Sentenza 9 agosto 1952
Massime • 1
Quando la eventuale alterazione dell'attivo che il curatore avrebbe senza dolo posto in essere sia così poco rilevante da non influire, secondo l'apprezzamento del giudice, sulla decisione dei creditori, tale alterazione, essendo inefficiente, non potrebbe mai dar luogo all'annullamento del concordato già omologato. Non si può confondere col fatto decisivo, di cui sarebbe stato omesso l'esame, ne' la illazione che il ricorrente vorrebbe trarre dai fatti di causa in contrasto con la valutazione fattane incensurabilmente dal giudice di merito, ne' l'argomentazione difensiva che non sarebbe stata dal giudice accolta, ma sarebbe stata implicitamente respinta per essere in contrasto logico con la tesi dal giudice medesimo accolta, perché ritenuta rispondente a realtà. Non hanno Rilevanza, ai fini dell'annullamento del concordato già omologato, quelle alterazioni del passivo che oltre a non avere prodotto spostamento nella maggioranza non avrebbero potuto nemmeno influire -secondo il convincimento del giudice di merito-sulla decisione dei creditori in ordine alla accettazione del concordato medesimo, data la loro minima Rilevanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/1952, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 9 agosto 1952 |
Testo completo
Quando la eventuale alterazione dell'attivo che il curatore avrebbe senza dolo posto in essere sia così poco rilevante da non influire, secondo l'apprezzamento del giudice, sulla decisione dei creditori, tale alterazione, essendo inefficiente, non potrebbe mai dar luogo all'annullamento del concordato già omologato. Non si può confondere col fatto decisivo, di cui sarebbe stato omesso l'esame, ne' la illazione che il ricorrente vorrebbe trarre dai fatti di causa in contrasto con la valutazione fattane incensurabilmente dal giudice di merito, ne' l'argomentazione difensiva che non sarebbe stata dal giudice accolta, ma sarebbe stata implicitamente respinta per essere in contrasto logico con la tesi dal giudice medesimo accolta, perché ritenuta rispondente a realtà. Non hanno Rilevanza, ai fini dell'annullamento del concordato già omologato, quelle alterazioni del passivo che oltre a non avere prodotto spostamento nella maggioranza non avrebbero potuto nemmeno influire -secondo il convincimento del giudice di merito-sulla decisione dei creditori in ordine alla accettazione del concordato medesimo, data la loro minima Rilevanza.