Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 14/03/2025 , RGC n. 2236 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. FRANZESE EMILIO per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. Tedeschi per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2236 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto revoca del liquidatore e vertente
TRA
( ) e (C.F Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Emilio Franzese C.F._2
ATTRICI
E
, quale liquidatore p.t. della società Controparte_1 Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Tedeschi
[...]
CONVENUTO
E
Controparte_3
CONVENUTO-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1
a) che il liquidatore è stato nominato con decreto del Presidente del Tribunale del 4 settembre 2023: b) che lo stesso ha confuso, sin dal principio, la liquidazione volontaria della società (fattispecie concretamente verificatasi), con la procedura di liquidazione giudiziale;
c) che, in conseguenza di tale confusione, ha erroneamente iscrizione presso la Camera di Commercio che la società è in liquidazione giudiziale e non in liquida zione volontaria, con grave rischio per l'immagine della società derivante dalla potenziale aggressione patrimoniale da parte dei creditori e del venir meno delle linee di credito;
d) che tale confusione è stata evidenziata anche dal Tribunale con l'ordinanza del 23 febbraio 2024, emessa nella procedura esecutiva RGE n. 745/2023; e) che, sempre sull'erroneo presupposto dell'esistenza di una procedura di liquidazione giudiziale, il liquidatore ha rifiutato un'offerta di acquisto di alcuni beni della società, con conseguente mancata realizzazione di un importo che avrebbe consentito il pagamento della imminente seconda rata della rottamazione quater e con relativa perdita del beneficio e necessità di pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quella accordat a di euro 24.420,38; f) che il liquidatore ha emesso una fattura per canoni di locazione, nonostante l'esistenza di un patto di riduzione del canone stipulato con il conduttore, generando un debito fiscale non dovuto;
g) non ha redatto un inventario, non h a posto in essere atti liquidatori e ha sostenuto spese inutili.
Ha chiesto, pertanto, la revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 2275, comma II, c.c.
1.2. Si è costituito il liquidatore, dapprima esponendo le vicende che hanno condotto alla nomina, nonché le ragioni di infondatezza della pretesa creditoria consacrata nel decreto ingiuntivo azionato nella procedura esecutiva RGE 745/2023 , e, poi, deducendo nel merito:
a) di non aver potuto accettare l'offerta ricevuta, in quanto, in virtù delle procedure di legge, era dapprima necessario redigere l'inventario e far stimare i beni da un perito per poi venderli;
b) che la scrittura di riduzione del canone di locazione non era registrata per cui non se ne è tenuto conto in ordine alla emissione delle fatture al conduttore;
c) di aver redatto l'inventario e di non aver potuto provvedere alla vendita dei beni in ragione dell'atteggiamento dei soci;
d) che le spese sostenute erano necessarie .
Ha chiesto il rigetto della domanda.
2. In via preliminare, deve rilevarsi la inconferenza e l'inammissibilità in questa sede delle argomentazioni di parte convenuta relative alle ragioni che hanno condotto alla liquidazione della società e, ancor di più, ai motivi di asserita infondatezza della pretesa consacrata in un decreto ingiuntivo posto in esecuzione nei confronti della società medesima, da far valere nella opportuna sede, non essendo consentito a questo giudice sindacare un siffatto provvedimento giudiziale in un procedimento avente ad oggetto la richiesta di revoca del liquidatore.
3. A questo punto, per ragioni di ordine logico, è necessario chiarire da un punto di vista giuridico, la situazione attuale della società e la natura dei provvedimenti adottati.
2 A tal riguardo, va ribadita la distinzione già evidenziata dal Tribunale nella citata ordinanza del 23 febbraio 2024 (RGE 745/2023) tra la liquidazione volontaria e quella giudiziale.
In particolare, la prima si verifica a seguito dell'insorgere di una delle ipotesi di scioglimento della società previste dall'art. 227 2 c.c., non presuppone una situazione di insolvenza della società medesima ed è regolato dagli artt. 2274 -2283 c.c. in generale per la società semplice, con norme specifiche per la società in nome collettivo agli artt. 2308 -2312
c.c.
La giurisprudenza di l egittimità ha anche precisato che “il procedimento di liquidazione di società non è posto dalla legge in modo assoluto, costituendone una fase facoltativa nell'interesse dei soci, i quali possono evitarla pervenendo all'estinzione dell'ente, attraverso una divisione concordata, ovvero chiedendo al giudice la definizione dei reciproci rapporti di dare e avere, anche secondo le modalità proprie per lo scioglimento della comunione ordinaria” (Cass. civ., Sez. I, 29 maggio 2003, n. 8599; cfr, anche Cass. civ.,
Sez. II, 27 gennaio 1992, n. 860, secondo cui “nelle società di persone (così come nelle società di fatto e nelle società irregolari), per cui le ragioni dei creditori sociali sono garantite dal regime di responsabilità illimitata dei soci, il divieto fatt o ai liquidatori di ripartire fra i soci, anche solo parzialmente, i beni sociali (art. 2280 c. c.) finché non siano stati pagati i creditori sociali o non siano state accantonate per il pagamento dei debiti non ancora scaduti le somme necessarie non è imp osto dalla legge in modo assoluto;
il procedimento di liquidazione, infatti, può essere omesso nel caso in cui lo statuto stabilisca quale destinazione debba avere il patrimonio sociale, ovvero quando, in mancanza di apposito patto, i soci siano d'accordo nel procedere alla definizione integrale dei loro rapporti preesistenti” e Tribunale Lodi, 15 luglio 2005, n. 474, secondo cui “nelle società personali i soci possono liberamente determinare, prescindendo da formalismi particolari, oltre allo scioglimento, anche le modalità della liquidazione, ove necessaria, per addivenire, attraverso la definizione dei rapporti pendenti, all'estinzione della società, essendo la liquidazione stabilita nell'interesse dei soci e non dei creditori sociali”).
Pertanto, in relazione alla liquidazione volontaria della società di persone, non è previsto un vero e proprio procedimento, potendo i soci anche provvedere alla ripartizione dei beni in modo concordato alla stregua di quanto accade nella divisione dei beni in comunione ed essendo previsto come unico incombente la redazione dell'inventario (art. 2277 c.c.) e il divieto di ripartire i beni fino al pagamento dei creditori o all'accantonamento delle somme necessarie (art. 2280 c.c.) , senza alcuna necessità di procedure partico lari, quali stima dei beni da parte di un perito, vendita secondo forme concorsuali ecc. , in quanto la liquidazione prevista soltanto nell'interesse dei soci e non anche dei creditori, i quali hanno già la garanzia della responsabilità illimitata dei soci medesimi.
Al contrario, l'art. 2278 c.c. consente ai liquidatori il compimento di tutti gli atti di liquidazione necessari, salva diversa disposizione dei soci, con facoltà di vendere il blocco i beni, stipulare transazioni e compromessi.
3 3.1. La natura di liquidazione volontaria non muta , poi, per il fatto che il liquidatore sia nominato dal Presidente del Tribunale, circostanza che si verifica ex art. 2275 c.c. i n caso di disaccordo tra i soci circa la nomina medesima.
Sul punto, la giurisprudenza di legi ttimità ha chiarito che “il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società di persone ai sensi dell'art. 2275 c.c., non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto presidente, dopo un'indagine sommaria e condotta "incidenter tantum", può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definitiva nè l'intervenuto scioglimento nè le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purchè legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata
l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti” (Cass. civ., Sez. Unite, 26 luglio 2002, n. 11104).
In buona sostanza, quindi, anche se il Preside nte del Tribunale, nel provvedere alla nomina di un liquidatore in sede di volontaria giurisdizione, dichiari l'esistenza di una causa di scioglimento della società, tale accertamento non ha natura definitiva ed è fina lizzato unicamente alla verifica dei presupposti per la nomina del liquidatore, fermo restando il diritto dei soci non istanti di agire in sede contenziosa per ottenere l'accertamento dell'insussistenza della causa di scioglimento.
Seguendo tali principi, nel caso di specie del tutto condivisibilmente il decreto del Presidente del Tribunale del 4 settembre 2023 ha descritto la situazione sociale e valutato sussistenti, in via incidentale e all'esito di cognizione sommaria, ipotesi di scioglimento della società, procedendo, quindi, alla nomina del liquidatore, fermo restando il diritto degli atri soci di agire in via contenziosa ordinaria per l'accertamento dell'insussistenza di cause di scioglimento.
Tale decreto, in altri termini, non ha mutato la natura della liquidazione da volontaria a giudiziale.
3.1. Del tutto diverso, invece, è il discorso per tale ultima liquidazione, che presuppone l'insolvenza irreversibile della società, è dichiarata dal Tribunale in composizione collegiale con sentenza (art. 49 CC II) con nomina di un curatore (non di un liquidatore) ed è soggetta alla procedura di legge prevista, che si articola nella formazione del passivo, nella vendita dei beni secondo modalità concorsuali e pagamento dei creditori con il ricavato.
4. Tutto ciò premesso e venendo al merito della vicenda sottoposta all'esame del Tribunale, in primo luogo, con riferimento all'azione di responsabilità degli organi sociali è stato osservato che “giova allora partire dal fondamentale insegnamento di Sez. un. n. 1353 3 del
2001, a mente del quale il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inad empimento della
4 controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Ne viene confermata, per il profilo che qui interessa, la necessità che
l'inadempimento del convenuto, pur non dovendo esser provato da ll'attore, sia nondimeno da costui allegato.
Questo principio è stato successivamente confermato da Sez. un. n. 15781 del 2005 non solo in presenza di un'obbligazione di risultato ma anche qualora venga dedotto l'inadempimento di un'obbligazione di mezzi, onde non sembra si possa seriamente dubitare della sua applicabilità all'azione sociale di responsabilità di cui qui si sta parlando” (Cass. civ., Sez.
U, 6 maggio 2015, n. 9100).
Pertanto, ai fini della revoca di amministratori/liquidatori, i soci devono allegare l'inadempimento gravando sui primi l'onere di dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento.
4.1. Ciò chiarito nella fattispecie in esame il liquidatore ha, sin dal principio, confuso la natura del suo incarico, qualificandosi come liquidatore giu diziario e considerando la società in liquidazione giudiziaria e non volontaria (cfr. verbale 20 settembre 2023, in cui egli si qualifica come liquidatore giudiziale).
Tale dichiarazione non è frutto di un lapsus calmi, in quanto nel porre in essere la nec essaria iscrizione alla Camera di Commercio, il liquidatore ha indicato che la società era stata posta in liquidazione giudiziaria (cfr. visure depositate da parte attrice).
Tale iscrizione indubbiamente ha esposto la società al pericolo di subire la riduz ione delle linee di credito da parte di banche e fornitori, in quanto come detto, la liquidazione giudiziale presuppone una situazione di insolvenza della società, del tutto estranea, invece, alla liquidazione volontaria.
Peraltro, il liquidatore ha persev erato nell'errore, in quanto anche nella procedura esecutiva
RGE 745/2023, è stata chiesta al G.E. la pronuncia di estinzione per essere stata posta la società in liquidazione giudiziale, richiesta disattesa dal Tribunale proprio evidenziando l'inesistenza di una procedura di liquidazione giudiziale.
4.1. L'errore in esame, poi, ha determinato anche il rifiuto di valutare la proposta di acquisto, da parte di , di beni della società in liquidazione per euro 7.000,00, Parte_3 formulata il 21 novembre 2023 e respinta il 22 novembre 2023 con pec del liquidatore, con la quale lo stesso ha testualmente affermato “deve precisarsi che è in essere procedura di liquidazione giudiziale, pertanto la vendita dei beni aziendali potrà essere effettuata secondo
i tempi scanditi dalla procedura con le dovute formalità”.
Tale rifiuto ha avuto decisivo rilievo al fine della perdita dei benefici della rottamazione quater, alla quale la società era stata ammessa con provvedimento del 25 luglio 2023, con facoltà di estinguere un debito richiesto di euro 92.559,77 mediante il pagamento di complessivi 68.139,39.
In particolare, risulta dagli atti e dalle dichiarazioni dello stesso liquidatore all'assemblea del 22 novembre 2023, che il 30 novembre 2023 era in scadenza la seconda r ata della rottamazione, di euro 6.814,04.
5 Pertanto, considerato che la ragione del rifiuto non è stata l'incongruità dell'offerta o un'altra valutazione di merito dell'organo gestorio , bensì la asserita esistenza di una procedura di liquidazione giudiziale e la necessità di rispettare le relative formalità, e tenuto conto del fatto che, come sopra esposto, nella liquidazione volontaria non sono previste particolari formalità o vendite secondo procedure concorsuali, deve ritenersi che il rifiuto alla valutazione sia stato del tutto ingiustificato, non essendo necessaria la nomina di alcun perito e la preliminare stima dei beni.
In altri termini, il liquidatore avrebbe potuto e dovuto valutare l'offerta, considerando che la somma percepita sarebbe stata suffic iente per pagare la rata in scadenza e tenendo conto, nella valutazione, del maggiore importo che la società sarebbe stata costretta a pagare in caso di perdita dei benefici della rottamazione.
Alcuna valutazione è stata effettuata, non avendo il liquidato re neppure in questa sede dedotto alcunchè sul merito dell'offerta e sulla sua congruità e limitandosi ancora una volta ad evidenziare la necessità di rispettare inesistenti procedure di legge.
In assenza di qualsiasi deduzione in ordine alla congruità de ll'offerta, il rifiuto di qualsiasi valutazione della stessa, motivato dall'esistenza di una inesistente procedura di liquidazione giudiziale, ha comportato un mancato introito di euro 7.000,00 e il conseguente mancato pagamento della rata della rottamazio ne e la perdita del relativo beneficio.
4.2. E', invece, infondato l'addebito di omessa redazione del l'inventario, in quanto, per come risulta dal verbale del 4 ottobre 2023, nel quale, considerato che gli unici beni della società erano quelli concessi in affitto (tale circostanza si desume anche dal richiamato decreto del
Presidente del Tribunale di Castrovillari, nel quale è precisato che la società opera unicamente mediante la concessione in locazione dei beni aziendali) , il liquidatore inventariato i beni sulla base di quanto risultante dai contratti di affitto in essere.
4.3. Parimenti, non risulta configurabile inadempimento in relazione all'emissione delle fatture per i canoni di affitto e la creazione di un debito sociale inesistente, in quanto, in primo luogo, la scrittura di riduzione del canone non è stata prodotta, per cui non v'è modo di esaminarla.
Inoltre, secondo quanto dedotto dal liquidatore e non contestato da parte attrice, la scrittura, risalente al 2021, non è stata registrata, per cui è evidente che le imposte sulla locazione sarebbero state comunque richieste sulla base delle pattuizioni contenute nel contratto originario, senza tener conto di detta scrittura sconosciuta al fisco.
4.4. Da ultimo, non è ravvisabile inadempimento neppure in relazione alle spese sostenute, in quanto trattasi di decisioni rimesse alla discrezionalità dell'organo gestorio e che non possono ritenersi arbitrarie o irragionevoli, in quanto la pulizia dei locali è essenziale per una migliore vendita degli stessi , mentre per le spese di allarme il liquidatore ha evidenziato le ragioni della sua decisione già in sede assembleare (cfr. verbale assemblea 28 dicembre
2023, ove è specificato che la videosorveglianza è stata prevista in conseguenza dell'avvenuto sblocco ad opera di ignoti dell'attrezzatura costituita dal onte bilico).
6 5. Ad ogni modo, tenuto conto della gravità della condotta del liquidatore , consistente addirittura nell'aver del tutto confuso la natura giuridica dell'attività che era chiamato a svolgere (liquidazione volontaria e non giudiziale) e delle conseguenze dell'errore commesso, con particolare riferimento all'erronea iscrizione alla Camera di Commercio dello stato di liquidazione giudiziaria anziché di liquidazione tout court e all'omessa valutazione dell'offerta di acquisto ricevuta per alcune attrezzature sul presupposto della necessità di rispettare le procedure della inesistente liquidazione giudiziale, con perdita dell'introito e correlato mancato pagamento della rata di rottamazione e perdi ta del beneficio, non può che disporsi la revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 2275, comma II, c.c.
5.1. E', invece, inammissibile la richiesta di nomina di nuovo liquidatore, la quale , in ossequio ai richiamati principi giurisprudenziali, va proposta con istanza di volontaria giurisdizione al Presidente del Tribunale .
6. Le spese di lite poste a carico della parte convenuta costituita e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri dello scaglione c.d. indeterminato basso (5.200,00 -
26.000,00 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice m onocratico dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronuncia ndo sulla causa in oggetto , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Revoca il liquidatore nominato dott. Controparte_1
2. Dichiara inammissibile l'istanza di nomina di nuovo liquidatore;
3. Condanna parte convenuta costituita al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte attrice che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 2.700,00 (di cui euro
500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge .
Così deciso in Castrovillari, 14 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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