Provvedimento: I 'diritti per servizi amministrativi' sulle merci importate dall'estero, istituiti con la legge 15 giugno 1950 n 330, non sono esigibili con riguardo alle importazioni da paesi aderenti allo accordo GATT sulle tariffe doganali del 30 ottobre 1947, reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n 295, atteso che il divieto di prelievi doganali piu elevati di quelli gia in vigore,fissato dall'accordo medesimo, e di immediata applicazione nel nostro ordinamento per effetto dell'art 2 di detta legge n 295 del 1950, non e stato modificato od abrogato dalla successiva legge n 330 del 1950, istitutiva del predetto prelievo doganale. ( Conf 4064/79, mass n 400562; ( Conf 3616/76, mass n 382360).*
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