19 aprile 1942
(Inventario).
Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale.
L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.
Commentari • 6
- 1. commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 17 febbraio 2024 · 88.18138
L'articolo 2277 del Codice Civile, […] IV "Dello scioglimento della società". All'art. 2277 c.c. viene stabilito che gli amministratori sono tenuti a consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e insieme al conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto. […] il commento e la spiegazione semplice. Art. 2277 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2277 del Codice Civile: Art. 2277. […] L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori". Art. 2277 c.c.: significato L'art. 2277 stabilisce il dovere per gli amministratori di consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e di presentare agli stessi il conto della gestione che riguardi il periodo successivo all'ultimo rendiconto. […]
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Giurisprudenza • 59
- 1. Trib. Cosenza, sentenza 10/06/2021, n. 1349Provvedimento: […] pagina 2 di 11 dell'amministratore _3 per avere omesso gli adempimenti di cui all'art 2277 c.c. […]Leggi di più...
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