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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/02/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 6311/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti GATTO LUISA e GATTO Parte_1 C.F._1
RACHELE
attore
contro
(c.f. ), con l'avv. PAVAN EMILIANO ALBERTO CP_1 C.F._2
convenuta
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore:
in via preliminare:
-) rigettare l'eccezione di improcedibilità del presente procedimento per asserito mancato esperimento
del tentativo obbligatorio di mediazione, per le causali di cui in narrativa;
nel merito in via principale:
-) rigettare le domande formulate in via riconvenzionale dalla convenuta perché infondate in fatto e in
diritto per tutte le causali di cui in narrativa;
pagina 1 di 13 -) ritenuto e dichiarato che con l'accordo transattivo e contratto preliminare di data 16.12.2019, la
signora ha promesso di vendere all'attore parte dell'immobile sito in Ceggia VE), Via CP_1
Cal Torta, così catastalmente identificato: Comune di Ceggia (VE) – Catasto dei Terreni – Foglio 7
(sette): Particella 434, bosco ceduo, di ha. 0.20.72, RD € 4,24, RA € 1,07;
-) accertato che la signora si è resa inadempiente delle obbligazioni assunte agli artt. CP_1
6 e 7 dell'accordo transattivo di data 16.12.2019;
-) accertato che l'attore ha eseguito le obbligazioni assunte nell'accordo transattivo di data
16.12.2019;
-) dato atto che l'attore si dichiara pronto a depositare presso il Comune di Ceggia (VE), previa
sottoscrizione da parte della signora della documentazione necessaria per avviare le CP_1
pratiche di autorizzazione per il nuovo passaggio carraio e permesso di costruire per realizzare il
nuovo accesso e la recinzione di divisione tra i due fondi nonché a provvedere all'espianto ovvero all'indennizzo, nei termini dell'accordo transattivo di data 16.12.2019 e di cui si chiede l'esatto
adempimento, delle piante ricadenti nel terreno promesso in vendita all'attore;
-) dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte nel contratto preliminare e nell'accordo
transattivo, entrambi di data 16.12.2019 sopra richiamati e, per l'effetto, emettere sentenza costitutiva
ex art. 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto definitivo di vendita non concluso, e trasferisca a
parte attorea la proprietà di parte dell'immobile sito Ceggia (VE), via Cal Torta così individuato:
Comune di Ceggia (VE) – Catasto dei Terreni – Foglio 7 (sette):
Particella 434, bosco ceduo, di ha. 0.20.72, RD € 4,24, RA € 1,07
-) ordinare conseguentemente alla signora , in qualità di promittente alienante, di CP_1
adempiere alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'accordo transattivo del 16.12.2019 e del
contratto preliminare di data 16.12.2019;
-) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Venezia la trascrizione della sentenza
pronunciata ex art. 2932 c.c., con esonero da ogni sua responsabilità e per l'effetto
pagina 2 di 13 -) condannare parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore che si
quantificano in € 15.000,00 ovvero nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di
causa e comunque secondo equità.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria:
Si precisa come:
in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di data 31.05.2022 che qui si richiama in toto
in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. di data 17.06.2022
Ci si oppone all'eventuale richiesta avversaria di chiarimenti al CTU come verbalizzato all'udienza
del 27.06.2023 e si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande nuove avversarie.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi professionali nonché spese di CTU.
Conclusioni della convenuta:
Preliminarmente: accertata e dichiarata la palese violazione da parte dell'attore dell'art. 221, comma
4, L.N. 77/2020 di conversione del D.L. “Rilancio” dar corso ad ogni eventuale conseguente
pronunziamento con richiesta di esclusione dal fascicolo processuale delle “Note di trattazione
scritta” depositate in data 24 gennaio 2022 con gli allegati documenti da n. 21 a n. 28 per palese violazione all'ordinanza del 15 gennaio 2021 del G. Paolo Filippone, costituendo le note difensive una inammissibile “memoria non autorizzata”;
Nel merito: respingersi le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto.
Spese ed onorari integralmente rifusi.
In via riconvenzionale:
1) dichiararsi la risoluzione per grave inadempimento dell'attore agli accordi relativi al contratto
preliminare sottoscritto in data 16.12.2019 ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del cod. civ. per le
ragioni dedotte in narrativa e quindi dichiararsi la sua risoluzione;
pagina 3 di 13 2) condannarsi ai sensi degli artt. 1453, 1218, 1223 e 2043 c.c., per le ragioni tutte dedotte in
narrativa, il signor a risarcire i danni subiti dalla convenuta per Parte_1 CP_1
le spese sostenute dal perito agronomo p.a. per Euro 728,00, o la diversa somma Persona_1
maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, nonché i danni
personali derivanti dalla vicenda entro il limite di Euro 15.000 o la diversa minor somma che sarà
accertata in corso di causa, e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi.
Spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13.8.21, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
sorella chiedendo che, accertato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni CP_1
nascenti dall'accordo transattivo sottoscritto il 16.12.19 e dal contestuale contratto preliminare di compravendita, fosse emessa pronuncia costituiva, ex art. 2932 c.c. che trasferisse all'attore la proprietà
di parte del terreno sito in Ceggia, via Cal Torta, con condanna della sorella al risarcimento dei danni patiti quantificati nella somma di € 15.000,00.
Secondo l'assunto attoreo, in particolare:
- tra le parti e tra i sigg.ri , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
pendeva contenzioso avanti all'intestato Tribunale avente ad oggetto Parte_6
l'accertamento della proprietà del terreno sito in Ceggia, via Cal Torta 8, unico bene ricompreso nell'asse ereditario in morte dei sigg.ri e Parte_1 Persona_2
- in particolare deduceva di essere unica erede e, per l'effetto, rivendicava l'integrale CP_1
proprietà dell'immobile mentre allegava di aver tacitamente accettato l'eredità Parte_1
reclamando per l'effetto la propria quota sull'immobile;
- il 16.12.19 le odierne parti in causa sottoscrivevano accordo transattivo che prevedeva, a definizione della causa in corso salvo il riconoscimento all'odierna convenuta della qualità di unica erede,
l'attribuzione a di parte del terreno, con obbligo per lo stesso di sostenere le spese Parte_7
pagina 4 di 13 per il frazionamento, di aprire un nuovo accesso carraio in favore di di recintare a CP_1
proprie spese il terreno assegnatogli e confinante con quello della sorella e di piantumare nella parte di terreno rimasta a analoghe essenze arboree di quelle sradicate dal terreno assegnato CP_1
ovvero a pagarne il valore in caso di impossibilità di trapianto;
- tale accordo transattivo, più in particolare, prevedeva l'obbligo di di sottoscrivere CP_1
preliminare di compravendita avente ad oggetto la porzione di immobile ed a sottoscrivere i permessi edilizi necessari per la realizzazione del nuovo accesso carraio;
- con contratto preliminare sottoscritto in pari data prometteva di cedere al fratello il CP_1
suddetto immobile, con rogito definitivo da stipularsi entro il 31.12.20 a semplice richiesta di una delle parti;
- incaricava, quindi, il proprio tecnico di predisporre le pratiche relative al Parte_1
frazionamento e di progettare la realizzazione del nuovo accesso carraio, operazioni preliminari al trasferimento della proprietà ed allo spostamento delle piante;
- la convenuta, pur sollecitata e diffidata ripetutamente, non ha ancora sottoscritto le pratiche necessarie da presentare in Comune per aprire il nuovo accesso carraio;
- il 18.11.20 i legali delle parti differivano concordemente al 31.3.21 la data per la stipula del definitivo;
- la convenuta, pur sollecitata, non comunicava il tecnico di sua fiducia per procedere nel contraddittorio alla valutazione delle piante da ripiantare o indennizzare;
- il legale dell'attore chiedeva di ulteriormente differire al 15.5.21 il termine fissato per la stipula ma i legali della convenuta comunicavano di aver rinunciato al mandato;
- l'attore provvedeva quindi ad invitare la sorella avanti al Notaio per il giorno 14.7.21 ai fini della stipula del definitivo ma senza esito;
- deve ritenersi gravemente inadempiente agli obblighi dalla stessa assunti con le coeve CP_1
scritture del 16.12.19, così impedendo all'attore di adempiere, a propria volta, alle obbligazioni sullo pagina 5 di 13 stesso gravanti e cagionandogli un danno, quantificabile nella somma di € 15.000,00, per le spese finora affrontate per le consulenze dei propri tecnici.
si costituiva ritualmente in giudizio e, eccepita preliminarmente l'improcedibilità della CP_1
domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento della risoluzione del preliminare di compravendita sottoscritto il 16.12.19 per grave inadempimento dell'attore e la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, subito.
La convenuta, in particolare, deduceva che per fatto imputabile all'attore gli obblighi previsti nelle coeve scritture del 16.12.19 non erano stati adempiuti giacché il termine del 31.12.20, fissato per la stipula del definitivo, e quello prorogato del 31.3.20 decorrevano infruttuosamente, che Parte_1
continuava a rinviare le operazioni necessarie per il trasferimento delle piante e, in ogni caso, che
[...]
la convenuta, in ragione della protratta inerzia manifestata dall'attore, aveva perso interesse all'adempimento.
Scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. la causa, istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e Ctu finalizzata a verificare la possibilità di estirpo delle piante ricadenti sul terreno promesso in vendita e di sopravvivenza delle stesse nel terreno di proprietà della convenuta, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.7.24 sulle conclusioni ivi precisate dalle parti.
La domanda attorea ex art. 2932 c.c. è fondata e, correlativamente, infondata la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta.
Dall'esame congiunto dell'atto di transazione in data 16.12.19 e del coevo e collegato contratto preliminare (all.ti 3-4 attoreo), si evince che la convenuta, a definizione delle pretese reciprocamente formulate dalle parti nella causa ereditaria (che, ad eccezione della pretesa di di essere CP_1
riconosciuta unica erede del de cuius, avrebbe dovuto essere abbandonata), si impegnava a cedere all'attore parte del terreno sito in Ceggia, via Cal Torta.
Gli accordi prevedevano che avrebbe dovuto provvedere, a propria cura e spese, al Parte_1
pagina 6 di 13 frazionamento del terreno, a chiedere le necessarie autorizzazioni amministrative ai fini dello spostamento dell'attuale accesso carraio (che, dopo il trasferimento immobiliare, sarebbe ricaduto nella proprietà dell'attore) e della costruzione della nuova recinzione, a spostare nella proprietà della sorella
(come rideterminata) parte delle piante ricadenti nell'acquisita proprietà.
La convenuta assume che gli accordi sanciti andrebbero dichiarati risolti per inutile decorso del termine essenziale fissato per il trasferimento immobiliare e, in ogni caso, per grave inadempimento dell'attore,
il quale avrebbe colpevolmente procrastinato la rimozione e la nuova collocazione delle piante
(adempimento, questo, che avrebbe dovuto precedere il trasferimento immobiliare), avrebbe trasmesso alla sorella la relazione del proprio agronomo dott. solo il 26.3.21, a ridosso del termine Pt_8
(prorogato) fissato per la stipula, avrebbe provveduto a far predisporre dal proprio tecnico l'atto di rinuncia alla prelazione da parte del proprietario confinante solo in data 1.4.21, oltre il termine del
31.3.21 al quale le parti avevano deciso concordemente di prorogare la stipula del rogito.
I suddetti argomenti non risultano convincenti per ritenere l'attore inadempiente agli accordi assunti.
Quanto all'essenzialità del termine, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente precisato che
“L'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., è riservato
al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto,
della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti
di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo, che
non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di
esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle
parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi”
(così, tra le più recenti, Cass. n. 28/24).
Quindi, si osserva innanzitutto, l'espressione “entro e non oltre il giorno 31/12/2020” utilizzata nel preliminare per indicare il termine fissato per la stipula non è idonea ad assumere efficacia dirimente per qualificarlo come essenziale.
pagina 7 di 13 Nel caso, inoltre, com'è incontestato, il termine inizialmente fissato veniva prorogato di comune accordo e la proroga, come osservato in giurisprudenza, “fornisce un importante elemento presuntivo
circa la sua natura meramente ordinatoria, in guisa da escludere che l'adempimento tardivo sia privo
d'interesse per il creditore” (così Cass. n. 32238/19 e, in senso conforme, Cass. n. 3293/89; Cass. n.
590/82).
Non sembra, dunque, potersi configurare automatica risoluzione del contratto, ex art. 1457 c.c., per inutile decorso del termine assunto come essenziale.
Non pare, poi, sotto altro profilo, che la condotta tenuta dall'attore, quale risultante dallo scambio epistolare intercorso tra i rispettivi procuratori, valga a qualificarlo come gravemente inadempiente alle obbligazioni sancite a proprio carico.
L'espianto delle essenze arboree non sembra possa essere ritenuta attività preliminare al trasferimento del terreno.
Non dal punto di vista logico, giacché il trapianto presuppone che sia esattamente individuata la porzione di terreno da attribuire all'attore.
Non secondo le intenzioni delle parti, desumibili dal tenore degli accordi presi e/o dalla successiva corrispondenza intercorsa.
Il contratto preliminare (all. 4 attoreo) nulla precisa in ordine al trasferimento delle piante, mentre l'atto di transazione (all. 3 attoreo) si limita a sancire il diritto della convenuta ad ottenere l'espianto senza peraltro che il corrispondente obbligo a carico dell'attore venga qualificato in termini di stretta sinallagmaticità rispetto all'obbligo di trasferimento immobiliare posto a carico di CP_1
correlato quest'ultimo, semmai, alla rinuncia dell'attore alle pretese formulate nella causa ereditaria.
Dalla successiva corrispondenza intercorsa tra i legali non sembra emergere, contrariamente a quanto asserito dalla difesa della convenuta con richiamo al doc. 8 attoreo, che le parti si fossero successivamente accordate, per il tramite dei rispettivi procuratori, per far precedere le operazioni di espianto rispetto al rogito di trasferimento.
pagina 8 di 13 In ogni caso, si rileva, ammesso che l'attore avesse l'obbligo di attivarsi per l'espianto prima del rogito notarile, risulta che la convenuta abbia ostacolato tale adempimento giacché, come riferito dal teste
, il predetto si recò con l'attore il 14.03.21 presso l'abitazione della convenuta per Testimone_1
accordarsi sull'espianto e venne dalla stessa cacciato con minacce ed insulti.
Non assume, poi, rilievo decisivo la circostanza che l'attore abbia inviato alla sorella la relazione del proprio vivaista e la rinuncia del confinante alla prelazione agraria solo in prossimità del termine
(prorogato al 31.3.21) per la stipula giacché, come detto, tale termine non è da intendersi come essenziale.
Assume la convenuta, sotto altro profilo, che il ritardo dimostrato dal fratello nell'adempimento degli obblighi a proprio carico avrebbe determinato il venir meno, in capo alla prima, dell'interesse ad ottenere l'adempimento.
L'argomento non ha pregio giacché, da un lato (e principalmente) ha già ottenuto, con CP_1
la rinuncia da parte del fratello alle domande da costui svolte nella causa ereditaria, soddisfazione al proprio interesse sotteso alla conclusione dei due coevi accordi di transazione e preliminare di compravendita, dall'altro, anche ammesso che l'obbligo di espianto a carico dell'attore si ponga in nesso di stretta sinallagmaticità rispetto all'obbligo di trasferimento immobiliare (e non piuttosto, come sembra più verosimile nell'interpretazione della volontà delle parti, come obbligo meramente accessorio rispetto agli altri posti a suo carico dall'accordo transattivo), la difesa della convenuta non ha cura di specificare esattamente il motivo per il quale il trascorrere del tempo avrebbe determinato il venir meno dell'interesse, per la stessa, di ottenere il trapianto degli alberi d'alto fusto.
Viene quindi accertata l'insussistenza di alcun inadempimento imputabile all'attore, con conseguente rigetto di ogni pretesa risarcitoria formulata dalla convenuta in nesso eziologico con il preteso inadempimento del fratello.
Va accertato, per converso, l'inadempimento della convenuta all'obbligo di stipulare il contratto definitivo di compravendita.
pagina 9 di 13 invero, sostanzialmente non contesta di essersi rifiutata di sottoscrivere le pratiche CP_1
amministrative (relative all'apposizione di nuova recinzione e all'apertura di nuovo passaggio carraio),
propedeutiche alla stipula, predisposte dal tecnico dell'attore Geom. come peraltro Pt_9
confermato dalle dichiarazioni testimoniali di quest'ultimo.
Né contesta di non essersi presentata davanti al Notaio nonostante l'invito ricevuto dal fratello.
Inadempimenti, questi, che, come visto, vengono dalla difesa della convenuta giustificati con l'asserito inadempimento dell'attore.
Va emessa, pertanto, sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del trasferimento immobiliare non concluso, ordinandosi inoltre alla convenuta di sottoscrivere la documentazione necessaria, da presentare alla p.a., per consentire l'apposizione della nuova recinzione di confine e la realizzazione del nuovo accesso carraio.
Come detto, deve ritenersi che la controprestazione del trasferimento immobiliare sia costituita dalle rinunce formulate dall'attore in relazione alla pendente causa ereditaria.
Il disposto trasferimento, dunque, non viene subordinato all'esecuzione, da parte dell'attore, delle prestazioni consistenti nell'apposizione di nuova recinzione, nella realizzazione del nuovo passaggio carraio e nell'espianto delle essenze arboree, da ritenersi meramente accessorie e non collegate sinallagmaticamente al trasferimento della proprietà.
La convenuta, si osserva in ogni caso, non ha richiesto che, per l'ipotesi di accoglimento delle avverse domande, il fratello sia condannato all'esecuzione delle dette prestazioni.
Viene solo accertato, sul punto, sulla scorta delle risultanze documentali e testimoniali dalle quali si evince che a mezzo dei propri legali e dei propri tecnici ha ripetutamente Parte_1
sollecitato la sorella a firmare le pratiche amministrative necessarie per lo spostamento del passaggio carraio e l'apposizione di nuova recinzione nonché ad eseguire un sopralluogo congiunto per individuare le piante da trapiantare, che l'attore ha formulato rituale offerta delle dette prestazioni.
Vanno invece accertate le esatte modalità di espianto delle essenze arboree dalla porzione di terreno pagina 10 di 13 promesso in vendita all'attore, giacché il relativo obbligo non risulta adeguatamente specificato nell'accordo transattivo dove le parti si limitano a puntualizzare che “quanto alle rimanenti piante di cui alla mail avv. Scalettaris del 16/12/2019 ore 9:08 inviata all'avv. Gatto, si conviene che i 5/6 di
esse, a scelta di , potranno essere espiantate e ripiantate sul fondo della sig.ra CP_1 [...]
(purché se ne assicuri la sopravvivenza oltre 1 anno) ovvero indennizzato secondo i valori CP_1
che verranno indicati nella media della stima effettuata in contraddittorio tra due vivaisti chiamati
dalle parti;
l'indennizzo sarà dovuto anche nel caso di morte delle piante entro l'anno”.
A tal fine risulta utile la svolta Ctu, la quale, dopo aver descritto tutte le piante (arbusti e alberi)
attualmente esistenti nel terreno promesso in vendita (Rel. Ctu, pagg. 6-7), ne ha determinato il valore ornamentale (Rel. Ctu, pagg. 12-13-14), le possibilità di sopravvivenza in caso di trapianto (Rel. Ctu,
pag. 15) e, infine, i costi per il trapianto (Rel. Ctu, pag. 16).
Il Consulente ha ritenuto accettabile la probabilità di riuscita del trapianto (perché superiore al 50%)
per gli arbusti in genere e per i seguenti alberi: Acer palmatum, Acer pl. C. , RC, RO (in CP_2
numero di tre esemplari) (Rel. Ctu, pag. 15).
Si accerta, per l'effetto, l'obbligo dell'attore di provvedere, a proprie spese, al trapianto dei suddetti esemplari.
In caso di morte delle piante entro l'anno dal trapianto l'attore, come concordato nell'atto di transazione, sarà tenuto ad un indennizzo secondo i valori degli esemplari trapiantati indicati dal Ctu
alle pagg. 13-14 della Relazione.
Il valore dei restanti alberi, aventi possibilità di sopravvivenza nulle o scarse (pari o inferiori al 50%),
andrà indennizzato dall'attore secondo le stime indicate dal IC (Rel. Ctu, pagg. 13-14).
La quota indennizzabile viene limitata, conformemente agli accordi, ai 5/6, per il complessivo di €
3.406,50.
Quanto ai danni reclamati dall'attore, valga quanto segue.
ha chiesto che la convenuta venga condannata al risarcimento dei danni patiti per Parte_1
pagina 11 di 13 il proprio inadempimento, quantificati in complessivi € 15.000,00, conseguenti alle spese sostenute dall'attore per la predisposizione delle pratiche amministrative in vista del contratto definitivo, per le stime effettuate dai propri vivaisti ai fini dell'espianto e per la costruzione del nuovo accesso carraio.
La domanda non può essere accolta giacché tutte le suddette spese, siccome conseguenti e/o connesse al trasferimento immobiliare, debbono rimanere a carico dell'acquirente, ex art. 1475 c.c., non risultando un diverso accordo tra le parti.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio ed alla parziale soccombenza dell'attore, le spese possono essere compensate per la metà, con condanna della convenuta alla rifusione della residua quota in favore dell'attore.
Le spese vengono liquidate, per l'intero, come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m.
55/14, per le cause ricomprese nello scaglione fino ad € 26.000,00, secondo la nota di parte attrice che appare congrua.
Le spese di Ctu, siccome finalizzate ad un accertamento nell'interesse di entrambe le parti, vanno poste a carico delle stesse in pari quota.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- accertato che si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte nell'accordo CP_1
transattivo e nel contratto preliminare del 16.12.2019 e che ha ritualmente Parte_1
offerto di depositare presso il Comune di Ceggia (VE), previa sottoscrizione della convenuta, la documentazione necessaria per il nuovo passaggio carraio e per la recinzione di divisione tra i due fondi nonché di provvedere all'espianto ovvero all'indennizzo delle piante ricadenti nel terreno promesso in vendita
- trasferisce all'attore, ex art. 2932 c.c., la proprietà di parte dell'immobile sito Ceggia (VE), via
Cal Torta così individuato:
pagina 12 di 13 Comune di Ceggia (VE) – Catasto dei Terreni – Foglio 7 (sette):
Particella 434, bosco ceduo, di ha. 0.20.72, RD € 4,24, RA € 1,07
- ordina alla convenuta di sottoscrivere la documentazione necessaria, da presentare al Comune di
Ceggia, per consentire l'apposizione della nuova recinzione di confine e la realizzazione del nuovo accesso carraio
- ordina al Conservatore dei RR.II. di Venezia la trascrizione della sentenza con esonero da responsabilità
- accerta l'obbligo dell'attore di provvedere, a proprie spese, al trapianto nel terreno della convenuta di tutti gli arbusti, quali descritti nella Relazione di Ctu agli atti (pagg. 12-13-14) e dei seguenti alberi: Acer palmatum, , (in numero di tre Controparte_3 CP_4 CP_5
esemplari)
- accerta l'obbligo dell'attore, in caso di morte delle piante trapiantate entro l'anno dal trapianto,
di indennizzare la convenuta secondo i valori degli esemplari trapiantati indicati dal Ctu alle pagg. 13-14 della Relazione
- accerta l'obbligo dell'attore di provvedere all'indennizzo in favore della convenuta per gli alberi con scarse possibilità di sopravvivenza in caso di trapianto, per la somma di € 3.406,50
- compensa le spese per la metà e condanna la convenuta alla rifusione della residua quota in favore dell'attore
- liquida le spese per l'intero in € 5.070,00 per compensi, € 938,65 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
- pone le spese di Ctu a carico di entrambe le parti in pari quota
Venezia, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
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