TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, all'udienza del 2 dicembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 236/2024 R.G. e vertente
fra
(c.f. , nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. Palmo Dorian Saracino ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in
Bari alla via Imbriani, 67, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
TA RI, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio di Persona_1
Fiumicino, come in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: assegno mensile di assistenza ed handicap grave.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 08.02.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla
1 luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, benefici denegati durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo.
Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria ritualmente depositata, l' si è costituito e nell'eccepire l'insussistenza del CP_1 requisito sanitario, ha domandato il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 02.12.2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni per il riconoscimento dell'assegno mensile e dello status di Handicap grave.
Il CTU nominato, dott. , ha ritenuto la sussistenza in capo alla ricorrente dei Persona_2 requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e dello status di handicap grave, con decorrenza gennaio 2025
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici, sia con riguardo alla sussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione domandata, sia con riguardo alla sua decorrenza.
3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in applicazione del verbale del 03 novembre
2022, sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale, previa compensazione tra le parti nella misura dei 4/5, la restante quota di 1/5, pari ad euro 539,40 oltre accessori di legge, va posta a carico di e a favore CP_1 del procuratore antistatario della parte ricorrente.
Il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonché da epoca successiva al primo accertamento peritale, comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite della fase ATP, poiché non smentisce la
2 correttezza dell'operato dell' in sede amministrativa e giustifica la fondatezza della CP_1 posizione processuale assunta, al momento della sua costituzione in giudizio.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso depositato il 26.01.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione
[...] disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza gennaio 2025;
b) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 con decorrenza gennaio 2025;
c) in relazione al presente giudizio, previa compensazione dei 4/5, condanna l' in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite della restante quota di 1/5 che liquida complessivamente in € 539,40, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
d) compensa interamente le spese della fase ATP.
e) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 2 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
3