Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00893/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00974/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 974 del 2025, proposto da
TI GA, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Boirivant e Stefano Canavassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 143/2024 emessa dal Tribunale di Prato – Sezione Lavoro ad esito del giudizio n. 689/2023 R.G..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. GU RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Rilevato che, con atto depositato in data 23 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato l’ottemperanza del Ministero resistente, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, atteso che il predetto pagamento è stato eseguito successivamente alla instaurazione del giudizio.
Ritenuto di dovere dichiarare cessata la materia del contendere, attesa la piena satisfattività dell’interesse azionato, in conformità alla dichiarazione della ricorrente.
Ritenuto di dovere condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, considerato che l’esecuzione della sentenza è intervenuta solo successivamente alla proposizione dell’azione di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e gli accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO RI HI, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
GU RI, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| GU RI | RO RI HI |
IL SEGRETARIO