Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 22/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00363/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00779/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 779 del 2023, proposto da Gaeta Parking s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi 5 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. enrico.soprano@cnfpec.it;
contro
Comune di Gaeta (LT), in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Piccolo e Annamaria Rak dell’ufficio legale dell’ente, presso i cui locali è domiciliato in Gaeta, piazza XIX maggio 10 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. avvdanielapiccolo@puntopec.it e avvocatorak@cnfpec.it;
Ministero dell’interno, in persona del ministro p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 472, prot. n. 56515, del 23 ottobre 2023, con la quale è stato ingiunto alla società ricorrente di riaprire immediatamente la viabilità interrotta sul piazzale della ex stazione ferroviaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Riferisce Gaeta Parking s.r.l. di essere la società di progetto costituita ex art. 184, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la progettazione, realizzazione e gestione del parcheggio del piazzale della stazione ferroviaria di Gaeta, per il quale ha avviato i relativi lavori giusta c.i.l.a. prot. n. 14759 del 25 marzo 2021. Il Comune di Gaeta, quindi, all’esito dei sopralluoghi svolti il 22 ottobre 2023 dal personale del locale commissariato di pubblica sicurezza e della polizia locale, ha accertato l’avvenuta chiusura, ad opera di Gaeta Parking s.r.l., della strada interna all’ ex piazzale della stazione che collega via del Piano e via Atratina con via Mazzini, corso Cavour e corso Garibaldi. Conseguentemente, con ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 472, prot. n. 56515, del 23 ottobre 2023, ha ingiunto alla stessa società, ai sensi dell’art. 54, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di riaprire immediatamente la viabilità interrotta, stante la sua rilevanza anche per le esigenze di pubblica incolumità connesse al transito dei mezzi di soccorso e di servizio. Il provvedimento è stato eseguito da Gaeta Parking s.r.l., come da verbale di ottemperanza redatto dalla Polizia locale di Gaeta il 24 ottobre 2023.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 19 dicembre 2023 e depositato il successivo giorno 29, Gaeta Parking s.r.l. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando:
I) violazione, sotto un primo profilo, dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, perché mancherebbe il presupposto di una situazione di assoluta contingibilità, eccezionalità, imprevedibilità e qualificata urgenza non fronteggiabile con gli strumenti ordinari;
II) violazione, sotto un secondo profilo, dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 cit. ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, dal momento che l’amministrazione si è limitata ad affermare, senza però comprovare, l’uso pubblico della strada de qua ed avrebbe, quindi, dovuto esercitare il potere previsto dall’art. 378, all. F., l. 20 marzo 1865 n. 2248, per il ripristino dell’uso pubblico stesso;
III) violazione, sotto un terzo profilo, dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 cit. ed eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto il Comune di Gaeta si è limitato ad affermare che la chiusura della viabilità, presunta pubblica, costituirebbe un forte pregiudizio per le esigenze della pubblica incolumità, senza tuttavia illustrare più compiutamente tale assunto;
IV) violazione, sotto un quarto profilo, dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 cit., ed eccesso di potere per carenza di proporzionalità, perché l’ordinanza de qua non conterrebbe un termine di efficacia dell’ordine impartito al privato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gaeta, il quale ha eccepito la cessazione della materia del contendere o comunque l’improcedibilità del ricorso, perché l’ordinanza impugnata è stata eseguita subito dopo la sua adozione.
In relazione a ciò, parte ricorrente nella replica del 26 marzo 2025 ha precisato di avere comunque interesse alla decisione del gravame a fini risarcitori.
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato sotto tutti i profili denunciati, che possono essere trattati congiuntamente, venendo in questione la presunta violazione della medesima disposizione di legge; inoltre, l’accertamento della legittimità dell’atto impugnato è effettuata ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., stante la specifica richiesta di parte ricorrente.
Si premette che, in linea generale, le condizioni legittimanti l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54, d.lgs. n. 267 cit., sono da ravvisare nella sussistenza di un “ pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità ”, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, nella provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti e nella proporzionalità del provvedimento, non essendo possibile ricorrere a tale strumento “ per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità ” (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2024 n. 8719; sez. V, 12 giugno 2017 n. 2847). Quanto all’accertamento in concreto della situazione di pericolo, la giurisprudenza sottolinea l’imprescindibilità di “ una puntuale rappresentazione della situazione di grave pericolo attuale che minacci l’incolumità dei cittadini ” (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 3 gennaio 2024 n. 24) e soprattutto “ il rigoroso svolgimento di una compiuta e mirata istruttoria volta a riscontrare, attraverso una indagine che faccia emergere e dia adeguatamente conto della situazione di fatto da regolare, l’effettiva sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza cui si correla una situazione di effettivo e concreto pericolo ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 marzo 2022 n. 1937; sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; sez. V, 23 settembre 2015 n. 4466; sez. III, 29 maggio 2015 n. 2697).
Nella specie, dalla documentazione presente in atti emerge che la condizione di urgenza cui il Comune di Gaeta ha inteso sopperire con l’ordinanza gravata consiste nell’ostacolo alla circolazione del traffico veicolare e dei mezzi di soccorso determinato dalla chiusura della viabilità disposta dalla ricorrente. Tale ostacolo è stato accertato già dall’equipaggio della squadra volante della Polizia di Stato intervenuto per primo sul posto, il quale nella relazione di servizio del 22 ottobre 2023 ha rappresentato che “ l’opera posta in essere, di fatto, chiude una porzione di strada aperta al traffico e impedisce l’accesso breve da via del Piano all’incrocio tra via Mazzini e via Papa Giovanni XIII ” e che in tal modo “ il traffico veicolare in transito su via del Piano, qualora dovesse raggiungere via Mazzini, sarebbe obbligato ad una deviazione di oltre un chilometro e mezzo percorrendo via Bachelet, corso Italia, via Giovanni XXIII e fronte dei cento metri sufficienti in precedenza ”.
Sul punto, parte ricorrente si è limitata a eccepire labialmente che il Comune di Gaeta non avrebbe provato l’uso pubblico della strada de qua , che rientrerebbe nel perimetro della concessione ottenuta dall’amministrazione civica per la realizzazione e gestione di un parcheggio pubblico. Tuttavia, a fronte della presunzione generale di legittimità che assiste i provvedimenti adottati dalle pubbliche autorità, è proprio Gaeta Parking s.r.l. che avrebbe dovuto comprovare che il tratto interessato dalla chiusura è sottratto all’uso pubblico, il che non è pacificamente avvenuto.
Inoltre, quanto all’adeguatezza dell’istruttoria, rileva il collegio che la segnalazione che ha dato origine all’ordinanza qui gravata proviene dal personale di una pattuglia della Polizia di Stato, cioè da soggetti dotati senz’altro della competenza e della preparazione necessarie ad esprimersi sulle conseguenze di tale chiusura sul regime della circolazione stradale. Pertanto, atteso che la conseguenza delle attività della ricorrente è stata quella di determinare una deviazione di oltre un chilometro e mezzo rispetto ai cento metri sufficienti per coprire ordinariamente il percorso, le esigenze di tutela della pubblica incolumità appaiono del tutto evidenti, atteso che non solo gli ordinari utenti della strada ma anche i mezzi adibiti a soccorsi tecnici urgenti sarebbero costretti a seguire il più lungo tragitto, con tutti gli intuibili rischi.
Infine, non corrisponde al vero quanto eccepito nell’ultimo ordine di censure, e cioè che l’ordinanza impugnata non contiene un termine di efficacia, perché al punto n. 6 di pag. 6 dell’atto si legge che il “ termine temporale di efficacia della presente ordinanza è definito in giorni 7 (sette) dalla sua notificazione ai soggetti interessati ”.
In definitiva, quindi, il gravame è privo di fondamento e va respinto.
3. – Il regime delle spese di giudizio segue la soccombenza ed è liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di IN (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge previsti per l’ipotesi di patrocinio dell’amministrazione resistente da parte di avvocati suoi dipendenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO