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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 5474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5474 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
03/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 17930/2023 R.G. promossa da:
, C.F. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli ( C.F. C.F._2
) e Emilio Iacobelli, C.F.: ) ed elettivamente domiciliata
[...] CodiceFiscale_3
presso lo studio del primo sito in Napoli, alla Via Pietro Giannone, n. 30 il quale, ai sensi di legge, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni, relative al presente giudizio, ai seguenti indirizzi P.E.C. ed Email_1
Email_2
RICORRENTE
contro
:
(C.F. Controparte_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, P.IVA_1
in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l C.F._4 [...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, Controparte_1
RESISTENTI
OGGETTO: ricostruzione carriera – passaggio di ruolo – temporizzazione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 9.10.2023, la ricorrente, premesso: di essere attualmente in servizio, in qualità di docente a tempo indeterminato, presso l'Istituto Statale ER de
SA sito in Napoli;
di essere stata immessa in ruolo quale dipendente del
[...]
con decorrenza giuridica dal 01.09.1996 (e decorrenza economica dal Controparte_1
05.10.1996) quale vincitrice di concorso per titoli ed esami;
di aver svolto, antecedentemente all'assunzione a tempo indeterminato, servizio a tempo determinato, quale docente nei seguenti anni scolastici: - 1991/1992 per mesi 3 e giorni 16; - 1994/1995 per mesi 1 e giorni 18; che nel corso della sua carriera alle dipendenze del convenuto
, (già ), Controparte_1 Controparte_2
sempre in qualità di docente, è successivamente transitata dal ruolo della scuola primaria a quello della scuola secondaria di II^ grado, (Istituto Superiore Vittorio Veneto) per l'insegnamento di lingua e civiltà straniera (Inglese) – classe di concorso A346, con decorrenza giuridica dal 01.09.2010 ed economica decorrere dal 01.09.2010; che superato il periodo di prova con esito positivo in data 31.08.2012, con Decreto del
[...]
, a seguito di domanda di ricostruzione di Controparte_2
carriera presentata prot. n. 3044 del 28.10.2014 vistato il 13.01.2015 dalla Ragioneria dello
Stato, con cui l'Amministrazione, - visto il Decreto n. 12424 del 16.05.2013 con cui, alla data del passaggio, ella era in godimento della posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 15, - le veniva riconosciuta, a decorrere dal 01.09.2010, data di passaggio alla nuova qualifica, un'anzianità utile, ai fini giuridici ed economici di anni 15, cui corrispondeva, a seguito di temporizzazione - un'anzianità riferita alla posizione di inquadramento di anni 9 - una temporizzazione dell'assegno personale riassorbibile di anni
2, mesi 4 e giorni 6: così per un totale di anni 11, 4 mesi e 6 giorni e pertanto collocata nella seconda posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 9.1; che in ragione di quanto sopra, alla data del 01.09.2012, data di conferma in ruolo le veniva pertanto ingiustamente riconosciuta la seguente anzianità pari ad anni 13 e mesi 4, ai fini giuridici ed economici e anni 3 e mesi 8 ai soli fini economici così determinata: - anzianità complessiva antecedente il ruolo: anni 11 e mesi 4 ai fini giuridici ed economici e anni 3 e mesi 8 ai soli fini economici: - anzianità di ruolo, nel ruolo attuale pari ad anni 2; che in ragione dell'errato calcolo effettuato dal , (che non riconosceva interamente tutto il servizio CP_1
precedentemente prestato, sia non di ruolo, sia di ruolo, relativamente al ruolo precedente), le veniva confermata l'anzianità, l'inquadramento ed il trattamento economico in godimento in quanto “il trattamento retributivo derivante dall'anzianità così valutata (anni 13, mesi 4) giorni 0 non è migliorativo rispetto a quello derivante dall'anzianità attribuita in applicazione dell'art. 4, commi 8, 9 e 10 del DPR 399/1988” e, in ragione di ciò, (art. 3 del suddetto, allegato decreto) le veniva riconosciuta la seguente progressione di carriera che a decorrere dal 01.09.2010, data della nomina in ruolo, corrispondeva ad anni 11, mesi 4 e giorni 6, con conseguente collocazione nella posizione stipendiale pari ad anni 9 con conseguente, ed ingiusto, trattamento economico;
che con il suddetto decreto, all'atto della nomina in ruolo quale docente di scuola secondaria di II^ grado, le è stato negato il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio prestato, sia a tempo determinato, (servizio pre-ruolo non riconosciuto perché inferiore a 180 giorni) , sia il servizio prestato quale docente di ruolo di primaria;
che in virtù dei servizi effettivamente prestati, come da prospetto allegato, al giorno 01/09/2012 aveva diritto a vedersi riconosciuti 17 anni – 2 mesi – 6 giorni così suddivisi: a. Servizio pre-ruolo pari ad anni 15 – mesi 5 – giorni 6; b. Ruolo anni 2 – mesi 0 – giorni 0. 9; che con particolare riferimento al servizio pre-ruolo come docente di scuola primaria da riconoscere per intero, ha diritto a vedersi riconosciuto: a. il periodo pre-ruolo svolto durante gli AA.SS.: - 91/92 mesi 3 e giorni 6; - 94/95 mesi 1 e giorni 18; - 96/97 mesi 9 e giorni 2; per un TOTALE di anni 1 – mesi 2 e giorni 6, b. il periodo di lavoro svolto all'atto della nomina a Ruolo nella scuola primaria dal 01/09/1996 al 31/08/2010 per un TOTALE di anni 14; che in ragione di ciò,
a fronte di un'anzianità riconosciuta (al 01/09/2012 dalla ricostruzione con temporizzazione prot. n. 3044 del 28/10/2014 – Istituto D'Istruzione Superiore Vittorio
Veneto di Napoli) pari ad anni 13, mesi 4, le doveva essere riconosciuta, considerando il blocco per l'anno 2013, alla data del 01/09/2012, un'anzianità giuridica ed economica di ulteriori anni 3 mesi 10 e giorni 6; che in particolare, fino al 01.09.2013 è stata ingiustamente inquadrata, come si evince dai cedolini e dalla ricostruzione di carriera, nella Fascia 9-14 mentre, dall'anno 2015, è transitata dalla fascia 9/14 alla successiva fascia 15/20 mentre ad aprile 2021 è passata alla fascia 21/27; che tale computo è errato in quanto se l'Amministrazione avesse valutato per intero il servizio pre-ruolo prestato e tutto il servizio prestato nel ruolo, sarebbe transitata nella fascia 15/20 già a decorrere dal 01.09.2013 e nella successiva fascia 21/27 già a decorrere dal 25.06.2017, con un incremento non indifferente della retribuzione pari, alla data del 31.08.2023, ad euro 5.658,20 (euro 5222,95 a titolo di differenza stipendiale+ tredicesima mensilità euro 435,25).
Tanto premesso, ha adito il Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare, con riferimento alla ricorrente, per quanto di ragione, l'illegittimità del decreto di ricostruzione carriera n prot. n. 3044 del 28.10.2014 vistato il 13.01.2015 dalla Ragioneria dello Stato nella parte in cui, anche applicando il criterio della temporizzazione, non riconosce alla stessa
l'anzianità retributiva e contributiva maturata, ai fini giuridici ed economici, per tutti gli anni di servizio prestati in qualità di docente di ruolo di scuola primaria e di scuola secondaria II^ grado nonché per il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto antecedentemente all'immissione in ruolo;
2) Per l'effetto, condannare il convenuto alla corretta ricostruzione di carriera nei confronti della ricorrente che CP_1
tenga conto dell'adeguamento del trattamento giuridico/economico spettante mediante riconoscimento alla stessa - ai fini del computo della sua anzianità giuridico/economica, sia a livello retributivo che contributivo
- dell'intero/effettivo servizio prestato sia in qualità di docente pre-ruolo sia in qualità di docente di ruolo di scuola primaria e di scuola secondaria sino ad oggi;
3) Conseguentemente, condannare il convenuto CP_1
al pagamento, con decorrenza dalla maturazione, della differenza tra quanto percepito dalla ricorrente e quanto alla stessa dovuto in virtù del predetto doveroso adeguamento, nella misura di euro 5.658,20 (euro
5222,95 a titolo di differenza stipendiale+ tredicesima mensilità euro 435,25 ) così come da conteggi allegati e parte integrante del presente atto, ovvero della diversa o maggiore somma che l'adito Tribunale riterrà provata o, ancora, in quella diversa misura da valutarsi in corso di causa previa CTU che sin d'ora si invoca, nonché al pagamento dei relativi contributi previdenziali, il tutto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di decorrenza delle singole poste attive del credito fino al soddisfo;” con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente la parte convenuta che eccepito il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione quinquennale e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, previa rielaborazione dei conteggi a cura di parte ricorrente, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
*****
Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dalla amministrazione resistente di difetto di legittimazione passiva per essere legittimato a stare in giudizio l'istituto scolastico di appartenenza della ricorrente.
Deve, piuttosto, essere affermata la legittimazione passiva del convenuto che è CP_1
l'unico soggetto legittimato a resistere nel presente giudizio.
Sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/11; Cass. n.9742/1997, n. 9742).
La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale, esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti.
Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche agiscono quali organi del e perciò deputati al compimento di atti esterni da Controparte_3
imputarsi – in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica - al CP_1
medesimo che, quindi, ne è responsabile.
Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di cui alla motivazione che segue.
La ricorrente, attualmente docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Statale ER de SA sito in Napoli, lamenta il mancato riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici degli anni di servizio di ruolo di scuola primaria e di scuola secondaria II^ grado;
si duole, inoltre, del mancato riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo antecedenti all'immissione in ruolo.
Il convenuto eccepisce, di contro, la correttezza del suo operato e comunque CP_1
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle differenze retributive.
La questione giuridica oggetto della presente controversia è, quindi, in primo luogo quella di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola primaria, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola primaria con il meccanismo della c.d. temporizzazione applicato dal , o abbia invece diritto al CP_1
riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola primaria.
E' noto che la “temporizzazione” è un criterio che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione, convenzionalmente determinata, in anzianità di servizio rilevante ai fini dell'inquadramento nella nuova qualifica.
Orbene, l'art. 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, rubricato “passaggi di ruolo”, ha previsto la c.d. mobilità orizzontale, da un ruolo ad un altro delle scuole di secondo grado.
In particolare, l'indicata disposizione ha previsto: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H
a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni....".
Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", ha sancito che: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".
Successivamente, è intervenuta la Legge 11 luglio 1980, n. 312, la quale all'art. 57 ha disposto che: “I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.”.
L'originaria previsione della mobilità orizzontale di cui all'art. 77 DPR 417/1974, è stata dunque ampliata con la c.d. “mobilità verticale”, sia verso il basso (da ruolo superiore a ruolo inferiore) sia verso l'alto (da un ruolo inferiore a un ruolo superiore). Con particolare, riguardo alla mobilità verso l'alto, l'art. 57 co. 2 consente all'evidenza anche il passaggio di ruolo ai docenti delle scuole materne, passaggio che non può che riferirsi ad una mobilità verso l'alto, non esistendo ruoli inferiori rispetto alla materna.
In applicazione del combinato disposto della L. n. 312 del 1980 art. 57 e del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, deve essere riconosciuta ai docenti della scuola materna/primaria, che transitino nei ruoli della scuola superiore, la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola dell'infanzia/primaria.
In tal senso si è del resto pronunciata la S.C. a Sezioni Unite, che ha espressamente statuito che “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione” (Cass. sez. un. 6 maggio 2016, n. 9144
e successive conformi, tra cui Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397;
Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791; Cass. 24 febbraio 2020, n.
4877).
Più di recente, è stato altresì chiarito che il medesimo principio del riconoscimento integrale
(senza la temporizzazione) del servizio “di ruolo” prestato presso un ruolo inferiore (scuola materna o primaria) in caso di passaggio ad un ruolo superiore (scuola secondaria), deve trovare applicazione anche nell'ipotesi di riconoscimento del servizio “non di ruolo”. Invero, richiamati i fondamentali precedenti di cui a Cass., Sez. Un., n. 9144/2016 e Cass. n.
31149/2019 è stato precisato che “nel caso di immissione del docente nel ruolo della scuola secondaria il servizio in precedenza prestato quale insegnante di scuola materna “non di ruolo” non può essere valutato diversamente da quello prestato dall'insegnante di scuola materna “di ruolo” (per il quale, come sopra evidenziato, si è già riconosciuta, sulla base della normativa originaria, l'anzianità in misura integrale e non nei limiti della temporizzazione)” (Cass. sez. un. 20 luglio 2022, n. 22726).
Con recente pronuncia (Ordinanza n. 20960/2023) la SC ha, inoltre, chiarito che: “…la complessa vicenda dei passaggi di ruolo (da inferiore a superiore) e della valutazione del relativo servizio ai fini dell'anzianità è stata oggetto, nel tempo, di plurimi interventi legislativi;
… occorre… individuare gli elementi differenziali tra temporizzazione e ricostruzione della carriera;
7.1. il principio su cui si basa la temporizzazione, consolidato non solo sula base di disposizioni legislative, ma anche a seguito di pronunciamenti della giurisprudenza, prevede che il personale statale che passa da un ruolo ad un altro, non può percepire uno stipendio inferiore a quello già in godimento nel ruolo di provenienza;
il meccanismo, introdotto dal D.P.R. n. 354 del 1983, art. 6 poi recepito dal D.P.R. n. 399 del 1988, costituisce un sistema alternativo alla ricostruzione di carriera che consiste, sostanzialmente, nel trasformare il valore economico del ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera, in anzianità nel ruolo acquisito;
in sostanza, in caso di passaggio di profilo (da inferiore a superiore), occorre:
- determinare il "valore economico" della posizione stipendiale nel ruolo di provenienza, ossia: la differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio iniziale della stessa qualifica di provenienza;
- sommare il valore economico allo stipendio iniziale della qualifica acquisita, de-terminando così lo
"stipendio ad personam";
- effettuare l'inquadramento nel nuovo ruolo con l'anzianità corrispondente all'im-porto dello stipendio "ad personam" ed attribuire la "classe stipendiale" immediata-mente inferiore allo stipendio "ad personam" (così che quest'ultimo viene a definire la differenza tra lo stipendio "ad personam" e lo stipendio della classe immediata-mente inferiore);
- trasformare l'assegno "ad personam" - attraverso un calcolo matematico - in "anzianità aggiuntiva" sulla medesima classe stipendiale;
7.2. quanto alla ricostruzione di carriera: - i primi 4 anni di servizio pre-ruolo sono interamente utili;
- il restante servizio - oltre i 4 anni - viene così conteggiato: i 2/3 di servizio è riconosciuto così utile ai fini giuridici ed economici;
l'1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici;
7.3. ciò detto, i benefici derivanti dalla temporizzazione non sono cumulabili con quelli derivanti dalla ricostruzione di carriera (D.P.R. n. 345 del 1983, art. 6);
7.4. secondo quanto previsto dalla sopra indicata normativa, occorrerà determinare l'anzianità e il relativo trattamento economico, confrontando i due istituti - temporizzazione e ricostruzione di carriera - e scegliere quello più favorevole, in termini economici, alla data della decorrenza economica del ruolo;
non è dunque possibile, in termini astratti, affermare quale sia la situazione più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione di carriera;
e' necessaria una verifica caso per caso perché occorre mettere a confronto, alla data della decorrenza economica del ruolo, le due situazioni temporizzazione e ricostruzione di carriera, sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto dell'anzianità;…”.
Tenuto conto di questi principi, si osserva che nel caso di specie, in concreto, l'istituto della ricostruzione di carriera invocato dalla parte istante è più favorevole di quello della temporizzazione applicato dal
Ed invero, risulta per tabulas che la docente in ruolo come docente per Parte_1
la scuola primaria dall'anno scolastico 1996/1997 (e fino all'anno scolastico 2009/10), nell'anno scolastico 2010/11 ha ottenuto il passaggio di ruolo alla scuola secondaria di II
Grado con conferma in ruolo nel giorno 01/09/2012; che con decreto n. 3044 del
28/10/2014 l'Istituto di servizio Istituto Superiore d'Istruzione Vittorio Veneto di Napoli in virtù della temporizzazione applicata, ha riconosciuto alla stessa alla data del 01/09/2012 un'anzianità giuridica ed economica di anni 13 e mesi 4 e un'anzianità economica di anni 3 e mesi 8.
Dal prospetto allegato da parte ricorrente si evince che, considerando i servizi effettivamente prestati, alla docente, alla data del 01/09/2012 spettavano invece 17 anni – 2 mesi – 6 giorni così suddivisi: Pre-ruolo primaria: a. a.s. 91/92 mesi 3 e giorni 6; b. a.s.
94/95 mesi 1 e giorni 18; c. a.s. 95/96 mesi 9 e giorni 2; pari ad un totale di anni 1 – mesi 2 e giorni 6. Anni di ruolo nella scuola primaria (dal 01/09/1996 al 31/08/2010) pari ad un totale di 14. Anni di ruolo nella scuola secondaria (fino al 01.09.2021): 2 – mesi 0 – giorni 0, così per un totale di giorni di servizio prestati al 01/09/2012: anni 17 – mesi 2 – giorni 6.
Nel caso di specie, quindi, se l'Amministrazione avesse correttamente applicato il criterio della ricostruzione della carriera, in luogo di quello della c.d. temporizzazione, la ricorrente si sarebbe vista riconoscere, alla data del 01/09/2012, 17 anni – 2 mesi – 6 giorni, anziché quella inferiore indicata nel decreto di ricostruzione carriera, dovendosi riconoscere alla stessa un'anzianità giuridica ed economica pari ad ulteriori anni 3 mesi 10 e giorni 6.
In questo modo, la ricorrente è stata pregiudicata poiché sarebbe transitata nella fascia stipendiale 15/20 già a decorrere dal 01.09.2013 e nella successiva fascia 21/27 già a decorrere dal 25.06.2017.
Passando alla quantificazione, avuto riguardo alla eccepita prescrizione, tenuto conto dell'atto interruttivo costituito dal ricorso notificato il 3.4.24, la parte ricorrente è stata onerata a riformulare i conteggi considerando il periodo non coperto dalla prescrizione, decorrente dal 01.04.2019 e fino al 31.08.2023, giungendo ad una differenza retributiva pari ad un totale di Euro 6.819,50 (€ 6294,93 + € 524,57 a titolo di 13^ mensilità).
Nelle note allegate ai nuovi conteggi la difesa della ricorrente ha chiarito, come anticipato, che la differenza retribuiva è data dallo scatto stipendiale della docente alla fascia 21/27 che, per effetto del riconoscimento integrale del servizio, sarebbe dovuto avvenire in data
25/06/2017, anziché in data 30/04/2021 (ex ccnl di settore – comparto scuola applicabili ratione temporis); ha altresì rilevato, con riferimento ai conteggi riportati in ricorso, che sebbene abbia concluso in ricorso, per mero errore materiale, per il pagamento dell'importo inferiore di euro 5.658,20 (euro 5222,95 a titolo di differenza stipendiale + tredicesima mensilità euro 435,25), ha comunque chiesto in via subordinata la condanna al pagamento della diversa o maggiore somma che l'adito Tribunale riterrà provata o, ancora, in quella diversa misura da valutarsi in corso di causa previa CTU, da determinarsi in ragione dell'accertamento del diritto al riconoscimento dell'intero servizio.
In definitiva, sulla scorta dei nuovi conteggi e delle note illustrative ad essi allegati, la ricorrente, ha diritto alla somma di € 6.819,50 (€ 6.294,93 + € 524,57 a titolo di 13^ mensilità) e il convenuto va condannato alla corresponsione in favore della stessa CP_1
delle differenze retributive nella misura suindicata.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite, che per la parte residua seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura della controversia (causa di lavoro) e dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00 ad € 26.000,00) individuato in base al valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento integrale del servizio prestato (pre-ruolo e di ruolo presso la scuola primaria), senza il meccanismo della temporizzazione, condannando l'amministrazione convenuta ad effettuare tale riconoscimento, con ogni conseguenza di legge;
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_1
pari ad € 6.819,50, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo ex art. 22, co. 36, l. n. 724/1994;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna il alla refusione Controparte_1
della somma residua che liquida in complessivi € 2.200,00 oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.
Napoli, così deciso in data 03/07/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
03/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 17930/2023 R.G. promossa da:
, C.F. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli ( C.F. C.F._2
) e Emilio Iacobelli, C.F.: ) ed elettivamente domiciliata
[...] CodiceFiscale_3
presso lo studio del primo sito in Napoli, alla Via Pietro Giannone, n. 30 il quale, ai sensi di legge, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni, relative al presente giudizio, ai seguenti indirizzi P.E.C. ed Email_1
Email_2
RICORRENTE
contro
:
(C.F. Controparte_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, P.IVA_1
in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l C.F._4 [...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, Controparte_1
RESISTENTI
OGGETTO: ricostruzione carriera – passaggio di ruolo – temporizzazione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 9.10.2023, la ricorrente, premesso: di essere attualmente in servizio, in qualità di docente a tempo indeterminato, presso l'Istituto Statale ER de
SA sito in Napoli;
di essere stata immessa in ruolo quale dipendente del
[...]
con decorrenza giuridica dal 01.09.1996 (e decorrenza economica dal Controparte_1
05.10.1996) quale vincitrice di concorso per titoli ed esami;
di aver svolto, antecedentemente all'assunzione a tempo indeterminato, servizio a tempo determinato, quale docente nei seguenti anni scolastici: - 1991/1992 per mesi 3 e giorni 16; - 1994/1995 per mesi 1 e giorni 18; che nel corso della sua carriera alle dipendenze del convenuto
, (già ), Controparte_1 Controparte_2
sempre in qualità di docente, è successivamente transitata dal ruolo della scuola primaria a quello della scuola secondaria di II^ grado, (Istituto Superiore Vittorio Veneto) per l'insegnamento di lingua e civiltà straniera (Inglese) – classe di concorso A346, con decorrenza giuridica dal 01.09.2010 ed economica decorrere dal 01.09.2010; che superato il periodo di prova con esito positivo in data 31.08.2012, con Decreto del
[...]
, a seguito di domanda di ricostruzione di Controparte_2
carriera presentata prot. n. 3044 del 28.10.2014 vistato il 13.01.2015 dalla Ragioneria dello
Stato, con cui l'Amministrazione, - visto il Decreto n. 12424 del 16.05.2013 con cui, alla data del passaggio, ella era in godimento della posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 15, - le veniva riconosciuta, a decorrere dal 01.09.2010, data di passaggio alla nuova qualifica, un'anzianità utile, ai fini giuridici ed economici di anni 15, cui corrispondeva, a seguito di temporizzazione - un'anzianità riferita alla posizione di inquadramento di anni 9 - una temporizzazione dell'assegno personale riassorbibile di anni
2, mesi 4 e giorni 6: così per un totale di anni 11, 4 mesi e 6 giorni e pertanto collocata nella seconda posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 9.1; che in ragione di quanto sopra, alla data del 01.09.2012, data di conferma in ruolo le veniva pertanto ingiustamente riconosciuta la seguente anzianità pari ad anni 13 e mesi 4, ai fini giuridici ed economici e anni 3 e mesi 8 ai soli fini economici così determinata: - anzianità complessiva antecedente il ruolo: anni 11 e mesi 4 ai fini giuridici ed economici e anni 3 e mesi 8 ai soli fini economici: - anzianità di ruolo, nel ruolo attuale pari ad anni 2; che in ragione dell'errato calcolo effettuato dal , (che non riconosceva interamente tutto il servizio CP_1
precedentemente prestato, sia non di ruolo, sia di ruolo, relativamente al ruolo precedente), le veniva confermata l'anzianità, l'inquadramento ed il trattamento economico in godimento in quanto “il trattamento retributivo derivante dall'anzianità così valutata (anni 13, mesi 4) giorni 0 non è migliorativo rispetto a quello derivante dall'anzianità attribuita in applicazione dell'art. 4, commi 8, 9 e 10 del DPR 399/1988” e, in ragione di ciò, (art. 3 del suddetto, allegato decreto) le veniva riconosciuta la seguente progressione di carriera che a decorrere dal 01.09.2010, data della nomina in ruolo, corrispondeva ad anni 11, mesi 4 e giorni 6, con conseguente collocazione nella posizione stipendiale pari ad anni 9 con conseguente, ed ingiusto, trattamento economico;
che con il suddetto decreto, all'atto della nomina in ruolo quale docente di scuola secondaria di II^ grado, le è stato negato il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio prestato, sia a tempo determinato, (servizio pre-ruolo non riconosciuto perché inferiore a 180 giorni) , sia il servizio prestato quale docente di ruolo di primaria;
che in virtù dei servizi effettivamente prestati, come da prospetto allegato, al giorno 01/09/2012 aveva diritto a vedersi riconosciuti 17 anni – 2 mesi – 6 giorni così suddivisi: a. Servizio pre-ruolo pari ad anni 15 – mesi 5 – giorni 6; b. Ruolo anni 2 – mesi 0 – giorni 0. 9; che con particolare riferimento al servizio pre-ruolo come docente di scuola primaria da riconoscere per intero, ha diritto a vedersi riconosciuto: a. il periodo pre-ruolo svolto durante gli AA.SS.: - 91/92 mesi 3 e giorni 6; - 94/95 mesi 1 e giorni 18; - 96/97 mesi 9 e giorni 2; per un TOTALE di anni 1 – mesi 2 e giorni 6, b. il periodo di lavoro svolto all'atto della nomina a Ruolo nella scuola primaria dal 01/09/1996 al 31/08/2010 per un TOTALE di anni 14; che in ragione di ciò,
a fronte di un'anzianità riconosciuta (al 01/09/2012 dalla ricostruzione con temporizzazione prot. n. 3044 del 28/10/2014 – Istituto D'Istruzione Superiore Vittorio
Veneto di Napoli) pari ad anni 13, mesi 4, le doveva essere riconosciuta, considerando il blocco per l'anno 2013, alla data del 01/09/2012, un'anzianità giuridica ed economica di ulteriori anni 3 mesi 10 e giorni 6; che in particolare, fino al 01.09.2013 è stata ingiustamente inquadrata, come si evince dai cedolini e dalla ricostruzione di carriera, nella Fascia 9-14 mentre, dall'anno 2015, è transitata dalla fascia 9/14 alla successiva fascia 15/20 mentre ad aprile 2021 è passata alla fascia 21/27; che tale computo è errato in quanto se l'Amministrazione avesse valutato per intero il servizio pre-ruolo prestato e tutto il servizio prestato nel ruolo, sarebbe transitata nella fascia 15/20 già a decorrere dal 01.09.2013 e nella successiva fascia 21/27 già a decorrere dal 25.06.2017, con un incremento non indifferente della retribuzione pari, alla data del 31.08.2023, ad euro 5.658,20 (euro 5222,95 a titolo di differenza stipendiale+ tredicesima mensilità euro 435,25).
Tanto premesso, ha adito il Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare, con riferimento alla ricorrente, per quanto di ragione, l'illegittimità del decreto di ricostruzione carriera n prot. n. 3044 del 28.10.2014 vistato il 13.01.2015 dalla Ragioneria dello Stato nella parte in cui, anche applicando il criterio della temporizzazione, non riconosce alla stessa
l'anzianità retributiva e contributiva maturata, ai fini giuridici ed economici, per tutti gli anni di servizio prestati in qualità di docente di ruolo di scuola primaria e di scuola secondaria II^ grado nonché per il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto antecedentemente all'immissione in ruolo;
2) Per l'effetto, condannare il convenuto alla corretta ricostruzione di carriera nei confronti della ricorrente che CP_1
tenga conto dell'adeguamento del trattamento giuridico/economico spettante mediante riconoscimento alla stessa - ai fini del computo della sua anzianità giuridico/economica, sia a livello retributivo che contributivo
- dell'intero/effettivo servizio prestato sia in qualità di docente pre-ruolo sia in qualità di docente di ruolo di scuola primaria e di scuola secondaria sino ad oggi;
3) Conseguentemente, condannare il convenuto CP_1
al pagamento, con decorrenza dalla maturazione, della differenza tra quanto percepito dalla ricorrente e quanto alla stessa dovuto in virtù del predetto doveroso adeguamento, nella misura di euro 5.658,20 (euro
5222,95 a titolo di differenza stipendiale+ tredicesima mensilità euro 435,25 ) così come da conteggi allegati e parte integrante del presente atto, ovvero della diversa o maggiore somma che l'adito Tribunale riterrà provata o, ancora, in quella diversa misura da valutarsi in corso di causa previa CTU che sin d'ora si invoca, nonché al pagamento dei relativi contributi previdenziali, il tutto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di decorrenza delle singole poste attive del credito fino al soddisfo;” con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente la parte convenuta che eccepito il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione quinquennale e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, previa rielaborazione dei conteggi a cura di parte ricorrente, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
*****
Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dalla amministrazione resistente di difetto di legittimazione passiva per essere legittimato a stare in giudizio l'istituto scolastico di appartenenza della ricorrente.
Deve, piuttosto, essere affermata la legittimazione passiva del convenuto che è CP_1
l'unico soggetto legittimato a resistere nel presente giudizio.
Sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/11; Cass. n.9742/1997, n. 9742).
La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale, esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti.
Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche agiscono quali organi del e perciò deputati al compimento di atti esterni da Controparte_3
imputarsi – in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica - al CP_1
medesimo che, quindi, ne è responsabile.
Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di cui alla motivazione che segue.
La ricorrente, attualmente docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Statale ER de SA sito in Napoli, lamenta il mancato riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici degli anni di servizio di ruolo di scuola primaria e di scuola secondaria II^ grado;
si duole, inoltre, del mancato riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo antecedenti all'immissione in ruolo.
Il convenuto eccepisce, di contro, la correttezza del suo operato e comunque CP_1
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle differenze retributive.
La questione giuridica oggetto della presente controversia è, quindi, in primo luogo quella di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola primaria, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola primaria con il meccanismo della c.d. temporizzazione applicato dal , o abbia invece diritto al CP_1
riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola primaria.
E' noto che la “temporizzazione” è un criterio che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione, convenzionalmente determinata, in anzianità di servizio rilevante ai fini dell'inquadramento nella nuova qualifica.
Orbene, l'art. 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, rubricato “passaggi di ruolo”, ha previsto la c.d. mobilità orizzontale, da un ruolo ad un altro delle scuole di secondo grado.
In particolare, l'indicata disposizione ha previsto: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H
a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni....".
Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", ha sancito che: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".
Successivamente, è intervenuta la Legge 11 luglio 1980, n. 312, la quale all'art. 57 ha disposto che: “I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.”.
L'originaria previsione della mobilità orizzontale di cui all'art. 77 DPR 417/1974, è stata dunque ampliata con la c.d. “mobilità verticale”, sia verso il basso (da ruolo superiore a ruolo inferiore) sia verso l'alto (da un ruolo inferiore a un ruolo superiore). Con particolare, riguardo alla mobilità verso l'alto, l'art. 57 co. 2 consente all'evidenza anche il passaggio di ruolo ai docenti delle scuole materne, passaggio che non può che riferirsi ad una mobilità verso l'alto, non esistendo ruoli inferiori rispetto alla materna.
In applicazione del combinato disposto della L. n. 312 del 1980 art. 57 e del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, deve essere riconosciuta ai docenti della scuola materna/primaria, che transitino nei ruoli della scuola superiore, la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola dell'infanzia/primaria.
In tal senso si è del resto pronunciata la S.C. a Sezioni Unite, che ha espressamente statuito che “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione” (Cass. sez. un. 6 maggio 2016, n. 9144
e successive conformi, tra cui Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397;
Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791; Cass. 24 febbraio 2020, n.
4877).
Più di recente, è stato altresì chiarito che il medesimo principio del riconoscimento integrale
(senza la temporizzazione) del servizio “di ruolo” prestato presso un ruolo inferiore (scuola materna o primaria) in caso di passaggio ad un ruolo superiore (scuola secondaria), deve trovare applicazione anche nell'ipotesi di riconoscimento del servizio “non di ruolo”. Invero, richiamati i fondamentali precedenti di cui a Cass., Sez. Un., n. 9144/2016 e Cass. n.
31149/2019 è stato precisato che “nel caso di immissione del docente nel ruolo della scuola secondaria il servizio in precedenza prestato quale insegnante di scuola materna “non di ruolo” non può essere valutato diversamente da quello prestato dall'insegnante di scuola materna “di ruolo” (per il quale, come sopra evidenziato, si è già riconosciuta, sulla base della normativa originaria, l'anzianità in misura integrale e non nei limiti della temporizzazione)” (Cass. sez. un. 20 luglio 2022, n. 22726).
Con recente pronuncia (Ordinanza n. 20960/2023) la SC ha, inoltre, chiarito che: “…la complessa vicenda dei passaggi di ruolo (da inferiore a superiore) e della valutazione del relativo servizio ai fini dell'anzianità è stata oggetto, nel tempo, di plurimi interventi legislativi;
… occorre… individuare gli elementi differenziali tra temporizzazione e ricostruzione della carriera;
7.1. il principio su cui si basa la temporizzazione, consolidato non solo sula base di disposizioni legislative, ma anche a seguito di pronunciamenti della giurisprudenza, prevede che il personale statale che passa da un ruolo ad un altro, non può percepire uno stipendio inferiore a quello già in godimento nel ruolo di provenienza;
il meccanismo, introdotto dal D.P.R. n. 354 del 1983, art. 6 poi recepito dal D.P.R. n. 399 del 1988, costituisce un sistema alternativo alla ricostruzione di carriera che consiste, sostanzialmente, nel trasformare il valore economico del ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera, in anzianità nel ruolo acquisito;
in sostanza, in caso di passaggio di profilo (da inferiore a superiore), occorre:
- determinare il "valore economico" della posizione stipendiale nel ruolo di provenienza, ossia: la differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio iniziale della stessa qualifica di provenienza;
- sommare il valore economico allo stipendio iniziale della qualifica acquisita, de-terminando così lo
"stipendio ad personam";
- effettuare l'inquadramento nel nuovo ruolo con l'anzianità corrispondente all'im-porto dello stipendio "ad personam" ed attribuire la "classe stipendiale" immediata-mente inferiore allo stipendio "ad personam" (così che quest'ultimo viene a definire la differenza tra lo stipendio "ad personam" e lo stipendio della classe immediata-mente inferiore);
- trasformare l'assegno "ad personam" - attraverso un calcolo matematico - in "anzianità aggiuntiva" sulla medesima classe stipendiale;
7.2. quanto alla ricostruzione di carriera: - i primi 4 anni di servizio pre-ruolo sono interamente utili;
- il restante servizio - oltre i 4 anni - viene così conteggiato: i 2/3 di servizio è riconosciuto così utile ai fini giuridici ed economici;
l'1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici;
7.3. ciò detto, i benefici derivanti dalla temporizzazione non sono cumulabili con quelli derivanti dalla ricostruzione di carriera (D.P.R. n. 345 del 1983, art. 6);
7.4. secondo quanto previsto dalla sopra indicata normativa, occorrerà determinare l'anzianità e il relativo trattamento economico, confrontando i due istituti - temporizzazione e ricostruzione di carriera - e scegliere quello più favorevole, in termini economici, alla data della decorrenza economica del ruolo;
non è dunque possibile, in termini astratti, affermare quale sia la situazione più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione di carriera;
e' necessaria una verifica caso per caso perché occorre mettere a confronto, alla data della decorrenza economica del ruolo, le due situazioni temporizzazione e ricostruzione di carriera, sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto dell'anzianità;…”.
Tenuto conto di questi principi, si osserva che nel caso di specie, in concreto, l'istituto della ricostruzione di carriera invocato dalla parte istante è più favorevole di quello della temporizzazione applicato dal
Ed invero, risulta per tabulas che la docente in ruolo come docente per Parte_1
la scuola primaria dall'anno scolastico 1996/1997 (e fino all'anno scolastico 2009/10), nell'anno scolastico 2010/11 ha ottenuto il passaggio di ruolo alla scuola secondaria di II
Grado con conferma in ruolo nel giorno 01/09/2012; che con decreto n. 3044 del
28/10/2014 l'Istituto di servizio Istituto Superiore d'Istruzione Vittorio Veneto di Napoli in virtù della temporizzazione applicata, ha riconosciuto alla stessa alla data del 01/09/2012 un'anzianità giuridica ed economica di anni 13 e mesi 4 e un'anzianità economica di anni 3 e mesi 8.
Dal prospetto allegato da parte ricorrente si evince che, considerando i servizi effettivamente prestati, alla docente, alla data del 01/09/2012 spettavano invece 17 anni – 2 mesi – 6 giorni così suddivisi: Pre-ruolo primaria: a. a.s. 91/92 mesi 3 e giorni 6; b. a.s.
94/95 mesi 1 e giorni 18; c. a.s. 95/96 mesi 9 e giorni 2; pari ad un totale di anni 1 – mesi 2 e giorni 6. Anni di ruolo nella scuola primaria (dal 01/09/1996 al 31/08/2010) pari ad un totale di 14. Anni di ruolo nella scuola secondaria (fino al 01.09.2021): 2 – mesi 0 – giorni 0, così per un totale di giorni di servizio prestati al 01/09/2012: anni 17 – mesi 2 – giorni 6.
Nel caso di specie, quindi, se l'Amministrazione avesse correttamente applicato il criterio della ricostruzione della carriera, in luogo di quello della c.d. temporizzazione, la ricorrente si sarebbe vista riconoscere, alla data del 01/09/2012, 17 anni – 2 mesi – 6 giorni, anziché quella inferiore indicata nel decreto di ricostruzione carriera, dovendosi riconoscere alla stessa un'anzianità giuridica ed economica pari ad ulteriori anni 3 mesi 10 e giorni 6.
In questo modo, la ricorrente è stata pregiudicata poiché sarebbe transitata nella fascia stipendiale 15/20 già a decorrere dal 01.09.2013 e nella successiva fascia 21/27 già a decorrere dal 25.06.2017.
Passando alla quantificazione, avuto riguardo alla eccepita prescrizione, tenuto conto dell'atto interruttivo costituito dal ricorso notificato il 3.4.24, la parte ricorrente è stata onerata a riformulare i conteggi considerando il periodo non coperto dalla prescrizione, decorrente dal 01.04.2019 e fino al 31.08.2023, giungendo ad una differenza retributiva pari ad un totale di Euro 6.819,50 (€ 6294,93 + € 524,57 a titolo di 13^ mensilità).
Nelle note allegate ai nuovi conteggi la difesa della ricorrente ha chiarito, come anticipato, che la differenza retribuiva è data dallo scatto stipendiale della docente alla fascia 21/27 che, per effetto del riconoscimento integrale del servizio, sarebbe dovuto avvenire in data
25/06/2017, anziché in data 30/04/2021 (ex ccnl di settore – comparto scuola applicabili ratione temporis); ha altresì rilevato, con riferimento ai conteggi riportati in ricorso, che sebbene abbia concluso in ricorso, per mero errore materiale, per il pagamento dell'importo inferiore di euro 5.658,20 (euro 5222,95 a titolo di differenza stipendiale + tredicesima mensilità euro 435,25), ha comunque chiesto in via subordinata la condanna al pagamento della diversa o maggiore somma che l'adito Tribunale riterrà provata o, ancora, in quella diversa misura da valutarsi in corso di causa previa CTU, da determinarsi in ragione dell'accertamento del diritto al riconoscimento dell'intero servizio.
In definitiva, sulla scorta dei nuovi conteggi e delle note illustrative ad essi allegati, la ricorrente, ha diritto alla somma di € 6.819,50 (€ 6.294,93 + € 524,57 a titolo di 13^ mensilità) e il convenuto va condannato alla corresponsione in favore della stessa CP_1
delle differenze retributive nella misura suindicata.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite, che per la parte residua seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura della controversia (causa di lavoro) e dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00 ad € 26.000,00) individuato in base al valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento integrale del servizio prestato (pre-ruolo e di ruolo presso la scuola primaria), senza il meccanismo della temporizzazione, condannando l'amministrazione convenuta ad effettuare tale riconoscimento, con ogni conseguenza di legge;
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_1
pari ad € 6.819,50, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo ex art. 22, co. 36, l. n. 724/1994;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna il alla refusione Controparte_1
della somma residua che liquida in complessivi € 2.200,00 oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.
Napoli, così deciso in data 03/07/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato