Ordinanza cautelare 7 marzo 2024
Sentenza breve 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 03/04/2026, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00729/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Unia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno; Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- del provvedimento della Questura di -OMISSIS- in data 25 gennaio 2024, notificato in data 3 febbraio 2024, con il quale è stata dichiarata irricevibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato al ricorrente dalla Questura di -OMISSIS- il 6 dicembre 2021, in permesso di lavoro subordinato;
- di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. AN VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, in qualità di titolare di permesso di soggiorno per motivi di “protezione speciale” - rilasciatogli in data 6 dicembre 2021 e in corso di validità fino all’11 ottobre 2023 - con istanza del 29 maggio 2023 ha chiesto alla Questura di -OMISSIS- la conversione del predetto titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
L’Amministrazione con il provvedimento impugnato ha ritenuto l’istanza irricevibile sia perché l’istante non è in possesso del visto d’ingresso per motivi di lavoro, sia perché la normativa vigente in materia di immigrazione non prevede la richiesta conversione.
2. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto di irricevibilità ritenendolo illegittimo per contrasto con l’art. 7 del D.L. n. 20/2023 e con l’art. 10 bis della L. n. 241/1990.
Secondo la prospettazione del ricorrente, per le domande di protezione speciale pendenti alla data del 10 marzo 2023 e non ancora definite, come pure nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, il Legislatore avrebbe previsto un regime transitorio in forza del quale, in applicazione della normativa previgente, sarebbe consentita la conversione dei detti permessi di soggiorno. Il provvedimento impugnato sarebbe poi illegittimo anche per mancata comunicazione dell’avviso ex art. 10 bis , della L. n. 241/1990.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in vista della camera di consiglio del 6 marzo 2024, depositando una relazione della Questura di -OMISSIS-, ed insistendo per il rigetto del ricorso.
4. Questo Tribunale, con l’ordinanza n. 105/2024, non appellata, ha rigettato la domanda cautelare qualificando il provvedimento impugnato come un atto plurimotivato e osservando che il ricorrente non ha contestato il provvedimento stesso nella parte in cui si afferma che il ricorrente non ha ottenuto il necessario visto d'ingresso per motivi di lavoro, da rilasciarsi a cura della competente rappresentanza diplomatica italiana.
5. La competente Commissione con il decreto n. 15/2024 ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata dal ricorrente, per l’incompletezza della relativa domanda e in ragione della potenziale inammissibilità del ricorso.
6. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 il legale del ricorrente ha, in particolare, rilevato come il riferimento alla mancanza del visto d’ingresso, contenuto nel provvedimento impugnato, non sia da intendersi quale motivo ostativo alla richiesta conversione del permesso di soggiorno, atteso che il visto rileverebbe solo per l’ingresso dello straniero. Quindi la causa è poi passata in decisione.
7. Il ricorso è inammissibile.
8. Come già evidenziato da questo Tribunale nella sede cautelare, la declaratoria di irricevibilità dell’istanza del ricorrente risulta motivata sulla base di due autonome ragioni costituite:
- da un lato, dall’assenza, in capo al ricorrente, del necessario visto d'ingresso per motivi di lavoro ( «l’istante non è in possesso del necessario visto d’ingresso per motivi di lavoro da rilasciarsi a cura della rappresentanza diplomatica italiana competente, che gli consente di permanere in Italia per svolgere attività lavorativa» );
- dall’altro lato, dal rilievo per cui la normativa vigente in materia di immigrazione non prevedrebbe la conversione del titolo di soggiorno per protezione speciale in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La mancanza del visto d’ingresso, secondo la formulazione del provvedimento impugnato, costituisce un’autonoma ragione d’irricevibilità della domanda, non potendo rilevare, in questa sede, le deduzioni formulate dal legale del ricorrente in sede di discussione della controversia, che semmai avrebbero dovuto supportare specifiche ragioni di impugnativa del provvedimento anche nella parte in cui è stato assunto a causa della mancanza del visto d’ingresso.
Di contro il ricorrente si è limitato a dedurre la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del D.L. n. 20 del 2023, che prevede un regime transitorio per le domande di protezione speciale pendenti alla data del 10 marzo 2023, senza muovere censure avverso il mancato ottenimento del visto d’ingresso.
Ne deriva che l’eventuale fondatezza delle doglianze aventi ad oggetto la ritenuta convertibilità, ai sensi dell’art. 6, comma 1 bis , del D.lgs. n. 286/1998, nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2023 (con il D.L. n. 20/2023 cit.), dei permessi di soggiorno per protezione speciale in corso di validità al momento della entrata in vigore della citata riforma, non potrebbe comunque condurre all’annullamento del provvedimento impugnato.
Difatti, trattandosi di provvedimento c.d. plurimotivato, conserverebbe piena valenza ostativa all’accoglimento della pretesa sostanziale del ricorrente il mancato possesso del visto d’ingresso.
In definitiva, deve farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, qualora l’atto impugnato si basi su una pluralità di motivazioni autonome, il ricorso con cui non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l’eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l’esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell’atto ( ex multis , T.A.R. Veneto, sez. III, 28 aprile 2025, n. 625).
9. Le spese possono essere compensate, dovendosi confermare, anche in ragione dell’esito in rito del ricorso, il rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato già disposto dalla competente Commissione con il decreto n. 15/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO ID, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
AN VI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN VI | LO ID |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.