia (o di autorità) instaurato col minore per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.
18. Inoltre, è stato meglio specificato quest'obbligo anche in relazione alle fonti internazionali.
19. Il rapporto esplicativo («Explanatory Report») del testo della «Convenzione del Consiglio
d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali» – o «Convenzione di Lanzarote», firmata il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con la Legge n. 172 del 1° ottobre 2012 – che, con specifico riferimento all'art. 18 (il quale impone agli Stati aderente la previsione di una sanzione penale per la partecipazione «ad attività sessuali con un minore abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore»), individua chiaramente il contesto scolastico come ambiente nel quale il rapporto di fiducia merita una particolare attenzione e una correlata maggiore protezione dei minori («123. The second indent relates to abuse of a recognised position of trust, authority or influence over the child. This can refer, for example, to situations where a relationship of trust has been established with the child, where the relationship occurs within the context of a professional activity (care providers in institutions, teachers, doctors, etc) or to other relationships, such as where there is unequal physical, economic, religious or social power. 124. The second indent provides that children in certain relationships must be protected, even when they have already reached the legal age for sexual activities and the person involved does not use coercion, force or threat. These are situations where the persons involved abuse a relationship of trust with the child resulting from a natural, social or religious authority which enables them to control, punish or reward the
14 child emotionally, economically, or even physically. Such relationships of trust normally exist between the child and his or her parents, family members, foster or adoptive parents, but they could also exist in relation to persons who: – have parental or caretaking functions;
or – educate the child;
or – provide emotional, pastoral, therapeutic or medical care;
or – employ or have financial control over the child;
or – otherwise exercise control over the child.». Traduzione: «123. Il secondo comma riguarda l'abuso di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore. Questo può riferirsi, ad esempio, a situazioni in cui si è instaurato un rapporto di fiducia con il minore, dove la relazione avviene nel contesto di un'attività professionale (operatori in istituzioni, insegnanti, medici, ecc.), oppure ad altri tipi di relazione, come quelle in cui esiste un potere fisico, economico, religioso o sociale squilibrato. 124. Il secondo comma stabilisce che i minori in determinate relazioni devono essere protetti, anche quando hanno già raggiunto l'età legale per i rapporti sessuali e la persona coinvolta non fa uso di coercizione, forza o minaccia. Si tratta di situazioni in cui le persone coinvolte abusano di un rapporto di fiducia con il minore derivante da un'autorità naturale, sociale o religiosa, che consente loro di controllare, punire o ricompensare il minore a livello emotivo, economico o persino fisico. Tali relazioni di fiducia esistono normalmente tra il minore e i suoi genitori, membri della famiglia, genitori affidatari o adottivi, ma possono anche esistere in relazione a persone che: – svolgono funzioni genitoriali o di cura;
oppure – educano il minore;
oppure – forniscono assistenza emotiva, pastorale, terapeutica o medica;
oppure – impiegano o hanno un controllo finanziario sul minore;
oppure – esercitano in altro modo un controllo sul minore.») (cfr. testualmente, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 11614 del 03/05/2025)
20. In altre parole, proprio dalla normativa, nazionale e sovranazionale, si evince la possibilità che una relazione di cura, vigilanza e istruzione possa anormalmente evolversi in un abuso sessuale non costituisce affatto un'anomalia imprevedibile ed è, anzi, prevista dalla disciplina;
questa, difatti, esplicitamente si incentra sulle situazioni normalmente esistenti tra i minorenni e le persone che svolgono le predette funzioni come occasioni di un potenziale e pregiudizievole abuso del rapporto di fiducia che consente loro di controllare, punire o ricompensare i minori a livello emotivo, economico o persino fisico.
21. Anche la giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione ha più volte ravvisato la responsabilità civile della P.A. in casi similari a quello in esame:
15 - «Ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente, è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando
l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso la responsabilità civile del
[...] per gli atti di violenza sessuale compiuti dal maestro di una scuola elementare in Controparte_19 danno di sue alunne)» (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 36503 del 02/07/2002);
- «La P.A. dev'essere ritenuta civilmente responsabile, in base al criterio della cosiddetta “occasionalità necessaria”, degli illeciti penali commessi da propri dipendenti ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai loro compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi. (Nella specie, trattandosi di atti di violenza sessuale posti in essere da un'insegnante di scuola materna nei confronti dei minori a lei affidati, sotto pretesto di finalità attinenti alla sfera dell'igiene sessuale, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la concorrente responsabilità civile della P.A., considerando che tra i compiti delle maestre di scuola materna rientra anche quello di insegnare agli alunni gli elementi essenziali dell'igiene personale).» (cfr. Cass. pen., Sez.
3, n. 33562 del 11/06/2003);
- «La responsabilità civile della P.A. per il reato commesso dal dipendente presuppone un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti svolti, anche se il soggetto ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti. (Fattispecie nella quale un agente della
Polizia di Stato, già condannato in primo grado per fatti di violenza commessi contro soggetti in stato di fermo, si era reso responsabile del delitto di violenza sessuale aggravata in danno di una donna della quale gli era stata affidata la custodia nelle camere di sicurezza)» (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 40613 del
05/06/2013).
22. Conclusivamente, contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato e dalla Compagnia assicurativa, le condotte delittuose perpetrate in danno alle alunne, pur se contrarie rispetto ai fini istituzionali perseguiti dall'ente pubblico, non sono oggettivamente improbabili e, dunque, non costituiscono un'anomalia imprevedibile – e, cioè, un comportamento completamente scisso dalle funzioni svolte e privo di ogni connessione con queste – tale da esentare la Pubblica Amministrazione dal dovere di adottare ogni misura volta a prevenire ed evitare la commissione di siffatti reati durante la
16 somministrazione delle prestazioni scolastiche e, in ogni caso, dall'assunzione del rischio derivante dalla commissione di crimini nel corso di questa.
23. Chiarito, allora, che si applica l'art. 2049 c.c., occorre pur sempre che i danneggiati forniscono la prova dei fatti costitutivi ai sensi dell'art 2967 c.c. che si sostantivizzano nella prova de:
a) l'affidamento all'istituzione scolastica;
b) il fatto illecito del preposto;
c) il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni del preposto ed il fatto illecito,
d) il danno evento costituito la lesione della fiducia riposta nell'istituzione scolastica,
e) ed il danno conseguenza.
24. Invero, i fatti costitutivi, sia nell'elemento oggettivo che soggettivo, possono dirsi pacifici poiché la ricostruzione dei fatti non è stata messa in dubbio né dall'Avvocatura né dalla compagnia assicurativa, essendo le contestazioni, elevate soltanto in punto di diritto
– a proposito della fattispecie invocabile – o per profili fattuali che non attengono alla negazione dell'accadimento dei fatti.
25. Ad ogni modo si evidenzia che anche gli atti dei procedimenti penali (830/13 R.g.n.r.
e n. 2699/2013 r.g. gip e r.g. n. 1823/2015 del Tribunale di Crotone) consentono di affermare positivamente la verificazione dei fatti nei termini prospettati dalle parti attrici e dagli interventori (nella specie, i verbali dell'esame dei testi escussi in incidente probatorio del 11.11.2013, 15.11.2013, 06.02.2014 e dei testi escussi in dibattimento nel procedimento penale;
CNR relativa ai fatti;
querele dei genitori;
interrogatori dei minori
, , , ; le annotazioni di P. Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_8
G.).
26. A proposito dell'utilizzabilità in sede civile degli atti di un altro procedimento anche penale la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo consolidato, ha da sempre affermato che “ in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di
17 valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
2947 del 01/02/2023); e, con particolare riferimento agli atti delle indagini preliminari: “Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non
è sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019).
27. I fatti di rilevanza penale hanno trovato positivo riscontro anche in ordine alle prove testimoniali espletate nel giudizio e, in particolare, nella teste – le cui Persona_5 dichiarazioni non appaiono intrinsecamente ed estrinsecamente incoerenti - che ha corroborato i fatti per e (cfr. verbale udienza del 07/11/2022). Pt_3 Parte_7
Mentre, per possono ritenersi confermati in base al narrato non CP_7 contraddittorio dei testi e . Parte_5 Pt_4
28. Inoltre, nel caso de quo è mancata una prevenzione (invero, nemmeno allegata) dal momento che, le motivazioni addotte dall'Istituzione scolastica riguardano semmai le misure successive al verificarsi dei fatti e non anche a misure precedenti al verificarsi degli stessi.
29. E, non può tacersi il fatto che sussiste una netta differenza tra misure preventive, volte a scongiurare il rischio della verificazione dei fatti e misure repressive, di governo non del rischio già verificatosi, quanto delle conseguenze del fatto anche in termini di reiterazione.
30. Proprio in quest'ultimo aspetto, il perpetrarsi delle condotte delittuose in ambiente scolastico e durante le lezioni rende evidente che gli organi ministeriali deputati al controllo si sarebbero dovuti attivare ben prima rispetto a quanto poi in parte fatto.
31. A questo punto può procedersi all'esame separato delle domande, dei genitori e delle figlie, principiando dalle prime.
18 32. Quanto all'ipotesi dei danni patrimoniali e non, patiti iure proprio dal genitore, questo si sostanzierebbe, a dire degli attori, nell'aver subito umiliazioni e disagi dall'illecito perpetrato in danno delle proprie figlie.
33. Ebbene, sul punto occorre osservare che quanto alle voci di danno patrimoniale nulla risulta allegato nelle voci del danno emergente e del lucro cessante.
34. Pertanto, la domanda è sfornita di prova.
35. In relazione al danno non patrimoniale è bene ricordare che il danno morale, deve pur sempre essere oggetto di allegazione specifica, anche mediante di prova indiretta, facendo ricorso ad un ragionamento inferenziale (a differenza del danno biologico che necessita di prova diretta e di accertamento medico legale).
36. Anche ragionando nei termini or ora citati, la domanda è sfornita di allegazione dal momento che il ragionamento inferenziale sul danno morale da loro patito, mal si concilia con l'umiliazione subita in proprio per il fatto, illecito penalmente, occorso alle figlie.
37. Il ragionamento presuntivo - dal fatto noto al fatto ignoto - infatti, dovrebbe sostantivarsi nel seguente modo: a) fatto noto: l'umiliazione, in termini di stato più o meno penoso di vergogna o di contrizione, subita in proprio dal genitore per il fatto occorso alle figlie;
fatto ignoto: la sofferenza morale.
38. Il risultato del seguente ragionamento è inaccettabile poiché non corrisponde al vero -
e non può corrispondere al vero - il sentimento della propria vergogna nei confronti della figlia per il fatto – incolpevole – di essere stata attinta da un illecito, peraltro di rilevanza penale.
39. Seguendo, invero, il percorso logico argomentativo degli istanti, si arriverebbe all'assurdo di colpevolizzare indirettamente la persona offesa dal reato per il solo fatto di esserne stata – a sua sfortuna - vittima in ragione dell'umiliazione asseritamente subita poi dal genitore.
40. Ragionare in questi termini è ictu oculi distonico rispetto alle massime di comune esperienza nonché ai principi logici: è il reato ad offendere la “vittima” e non già l'esserne stata vittima che offende sé stessa o chi le sta intorno.
41. L'affermazione è maggiormente corroborata dal fatto che si tratta, nel caso di specie, di reati che attentano ad una sfera superindividuale della persona, intima, col rischio di vedersi compromesso lo sviluppo della personalità. E, la delicatezza della materia in
19 esame, impone prudenza anche nell'utilizzo della terminologia da impiegare al fine di non cedere nella colpevolizzazione dell'illecito nei confronti della – vera – persona offesa.
42. Anche in termini penalistici, occorre precisare che il termine vittima dell'illecito, per tradizione, è terminologia impropria che nulla ha a che vedere con la struttura materiale del reato. È vero che il legislatore sembra riferirsi a questo concetto a proposito della novella sulla giustizia riparativa. Tuttavia, quel termine assume una valenza non tanto penalistica, quanto assiologica, in virtù della riparazione anche morale delle vittime con l'autore, inserendosi nell'ottica della riabilitazione.
43. Così, sebbene corrisponda al vero che, il più delle volte, si assiste ad una divaricazione normativa del concetto di persona offesa, con ciò intendendosi anche soggetti non direttamente attinti dall'illecito, occorre però sempre principiare dal concetto originario del termine. Persona offesa dal reato è, infatti, colei o colui che viene incisa dall'illecito.
Una volta restituita principalità e centralità al concetto di persona offesa è facile farne discendere la posizione subiettiva di soggetti che, pur potendosi in un certo qual modo far rientrare nello stesso concetto, comunque se ne differenziano in quando non direttamente incisi dall'azione (od omissione) altrui.
44. Ad esempio, nel caso di specie, sarebbe stato più coerente allegare il sentimento di paura, di angoscia, di timore per l'incolumità delle figlie che per il resto della loro vita si sarebbero potute trovare in altre situazioni similari, anche in virtù della loro età all'epoca dei fatti e della vita che continua dopo il reato e nonostante il reato, il senso di impotenza, la frustrazione del sentimento di protezione del genitore.
45. In tal senso, il risultato del ragionamento presuntivo sarebbe stato accettabile sia in termini razionali che sentimentali.
46. Pertanto, le domande sono infondate per i motivi suesposti.
47. Quanto alle domande risarcitorie avanzate dalle persone offese del reato, l'elaborato peritale ha risposto ai quesiti nei seguenti termini:
- per “La ragazza riferisce di aver vissuto con estrema difficoltà il periodo successivo Parte_3
alla denuncia in quanto a scuola continuava ad incontrare il professore coinvolto. Nell'immediatezza fu seguita da uno psicologo dal quale ha effettuato solo due sedute. […] Riferisce che la sintomatologia clinica, caratterizzata da malessere psichico, umore depresso, sensi di colpa e di incubi ricorrenti, si è manifestata durante la frequenza delle scuole superiori, si confidava con un'amica anch'essa vittima della
20 stessa vicenda, ma senza mai intraprendere percorsi psicoterapeutici, né ha mai assunti terapia medica.
Ha sofferto di bulimia fino a pesare 100 Kg., ed ha messo in atto condotte autolesionistiche di cui non si hanno esiti. […] Attualmente, studentessa universitaria, riferisce ansia con episodi depressivi, crisi di panico. Ha difficoltà nel rapportarsi con persone dell'altro sesso, soprattutto adulte, ma anche coetanei per bassa autostima, non riesce ad intraprendere serenamente rapporti sentimentali ed infatti non è fidanzata-
[…] La paziente si presenta curata nell'aspetto, disponibile al colloquio, il pensiero è polarizzato sull'evento occorsole. È collaborante, il tono dell'umore e depresso con crisi di pianto. […] Dall'esame della Consulenza Psichiatrica, effettuata dalla Dr:ssa si può dedurre che la sg.na Persona_7 attualmente è affetta da: “DISTURBO DELL' ADATTAMENTO CON Parte_3
ANSIA ED UMORE DEPRESSO TI (DSM 309.28)” Tale patologia può essere benissimo considerata quali postumi residuati ai fatti occorsi nel 2012 alla sig.na presso la Parte_3 scuola media di RÒ MA (KR) in quanto l'evento ha avuto una indiscutibile valenza psicotraumatizzante, generando un disturbo dell'adattamento persistente in quanto durato per più di sei mesi.
- Tali postumi incidono negativamente sulla integrità psico-fisica della ragazza e cioè sulla validità della stessa, validità che deve essere intesa come l'efficienza psico-somatica, comune ad ogni individuo, che permette l'estrinsecazione della propria personalità nell'espletamento di tutte le attività, sia lavorative che extralavorative ed avendo prodotto una modificazione peggiorativa dello stato anteriore, deve essere risarcita come danno biologico. […] Per quanto concerne l'esistenza del nesso causale tra il fatto illecito e il danno accertato, nonostante siano trascorsi diversi anni e nonostante la carenza documentale che non consente una ricostruzione accurata, cronologica e progressiva di tutta la vicenda, l'idoneità lesiva del fattore stressogeno, unitamente alle risultanze della Consulenza Psichiatrica a cui è stata sottoposta e all'assenza di altri fenomeni sopraggiunti successivamente che possano aver inciso negativamente sulla psiche della giovane, danno atto dell'esistenza del nesso causale tra la dinamica dell'evento e la condizione attuale della Pt_3
Anche la determinazione della inabilità temporanea non trova facile quantificazione;
in ogni caso si può benissimo concludere per un periodo di inabilità temporanea parziale complessiva di giorni 120
(centoventi), valutabile al 50 % - Per quanto riguarda il danno biologico permanente, valutato dalla consultazione delle “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico della Società italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Giuffré Editore, può essere
21 quantificato nella misura del 6 % (sei percento). I predetti postumi non sono suscettibili di miglioramento mediante, terapie ed altri interventi.
Agli atti non risultano allegate spese mediche documentate.”;
- per “La ragazza, non avendo mai conosciuto il proprio padre naturale, si confidava Controparte_7
con il prof. di italiano credendo di aver trovato un interlocutore che comprendesse il suo disagio per Per_1 la mancanza della figura paterna. Man mano che il tempo passava però la ragazza si insospettiva per alcuni atteggiamenti messi in atto dal professore che, dapprima di limitava ad accarezzarle le braccia e le gambe, per poi passare successivamente alle parti intime. all'epoca viveva con i nonni Controparte_7 materni in quanto la madre si era trasferita in Puglia per motivi di lavoro, ma essendo i familiari venuti a conoscenza dell'accaduto, si trasferivano con la ragazza in Francia dove la stessa proseguiva gli studi.
Nella nuova residenza iniziò a manifestare crisi di panico, episodi catatonici notturni e pertanto CP_7 venne affidata alle cure di uno psichiatra che le prescriveva una terapia medica mal tollerata e quindi sospesa. Pertanto, veniva seguita da uno psicologo fino, a suo dire, al raggiungimento della maggiore età.
Dall'esame della Consulenza Psichiatrica, effettuata dalla Dr.ssa in data 24.07.2024, Persona_7 si può dedurre che la sig.na , in conseguenza dell'evento traumatico subito, ha riportato Parte_8 un “DISTURBO ACUTO DA STRESS (DSM-5 308-3), trattato con terapia farmacologica e psicoterapia con buon esito.
Attualmente la ragazza presenta livelli di ansia e depressione lievi, che non soddisfano i criteri per formulare una diagnosi clinica, la sua condizione non appare limitarla nella sua vita personale e professionale, la paziente appare infatti in grado di svolgere le sue attività quotidiane senza che si verifichi un disagio clinicamente significativo o una compromissione del funzionamento personale, sociale o lavorativo e pertanto si può benissimo concludere che fortunatamente non sono residuati postumi di interesse clinico e medico-legale. Per quanto concerne l'esistenza del nesso causale tra il fatto illecito il danno subito, nonostante siano trascorsi diversi anni e nonostante la carenza documentale che non consente una ricostruzione accurata, cronologica e progressiva di tutta la vicenda, l'idoneità lesiva del fattore stressogeno, unitamente alle risultanze della Consulenza Psichiatrica a cui è stata sottoposta e all'assenza di altri fenomeni sopraggiunti successivamente che possano aver inciso negativamente sulla psiche della giovane, danno atto dell'esistenza del nesso causale tra la dinamica dell'evento e la situazione di stress acuto subito dalla sig.na . Parte_8
22 Anche la determinazione della inabilità temporanea non trova facile quantificazione;
in ogni caso si può benissimo concludere per un periodo di inabilità temporanea parziale complessiva di giorni 180
(centottanta), valutabile al 50 % -
Sulla base dell'indagine medico-legale esperita nonché dalle risultanze della consulenza Psichiatrica effettuata dalla Dr.ssa si può benissimo affermare che non residuano postumi tali da Persona_7 determinare un danno biologico permanente. Agli atti non risultano allegate spese mediche documentate.”
- per “La ragazza riferisce di aver vissuto con estrema difficoltà il periodo Parte_7 successivo alla denuncia in quanto a scuola continuava ad incontrare il professore coinvolto.
Nell'immediatezza fu seguita da uno psicologo per un breve periodo. Riferisce di aver riportato successivamente stati d'ansia con instabilità dell'umore per cui è stata seguita dal Servizio di
Neuropsichiatria Infantile dell'ASP di Crotone e di aver assunto terapia farmacologica per circa sei mesi per poi interromperla. Il percorso psicoterapeutico è durato fino al 2013. Nel 2020, epoca in cui iniziò
l'Università, a causa della comparsa di stati d'ansia con sensi di colpa, ha ripreso la psicoterapia che ha continuato fino al 2021 con discreto miglioramento. […] Dall'esame della Consulenza Psichiatrica, effettuata dalla Dr.ssa si può dedurre che la sig.na , in Persona_7 Parte_7 conseguenza dell'evento traumatico subito, ha riportato un “DISTURBO ACUTO DA STRESS
(DSM-5 308-3), trattato con terapia farmacologica e psicoterapia con buon esito. […] Attualmente la ragazza presenta livelli di ansia e depressione lievi, che non soddisfano i criteri per formulare una diagnosi clinica e pertanto di può benissimo concludere che fortunatamente non sono residuati postumi di interesse clinico e medico-legale. Per quanto concerne l'esistenza del nesso causale tra il fatto illecito il danno subito, nonostante siano trascorsi diversi anni e nonostante la carenza documentale che non consente una ricostruzione accurata, cronologica e progressiva di tutta la vicenda, l'idoneità lesiva del fattore stressogeno, unitamente alle risultanze della Consulenza Psichiatrica a cui è stata sottoposta e all'assenza di altri fenomeni sopraggiunti successivamente che possano aver inciso negativamente sulla psiche della giovane, danno atto dell'esistenza del nesso causale tra la dinamica dell'evento e la situazione di stress acuto subito dalla Anche la determinazione della inabilità temporanea non trova facile quantificazione;
Parte_7 in ogni caso si può benissimo concludere per un periodo di inabilità temporanea parziale complessiva di giorni 180 (centottanta), valutabile al 50 % - […] Sulla base dell'indagine medico-legale esperita nonché dalle risultanze della consulenza Psichiatrica effettuata dalla Dr.ssa si può benissimo Persona_7 affermare che non residuano postumi tali da determinare un danno biologico permanente.” (cfr. per tutti, elaborato peritale depositato il 05.11.2024);
23 38. Le conclusioni del consulente tecnico – cui nulla hanno eccepito le parti convenute – e che vengono interamente recepite in questa sede, consentono di ritenere sussistente l'an delle singole pretese risarcitorie poiché è stato accertato, per ognuna, un danno conseguenza, nella specie, morale e/o biologico e/o dinamico-relazionale.
39. Sul punto è necessario chiarire che la funzione della responsabilità di diritto civile, a differenza della responsabilità penale, si sostanzia nella risarcibilità delle conseguenze derivanti dalla lesione e non già dalla risarcibilità in sé dell'evento-lesione.
40. Ciò si ricaverebbe a chiare lettere dagli artt. 2056 e 1223 c.c. nella parte in cui stabiliscono che il risarcimento del danno, per l'inadempimento o per il torto, deve comprendere così la perdita subita dal creditore o dal danneggiato, come il mancato guadagno, in quanto ne sia conseguenza immediata e diretta.
41. Non significa, giuridicamente, che il fatto in sé è fine a se stesso.
42. Significa, bensì, come limite positivo che una lesione senza conseguenze è ben possibile in astratto, quanto più auspicabile in concreto, e come limite negativo, invece, che l'occasione di danno non deve essere anche opportunità di locupletazione indebita.
43. In altre parole, la sede civile è, di regola, la sede per provvedere a ristorare le conseguenze,
i postumi dell'illecito nell'eventualità in cui questi esistono. La sede per la repressione, la punizione del fatto, in termini di riprovevolezza normativa, è la sede penale.
44. Così, si è affermato che il risarcimento del danno patrimoniale ha funzione, appunto, riparatoria mentre il danno non patrimoniale, in ragione del fatto che il ristoro della conseguenza non è altrimenti surrogabile in rerum natura, avrebbe una funzione compensativa: a) della sofferenza provata che non piò essere eliminata;
45. b) della diminuzione biologica con cui si deve fare i conti;
46. c) ovvero, ancora, della forzosa rinuncia alla vita di relazione con cui si convive.
47. La funzione risarcitoria delle eventuali conseguenze derivanti dalla lesione ben si comprende se ti tiene a mente che, nella risarcibilità del danno derivante da reato, la personalizzazione a titolo di sofferenza morale – di cui alle nuove tabelle di Milano – non
è prevista per sanzionare maggiormente l'illecito doloso dall'illecito colposo.
48. Essa è prevista in ragione del fatto che l'illecito doloso può provocare una sofferenza maggiore nel soggetto che la subisce rispetto all'illecito colposo.
24 49. Si basa, in altre parole, su una massima di esperienza in cui il predicativo verbale non è
l'autore della lesione, ma la conseguenza dannosa del danneggiato che si deve ristorare.
50. Varrà ancora ricordare che il danno non patrimoniale – è stato affermato – è descrittivamente unitario, ma atomisticamente considerato a livello normativo anche seguito della modica degli artt. 138 e 138 c. ass. priv., nel danno morale soggettivo, da un lato, e nel danno biologico dall'altro.
50.1. Per voce di danno morale, giova osservare, come sia pacifica in giurisprudenza una nozione di intesa come danno non suscettibile di accertamento medico legale e consistente in una rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato. Inoltre, mantiene la sua autonomia. Non essendo conglobabile nel danno biologico - trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, perciò – è meritevole di un compenso aggiuntivo a titolo di personalizzazione per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass.
n. 28989/2019).
50.2. Quanto al danno biologico, la giurisprudenza di legittimità ha affermato ripetutamente che la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto. La legge n.
24/2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private - discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali.
Questi ultimi, (c.d. danno dinamico relazionale) devono consistere in circostanze eccezionali e specifiche - sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno-. (cfr. Cass. 28988/2019; e, da ultimo, Cass., 25164/2020)
50.3. La consulenza tecnica, di cui si condividono gli approdi, ha riconosciuto alla a) un periodo di 120 giorni di inabilità temporanea parziale, valutabile al 50% Pt_3
(cinquanta per cento).
50.4. Inoltre, ha prospettato un tasso del 6% (sei per cento) come solo danno biologico.
25 50.5. Nella fattispecie, per la liquidazione del danno biologico - non suscettibile di quantificazione certa e determinabile, dunque, in via equitativa ex art. 1226 c.c. - può senz'altro farsi applicazione dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano e delle relative tabelle, come aggiornate all'anno 2024. Infatti, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno alla salute, quando avvenga in via equitativa per la mancanza di criteri legali, deve avvenire con modalità idonee a garantire la parità di trattamento, a parità di conseguenze, atteso che la parità di trattamento costituisce uno dei due pilastri - insieme alla valutazione delle specificità del caso concreto
- su cui poggia la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
50.6. In particolare, nel caso di specie, trattandosi di postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo e non essendo ancora state approvate in via definitiva riforme che estendano l'applicabilità delle c.d. «micropermanenti» al di fuori dei casi di r.c.a. e delle lesioni da colpa medica, l'unico metodo ritenuto in grado di soddisfare nel miglior modo possibile la parità di trattamento è stato individuato il c.d. «criterio a punto variabile», adottato dal Tribunale di Milano e spontaneamente recepito dalla maggior parte degli altri uffici giudiziari (Cass. civ. sez. III, 20/04/2017, n. 9950; si veda Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011: “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2015, n. 13982).
50.7. La quantificazione del danno operata in tal modo, tenuto conto dell'età della persona danneggiata all'epoca dell'incidente (12), della percentuale di invalidità permanente (6%), dell'inabilità temporanea parziale al 50% (gg. 120) restituisce un totale generale pari alla somma di € 22.268,66 con personalizzazione del danno al 70% in virtù dell'illecito doloso patito (60%), e dell'ulteriore voce di danno dinamico-relazionale (10%) che risultano allegati e provati anche in base agli esiti della consulenza tecnica.
51. L'importo risarcitorio complessivamente liquidato è, dunque, pari ad € 22.268,66.
52. Trattandosi di debito di valore, su tale somma all'attualità, devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente a decorrere dalla data dell'illecito sino alla data di pubblicazione del
26 presente provvedimento (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), oltre interessi al saggio legale successivamente a tale data (Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
52.1. La consulenza tecnica, invece, ha riconosciuto alla a) un periodo di 180 CP_7
giorni di inabilità temporanea parziale, valutabile al 50% (cinquanta per cento).
52.2. Nella fattispecie, per la liquidazione del danno biologico - non suscettibile di quantificazione certa e determinabile, dunque, in via equitativa ex art. 1226 c.c. - può senz'altro farsi applicazione dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano e delle relative tabelle, come aggiornate all'anno 2024. Infatti, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno alla salute, quando avvenga in via equitativa per la mancanza di criteri legali, deve avvenire con modalità idonee a garantire la parità di trattamento, a parità di conseguenze, atteso che la parità di trattamento costituisce uno dei due pilastri - insieme alla valutazione delle specificità del caso concreto
- su cui poggia la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
52.3. In particolare, nel caso di specie, trattandosi di postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo e non essendo ancora state approvate in via definitiva riforme che estendano l'applicabilità delle c.d. «micropermanenti» al di fuori dei casi di r.c.a. e delle lesioni da colpa medica, l'unico metodo ritenuto in grado di soddisfare nel miglior modo possibile la parità di trattamento è stato individuato il c.d. «criterio a punto variabile», adottato dal Tribunale di Milano e spontaneamente recepito dalla maggior parte degli altri uffici giudiziari (Cass. civ. sez. III, 20/04/2017, n. 9950; si veda Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011: “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2015, n. 13982).
52.4. La quantificazione del danno operata in tal modo, tenuto conto dell'età della persona danneggiata all'epoca dell'incidente (12), della percentuale di invalidità permanente (0%), dell'inabilità temporanea parziale al 50% (gg. 180) restituisce un totale generale pari alla somma di € 8.595,54 con personalizzazione del danno al 70% in virtù dell'illecito doloso patito (60%), e dell'ulteriore voce di danno dinamico-relazionale (10%) – derivante dalla
27 decisione di trasferirsi all'esterno - che risultano allegati e provati anche in base agli esiti della consulenza tecnica.
53. Trattandosi di debito di valore, su tale somma all'attualità, devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente a decorrere dalla data dell'illecito sino alla data di pubblicazione del presente provvedimento (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), oltre interessi al saggio legale successivamente a tale data (Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
53.1. Infine, la consulenza tecnica ha riconosciuto alla a) un periodo di 180 Parte_7 giorni di inabilità temporanea parziale, valutabile al 50% (cinquanta per cento).
53.2. Nella fattispecie, per la liquidazione del danno biologico - non suscettibile di quantificazione certa e determinabile, dunque, in via equitativa ex art. 1226 c.c. - può senz'altro farsi applicazione dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano e delle relative tabelle, come aggiornate all'anno 2024. Infatti, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno alla salute, quando avvenga in via equitativa per la mancanza di criteri legali, deve avvenire con modalità idonee a garantire la parità di trattamento, a parità di conseguenze, atteso che la parità di trattamento costituisce uno dei due pilastri - insieme alla valutazione delle specificità del caso concreto
- su cui poggia la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
53.3. In particolare, nel caso di specie, trattandosi di postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo e non essendo ancora state approvate in via definitiva riforme che estendano l'applicabilità delle c.d. «micropermanenti» al di fuori dei casi di r.c.a. e delle lesioni da colpa medica, l'unico metodo ritenuto in grado di soddisfare nel miglior modo possibile la parità di trattamento è stato individuato il c.d. «criterio a punto variabile», adottato dal Tribunale di Milano e spontaneamente recepito dalla maggior parte degli altri uffici giudiziari (Cass. civ. sez. III, 20/04/2017, n. 9950; si veda Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011: “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2015, n. 13982).
28 53.4. La quantificazione del danno operata in tal modo, tenuto conto dell'età della persona danneggiata all'epoca dell'incidente (12), della percentuale di invalidità permanente (0%), dell'inabilità temporanea parziale al 50% (gg. 180) restituisce un totale generale pari alla somma di € 8.089,92 con personalizzazione del danno al 60% in virtù dell'illecito doloso patito esclusa l'ulteriore voce di danno dinamico-relazionale, che non risulta patito in base agli esiti della consulenza tecnica.
53.5. Trattandosi di debito di valore, su tale somma all'attualità, devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente a decorrere dalla data dell'illecito sino alla data di pubblicazione del presente provvedimento (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 1712 del
17/02/1995), oltre interessi al saggio legale successivamente a tale data (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
53.6. In virtù dell'avvenuto accertamento dell'illecito e della condanna del CP_9
convenuto al risarcimento, sussistono i presupposti affinché lo stesso sia tenuto indenne in virtù della chiamata in garanzia della Compagnia assicurativa, in forza del contratto di assicurazione versato in atti per gli importi riconosciuti nella presente sentenza.
53.7. Infatti, è bene precisare che le domande di “manleva” si fondano su un rapporto di garanzia c.d. impropria poiché fanno valere i rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti al fine di rendere opponibile al “garante” l'accertamento effettuato nei confronti del manlevato.
53.8. Sul punto è stato affermato che in tema di garanzia impropria è pacificamente ammessa la chiamata suddetta con titoli diversi, chiarendo altresì che “in materia di procedimento civile, si ha garanzia propria quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo, o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso;
si ha, invece, garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale” (cfr. Cass., 05089/2020 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17688 del
29/07/2009).
54. Le spese di lite tra l'attrice e le intervenute e Parte_3 Controparte_7
seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in Parte_7
29 dispositivo, ai sensi del DM. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta e della complessità delle questioni svolte.
55. Atteso l'esito globale della lite, sono compensate le spese di lite tra gli attori Parte_1
, gli intervenuti e
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5 ed il convenuto. Parte_6 CP_9
Riguardo, poi, le spese tra il convenuto e la terza chiamata in garanzia, le spese CP_9 seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
DM. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, del numero delle parti e dei relativi aumenti, e della complessità delle questioni svolte.
56. Restano a carico del convenuto le spese per la CTU. CP_9
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Dichiara il difetto di legittimazione processuale dell' Controparte_13
e dell' nei termini già esplicitati in
[...] Controparte_4 motivazione;
- Dichiara l'ammissibilità degli atti di intervento adesivo autonomo, nei termini specificati in motivazione ammissibili gli atti di intervento;
- Dichiara non fondate le domande risarcitorie spiegate da , Parte_1 Parte_2
e nei termini meglio
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_4 esplicitati in motivazione;
- Accoglie la domanda relativa ai danni non patrimoniali formulata da e Parte_3 per l'effetto condanna il e del merito al pagamento in suo favore Controparte_1 della somma di € 22.268,66, oltre interessi come già regolati in parte motiva;
- Condanna a tenere indenne il per la CP_6 Controparte_1 somma riconosciuta in favore di Parte_3
- Accoglie la domanda relativa ai danni non patrimoniali formulata da e Controparte_7
per l'effetto condanna il al pagamento in suo favore Controparte_1 della somma di € 8.595,54 oltre interessi come già regolati in parte motiva;
- Condanna a tenere indenne il per la CP_6 Controparte_1
somma riconosciuta in favore di;
Controparte_7
30 - Accoglie la domanda relativa ai danni non patrimoniali formulata da Parte_7
e per l'effetto condanna il al pagamento in
[...] Controparte_1 suo favore della somma di € 8.089,92, oltre interessi come già regolati in parte motiva;
- Condanna a tenere indenne il per la CP_6 Controparte_1
somma riconosciuta in favore di Parte_7
- Condanna il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di e Parte_3 Controparte_7
che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e Parte_7
c.p.a. nella misura di legge, per ciascuna, precisando che è stata Parte_3 ammessa al patrocinio a spese dello Stato quindi le spese di lite sono in favore dell'ER
e che le spese di lite in favore di e vengono Controparte_7 Parte_7 distratte in favore dei rispettivi procuratori costituiti, avv.ti Massimo Coluccio e Mariano
Salerno, ex art. 93 c.p.c., dichiaratisi antistatari;
- Compensa le spese di lite tra gli attori , gli Parte_1 Parte_2
intervenuti e ed il Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_9 convenuto;
- Condanna la al pagamento in favore del e del CP_6 Controparte_1
merito delle spese di lite, liquidate in €. 7.616,00 oltre rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovuti, nella misura di legge;
- Pone definitivamente a carico del , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti.
Catanzaro, lì 21 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa NG Damiani
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato, dott.
RI R. ZO, nominato con d.m. 22 ottobre 2024.
31
32
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, dott.ssa NG Damiani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R. G. n 602/2021, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Amodeo, giusta procura in atti, giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Francesco Amodeo, giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Francesco Amodeo, giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
-attori;
CONTRO
(P.I. ) già Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del pro tempore, con il patrocinio ex lege dell'avv. CP_2 CP_3
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANZARO;
(C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_2 persona del pro tempore, con il patrocinio ex lege dell'avv. AVVOCATURA CP_3
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANZARO;
1 , in persona del Ministro pro tempore, con il Controparte_5 patrocinio ex lege dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
CATANZARO,
-convenuti;
NONCHÉ CONTRO
(C.F. Controparte_6
), in persona del Procuratore Speciale pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3 dell'avv. RODOLFI MARCO e dall'Avv. MARTINI FILIPPO;
-terza chiamata;
CON L'INTERVENTO Controparte_7
(C.F. ), rappresentata e difesa
[...] C.F._4 dall'avv. CC SS, giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
(C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. Parte_4 C.F._5
CC SS, giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_5 C.F._6 dell'avv. SALERNO MARIANO, giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_6 C.F._7 dell'avv. SALERNO MARIANO, giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_7 C.F._8 dell'avv. SALERNO MARIANO, giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
-terzi intervenuti;
Oggetto: Abusi sessuali commessi a scuola da un insegnante - Responsabilità ex artt. 28
Cost. e 2049 c.c. del MIM- risarcimento del danno derivante da reato;
Conclusioni delle parti:
- per come da note scritte depositate in luogo dell'udienza Parte_1 ex art 127 ter c.p.c. depositate il 03.07.2025
2 - per : come da note scritte depositate in luogo dell'udienza ex Parte_2 art 127 ter c.p.c. depositate il 03.07.2025;
- per : come da note scritte depositate in luogo dell'udienza ex Parte_3 art 127 ter c.p.c. depositate il 03.07.2025;
- per : come da note scritte depositate in Controparte_8 luogo dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. depositate il 23.06.2025;
- per : come da note scritte Controparte_4 depositate in luogo dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. depositate il 23.06.2025;
- per : come da note scritte depositate in luogo Controparte_5 dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. depositate il 23.06.2025;
- per : come da note scritte depositate in luogo dell'udienza ex art 127 ter CP_6
c.p.c. depositate il 03.07.2025;
- per come da note scritte depositate in luogo dell'udienza ex Controparte_7 art 127 ter c.p.c. depositate il 07.07.2025;
- per : come da note scritte depositate in luogo dell'udienza ex art Parte_4
127 ter c.p.c. depositate il 07.07.2025;
- per : come da note scritte depositate in luogo dell'udienza ex Parte_5 art 127 ter c.p.c. depositate il 07.07.2025;
- per come da note scritte depositate in luogo Parte_6 dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. depositate il 07.07.2025;
- per come da note scritte depositate in luogo Parte_7 dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. depositate il 07.07.2025;
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 04.02.2021 insieme al padre, Parte_3 Parte_1
, e alla madre, hanno convenuto in giudizio il
[...] Parte_2 [...]
e le istituzioni scolastiche indicate in epigrafe, chiedendo di “condannare per Controparte_1 responsabilità extracontrattuale il , e Controparte_9
l' , in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dai coniugi Controparte_10
e nella loro qualità all'epoca dei fatti, di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà genitoriale sulla minore che si quantificano in euro 70.000,00 Parte_3
(settantamila/00) ciascuno;
al risarcimento per responsabilità contrattuale dei danni patrimoniali e non,
3 patiti dalla minore, all'epoca dei fatti, che si quantificano in euro 100.000,00 Parte_3
(centomila/00), in subordine, nella somma che risulterà di giustizia nel corso del procedimento, o ancora in via subordinata ex artt. 1226 e 2056 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di consumazione del fatto criminoso al soddisfo per la somma che verrà quantificata in corso di causa;
// […] condannare il , e Controparte_9
l'Istituto Scolastico in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e
CNA, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipante.
1.1. In particolare, hanno dedotto che:
- minore all'epoca dei fatti, ha frequentato dal 2011 al 2013 la classe I e Parte_3
successivamente, II sezione E, della Scuola Madia Statale “Don Bosco” di RÒ MA;
- il professore e la prof.ssa erano docenti presso Persona_1 Persona_2
l'istituto scolastico citato;
- il 15.02.2013, madre della minore, presentava querela per violenza Parte_2
sessuale nei confronti dell'insegnante di lettere della figlia, Prof. , integrata da Persona_1 altra querela il 18.02.2013;
- in seguito ad ulteriori querele, veniva avviata un'indagine nei confronti di e Persona_1
Persona_2
- all'epoca dei fatti insegnante di sostegno, a seguito delle indagini Persona_2
avviate dall'ufficio requirente, veniva imputata del reato di cui all'art. 378 c.p., perché
“intimando alla e di ritrattare le Parte_7 Parte_3 CP_11 dichiarazioni accusatorie resa alla polizia giudiziaria nei confronti di circa gli abusi sessuali Persona_1 commessi nei confronti delle alunne e, in particolare paventando alle stesse una bocciatura, aiutava Per_1 ad eludere le investigazioni dell'Autorità”;
[...]
- veniva giudicata con il rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Crotone e condannata per il reato di favoreggiamento previsto dall'art. 378, c.p., alla pena di mesi otto di reclusione in quanto “in più occasioni intimava la bocciatura alle povere vittime, se non avessero ritrattato le accuse mosse contro il Prof. ; Persona_1
- veniva imputato dei reati di cui agli artt. 609bis, ter n.1 e n.5 bis, 609 septies, Persona_1
61 n.5, 11 e n. 11 ter c.p. perché “con più azioni del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di insegnante di lettere presso la scuola media “ di RÒ MA, frequentata dalle minori CP_5
4 , e , all'epoca dei fatti di età inferiore agli Parte_7 Parte_3 Controparte_7 anni quattordici”;
- “dalle testimonianze rese dalle minori su indicate e da altri alunni frequentanti la stessa classe
[...]
durante la fase processuale dell'incidente probatorio, in Per_3 Persona_4 Persona_5 modalità protetta, emergeva chiara la responsabilità penale del Prof. reo di aver in più Persona_1 occasioni, con atti insidiosi e repentini, invitato le minori a sedersi accanto a lui all'interno della sala computer ove si svolgeva la lezione, al fine di palpeggiare le minori , Parte_7 Parte_3
e e, segnatamente, le toccava le parti intime e, in particolare, toccava loro il
[...] Persona_6 seno, i fianchi, l'interno coscia;
inoltre allorché le alunne tentavano di allontanarlo, le avvicinava a sé, tentando di farle allargare le gambe”;
- il fatto, a dire degli attori, era aggravato dal momento che si trattava “di minori di anni 14, di fatti verificatisi all'interno di un Istituto di istruzione, abusando della sua autorità come affidatario di fatto della loro custodia, vigilanza, educazione e cura agendo con violenza abusando delle condizioni di inferiorità fisio-psichica delle minori, in relazione alla sudditanza psicologica derivante dal rilevante divario di età, nonché dalla sua qualifica professionale, costringendo le alunne a subire atti sessuali in più occasioni”;
- “veniva esperita da parte della Dott.ssa Megna l'audizione protetta dell'attrice (all'epoca dei fatti minore)”;
- all'udienza del 04.12.2014, gli odierni attori, persone offese, esercitavano l'azione civile nella sede penale, depositando atto di costituzione di parte civile ex art.76 e segg. c.p.p. a mezzo del sottoscritto difensore;
nella stessa udienza, il Tribunale ammetteva la costituzione;
- il veniva rinviato a giudizio: incardinato il giudizio ordinario, venivano escussi tutti Per_1
i testi del PM e della parte civile;
- il processo si estingueva per morte del reo (Sent. n.1393/18 Trib KR);
- il Tribunale, comunque, aveva rigettato la “richiesta di assoluzione perché il fatto non sussistite, avanzata dei difensori di riteneva il Tribunale che non poteva essere accolta la richiesta Persona_1
“poiché l'ipotesi accusatoria elevata nei confronti del è essenzialmente fondata sulle dichiarazioni Per_1 accusatorie rese, nel corso dell'incidente probatorio in modalità protetta, dalle tre minori, vittime delle condotte di violenza sessuale e dai compagni di classe, che hanno ricevuto un vaglio di positiva attendibilità da parte dell'Autorità Giudiziaria, consacrato nella sentenza di primo grado, con la quale il GUP,
5 all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato la Prof.ssa per il reato di Persona_2 favoreggiamento”;
- la condotta degli imputati ha arrecato alla minore, vittima di attenzioni sessuali all'epoca alunna presso l'istituto scolastico dove gli imputati prestavano servizio, un danno morale ma anche patrimoniale, dovuto al subito disagio in un momento delicato per lo sviluppo psico-fisico di una adolescente, danno consistente nella lesione della sua libertà sessuale e dignità e nella relativa sofferenza morale e nella modifica delle sue abitudini di vita;
- “i genitori della persona offesa dal reato di atti sessuali con minorenne, pur non essendo vittime primarie dell'illecito penale, hanno diritto iure proprio al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. (cfr. Trib. Milano, 14 febbraio 2014, n. 2327)”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, e contestuale chiamata di terzo, si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Controparte_1 merito, oggi nonché, “per quanto possa occorrere,” per l'
[...] CP_12 CP_2 [...]
e per l' (già Controparte_4 Controparte_13 [...]
), contestando la domanda spiegata e, per l'effetto, chiedendo di “1.- Controparte_5 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , nonché Controparte_13 dell' ; fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., successiva udienza per consentire la chiamata CP_14 in causa del terzo garante, ex art. 106 c.p.c., ossia la Compagnia Assicurativa Controparte_15
[…] nel merito, 3.- in via principale, respingere la domanda avversaria in quanto infondata;
4.- in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea, accertare la sussistenza dell'obbligo di garanzia per la responsabilità civile in capo al terzo su indicato, condannando, per l'effetto, quest'ultimo a tenere indenne l'Amministrazione convenuta dei danni che eventualmente questa sia condannata a pagare in conseguenza dei fatti di cui in causa, danni comunque da ridurre ai sensi dell'art. 1227 c.c.; 5.- in ogni caso, condannare la Compagnia assicuratrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione convenuta ai sensi dell'art. 1917, comma 3 c.c. e, comunque, per non aver provveduto ad assolvere al contratto di assicurazione e, pertanto, per aver costretto l'Amministrazione a subire il giudizio.”
2.1. Ha eccepito, in particolare, che:
- “La legittimazione a contraddire, infatti, deve essere riconosciuta soltanto in capo al
[...]
(dopo la novella di cui all'art. 1 del d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni Controparte_9 dalla l. 5 marzo 2020, n. 12).”;
6 - quanto al merito, evidenziando – comunque - “l'assoluta gravità e la censurabilità dei fatti contestati nel presente giudizio”, ha contrastato tecnicamente le domande formulate dagli attori, scindendo le posizioni della figlia da quella dei genitori;
- per i “Sig.ri e in qualità di genitori della discente,” il Parte_1 Parte_2
domandato risarcimento dei danni non patrimoniali, nella sua componente “del danno morale, asseritamente subiti a fronte delle “umiliazioni e preoccupazioni” indirettamente sopportate a causa dalla condotta illecita del personale docente ai sensi degli artt. 2048 c.c. e 2049 c.c.” sarebbe sfornito di prova sia dell'an che nel quantum non potendosi applicare la fattispecie di cui all'art. 2049 c.c.
- per che “agisce, invece, in giudizio al fine di ottenere la condanna delle Controparte_16
Amministrazioni convenute al risarcimento del danno morale patito a titolo di responsabilità da c.d. contatto sociale qualificato ex artt. 1218 e 1228 c.c.” - la fattispecie sarebbe governata dall'art. 2043 c.c.;
- in quest'ultimo caso ne difetterebbero i presupposti, ed in particolare sia l'elemento oggettivo, in quanto il dirigente scolastico – quindi, il – avrebbe correttamente CP_9 vigilato sull'operato dei professori e sia dell'elemento soggettivo.
3. Con comparsa del 31/05/2021, e la madre, sono Controparte_7 Parte_4
intervenute in giudizio, “poiché i fatti in esso narrati si riferiscono ai medesimi eventi indicati nei procedimenti penali a carico dei docenti Prof. e Prof.ssa in merito Persona_1 Persona_2 ai quali la figlia figurava come persona offesa dell'asserito reato, chiedendo, pertanto, di
“A – accogliere la domanda degli attori e condannare per responsabilità extracontrattuale il
[...]
, e l' , in solido tra loro, al Controparte_9 Controparte_10 risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dalla Sig.ra , nella sua qualità all'epoca Parte_4 dei fatti, di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore , che si quantificano in Controparte_7 euro 70.000,00 (settantamila/00); Al risarcimento per responsabilità contrattuale dei danni patrimoniali e non, patiti dalla minore, all'epoca dei fatti, , che si quantificano in euro Controparte_7
100.000,00 (centomila/00), in subordine, nella somma che risulterà di giustizia nel corso del procedimento, o ancora in via subordinata ex artt. 1226 e 2056 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di consumazione del fatto criminoso al soddisfo per la somma che verrà quantificata in corso di causa;
B - condannare il Controparte_9
, e l' in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed
[...] Controparte_10
7 onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara distrattario ex art. 93 c.p.c.”
3.1. Hanno dedotto – riproponendoli - gli stessi fatti a sostegno della domanda avanzati dagli attori, aggiungendo, in particolare, che:
- anche , parte attrice ha frequentato dall'anno 2011 all'anno 2015 la Controparte_7
Scuola Madia Statale “Don Bosco” di RÒ MA.
- il 20.04.2013, la sig.ra madre della minore , presentava Parte_4 Persona_6 querela per violenza sessuale nei confronti dell'insegnate di lettere della figlia , Prof. CP_7
; Persona_1
- “Nel caso di specie appare palesemente censurabile la condotta posta in essere dall'Amministrazione, la quale benché fosse a conoscenza dei fatti per averlo saputo dai genitori degli alunni coinvolti, già nel febbraio 2013 […] Soltanto in data 16.05.2013, si tenne una riunione con il Dirigente, ma lo stesso era comunque a conoscenza dei fatti già da molto tempo prima. Ad ogni buon conto, nonostante la riunione del maggio 2013, nessun provvedimento da parte dell'amministrazione scolastica veniva intrapreso nei confronti del docente il quale continuava a insegnare e a rendersi autore di ulteriori Per_1 episodi, poi contestati dalla Procura della Repubblica di Crotone, nei confronti delle alunne già vittime degli episodi prima narrati. Ed ancora, solo in seguito alla diffida del 30.08.2013, inviata dall'avv.
Salerno alla Scuola , vista l'inerzia della direzione scolastica, il docente Controparte_5 Per_1 veniva trasferito ad altra sezione, ma sempre presso nello stesso Istituto. L'amministrazione, quindi, non ha mai adottato alcuno strumento di vigilanza atta a garantire la incolumità degli alunni.”
4. Altresì, con comparsa del 31/05/2021, la madre, Parte_7 Parte_5
e il padre, sono intervenuti in giudizio, “poiché i fatti in esso
[...] Parte_6 narrati si riferiscono ai medesimi eventi indicati nei procedimenti penali a carico dei docenti Prof. Per_1
e Prof.ssa in merito ai quali la figlia figurava come persona
[...] Persona_2 offesa dell'asserito reato, chiedendo, pertanto, di “A – accogliere la domanda degli attori e condannare per responsabilità extracontrattuale il Controparte_9
, e l' , in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dai
[...] Controparte_10
Sig.ri e , nella loro qualità all'epoca dei fatti, di genitori esercente Parte_6 Parte_5 la potestà genitoriale sulla minore , che si quantificano in euro 70.000,00 Controparte_7
(settantamila/00); Al risarcimento per responsabilità contrattuale dei danni patrimoniali e non, patiti dalla minore, all'epoca dei fatti, che si quantificano in euro 100.000,00 Parte_7
8 (centomila/00), in subordine, nella somma che risulterà di giustizia nel corso del procedimento, o ancora in via subordinata ex artt. 1226 e 2056 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di consumazione del fatto criminoso al soddisfo per la somma che verrà quantificata in corso di causa;
B - condannare il , e Controparte_9
l' in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e Controparte_10
CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara distrattario ex art. 93 c.p.c.”
4.1. Hanno dedotto – riproponendoli - gli stessi fatti a sostegno della domanda avanzati dagli attori, aggiungendo in particolare, che:
- anche ha frequentato dall'anno 2011 all'anno 2013 la Scuola Madia Parte_7
Statale “Don Bosco” di RÒ MA;
- il 15.02.2013, la , madre della minore, presentava querela per violenza sessuale Parte_5
nei confronti dell'insegnate di lettere della figlia, Prof. ; Persona_1
- “Nel caso di specie appare palesemente censurabile la condotta posta in essere dall'Amministrazione, la quale benché fosse a conoscenza dei fatti per averlo saputo dai genitori degli alunni coinvolti, già nel febbraio 2013 […] Soltanto in data 16.05.2013, si tenne una riunione con il Dirigente, ma lo stesso era comunque a conoscenza dei fatti già da molto tempo prima. Ad ogni buon conto, nonostante la riunione del maggio 2013, nessun provvedimento da parte dell'amministrazione scolastica veniva intrapreso nei confronti del docente il quale continuava a insegnare e a rendersi autore di ulteriori Per_1 episodi, poi contestati dalla Procura della Repubblica di Crotone, nei confronti delle alunne già vittime degli episodi prima narrati. Ed ancora, solo in seguito alla diffida del 30.08.2013, inviata dall'avv.
Salerno alla Scuola , vista l'inerzia della direzione scolastica, il docente Controparte_5 Per_1 veniva trasferito ad altra sezione, ma sempre presso nello stesso Istituto. L'amministrazione, quindi, non ha mai adottato alcuno strumento di vigilanza atta a garantire la incolumità degli alunni.”
5. Con comparsa di costituzione del 05.11.2021, si è costituita in giudizio la Compagnia
Assicurativa chiedendo “previe declaratorie del caso, respingere, per le ragioni Controparte_15 in atti, ogni avversa pretesa, da chiunque formulata nei confronti di Controparte_6
poiché infondata sia in fatto che in diritto;
con il favore delle spese, competenze ed
[...] onorari di giudizio.”
5.1. Ha eccepito, in particolare, che:
- la polizza assicurativa è operante, ma nei limiti del contratto di assicurazione;
9 - “Mancano dunque i presupposti idonei a configurare alcuna responsabilità da fatto illecito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c.”;
- “In realtà, dunque, il danno non patrimoniale lamentato non risulta in alcun modo dimostrato, né fondato su alcuna allegazione probatoria idonea a prospettare una sua eventuale liquidazione in via presuntiva.”
6. Costituito così il contraddittorio, la causa è stata istruita sia con riguardo all'escussione dei testi e sia con le consulenze tecniche d'ufficio riguardanti i seguenti quesiti:
“Sulla base degli atti di causa, espletato ogni più utile accertamento anche sulla persona delle periziande:
1. accerti il consulente tecnico il tipo e l'entità delle lesioni, anche psicologiche, subite da Parte_3
(nata il [...]), (nata il [...]) e
[...] Controparte_7 Parte_7
(nata il [...]), a seguito della condotta penalmente rilevante posta in essere da
[...] Per_1
(deceduto e già imputato dei reati di cui agli artt. 609 bis, ter n.1 e n.5 bis, 609 septies, 61 n.5,
[...]
11 e n. 11 ter c.p.) presso la scuola media “ di RÒ MA, nell'anno 2013; CP_5
2. descriva le condizioni attuali di salute della perizianda e determini la durata e il grado dell'invalidità temporanea derivatane;
3. stabilisca la natura e l'entità dei postumi permanenti eventualmente residuati;
4. determini in quale misura i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psico–fisica del soggetto, in particolare la «compromissione della vita di relazione e sessuale, oltre che del processo di formazione della personalità e identità della minore» precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale e tenendo conto, quantificandone l'incidenza, di precedenti morbosi concorrenti o coesistenti;
5. determini se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante terapie, precisandone la natura e la difficoltà e stabilendo in termini percentuali l'eventuale riduzione del grado di invalidità permanente che ne consegua;
6. verifichi il consulente se le spese mediche documentate siano congrue.” (v. ordinanza 14.01.2023 in atti).
7. A seguito di alcuni rinvii, giustificati anche dal fatto di aver dovuto procedere alla sostituzione del consulente nominato, il deposito degli elaborati peritali è avvenuto il
5.11.2024.
10 8. All'udienza del 09.12.2024 “ritenuta la ctu completa e non contraddittoria, soprattutto in considerazione del parere espresso dalla dott.ssa all'esito della somministrazione di test Persona_7 specifici alle periziande” la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 luglio 2025.
9. All'udienza del 10 luglio 2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
10. Occorre principiare dall'eccezione sul difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
(già ) . Controparte_17 Controparte_13 CP_5 CP_13
10.1. Innanzitutto, va precisato, con riferimento all'Istituto Scolastico che
“l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14720 del 27/05/20249) con la conseguenza che si tratterebbe sì di un organo amministrativamente autonomo, ma interno all'articolazione ministeriale. (Cass. 19158/ 2012).
10.2. Così, allo stesso modo, per l' è stato affermato Controparte_4
che, sibbene “In tema di contenzioso del personale scolastico, l' o il dirigente Controparte_4 generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza Controparte_9 processuale del predetto ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di CP_9 organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva". (cfr.
Cass., Sez. L, Sentenza n. 32938 del 09/11/2021)
10.3. In altri termini, si tratterebbe di organi che pur essendo dotati di autonomia didattica ed organizzativa, sono a loro volta legati da un rapporto di immedesimazione organica all'Amministrazione centrale, costituendone articolazioni territoriali, ma alla stregua di organi interni.
10.4. Pertanto, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
dell' convenuti. CP_18 CP_14
11. Ancora, occorre valutare l'ammissibilità degli atti di intervento spiegati.
11.1. È stato precisato che “ai fini della ammissibilità dell'intervento del terzo come autonomo e non adesivo è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare il
11 simultaneo processo.” e, quanto ai poteri dell'interveniente, questo “è legittimato a svolgere intervento qualificabile come adesivo autonomo, giacché destinato ad ampliare il "thema decidendum", introducendo nel processo una domanda nuova” (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
6703 del 23/03/2011; in motivazione, Cass., n. 10432/2025)
11.2. In altre parole, con l'intervento volontario adesivo autonomo, l'interventore è titolare di un proprio autonomo diritto e lo fa valere sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei confronti del soggetto già parte del processo.
Così, l'interventore adesivo autonomo ha la stessa posizione sostanziale dell'attore, soltanto che sfrutta un processo già pendente inter alios dando vita ad un processo oggettivamente e soggettivamente cumulato.
12. Epurato il campo da contraddittori non necessari, ed ampliato il thema decidendum,
l'oggetto del giudizio non si presenta in posizione monodroma rispetto al danno patito dalla persona offesa dal reato, ma è costituito anche dalle domande risarcitorie dei genitori per gli asseriti danni patiti in proprio in occasione dell'illecito perpetratosi sulle figlie.
12.1. Comunque, anche a fronte della lettera dell'art. 2049 c.c. (a mente del quale “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”), la comunanza di fattispecie consente un esame congiunto della disciplina applicabile, rimandando al prosieguo l'esame atomistico delle domande.
13. Si deve premettere – in conformità alle statuizioni di Cass. Sez. Un., 16/05/2019, n.
13246 – un breve inquadramento della fattispecie (anche alla luce della motivazione contenuta in Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11614 del 03/05/2025) proprio sull'art. 2049 c.c., al fine di chiarire meglio la fattispecie invocabile nel caso in esame.
13.1. La disposizione in esame configura «una responsabilità oggettiva per fatto altrui: esplicazione di un'applicazione moderna del principio cuius commoda eius et incommoda, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli.
Ma una tale appropriazione di attività deve comportarne l'imputazione nel suo complesso e, così, sia degli effetti favorevoli che di quelli pregiudizievoli: un simile principio risponde ad esigenze generali dell'ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi dell'operato di altri … il nesso di occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente)
12 sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali … alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze … Chi si avvale dell'altrui operato in tanto può essere chiamato a rispondere, per di più senza eccezioni e la rilevanza del proprio elemento soggettivo, delle sue conseguenze dannose in quanto egli possa ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti o almeno tenerne conto nell'organizzazione dei propri rischi». (cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 11614 del 03/05/2025; Cass. Sez. Un., 16/05/2019, n. 13246)
13.2. Nell'ambito dell'attività della scuola, rientra anche l'affidamento al personale scolastico della cura e della vigilanza sui minori ed è prevedibile una deviazione dai compiti conferiti tale da imporre adeguate misure di prevenzione o, quantomeno, la valutazione dello specifico rischio. (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11614 del 03/05/2025;
Cass. Sez. Un., 16/05/2019, n. 13246)
14. Alla scuola – e, quindi, al personale scolastico del – spetta l'obbligo CP_9
giuridico di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (cfr., in proposito, ex multis,
Cass. Sez. 3, 28/05/2024, n. 14980, secondo cui il “contratto scolastico” «comprende, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito»; Cass. Sez. 3, 29/05/2013, n. 13457, che si riferisce proprio ad una violenza sessuale perpetrata ai danni di un'alunna all'interno dell'edificio scolastico).
15. A carico della scuola (id est, del ) si configura, perciò, un vero e proprio CP_9
affidamento che impone la predisposizione, da parte del personale scolastico (in primis, della dirigenza, ma tale dovere incombe su tutti gli addetti, docenti e non), di ogni accorgimento necessario (da valutare in base alle concrete circostanze, tra le quali, in
13 primo luogo, l'età anagrafica degli allievi) a prevenire potenziali pericoli derivanti da cose o da persone nel corso delle attività.
16. In relazione al secondo requisito (lo sviluppo non anomalo della funzione del dipendente), si rileva che, purtroppo, in base a specifici indici ritraibili (a contrario) dalla disciplina normativa, le situazioni di affidamento di minori per fini di istruzione (et similia) costituiscono un humus particolarmente insidioso per gli abusi sessuali. (cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 11614 del 03/05/2025; Cass. Sez. Un., 16/05/2019, n. 13246)
17. Sono prova dell'assunto le disposizioni del Codice penale che - o con aggravanti o con specifiche limitazioni - distinguono le condotte nei confronti di minori di chi assume compiti di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia: è emblematico l'art. 609-quater c.p., che individua uno specifico trattamento in caso di rapporto di fiducia (o di autorità) instaurato col minore per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.
18. Inoltre, è stato meglio specificato quest'obbligo anche in relazione alle fonti internazionali.
19. Il rapporto esplicativo («Explanatory Report») del testo della «Convenzione del Consiglio
d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali» – o «Convenzione di Lanzarote», firmata il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con la Legge n. 172 del 1° ottobre 2012 – che, con specifico riferimento all'art. 18 (il quale impone agli Stati aderente la previsione di una sanzione penale per la partecipazione «ad attività sessuali con un minore abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore»), individua chiaramente il contesto scolastico come ambiente nel quale il rapporto di fiducia merita una particolare attenzione e una correlata maggiore protezione dei minori («123. The second indent relates to abuse of a recognised position of trust, authority or influence over the child. This can refer, for example, to situations where a relationship of trust has been established with the child, where the relationship occurs within the context of a professional activity (care providers in institutions, teachers, doctors, etc) or to other relationships, such as where there is unequal physical, economic, religious or social power. 124. The second indent provides that children in certain relationships must be protected, even when they have already reached the legal age for sexual activities and the person involved does not use coercion, force or threat. These are situations where the persons involved abuse a relationship of trust with the child resulting from a natural, social or religious authority which enables them to control, punish or reward the
14 child emotionally, economically, or even physically. Such relationships of trust normally exist between the child and his or her parents, family members, foster or adoptive parents, but they could also exist in relation to persons who: – have parental or caretaking functions;
or – educate the child;
or – provide emotional, pastoral, therapeutic or medical care;
or – employ or have financial control over the child;
or – otherwise exercise control over the child.». Traduzione: «123. Il secondo comma riguarda l'abuso di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore. Questo può riferirsi, ad esempio, a situazioni in cui si è instaurato un rapporto di fiducia con il minore, dove la relazione avviene nel contesto di un'attività professionale (operatori in istituzioni, insegnanti, medici, ecc.), oppure ad altri tipi di relazione, come quelle in cui esiste un potere fisico, economico, religioso o sociale squilibrato. 124. Il secondo comma stabilisce che i minori in determinate relazioni devono essere protetti, anche quando hanno già raggiunto l'età legale per i rapporti sessuali e la persona coinvolta non fa uso di coercizione, forza o minaccia. Si tratta di situazioni in cui le persone coinvolte abusano di un rapporto di fiducia con il minore derivante da un'autorità naturale, sociale o religiosa, che consente loro di controllare, punire o ricompensare il minore a livello emotivo, economico o persino fisico. Tali relazioni di fiducia esistono normalmente tra il minore e i suoi genitori, membri della famiglia, genitori affidatari o adottivi, ma possono anche esistere in relazione a persone che: – svolgono funzioni genitoriali o di cura;
oppure – educano il minore;
oppure – forniscono assistenza emotiva, pastorale, terapeutica o medica;
oppure – impiegano o hanno un controllo finanziario sul minore;
oppure – esercitano in altro modo un controllo sul minore.») (cfr. testualmente, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 11614 del 03/05/2025)
20. In altre parole, proprio dalla normativa, nazionale e sovranazionale, si evince la possibilità che una relazione di cura, vigilanza e istruzione possa anormalmente evolversi in un abuso sessuale non costituisce affatto un'anomalia imprevedibile ed è, anzi, prevista dalla disciplina;
questa, difatti, esplicitamente si incentra sulle situazioni normalmente esistenti tra i minorenni e le persone che svolgono le predette funzioni come occasioni di un potenziale e pregiudizievole abuso del rapporto di fiducia che consente loro di controllare, punire o ricompensare i minori a livello emotivo, economico o persino fisico.
21. Anche la giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione ha più volte ravvisato la responsabilità civile della P.A. in casi similari a quello in esame:
15 - «Ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente, è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando
l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso la responsabilità civile del
[...] per gli atti di violenza sessuale compiuti dal maestro di una scuola elementare in Controparte_19 danno di sue alunne)» (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 36503 del 02/07/2002);
- «La P.A. dev'essere ritenuta civilmente responsabile, in base al criterio della cosiddetta “occasionalità necessaria”, degli illeciti penali commessi da propri dipendenti ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai loro compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi. (Nella specie, trattandosi di atti di violenza sessuale posti in essere da un'insegnante di scuola materna nei confronti dei minori a lei affidati, sotto pretesto di finalità attinenti alla sfera dell'igiene sessuale, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la concorrente responsabilità civile della P.A., considerando che tra i compiti delle maestre di scuola materna rientra anche quello di insegnare agli alunni gli elementi essenziali dell'igiene personale).» (cfr. Cass. pen., Sez.
3, n. 33562 del 11/06/2003);
- «La responsabilità civile della P.A. per il reato commesso dal dipendente presuppone un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti svolti, anche se il soggetto ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti. (Fattispecie nella quale un agente della
Polizia di Stato, già condannato in primo grado per fatti di violenza commessi contro soggetti in stato di fermo, si era reso responsabile del delitto di violenza sessuale aggravata in danno di una donna della quale gli era stata affidata la custodia nelle camere di sicurezza)» (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 40613 del
05/06/2013).
22. Conclusivamente, contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato e dalla Compagnia assicurativa, le condotte delittuose perpetrate in danno alle alunne, pur se contrarie rispetto ai fini istituzionali perseguiti dall'ente pubblico, non sono oggettivamente improbabili e, dunque, non costituiscono un'anomalia imprevedibile – e, cioè, un comportamento completamente scisso dalle funzioni svolte e privo di ogni connessione con queste – tale da esentare la Pubblica Amministrazione dal dovere di adottare ogni misura volta a prevenire ed evitare la commissione di siffatti reati durante la
16 somministrazione delle prestazioni scolastiche e, in ogni caso, dall'assunzione del rischio derivante dalla commissione di crimini nel corso di questa.
23. Chiarito, allora, che si applica l'art. 2049 c.c., occorre pur sempre che i danneggiati forniscono la prova dei fatti costitutivi ai sensi dell'art 2967 c.c. che si sostantivizzano nella prova de:
a) l'affidamento all'istituzione scolastica;
b) il fatto illecito del preposto;
c) il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni del preposto ed il fatto illecito,
d) il danno evento costituito la lesione della fiducia riposta nell'istituzione scolastica,
e) ed il danno conseguenza.
24. Invero, i fatti costitutivi, sia nell'elemento oggettivo che soggettivo, possono dirsi pacifici poiché la ricostruzione dei fatti non è stata messa in dubbio né dall'Avvocatura né dalla compagnia assicurativa, essendo le contestazioni, elevate soltanto in punto di diritto
– a proposito della fattispecie invocabile – o per profili fattuali che non attengono alla negazione dell'accadimento dei fatti.
25. Ad ogni modo si evidenzia che anche gli atti dei procedimenti penali (830/13 R.g.n.r.
e n. 2699/2013 r.g. gip e r.g. n. 1823/2015 del Tribunale di Crotone) consentono di affermare positivamente la verificazione dei fatti nei termini prospettati dalle parti attrici e dagli interventori (nella specie, i verbali dell'esame dei testi escussi in incidente probatorio del 11.11.2013, 15.11.2013, 06.02.2014 e dei testi escussi in dibattimento nel procedimento penale;
CNR relativa ai fatti;
querele dei genitori;
interrogatori dei minori
, , , ; le annotazioni di P. Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_8
G.).
26. A proposito dell'utilizzabilità in sede civile degli atti di un altro procedimento anche penale la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo consolidato, ha da sempre affermato che “ in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di
17 valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
2947 del 01/02/2023); e, con particolare riferimento agli atti delle indagini preliminari: “Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non
è sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019).
27. I fatti di rilevanza penale hanno trovato positivo riscontro anche in ordine alle prove testimoniali espletate nel giudizio e, in particolare, nella teste – le cui Persona_5 dichiarazioni non appaiono intrinsecamente ed estrinsecamente incoerenti - che ha corroborato i fatti per e (cfr. verbale udienza del 07/11/2022). Pt_3 Parte_7
Mentre, per possono ritenersi confermati in base al narrato non CP_7 contraddittorio dei testi e . Parte_5 Pt_4
28. Inoltre, nel caso de quo è mancata una prevenzione (invero, nemmeno allegata) dal momento che, le motivazioni addotte dall'Istituzione scolastica riguardano semmai le misure successive al verificarsi dei fatti e non anche a misure precedenti al verificarsi degli stessi.
29. E, non può tacersi il fatto che sussiste una netta differenza tra misure preventive, volte a scongiurare il rischio della verificazione dei fatti e misure repressive, di governo non del rischio già verificatosi, quanto delle conseguenze del fatto anche in termini di reiterazione.
30. Proprio in quest'ultimo aspetto, il perpetrarsi delle condotte delittuose in ambiente scolastico e durante le lezioni rende evidente che gli organi ministeriali deputati al controllo si sarebbero dovuti attivare ben prima rispetto a quanto poi in parte fatto.
31. A questo punto può procedersi all'esame separato delle domande, dei genitori e delle figlie, principiando dalle prime.
18 32. Quanto all'ipotesi dei danni patrimoniali e non, patiti iure proprio dal genitore, questo si sostanzierebbe, a dire degli attori, nell'aver subito umiliazioni e disagi dall'illecito perpetrato in danno delle proprie figlie.
33. Ebbene, sul punto occorre osservare che quanto alle voci di danno patrimoniale nulla risulta allegato nelle voci del danno emergente e del lucro cessante.
34. Pertanto, la domanda è sfornita di prova.
35. In relazione al danno non patrimoniale è bene ricordare che il danno morale, deve pur sempre essere oggetto di allegazione specifica, anche mediante di prova indiretta, facendo ricorso ad un ragionamento inferenziale (a differenza del danno biologico che necessita di prova diretta e di accertamento medico legale).
36. Anche ragionando nei termini or ora citati, la domanda è sfornita di allegazione dal momento che il ragionamento inferenziale sul danno morale da loro patito, mal si concilia con l'umiliazione subita in proprio per il fatto, illecito penalmente, occorso alle figlie.
37. Il ragionamento presuntivo - dal fatto noto al fatto ignoto - infatti, dovrebbe sostantivarsi nel seguente modo: a) fatto noto: l'umiliazione, in termini di stato più o meno penoso di vergogna o di contrizione, subita in proprio dal genitore per il fatto occorso alle figlie;
fatto ignoto: la sofferenza morale.
38. Il risultato del seguente ragionamento è inaccettabile poiché non corrisponde al vero -
e non può corrispondere al vero - il sentimento della propria vergogna nei confronti della figlia per il fatto – incolpevole – di essere stata attinta da un illecito, peraltro di rilevanza penale.
39. Seguendo, invero, il percorso logico argomentativo degli istanti, si arriverebbe all'assurdo di colpevolizzare indirettamente la persona offesa dal reato per il solo fatto di esserne stata – a sua sfortuna - vittima in ragione dell'umiliazione asseritamente subita poi dal genitore.
40. Ragionare in questi termini è ictu oculi distonico rispetto alle massime di comune esperienza nonché ai principi logici: è il reato ad offendere la “vittima” e non già l'esserne stata vittima che offende sé stessa o chi le sta intorno.
41. L'affermazione è maggiormente corroborata dal fatto che si tratta, nel caso di specie, di reati che attentano ad una sfera superindividuale della persona, intima, col rischio di vedersi compromesso lo sviluppo della personalità. E, la delicatezza della materia in
19 esame, impone prudenza anche nell'utilizzo della terminologia da impiegare al fine di non cedere nella colpevolizzazione dell'illecito nei confronti della – vera – persona offesa.
42. Anche in termini penalistici, occorre precisare che il termine vittima dell'illecito, per tradizione, è terminologia impropria che nulla ha a che vedere con la struttura materiale del reato. È vero che il legislatore sembra riferirsi a questo concetto a proposito della novella sulla giustizia riparativa. Tuttavia, quel termine assume una valenza non tanto penalistica, quanto assiologica, in virtù della riparazione anche morale delle vittime con l'autore, inserendosi nell'ottica della riabilitazione.
43. Così, sebbene corrisponda al vero che, il più delle volte, si assiste ad una divaricazione normativa del concetto di persona offesa, con ciò intendendosi anche soggetti non direttamente attinti dall'illecito, occorre però sempre principiare dal concetto originario del termine. Persona offesa dal reato è, infatti, colei o colui che viene incisa dall'illecito.
Una volta restituita principalità e centralità al concetto di persona offesa è facile farne discendere la posizione subiettiva di soggetti che, pur potendosi in un certo qual modo far rientrare nello stesso concetto, comunque se ne differenziano in quando non direttamente incisi dall'azione (od omissione) altrui.
44. Ad esempio, nel caso di specie, sarebbe stato più coerente allegare il sentimento di paura, di angoscia, di timore per l'incolumità delle figlie che per il resto della loro vita si sarebbero potute trovare in altre situazioni similari, anche in virtù della loro età all'epoca dei fatti e della vita che continua dopo il reato e nonostante il reato, il senso di impotenza, la frustrazione del sentimento di protezione del genitore.
45. In tal senso, il risultato del ragionamento presuntivo sarebbe stato accettabile sia in termini razionali che sentimentali.
46. Pertanto, le domande sono infondate per i motivi suesposti.
47. Quanto alle domande risarcitorie avanzate dalle persone offese del reato, l'elaborato peritale ha risposto ai quesiti nei seguenti termini:
- per “La ragazza riferisce di aver vissuto con estrema difficoltà il periodo successivo Parte_3
alla denuncia in quanto a scuola continuava ad incontrare il professore coinvolto. Nell'immediatezza fu seguita da uno psicologo dal quale ha effettuato solo due sedute. […] Riferisce che la sintomatologia clinica, caratterizzata da malessere psichico, umore depresso, sensi di colpa e di incubi ricorrenti, si è manifestata durante la frequenza delle scuole superiori, si confidava con un'amica anch'essa vittima della
20 stessa vicenda, ma senza mai intraprendere percorsi psicoterapeutici, né ha mai assunti terapia medica.
Ha sofferto di bulimia fino a pesare 100 Kg., ed ha messo in atto condotte autolesionistiche di cui non si hanno esiti. […] Attualmente, studentessa universitaria, riferisce ansia con episodi depressivi, crisi di panico. Ha difficoltà nel rapportarsi con persone dell'altro sesso, soprattutto adulte, ma anche coetanei per bassa autostima, non riesce ad intraprendere serenamente rapporti sentimentali ed infatti non è fidanzata-
[…] La paziente si presenta curata nell'aspetto, disponibile al colloquio, il pensiero è polarizzato sull'evento occorsole. È collaborante, il tono dell'umore e depresso con crisi di pianto. […] Dall'esame della Consulenza Psichiatrica, effettuata dalla Dr:ssa si può dedurre che la sg.na Persona_7 attualmente è affetta da: “DISTURBO DELL' ADATTAMENTO CON Parte_3
ANSIA ED UMORE DEPRESSO TI (DSM 309.28)” Tale patologia può essere benissimo considerata quali postumi residuati ai fatti occorsi nel 2012 alla sig.na presso la Parte_3 scuola media di RÒ MA (KR) in quanto l'evento ha avuto una indiscutibile valenza psicotraumatizzante, generando un disturbo dell'adattamento persistente in quanto durato per più di sei mesi.
- Tali postumi incidono negativamente sulla integrità psico-fisica della ragazza e cioè sulla validità della stessa, validità che deve essere intesa come l'efficienza psico-somatica, comune ad ogni individuo, che permette l'estrinsecazione della propria personalità nell'espletamento di tutte le attività, sia lavorative che extralavorative ed avendo prodotto una modificazione peggiorativa dello stato anteriore, deve essere risarcita come danno biologico. […] Per quanto concerne l'esistenza del nesso causale tra il fatto illecito e il danno accertato, nonostante siano trascorsi diversi anni e nonostante la carenza documentale che non consente una ricostruzione accurata, cronologica e progressiva di tutta la vicenda, l'idoneità lesiva del fattore stressogeno, unitamente alle risultanze della Consulenza Psichiatrica a cui è stata sottoposta e all'assenza di altri fenomeni sopraggiunti successivamente che possano aver inciso negativamente sulla psiche della giovane, danno atto dell'esistenza del nesso causale tra la dinamica dell'evento e la condizione attuale della Pt_3
Anche la determinazione della inabilità temporanea non trova facile quantificazione;
in ogni caso si può benissimo concludere per un periodo di inabilità temporanea parziale complessiva di giorni 120
(centoventi), valutabile al 50 % - Per quanto riguarda il danno biologico permanente, valutato dalla consultazione delle “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico della Società italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Giuffré Editore, può essere
21 quantificato nella misura del 6 % (sei percento). I predetti postumi non sono suscettibili di miglioramento mediante, terapie ed altri interventi.
Agli atti non risultano allegate spese mediche documentate.”;
- per “La ragazza, non avendo mai conosciuto il proprio padre naturale, si confidava Controparte_7
con il prof. di italiano credendo di aver trovato un interlocutore che comprendesse il suo disagio per Per_1 la mancanza della figura paterna. Man mano che il tempo passava però la ragazza si insospettiva per alcuni atteggiamenti messi in atto dal professore che, dapprima di limitava ad accarezzarle le braccia e le gambe, per poi passare successivamente alle parti intime. all'epoca viveva con i nonni Controparte_7 materni in quanto la madre si era trasferita in Puglia per motivi di lavoro, ma essendo i familiari venuti a conoscenza dell'accaduto, si trasferivano con la ragazza in Francia dove la stessa proseguiva gli studi.
Nella nuova residenza iniziò a manifestare crisi di panico, episodi catatonici notturni e pertanto CP_7 venne affidata alle cure di uno psichiatra che le prescriveva una terapia medica mal tollerata e quindi sospesa. Pertanto, veniva seguita da uno psicologo fino, a suo dire, al raggiungimento della maggiore età.
Dall'esame della Consulenza Psichiatrica, effettuata dalla Dr.ssa in data 24.07.2024, Persona_7 si può dedurre che la sig.na , in conseguenza dell'evento traumatico subito, ha riportato Parte_8 un “DISTURBO ACUTO DA STRESS (DSM-5 308-3), trattato con terapia farmacologica e psicoterapia con buon esito.
Attualmente la ragazza presenta livelli di ansia e depressione lievi, che non soddisfano i criteri per formulare una diagnosi clinica, la sua condizione non appare limitarla nella sua vita personale e professionale, la paziente appare infatti in grado di svolgere le sue attività quotidiane senza che si verifichi un disagio clinicamente significativo o una compromissione del funzionamento personale, sociale o lavorativo e pertanto si può benissimo concludere che fortunatamente non sono residuati postumi di interesse clinico e medico-legale. Per quanto concerne l'esistenza del nesso causale tra il fatto illecito il danno subito, nonostante siano trascorsi diversi anni e nonostante la carenza documentale che non consente una ricostruzione accurata, cronologica e progressiva di tutta la vicenda, l'idoneità lesiva del fattore stressogeno, unitamente alle risultanze della Consulenza Psichiatrica a cui è stata sottoposta e all'assenza di altri fenomeni sopraggiunti successivamente che possano aver inciso negativamente sulla psiche della giovane, danno atto dell'esistenza del nesso causale tra la dinamica dell'evento e la situazione di stress acuto subito dalla sig.na . Parte_8
22 Anche la determinazione della inabilità temporanea non trova facile quantificazione;
in ogni caso si può benissimo concludere per un periodo di inabilità temporanea parziale complessiva di giorni 180
(centottanta), valutabile al 50 % -
Sulla base dell'indagine medico-legale esperita nonché dalle risultanze della consulenza Psichiatrica effettuata dalla Dr.ssa si può benissimo affermare che non residuano postumi tali da Persona_7 determinare un danno biologico permanente. Agli atti non risultano allegate spese mediche documentate.”
- per “La ragazza riferisce di aver vissuto con estrema difficoltà il periodo Parte_7 successivo alla denuncia in quanto a scuola continuava ad incontrare il professore coinvolto.
Nell'immediatezza fu seguita da uno psicologo per un breve periodo. Riferisce di aver riportato successivamente stati d'ansia con instabilità dell'umore per cui è stata seguita dal Servizio di
Neuropsichiatria Infantile dell'ASP di Crotone e di aver assunto terapia farmacologica per circa sei mesi per poi interromperla. Il percorso psicoterapeutico è durato fino al 2013. Nel 2020, epoca in cui iniziò
l'Università, a causa della comparsa di stati d'ansia con sensi di colpa, ha ripreso la psicoterapia che ha continuato fino al 2021 con discreto miglioramento. […] Dall'esame della Consulenza Psichiatrica, effettuata dalla Dr.ssa si può dedurre che la sig.na , in Persona_7 Parte_7 conseguenza dell'evento traumatico subito, ha riportato un “DISTURBO ACUTO DA STRESS
(DSM-5 308-3), trattato con terapia farmacologica e psicoterapia con buon esito. […] Attualmente la ragazza presenta livelli di ansia e depressione lievi, che non soddisfano i criteri per formulare una diagnosi clinica e pertanto di può benissimo concludere che fortunatamente non sono residuati postumi di interesse clinico e medico-legale. Per quanto concerne l'esistenza del nesso causale tra il fatto illecito il danno subito, nonostante siano trascorsi diversi anni e nonostante la carenza documentale che non consente una ricostruzione accurata, cronologica e progressiva di tutta la vicenda, l'idoneità lesiva del fattore stressogeno, unitamente alle risultanze della Consulenza Psichiatrica a cui è stata sottoposta e all'assenza di altri fenomeni sopraggiunti successivamente che possano aver inciso negativamente sulla psiche della giovane, danno atto dell'esistenza del nesso causale tra la dinamica dell'evento e la situazione di stress acuto subito dalla Anche la determinazione della inabilità temporanea non trova facile quantificazione;
Parte_7 in ogni caso si può benissimo concludere per un periodo di inabilità temporanea parziale complessiva di giorni 180 (centottanta), valutabile al 50 % - […] Sulla base dell'indagine medico-legale esperita nonché dalle risultanze della consulenza Psichiatrica effettuata dalla Dr.ssa si può benissimo Persona_7 affermare che non residuano postumi tali da determinare un danno biologico permanente.” (cfr. per tutti, elaborato peritale depositato il 05.11.2024);
23 38. Le conclusioni del consulente tecnico – cui nulla hanno eccepito le parti convenute – e che vengono interamente recepite in questa sede, consentono di ritenere sussistente l'an delle singole pretese risarcitorie poiché è stato accertato, per ognuna, un danno conseguenza, nella specie, morale e/o biologico e/o dinamico-relazionale.
39. Sul punto è necessario chiarire che la funzione della responsabilità di diritto civile, a differenza della responsabilità penale, si sostanzia nella risarcibilità delle conseguenze derivanti dalla lesione e non già dalla risarcibilità in sé dell'evento-lesione.
40. Ciò si ricaverebbe a chiare lettere dagli artt. 2056 e 1223 c.c. nella parte in cui stabiliscono che il risarcimento del danno, per l'inadempimento o per il torto, deve comprendere così la perdita subita dal creditore o dal danneggiato, come il mancato guadagno, in quanto ne sia conseguenza immediata e diretta.
41. Non significa, giuridicamente, che il fatto in sé è fine a se stesso.
42. Significa, bensì, come limite positivo che una lesione senza conseguenze è ben possibile in astratto, quanto più auspicabile in concreto, e come limite negativo, invece, che l'occasione di danno non deve essere anche opportunità di locupletazione indebita.
43. In altre parole, la sede civile è, di regola, la sede per provvedere a ristorare le conseguenze,
i postumi dell'illecito nell'eventualità in cui questi esistono. La sede per la repressione, la punizione del fatto, in termini di riprovevolezza normativa, è la sede penale.
44. Così, si è affermato che il risarcimento del danno patrimoniale ha funzione, appunto, riparatoria mentre il danno non patrimoniale, in ragione del fatto che il ristoro della conseguenza non è altrimenti surrogabile in rerum natura, avrebbe una funzione compensativa: a) della sofferenza provata che non piò essere eliminata;
45. b) della diminuzione biologica con cui si deve fare i conti;
46. c) ovvero, ancora, della forzosa rinuncia alla vita di relazione con cui si convive.
47. La funzione risarcitoria delle eventuali conseguenze derivanti dalla lesione ben si comprende se ti tiene a mente che, nella risarcibilità del danno derivante da reato, la personalizzazione a titolo di sofferenza morale – di cui alle nuove tabelle di Milano – non
è prevista per sanzionare maggiormente l'illecito doloso dall'illecito colposo.
48. Essa è prevista in ragione del fatto che l'illecito doloso può provocare una sofferenza maggiore nel soggetto che la subisce rispetto all'illecito colposo.
24 49. Si basa, in altre parole, su una massima di esperienza in cui il predicativo verbale non è
l'autore della lesione, ma la conseguenza dannosa del danneggiato che si deve ristorare.
50. Varrà ancora ricordare che il danno non patrimoniale – è stato affermato – è descrittivamente unitario, ma atomisticamente considerato a livello normativo anche seguito della modica degli artt. 138 e 138 c. ass. priv., nel danno morale soggettivo, da un lato, e nel danno biologico dall'altro.
50.1. Per voce di danno morale, giova osservare, come sia pacifica in giurisprudenza una nozione di intesa come danno non suscettibile di accertamento medico legale e consistente in una rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato. Inoltre, mantiene la sua autonomia. Non essendo conglobabile nel danno biologico - trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, perciò – è meritevole di un compenso aggiuntivo a titolo di personalizzazione per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass.
n. 28989/2019).
50.2. Quanto al danno biologico, la giurisprudenza di legittimità ha affermato ripetutamente che la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto. La legge n.
24/2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private - discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali.
Questi ultimi, (c.d. danno dinamico relazionale) devono consistere in circostanze eccezionali e specifiche - sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno-. (cfr. Cass. 28988/2019; e, da ultimo, Cass., 25164/2020)
50.3. La consulenza tecnica, di cui si condividono gli approdi, ha riconosciuto alla a) un periodo di 120 giorni di inabilità temporanea parziale, valutabile al 50% Pt_3
(cinquanta per cento).
50.4. Inoltre, ha prospettato un tasso del 6% (sei per cento) come solo danno biologico.
25 50.5. Nella fattispecie, per la liquidazione del danno biologico - non suscettibile di quantificazione certa e determinabile, dunque, in via equitativa ex art. 1226 c.c. - può senz'altro farsi applicazione dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano e delle relative tabelle, come aggiornate all'anno 2024. Infatti, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno alla salute, quando avvenga in via equitativa per la mancanza di criteri legali, deve avvenire con modalità idonee a garantire la parità di trattamento, a parità di conseguenze, atteso che la parità di trattamento costituisce uno dei due pilastri - insieme alla valutazione delle specificità del caso concreto
- su cui poggia la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
50.6. In particolare, nel caso di specie, trattandosi di postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo e non essendo ancora state approvate in via definitiva riforme che estendano l'applicabilità delle c.d. «micropermanenti» al di fuori dei casi di r.c.a. e delle lesioni da colpa medica, l'unico metodo ritenuto in grado di soddisfare nel miglior modo possibile la parità di trattamento è stato individuato il c.d. «criterio a punto variabile», adottato dal Tribunale di Milano e spontaneamente recepito dalla maggior parte degli altri uffici giudiziari (Cass. civ. sez. III, 20/04/2017, n. 9950; si veda Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011: “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2015, n. 13982).
50.7. La quantificazione del danno operata in tal modo, tenuto conto dell'età della persona danneggiata all'epoca dell'incidente (12), della percentuale di invalidità permanente (6%), dell'inabilità temporanea parziale al 50% (gg. 120) restituisce un totale generale pari alla somma di € 22.268,66 con personalizzazione del danno al 70% in virtù dell'illecito doloso patito (60%), e dell'ulteriore voce di danno dinamico-relazionale (10%) che risultano allegati e provati anche in base agli esiti della consulenza tecnica.
51. L'importo risarcitorio complessivamente liquidato è, dunque, pari ad € 22.268,66.
52. Trattandosi di debito di valore, su tale somma all'attualità, devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente a decorrere dalla data dell'illecito sino alla data di pubblicazione del
26 presente provvedimento (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), oltre interessi al saggio legale successivamente a tale data (Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
52.1. La consulenza tecnica, invece, ha riconosciuto alla a) un periodo di 180 CP_7
giorni di inabilità temporanea parziale, valutabile al 50% (cinquanta per cento).
52.2. Nella fattispecie, per la liquidazione del danno biologico - non suscettibile di quantificazione certa e determinabile, dunque, in via equitativa ex art. 1226 c.c. - può senz'altro farsi applicazione dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano e delle relative tabelle, come aggiornate all'anno 2024. Infatti, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno alla salute, quando avvenga in via equitativa per la mancanza di criteri legali, deve avvenire con modalità idonee a garantire la parità di trattamento, a parità di conseguenze, atteso che la parità di trattamento costituisce uno dei due pilastri - insieme alla valutazione delle specificità del caso concreto
- su cui poggia la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
52.3. In particolare, nel caso di specie, trattandosi di postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo e non essendo ancora state approvate in via definitiva riforme che estendano l'applicabilità delle c.d. «micropermanenti» al di fuori dei casi di r.c.a. e delle lesioni da colpa medica, l'unico metodo ritenuto in grado di soddisfare nel miglior modo possibile la parità di trattamento è stato individuato il c.d. «criterio a punto variabile», adottato dal Tribunale di Milano e spontaneamente recepito dalla maggior parte degli altri uffici giudiziari (Cass. civ. sez. III, 20/04/2017, n. 9950; si veda Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011: “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2015, n. 13982).
52.4. La quantificazione del danno operata in tal modo, tenuto conto dell'età della persona danneggiata all'epoca dell'incidente (12), della percentuale di invalidità permanente (0%), dell'inabilità temporanea parziale al 50% (gg. 180) restituisce un totale generale pari alla somma di € 8.595,54 con personalizzazione del danno al 70% in virtù dell'illecito doloso patito (60%), e dell'ulteriore voce di danno dinamico-relazionale (10%) – derivante dalla
27 decisione di trasferirsi all'esterno - che risultano allegati e provati anche in base agli esiti della consulenza tecnica.
53. Trattandosi di debito di valore, su tale somma all'attualità, devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente a decorrere dalla data dell'illecito sino alla data di pubblicazione del presente provvedimento (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), oltre interessi al saggio legale successivamente a tale data (Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
53.1. Infine, la consulenza tecnica ha riconosciuto alla a) un periodo di 180 Parte_7 giorni di inabilità temporanea parziale, valutabile al 50% (cinquanta per cento).
53.2. Nella fattispecie, per la liquidazione del danno biologico - non suscettibile di quantificazione certa e determinabile, dunque, in via equitativa ex art. 1226 c.c. - può senz'altro farsi applicazione dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano e delle relative tabelle, come aggiornate all'anno 2024. Infatti, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno alla salute, quando avvenga in via equitativa per la mancanza di criteri legali, deve avvenire con modalità idonee a garantire la parità di trattamento, a parità di conseguenze, atteso che la parità di trattamento costituisce uno dei due pilastri - insieme alla valutazione delle specificità del caso concreto
- su cui poggia la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
53.3. In particolare, nel caso di specie, trattandosi di postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo e non essendo ancora state approvate in via definitiva riforme che estendano l'applicabilità delle c.d. «micropermanenti» al di fuori dei casi di r.c.a. e delle lesioni da colpa medica, l'unico metodo ritenuto in grado di soddisfare nel miglior modo possibile la parità di trattamento è stato individuato il c.d. «criterio a punto variabile», adottato dal Tribunale di Milano e spontaneamente recepito dalla maggior parte degli altri uffici giudiziari (Cass. civ. sez. III, 20/04/2017, n. 9950; si veda Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011: “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2015, n. 13982).
28 53.4. La quantificazione del danno operata in tal modo, tenuto conto dell'età della persona danneggiata all'epoca dell'incidente (12), della percentuale di invalidità permanente (0%), dell'inabilità temporanea parziale al 50% (gg. 180) restituisce un totale generale pari alla somma di € 8.089,92 con personalizzazione del danno al 60% in virtù dell'illecito doloso patito esclusa l'ulteriore voce di danno dinamico-relazionale, che non risulta patito in base agli esiti della consulenza tecnica.
53.5. Trattandosi di debito di valore, su tale somma all'attualità, devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente a decorrere dalla data dell'illecito sino alla data di pubblicazione del presente provvedimento (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 1712 del
17/02/1995), oltre interessi al saggio legale successivamente a tale data (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
53.6. In virtù dell'avvenuto accertamento dell'illecito e della condanna del CP_9
convenuto al risarcimento, sussistono i presupposti affinché lo stesso sia tenuto indenne in virtù della chiamata in garanzia della Compagnia assicurativa, in forza del contratto di assicurazione versato in atti per gli importi riconosciuti nella presente sentenza.
53.7. Infatti, è bene precisare che le domande di “manleva” si fondano su un rapporto di garanzia c.d. impropria poiché fanno valere i rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti al fine di rendere opponibile al “garante” l'accertamento effettuato nei confronti del manlevato.
53.8. Sul punto è stato affermato che in tema di garanzia impropria è pacificamente ammessa la chiamata suddetta con titoli diversi, chiarendo altresì che “in materia di procedimento civile, si ha garanzia propria quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo, o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso;
si ha, invece, garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale” (cfr. Cass., 05089/2020 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17688 del
29/07/2009).
54. Le spese di lite tra l'attrice e le intervenute e Parte_3 Controparte_7
seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in Parte_7
29 dispositivo, ai sensi del DM. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta e della complessità delle questioni svolte.
55. Atteso l'esito globale della lite, sono compensate le spese di lite tra gli attori Parte_1
, gli intervenuti e
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5 ed il convenuto. Parte_6 CP_9
Riguardo, poi, le spese tra il convenuto e la terza chiamata in garanzia, le spese CP_9 seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
DM. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, del numero delle parti e dei relativi aumenti, e della complessità delle questioni svolte.
56. Restano a carico del convenuto le spese per la CTU. CP_9
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Dichiara il difetto di legittimazione processuale dell' Controparte_13
e dell' nei termini già esplicitati in
[...] Controparte_4 motivazione;
- Dichiara l'ammissibilità degli atti di intervento adesivo autonomo, nei termini specificati in motivazione ammissibili gli atti di intervento;
- Dichiara non fondate le domande risarcitorie spiegate da , Parte_1 Parte_2
e nei termini meglio
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_4 esplicitati in motivazione;
- Accoglie la domanda relativa ai danni non patrimoniali formulata da e Parte_3 per l'effetto condanna il e del merito al pagamento in suo favore Controparte_1 della somma di € 22.268,66, oltre interessi come già regolati in parte motiva;
- Condanna a tenere indenne il per la CP_6 Controparte_1 somma riconosciuta in favore di Parte_3
- Accoglie la domanda relativa ai danni non patrimoniali formulata da e Controparte_7
per l'effetto condanna il al pagamento in suo favore Controparte_1 della somma di € 8.595,54 oltre interessi come già regolati in parte motiva;
- Condanna a tenere indenne il per la CP_6 Controparte_1
somma riconosciuta in favore di;
Controparte_7
30 - Accoglie la domanda relativa ai danni non patrimoniali formulata da Parte_7
e per l'effetto condanna il al pagamento in
[...] Controparte_1 suo favore della somma di € 8.089,92, oltre interessi come già regolati in parte motiva;
- Condanna a tenere indenne il per la CP_6 Controparte_1
somma riconosciuta in favore di Parte_7
- Condanna il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di e Parte_3 Controparte_7
che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e Parte_7
c.p.a. nella misura di legge, per ciascuna, precisando che è stata Parte_3 ammessa al patrocinio a spese dello Stato quindi le spese di lite sono in favore dell'ER
e che le spese di lite in favore di e vengono Controparte_7 Parte_7 distratte in favore dei rispettivi procuratori costituiti, avv.ti Massimo Coluccio e Mariano
Salerno, ex art. 93 c.p.c., dichiaratisi antistatari;
- Compensa le spese di lite tra gli attori , gli Parte_1 Parte_2
intervenuti e ed il Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_9 convenuto;
- Condanna la al pagamento in favore del e del CP_6 Controparte_1
merito delle spese di lite, liquidate in €. 7.616,00 oltre rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovuti, nella misura di legge;
- Pone definitivamente a carico del , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti.
Catanzaro, lì 21 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa NG Damiani
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato, dott.
RI R. ZO, nominato con d.m. 22 ottobre 2024.
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