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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/03/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare dell'11 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 155 dell'anno
2024 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F. e P.I.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 10.01.2024, dall'Avv. Vincenzo Lieto, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Avellino alla Via Annarumma n. 25;
-APPELLANTE-
CONTRO
Controparte_1
-APPELLATO CONTUMACE-
E
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. William Esposito, unitamente al quale elettivamente domicilia presso la Casa Comunale, ubicata in Piazza Gaspare di Nocera 1;
-APPELLATO - Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2356/2023 resa dal Giudice di Sant'Anastasiain materia di opposizione a estratto di ruolo.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza figurata.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione volto all'accertamento negativo ed alla declaratoria di prescrizione del credito riportato dalla cartella di pagamento n. 07120150023537054, convenne Controparte_1
in giudizio innanzi al Giudice di Pace di sant'Anastasia l' e il Controparte_3
al fine di chiedere l'accertamento dell'insussistenza e della infondatezza Controparte_2
delle pretesa creditoria, conseguente al mancato pagamento di sanzioni per violazioni del C.d.S. dell'anno 2015 per omessa notifica della cartella, per intervenuta prescrizione e decadenza dell'amministrazione dal diritto di recuperare le somme a ruolo.
A supporto delle proprie pretese, l'opponente sostenne di aver avuto conoscenza della suddetta cartella mediante consultazione dell'estratto di ruolo eseguito presso gli Uffici dell'
[...]
. Controparte_3
1.1 Nel contraddittorio con gli enti convenuti, con sentenza n. 2356/2023 il Giudice di Pace di sant'Anastasia, affermata la propria competenza e declinata l'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo, accolse l'opposizione ritenendo prescritto il credito ed annullò la cartella di pagamento impugnata, condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario dell'attore.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello l' , censurando la Controparte_3 pronuncia di prime cure, laddove aveva ritenuto ammissibile l'opposizione avverso l'estratto ruolo.
Ha, quindi, concluso - previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza censurata - per l'accoglimento del gravame, con integrale riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
3. Sì è costituita in questa fase anche il sostenendo l'inammissibilità della Controparte_2 impugnazione dell'estratto di ruolo o in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva, con ogni conseguente statuizione in punto di spese di lite.
4. Nonostante la ritualità della notifica a mezzo pec dell'atto di citazione in appello non si è, invece, costituito l'appellato, , di cui ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia. Controparte_1
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, deve essere declinata l'ammissibilità dell'appello, per essere lo stesso stato tempestivamente notificato in data 3.01.2024 nel rispetto del termine lungo previsto dall'art. 327
c.p.c. rispetto alla pubblicazione della sentenza in data 4 luglio 2023 (non applicandosi nella specie la sospensione feriale in considerazione della natura del giudizio) ed iscritto al ruolo nei successivi dieci giorni.
1.1. Sotto altro profilo, va affermata la certa ammissibilità del gravame, benché abbia pacificamente ad oggetto una controversia il cui valore è inferiore alla somma di € 1.100,00.
Si tratta, invero, di causa avente ad oggetto una opposizione a sanzione amministrativa e, pertanto,
l'art. 113 c.p.c. non trova applicazione, dovendosi ritenere in essa compreso anche il giudizio di opposizione a una cartella di pagamento per sanzioni derivanti da violazione del codice della strada.
Varrà, in proposito, richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada trova applicazione la previsione di cui all'art, 7, co. 10 D.Lgs. n. 150/2011 che esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, co. 2, c.p.c. (Cass. civ., sent. n. 9145/2019, sent. 17212/2017; Cass. civ., ord. n.
8806/2015; Cass. civ., sent Cass. civ., sent. n. 9557/2014).
D'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (cfr. in tali termini la già richiamata Cass.
17212/2017).
2. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
2.1. Parte appellata ha dedotto, nel giudizio di primo grado, di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. 07120150023537054, a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione;
ha, pertanto, agito nel presente giudizio avverso tale estratto di ruolo. L'opposizione, conformemente a quanto eccepito dall'odierna parte appellante, era inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2.2. Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il
Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato
“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal
21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92. Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie,
“quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n.
21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”. Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”. Le Sezioni
Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa
(eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art. 3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561). In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il
Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
A tanto aggiungasi che nelle more è pure intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n.
190/2023 che ha espressamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, sollevate dal Giudice di Pace di Napoli e dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co. 4-bis, del
D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dall'odierno appellato in primo grado, non costituisce, in concreto, Controparte_4
un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio.
2.3. Donde, l'appello deve essere accolto ed in integrale riforma della sentenza di primo grado va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da . Controparte_5
3. All'accoglimento dell'appello segue di diritto ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamentazione delle spese di lite con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio.
Ritiene il Tribunale che la novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) ne giustifichi la integrale compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
3.1. Il buon esito dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti per dare atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 2356/2023 resa dal Giudice di
Sant'Anastasia pubblicata in data 4.07.2023, dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da
[...]
; Controparte_1 2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Nola, il 11.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare dell'11 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 155 dell'anno
2024 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F. e P.I.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 10.01.2024, dall'Avv. Vincenzo Lieto, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Avellino alla Via Annarumma n. 25;
-APPELLANTE-
CONTRO
Controparte_1
-APPELLATO CONTUMACE-
E
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. William Esposito, unitamente al quale elettivamente domicilia presso la Casa Comunale, ubicata in Piazza Gaspare di Nocera 1;
-APPELLATO - Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2356/2023 resa dal Giudice di Sant'Anastasiain materia di opposizione a estratto di ruolo.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza figurata.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione volto all'accertamento negativo ed alla declaratoria di prescrizione del credito riportato dalla cartella di pagamento n. 07120150023537054, convenne Controparte_1
in giudizio innanzi al Giudice di Pace di sant'Anastasia l' e il Controparte_3
al fine di chiedere l'accertamento dell'insussistenza e della infondatezza Controparte_2
delle pretesa creditoria, conseguente al mancato pagamento di sanzioni per violazioni del C.d.S. dell'anno 2015 per omessa notifica della cartella, per intervenuta prescrizione e decadenza dell'amministrazione dal diritto di recuperare le somme a ruolo.
A supporto delle proprie pretese, l'opponente sostenne di aver avuto conoscenza della suddetta cartella mediante consultazione dell'estratto di ruolo eseguito presso gli Uffici dell'
[...]
. Controparte_3
1.1 Nel contraddittorio con gli enti convenuti, con sentenza n. 2356/2023 il Giudice di Pace di sant'Anastasia, affermata la propria competenza e declinata l'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo, accolse l'opposizione ritenendo prescritto il credito ed annullò la cartella di pagamento impugnata, condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario dell'attore.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello l' , censurando la Controparte_3 pronuncia di prime cure, laddove aveva ritenuto ammissibile l'opposizione avverso l'estratto ruolo.
Ha, quindi, concluso - previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza censurata - per l'accoglimento del gravame, con integrale riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
3. Sì è costituita in questa fase anche il sostenendo l'inammissibilità della Controparte_2 impugnazione dell'estratto di ruolo o in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva, con ogni conseguente statuizione in punto di spese di lite.
4. Nonostante la ritualità della notifica a mezzo pec dell'atto di citazione in appello non si è, invece, costituito l'appellato, , di cui ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia. Controparte_1
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, deve essere declinata l'ammissibilità dell'appello, per essere lo stesso stato tempestivamente notificato in data 3.01.2024 nel rispetto del termine lungo previsto dall'art. 327
c.p.c. rispetto alla pubblicazione della sentenza in data 4 luglio 2023 (non applicandosi nella specie la sospensione feriale in considerazione della natura del giudizio) ed iscritto al ruolo nei successivi dieci giorni.
1.1. Sotto altro profilo, va affermata la certa ammissibilità del gravame, benché abbia pacificamente ad oggetto una controversia il cui valore è inferiore alla somma di € 1.100,00.
Si tratta, invero, di causa avente ad oggetto una opposizione a sanzione amministrativa e, pertanto,
l'art. 113 c.p.c. non trova applicazione, dovendosi ritenere in essa compreso anche il giudizio di opposizione a una cartella di pagamento per sanzioni derivanti da violazione del codice della strada.
Varrà, in proposito, richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada trova applicazione la previsione di cui all'art, 7, co. 10 D.Lgs. n. 150/2011 che esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, co. 2, c.p.c. (Cass. civ., sent. n. 9145/2019, sent. 17212/2017; Cass. civ., ord. n.
8806/2015; Cass. civ., sent Cass. civ., sent. n. 9557/2014).
D'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (cfr. in tali termini la già richiamata Cass.
17212/2017).
2. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
2.1. Parte appellata ha dedotto, nel giudizio di primo grado, di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. 07120150023537054, a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione;
ha, pertanto, agito nel presente giudizio avverso tale estratto di ruolo. L'opposizione, conformemente a quanto eccepito dall'odierna parte appellante, era inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2.2. Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il
Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato
“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal
21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92. Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie,
“quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n.
21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”. Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”. Le Sezioni
Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa
(eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art. 3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561). In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il
Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
A tanto aggiungasi che nelle more è pure intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n.
190/2023 che ha espressamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, sollevate dal Giudice di Pace di Napoli e dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co. 4-bis, del
D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dall'odierno appellato in primo grado, non costituisce, in concreto, Controparte_4
un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio.
2.3. Donde, l'appello deve essere accolto ed in integrale riforma della sentenza di primo grado va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da . Controparte_5
3. All'accoglimento dell'appello segue di diritto ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamentazione delle spese di lite con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio.
Ritiene il Tribunale che la novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) ne giustifichi la integrale compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
3.1. Il buon esito dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti per dare atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 2356/2023 resa dal Giudice di
Sant'Anastasia pubblicata in data 4.07.2023, dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da
[...]
; Controparte_1 2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Nola, il 11.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo