Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2274.
(Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento).
Avvenuto lo scioglimento della societa', i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
(Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento).
Avvenuto lo scioglimento della societa', i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
Commentari • 15
- 1. commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 5 febbraio 2024 · 86.20683
L'articolo 2274 del Codice Civile, rubricato “Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società". All'art. 2274 c.c. viene stabilito che dopo lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, per ciò che concerne gli affari urgenti, fino al momento in cui vengono presi provvedimenti per la liquidazione. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 2274 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2274 del Codice Civile: "Art. 2274. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 118
- 1. Trib. Latina, sentenza 17/04/2023, n. 897Provvedimento: […] Nettuno, Traversa di Via Ponserico snc, al prezzo, comprensivo di iva, di € 166.400, rilevava la nullità e/o l'inefficacia della compravendita per violazione degli artt. 2274, 2279 e 2280 c.c., risultando la società in stato di scioglimento sin dal 17-02-2015 per sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci ed in assenza della sua ricostituzione.Leggi di più...
- art. 2274 c.c.·
- responsabilità amministratori·
- inefficacia contratto·
- gratuito patrocinio·
- liquidazione società·
- nullità contratto·
- buona fede acquirente·
- scioglimento società·
- art. 2280 c.c.·
- onere della prova·
- art. 2279 c.c.