Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/02/2026, n. 491
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Cessata materia del contendere per definizione agevolata

    La Corte prende atto della volontà espressa dalle parti di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, introdotto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197. La presentazione della domanda e il versamento degli importi dovuti determinano il perfezionamento della definizione. Nel caso di specie, il contribuente ha ritualmente prodotto l'atto di costituzione per la definizione agevolata, la ricevuta della domanda di definizione inviata all'Agenzia delle Entrate e la determinazione dell'importo dovuto. L'intervenuta definizione agevolata comporta la cessazione della materia del contendere nel presente grado di giudizio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/02/2026, n. 491
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 491
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo