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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/10/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1673/2023
Il Giudice del Lavoro, VA RR, a seguito dell'udienza svolta in data
02.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA CI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Rizzuti CP_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e Parte_1 dichiarare che il ricorrente, , sin dalla data di presentazione dell'istanza Parte_1 in sede amministrativa, salva la diversa data accertabile, si trovava affetto da malattia professionale al rachide slombo-sacrale, determinante una lesione permanente alla integrità psico-fisica in ragione della percentuale non inferiore al 10%, salva la diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Conseguentemente, accogliere la domanda proposta e per l'effetto condannare l' in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere l'indennizzo di legge a decorrere dalla presentazione della/e domanda/e, o, in ipotesi, dalla diversa data che risulterà dalla C.T.U. o sarà ritenuta di giustizia ex artt. 135 DPR n.1124/'65 e 149 disp. att. cpc. Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sul capitale o sui ratei arretrati e scaduti sino al saldo effettivo, nei limiti della L.n.412/'91. Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso spese forfettarie al 15%, CNPA, IVA, da distrarsi in favore dell'antistatario Avv. LA CI, ex art. 93 c.p.c.”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, respingere la domanda attrice, con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2023, il ricorrente chiedeva di accertare che la malattia professionale “discopatie lombosacrali multiple con protusioni ed impegno degenerativo discale L3-L4, L5-S1” di cui l' risultava affetto, Pt_1 aveva origine dall'attività professionale svolta e conseguentemente domandava di valutare i postumi invalidanti.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di svolgere dall'anno 1993 le mansioni di autista di autobus, addetto al servizio pubblico presso Aziende Municipalizzate su percorsi urbani ed extra-urbani, con orario full time e con turni giornalieri di circa
6 ore e 40 minuti;
dapprima e fino al 2012 alle dipendenze della Compagnia
Pisana Trasporti s.p.a., poi, dal 2012 al 2021, presso CTT Nord s.r.l. e, infine, presso Autolinee Toscane s.p.a. Nello specifico, l' nel corso degli anni di Pt_1 lavoro svolto, aveva guidato mezzi di risalente immatricolazione, in mediocre stato di manutenzione, con sedili di guida scarsamente ammortizzati. Solo dal
2010 veniva avviato il lento rinnovamento del parco mezzi ad opera dell'Azienda
Pag. 2 di 5 con l'introduzione di autobus a metano. Inoltre, le strade solitamente percorse dal ricorrente erano caratterizzate da pavimentazione stradale maltenuta e dissestata, dovendosi aggiungere anche la scarsa manutenzione di pneumatici e sospensioni.
3. Il ricorrente precisava che la domanda di riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' ritenendo insussistente il nesso CP_1 causale fra la malattia professionale e l'attività lavorativa svolta. L' Pt_1 contestava tale valutazione, rifacendosi alle conclusioni della relazione tecnica depositata del proprio CTP (dott. ). Persona_1
4. Il ricorrente, pertanto, chiedeva il riconoscimento di una invalidità pari almeno al
10%.
5. In data 19.06.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
6. La resistente confermava la valutazione in merito all'assenza di nesso eziologico fra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la malattia accertata, sostenendo che si trattava di patologia non riconducibile alle mansioni svolte per anni dall' Pt_1
7. In data 04.12.2024 venino sentiti i testimoni di parte ricorrente ammessi.
8. In data 16.01.2025 veniva disposta CTU medico-legale. Il dott. Per_2 depositava il suo elaborato peritale in data 08.05.2025.
9. All'udienza del 02.10.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
11. Nel presente giudizio non è controversa, in quanto non è contestata dalla parte resistente, la sussistenza della malattia professionale lamentata dal ricorrente
(“discopatie lombosacrali multiple con protusioni ed impegno degenerativo
Pag. 3 di 5 discale L3-L4, L5-S1”).
12. È invece contestata dall' la sussistenza del nesso causale con l'attività CP_1 lavorativa svolta.
13. Sul punto, il testimone , sentito nel corso dell'istruttoria, ha Testimone_1 pienamente confermato la sussistenza del rischio specifico in relazione alle mansioni svolte dal ricorrente. In particolare, il teste ha indicato le condizioni di particolare vetustà e di scarsa manutenzione dei veicoli utilizzati dall' Pt_1 nonché lo stato di dissesto dei fondi stradali percorsi quotidianamente dal ricorrente.
14. In merito al nesso causale fra il lavoro svolto dal dipendente e la patologia lamentata, il CTU nominato ha dissipato qualsiasi dubbio, affermando, nelle conclusioni del suo elaborato peritale, che: “Tenuto conto di quanto sopra ritengo equo riconoscere il sig.re affetto da artrosi con discopatie lombo Parte_1 sacrale e riconoscere come almeno concausa di lesione l'attività lavorativa svolta ed in svolgimento quindi con il riconoscimento di MALATTIA
PROFESSIONALE. Per quanto riguarda la quantificazione del danno biologico ritengo equo riconoscerlo nella percentuale del 6% (sei percento) (voce 193).”.
15. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno piena conferma del legame eziologico fra le mansioni svolte dall' e l'insorgenza della malattia Pt_1 professionale di cui si tratta.
16. Nel merito della domanda la CTU effettuata, oltre a riconoscere, come già detto, la sussistenza della malattia e il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, quantifica nel 6% la percentuale invalidante, rendendo possibile e rilevante l'accertamento richiesto in quanto indennizzabile nel suo complesso.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore riconducibile allo scaglione da 5.201,00 euro a 26.000,00 euro.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che è affetto da malattia professionale “discopatie Parte_1 lombosacrali multiple con protusioni ed impegno degenerativo discale L3-L4, L5-
S1”;
2) accerta e dichiara che la percentuale invalidante per tale malattia è del 6%;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere il relativo indennizzo di legge per malattia professionale nella misura sopra indicata;
4) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data domanda fino al soddisfo;
5) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.697,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato LA CI, dichiaratisi antistataria;
6) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU.
Pisa, 03.10.2025
Il Giudice del Lavoro
VA RR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1673/2023
Il Giudice del Lavoro, VA RR, a seguito dell'udienza svolta in data
02.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA CI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Rizzuti CP_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e Parte_1 dichiarare che il ricorrente, , sin dalla data di presentazione dell'istanza Parte_1 in sede amministrativa, salva la diversa data accertabile, si trovava affetto da malattia professionale al rachide slombo-sacrale, determinante una lesione permanente alla integrità psico-fisica in ragione della percentuale non inferiore al 10%, salva la diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Conseguentemente, accogliere la domanda proposta e per l'effetto condannare l' in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere l'indennizzo di legge a decorrere dalla presentazione della/e domanda/e, o, in ipotesi, dalla diversa data che risulterà dalla C.T.U. o sarà ritenuta di giustizia ex artt. 135 DPR n.1124/'65 e 149 disp. att. cpc. Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sul capitale o sui ratei arretrati e scaduti sino al saldo effettivo, nei limiti della L.n.412/'91. Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso spese forfettarie al 15%, CNPA, IVA, da distrarsi in favore dell'antistatario Avv. LA CI, ex art. 93 c.p.c.”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, respingere la domanda attrice, con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2023, il ricorrente chiedeva di accertare che la malattia professionale “discopatie lombosacrali multiple con protusioni ed impegno degenerativo discale L3-L4, L5-S1” di cui l' risultava affetto, Pt_1 aveva origine dall'attività professionale svolta e conseguentemente domandava di valutare i postumi invalidanti.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di svolgere dall'anno 1993 le mansioni di autista di autobus, addetto al servizio pubblico presso Aziende Municipalizzate su percorsi urbani ed extra-urbani, con orario full time e con turni giornalieri di circa
6 ore e 40 minuti;
dapprima e fino al 2012 alle dipendenze della Compagnia
Pisana Trasporti s.p.a., poi, dal 2012 al 2021, presso CTT Nord s.r.l. e, infine, presso Autolinee Toscane s.p.a. Nello specifico, l' nel corso degli anni di Pt_1 lavoro svolto, aveva guidato mezzi di risalente immatricolazione, in mediocre stato di manutenzione, con sedili di guida scarsamente ammortizzati. Solo dal
2010 veniva avviato il lento rinnovamento del parco mezzi ad opera dell'Azienda
Pag. 2 di 5 con l'introduzione di autobus a metano. Inoltre, le strade solitamente percorse dal ricorrente erano caratterizzate da pavimentazione stradale maltenuta e dissestata, dovendosi aggiungere anche la scarsa manutenzione di pneumatici e sospensioni.
3. Il ricorrente precisava che la domanda di riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' ritenendo insussistente il nesso CP_1 causale fra la malattia professionale e l'attività lavorativa svolta. L' Pt_1 contestava tale valutazione, rifacendosi alle conclusioni della relazione tecnica depositata del proprio CTP (dott. ). Persona_1
4. Il ricorrente, pertanto, chiedeva il riconoscimento di una invalidità pari almeno al
10%.
5. In data 19.06.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
6. La resistente confermava la valutazione in merito all'assenza di nesso eziologico fra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la malattia accertata, sostenendo che si trattava di patologia non riconducibile alle mansioni svolte per anni dall' Pt_1
7. In data 04.12.2024 venino sentiti i testimoni di parte ricorrente ammessi.
8. In data 16.01.2025 veniva disposta CTU medico-legale. Il dott. Per_2 depositava il suo elaborato peritale in data 08.05.2025.
9. All'udienza del 02.10.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
11. Nel presente giudizio non è controversa, in quanto non è contestata dalla parte resistente, la sussistenza della malattia professionale lamentata dal ricorrente
(“discopatie lombosacrali multiple con protusioni ed impegno degenerativo
Pag. 3 di 5 discale L3-L4, L5-S1”).
12. È invece contestata dall' la sussistenza del nesso causale con l'attività CP_1 lavorativa svolta.
13. Sul punto, il testimone , sentito nel corso dell'istruttoria, ha Testimone_1 pienamente confermato la sussistenza del rischio specifico in relazione alle mansioni svolte dal ricorrente. In particolare, il teste ha indicato le condizioni di particolare vetustà e di scarsa manutenzione dei veicoli utilizzati dall' Pt_1 nonché lo stato di dissesto dei fondi stradali percorsi quotidianamente dal ricorrente.
14. In merito al nesso causale fra il lavoro svolto dal dipendente e la patologia lamentata, il CTU nominato ha dissipato qualsiasi dubbio, affermando, nelle conclusioni del suo elaborato peritale, che: “Tenuto conto di quanto sopra ritengo equo riconoscere il sig.re affetto da artrosi con discopatie lombo Parte_1 sacrale e riconoscere come almeno concausa di lesione l'attività lavorativa svolta ed in svolgimento quindi con il riconoscimento di MALATTIA
PROFESSIONALE. Per quanto riguarda la quantificazione del danno biologico ritengo equo riconoscerlo nella percentuale del 6% (sei percento) (voce 193).”.
15. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno piena conferma del legame eziologico fra le mansioni svolte dall' e l'insorgenza della malattia Pt_1 professionale di cui si tratta.
16. Nel merito della domanda la CTU effettuata, oltre a riconoscere, come già detto, la sussistenza della malattia e il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, quantifica nel 6% la percentuale invalidante, rendendo possibile e rilevante l'accertamento richiesto in quanto indennizzabile nel suo complesso.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore riconducibile allo scaglione da 5.201,00 euro a 26.000,00 euro.
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P.Q.M.
1) accerta e dichiara che è affetto da malattia professionale “discopatie Parte_1 lombosacrali multiple con protusioni ed impegno degenerativo discale L3-L4, L5-
S1”;
2) accerta e dichiara che la percentuale invalidante per tale malattia è del 6%;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere il relativo indennizzo di legge per malattia professionale nella misura sopra indicata;
4) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data domanda fino al soddisfo;
5) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.697,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato LA CI, dichiaratisi antistataria;
6) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU.
Pisa, 03.10.2025
Il Giudice del Lavoro
VA RR
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