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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/02/2026, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 491/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: LUPI ANDREA, Presidente
RE ON, TO
CARRA ON, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1741/2020 depositato il 24/06/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 27/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 01120 4442 2014 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'ufficio conferma la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza della C.T.P. di Foggia che aveva accolto il ricorso del contribuente, Dott. Resistente_1, annullando l'avviso di accertamento n. TVK 011204442/2014 relativo all'annualità 2009. L'atto impugnato traeva origine dal maggior reddito accertato in capo alla società
"Società_1", di cui il Difensore _1 risultava socio per una quota del 2%.
La C.T.P. aveva motivato l'annullamento sulla base del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio, il quale non aveva prodotto in primo grado l'accertamento societario, considerato antecedente logico-giuridico necessario della pretesa verso il socio.
Nelle more del giudizio di appello, il contribuente si costituiva in data 6 ottobre 2023 al solo fine di depositare istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, della Legge n.
197/2022. A tal fine, veniva prodotta la domanda di definizione (Modello DA 2023) inviata telematicamente il 27/09/2023, indicante un valore della controversia di € 103,00 e l'importo lordo dovuto di € 41,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della volontà espressa dalle parti di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, introdotto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Ai sensi della normativa citata, la presentazione della domanda e il versamento degli importi dovuti (o della prima rata) determinano il perfezionamento della definizione. Nel caso di specie, il contribuente ha ritualmente prodotto:
L'atto di costituzione per la definizione agevolata.
La ricevuta della domanda di definizione inviata all'Agenzia delle Entrate.
La determinazione dell'importo dovuto, pari al 40% del valore della lite, trattandosi di sentenza di primo grado favorevole al contribuente depositata alla data di entrata in vigore della legge.
L'intervenuta definizione agevolata comporta la cessazione della materia del contendere nel presente grado di giudizio, restando l'efficacia della stessa subordinata al regolare versamento di quanto dovuto secondo le scadenze di legge.
Le spese del giudizio, in conformità alla disciplina speciale della definizione agevolata che non prevede la condanna alle spese, restano a carico della parte che le ha anticipate o si intendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio a seguito di definizione agevolata ex art. 1, commi 186-202, L. 197/2022.
Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Giudice TO Il Presidente
Dott. Andrea Lupi Dott. Antonio Fraire
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: LUPI ANDREA, Presidente
RE ON, TO
CARRA ON, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1741/2020 depositato il 24/06/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 27/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 01120 4442 2014 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'ufficio conferma la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza della C.T.P. di Foggia che aveva accolto il ricorso del contribuente, Dott. Resistente_1, annullando l'avviso di accertamento n. TVK 011204442/2014 relativo all'annualità 2009. L'atto impugnato traeva origine dal maggior reddito accertato in capo alla società
"Società_1", di cui il Difensore _1 risultava socio per una quota del 2%.
La C.T.P. aveva motivato l'annullamento sulla base del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio, il quale non aveva prodotto in primo grado l'accertamento societario, considerato antecedente logico-giuridico necessario della pretesa verso il socio.
Nelle more del giudizio di appello, il contribuente si costituiva in data 6 ottobre 2023 al solo fine di depositare istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, della Legge n.
197/2022. A tal fine, veniva prodotta la domanda di definizione (Modello DA 2023) inviata telematicamente il 27/09/2023, indicante un valore della controversia di € 103,00 e l'importo lordo dovuto di € 41,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della volontà espressa dalle parti di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, introdotto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Ai sensi della normativa citata, la presentazione della domanda e il versamento degli importi dovuti (o della prima rata) determinano il perfezionamento della definizione. Nel caso di specie, il contribuente ha ritualmente prodotto:
L'atto di costituzione per la definizione agevolata.
La ricevuta della domanda di definizione inviata all'Agenzia delle Entrate.
La determinazione dell'importo dovuto, pari al 40% del valore della lite, trattandosi di sentenza di primo grado favorevole al contribuente depositata alla data di entrata in vigore della legge.
L'intervenuta definizione agevolata comporta la cessazione della materia del contendere nel presente grado di giudizio, restando l'efficacia della stessa subordinata al regolare versamento di quanto dovuto secondo le scadenze di legge.
Le spese del giudizio, in conformità alla disciplina speciale della definizione agevolata che non prevede la condanna alle spese, restano a carico della parte che le ha anticipate o si intendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio a seguito di definizione agevolata ex art. 1, commi 186-202, L. 197/2022.
Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Giudice TO Il Presidente
Dott. Andrea Lupi Dott. Antonio Fraire