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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 5.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3379/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.4770/2024 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata il 29.10.24
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to N. Correra Parte_1
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to A. Paone
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 28.11.2023 impugnava il licenziamento Parte_1 per giusta causa irrogatogli con provvedimento dell'8.8.2023 dalla società resistente.
Esponeva il ricorrente di essere stato dipendente della
[...]
(società operante nell'ambito dei servizi per Controparte_2 telecomunicazioni) dal 5.7.1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time e mansioni di operaio, livello C2 del CCNL Metalmeccanico;
che nel corso del rapporto di lavoro non aveva mai ricevuto contestazioni disciplinari;
che da ultimo era stato destinato alle mansioni di installatore reti TLC Rame ed addetto alla sede di Casandrino;
che in data 28.7.2023 riceveva la seguente contestazione disciplinare:
“Ai sensi e per gli effetti dell'art.7 Legge 300/70, e delle norme del CCNL applicato al suo rapporto Le contestiamo i seguenti gravi fatti a Lei riferibili in via autonoma e distinta gli uni dagli altri. Lei è dipendente della nostra azienda, addetto alla sede di
Casandrino con la qualifica di operaio con mansioni di installatore reti TLC Rame ed in ragione della duratura collaborazione con la nostra società è ben a conoscenza dei valori cui la nostra società si ispira finalizzati al rispetto-assoluto ed incondizionato-dei principi di correttezza, lealtà ed integrità sia nell'adempimento delle mansioni che nelle relazioni interne ed esterne. Detti valori sono racchiusi all'interno del Codice etico approvato da -cui CP_1 ciascun dipendente, lei compreso, è tenuto a conformarsi-, il quale sin dalle premesse prescrive “il presente codice etico si pone
l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei principi e dei valori che caratterizzano le attività di alla cui osservanza CP_1 sono tenuti tutti coloro che intrattengono, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni con la società (amministratori, dipendenti, consulenti, clienti, fornitori, partners). Il presente codice etico
è quindi un insieme di regole comportamentali e di principi che la
adotta e che vuole rendere pubblici, come concreta espressione CP_1 del proprio impegno nei confronti di tutti i soggetti portatori di interesse, anche secondo le Best Pratices attualmente in essere per le società quotate e quanto previsto dal Global Impact “ il patto globale” che unisce le imprese, agenzie dell'ONU e organizzazioni del lavoro e della società civile nel promuovere la responsabilità sociale dell'impresa attraverso il rispetto dei diritti umani e
pag. 2/29 della tutela del lavoro e dell'ambiente. Ancora all'interno del
Codice etico in parola, al paragrafo 7.2 “rapporti con il personale” si legge che la società esige che nelle relazioni di lavoro non si verifichino molestie di alcun genere quali, ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori
o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli e impedimenti alle prospettive professionali altrui. Sempre in tema di doveri comportamentali su lei gravanti si richiama quanto previsto all'articolo 1 sezione IV titolo V del CCNL applicato al suo rapporto di lavoro che alla lettera C) prevede “Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.” nonché quanto previsto all'articolo 1 della Sezione IV del
Titolo VII del CCNL prevede che: “Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. I rapporti tra i lavoratori,
a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione. In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione ed urbanità. Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.....inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente Contratto, nonché quelle impartite dai superiori, avere
pag. 3/29 cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.”
Ciononostante abbiamo appreso che recentemente e in più occasioni
Lei ha adottato un comportamento maleducato offensivo aggressivo nei confronti dei suoi colleghi e per nulla consono all'ambiente di lavoro. Valga il vero.
I In data 23 maggio 2023 l'assistente tecnico Sig. e Testimone_1 il suo responsabile sono stati contattati dal suo Testimone_2 collega Sig. il quale, visti i numerosi RT scontri verbali che si erano verificati tra di Voi, attesa anche la esistente incompatibilità caratteriale e la sua reticenza nel dimostrarsi collaborativo con il collega, richiedeva di essere assegnato ad un'altra squadra di lavoro. A seguito di ciò, in data
29.05.2023 entrambi siete stati convocati presso la sede della
Casandrino alla presenza del suo responsabile e Testimone_2 degli AT In tale occasione il suo Testimone_1 Persona_1 superiore signor dopo averla redarguita verbalmente, le ha Tes_2 ribadito la necessità di essere maggiormente responsabile dei suoi comportamenti e di evitare atteggiamenti ostili e poco collaborativi verso il suo collega al fine di garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione nel suo complesso.
II Ancora in data 21 luglio u.s. Lei e il suo collega di lavoro Sig.
eravate in trasferta presso il Comune di Corato in RT
Puglia per l'attività di delivery FT IM . Il Sig. RT alle ore 9.15 di detta giornata contattava il Sig. suo Tes_2 superiore gerarchico e regional manager della nostra società per comunicargli di voler anticipare il rientro dalla trasferta in
Puglia a causa dell'ennesimo diverbio verbale avvenuto con Lei. Più
pag. 4/29 in particolare il Sig. riferiva che la sera del RT
20.07.2023 Lei accusava lo stesso di essere troppo aziendalista e di accettare ogni decisione dell'azienda e contestualmente lo intimoriva minacciandolo che avrebbe contattato il sindacato per richiedere un intervento al fine di evitare il ripetersi di tali comportamenti. Inoltre lei aggrediva ed accusava ulteriormente il suo collega perchè a suo dire l'azienda non le avrebbe RT riconosciuto il compenso per l'attività straordinaria svolta il 15 luglio 2023 seppur il Vostro superiore gerarchico Sig. Tes_2
avesse garantito che era stato tutto regolarmente inserito
[...] nel sistema informatico senza che il SI avesse RT alcun potere decisionale in merito. Al contempo data la situazione il Sig richiedeva espressamente al Sig. di RT Tes_2 essere assegnato ad un'altra squadra così da evitare il ripetersi di ulteriori alterchi, divenuti sempre più frequenti e di intensità maggiore finanche pericolosi per il proprio stato di salute già minato da precedenti malanni avendo in passato anche subito un infarto. Tali fatti venivano peraltro confermati dal Sig.
[...]
assistente tecnico attualmente in Puglia ed impegnato Tes_3 sulla gestione delivery per il cliente IM il quale dopo essere stato contattato e informato dal Sig. della decisione RT di rientrare a Napoli anticipatamente e in maniera autonoma a causa dell'alterco avvenuto la sera precedente con il Sig. T_ contattava il Sig per riferirgli di quanto a sua Tes_2 conoscenza. Il Sig , dunque, si vedeva costretto a Tes_2 sciogliere la squadra composta da lei e dal sig
[...]
, come richiesto da quest'ultimo, assegnando al collega RT di lavoro Sig. al contempo affidando a Lei Persona_2
l'attività di Assurance e delivery rame presso il cantiere di
Casandrino (NA).
pag. 5/29 III In via distinta ed autonoma Le contestiamo il grave comportamento da Lei tenuto il successivo 24 luglio u.s. In detta giornata alle ore 9.00 durante il suo normale turno di lavoro , allorquando lei si trovava presso il cantiere di lavoro di
Casandrino per recuperare le attrezzature utili allo svolgimento delle sue mansioni alla presenza dei suoi superiori gerarchici i
Sig.ri e nonché del sig. Testimone_1 Persona_1 Per_3
impiegato presso il magazzino e che in quel momento era presso
[...]
i servizi igienici annessi ai locali spogliatoi, senza alcuna apparente e valida ragione Lei accusava il Sig. di aver RT raggiunto il suo scopo e cioè di averlo messo in difficoltà. Sicchè con uno scatto improvviso di ira, Lei si è improvvisamente innervosito e sebbene il Sig. abbia tentato reiteratamente di Per_1 calmarla Lei lo ha deliberatamente ignorato e si è scaraventato contro la porta del bagno all'interno degli spogliatoi di servizio del cantiere di Casandrino sferrando una violenta manata contro il vetro della stessa, noncurante peraltro del fatto che nelle immediate vicinanze ci fossero i predetti colleghi di lavoro. Per
l'effetto il vetro è andato in frantumi e sono volati pezzi di vetro ovunque. Lei si è così procurato un profondo taglio sul dorso della mano destra e solo per mera fortuna i colleghi di lavoro ivi presenti sono rimasti illesi.
IV Ancora in via distinta ed autonoma rileviamo che le sue condotte sopra descritte hanno avuto conseguenze negative per l'azienda sia in termini di danni patrimoniali che per l'immagine e la reputazione della nostra organizzazione integrando un pessimo modello di condotta per i suoi colleghi di lavoro creando altresì disagi dal punto di vista produttivo. Ed infatti a seguito della rottura della finestra l'accesso ai locali aziendali adibiti a servizi igienici è stato temporaneamente inibito e ciò al fine di permettere la pulizia delle macchie di sangue a terra, la rimozione dei pezzi di vetro
pag. 6/29 nonché la sostituzione della finestra. Inoltre a causa del suo gesto inconsulto l'A.T. SI è stato costretto ad Persona_1 abbandonare la sua posizione di lavoro per accompagnarla presso
l'Ospedale di Frattamaggiore dove le sono state prestate le necessarie cure mediche sottraendo quindi tempo al resto delle maestranze lavorative regolarmente impiegate nell'attività di lavoro con evidente danno alla produzione. In ragione di tutto quanto sopra la invitiamo a presentare le sue giustificazioni entro cinque giorni dalla ricezione della presente comunicazione”.
Tutto ciò premesso il ricorrente eccepiva la nullità/illegittimità del provvedimento eccependo: la doppia sanzione irrogata dal datore di lavoro per il primo episodio contestato (posto che il lavoratore era stato già redarguito verbalmente); la mancanza di specificità delle contestazioni;
la inesistenza della giusta causa non essendosi i fatti svolti come narrato;
la mancanza di prova in ordine ai fatti contestati e la insussistenza degli stessi;
il difetto di proporzionalità in relazione alla sanzione irrogata.
Il ricorrente formulava quindi le seguenti conclusioni:
a) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e comunque l'illegittimità del licenziamento disposto in quanto la contestazione disciplinare è generica e perchè non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza dei fatti contestati e/o perchè il licenziamento è sproporzionato. Per l'effetto ordinare alla convenuta di reintegrare immediatamente esso ricorrente nel suo posto di lavoro con condanna al pagamento del conseguente risarcimento del danno e/o indennità risarcitoria in misura pari ad un'indennità commisurata a tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, da calcolarsi sulla base della retribuzione globale di fatto, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento pag. 7/29 del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, comunque ad un'indennità non inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto e/o non superiore alle 12 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; b) solo in subordine qualora il Giudice del Lavoro adito accerta che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotta dal datore di lavoro dichiari risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanni il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Costituitasi in giudizio la società ricorrente chiedeva il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto formulando le seguenti conclusioni: rigettare integralmente le domande tutte proposte da parte ricorrente e respingere il ricorso ex adverso proposto, anche allo stato degli atti, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, assolvere da ogni Controparte_1
e qualsivoglia domanda ivi contenuta e da ogni conseguenza pregiudizievole e, comunque, accertare e dichiarare non dovute dalla
Società esponente, in tutto o in parte, le somme richieste con il ricorso avversario. In via subordinata: occorrendo, e nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non ravveda la sussistenza di una giusta causa del licenziamento del ricorrente, si chiede accertare e dichiarare i fatti contestati come integranti la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, eventualmente derubricando il licenziamento, limitando il risarcimento del danno pag. 8/29 da liquidarsi in favore del ricorrente alla misura della indennità di mancato preavviso contrattualmente prevista. In via di ulteriore subordine: per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesto
Ill.mo Tribunale dovesse accertare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 5, L. n. 300 del 1970 dichiarare risolto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, limitando il pagamento da parte della Società in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria nella misura minima o nella diversa ritenuta di giustizia. In via gradatamente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, L. n. 300 del 1970, dichiarare risolto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, limitando il pagamento da parte della Società in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria nella misura minima o nella diversa ritenuta di giustizia. In via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma
4, L. n. 300 del 1970, accertare se il sig. Parte_1 successivamente al licenziamento, ha percepito redditi in forza di altri rapporti di lavoro e/o di collaborazione e/o di indennità di disoccupazione e, per l'effetto, detrarre tali importi dalle somme eventualmente spettanti al ricorrente. In via di estremo subordine e di eccezione di compensazione: nella denegata ipotesi di ricostituzione del risolto rapporto di lavoro, condannare il ricorrente a restituire alla Società, anche mediante compensazione totale o parziale rispetto alle somme a questi eventualmente dovute a titolo di indennità risarcitoria, quanto da lui già percepito a titolo di TFR e altre competenze di fine rapporto, oltre interessi pag. 9/29 legali e rivalutazione dal versamento alla effettiva restituzione, compensando altresì le eventuali indennità risarcitorie che la
Società fosse tenuta a pagare al ricorrente con ogni ulteriore reddito percepito da quest'ultimo successivamente al licenziamento, in forza di altri rapporti di lavoro e/o di collaborazione e/o indennità di disoccupazione percepite, nella misura che risulterà accertata in corso di causa.
Dopo vari rinvii richiesti dalle parti per tentativi di conciliazione, disposta ed espletata prova testi, il Tribunale di
Napoli Nord rigettava la domanda (pur ritenendo che per il primo episodio la datrice di lavoro non aveva assolto l'onere probatorio circa la reale sussistenza del fatto addebitato), compensando le spese di lite.
Propone appello allegando: Parte_1
-che la ricostruzione dei fatti operata dall'azienda nella lettera di contestazione non è assolutamente veritiera;
-che in ordine al primo episodio del 23 maggio non era vero che il responsabile lo aveva redarguito essendosi limitato a dire Tes_2
a lui ed allo (parimenti convocato) “ed a questa età RT fate ancora queste cose!”,
-che l'incompatibilità caratteriale con non ha mai RT creato problemi sull'esecuzione del lavoro,
-che nonostante fosse evidente la incompatibilità caratteriale la squadra non è stata mai sciolta,
-che la condotta citata è stata già sanzionata con un richiamo verbale, con conseguente impossibilità per la società di esercitare due volte il potere disciplinare per uno stesso fatto,
-che in ordine al secondo episodio del 21 luglio contestato lo aveva riferito che lui lo avrebbe anche minacciato di RT contattare il sindacato per richiedere un intervento “al fine di evitare il ripetersi di tali comportamenti” e che lui avrebbe pag. 10/29 accusato di una giornata di straordinario non segnata, RT condotte che non integrano alcun rilievo disciplinare,
-che era stata ascoltata solo la versione di sui fatti RT di causa,
-che la discussione con aveva riguardato la richiesta RT di rientrare il 4 agosto, in presenza di altri due colleghi
[...]
e e che il giorno dopo il collega CP_3 Persona_4 Per_4 gli aveva riferito che era andato via;
che, contattato RT
quest'ultimo gli aveva detto di rientrare Testimone_1 comunicandogli che da lunedì sarebbe passato a svolgere la vecchia mansione,
-che in relazione al terzo episodio contestato del 24 luglio alle ore 9.00 egli stava recuperando le attrezzature utili allo svolgimento delle sue mansioni alla presenza dei suoi superiori gerarchici i e nonché di Testimone_1 Persona_1 Per_3
ma non aveva parlato di e non era presente
[...] RT Per_5
; egli era scivolato nei bagni dello spogliatoio ed aveva
[...] sbattuto con la mano contro il vetro del bagno;
era stato accompagnato in ospedale dove aveva riferito che si era trattato di infortunio sul lavoro,
-che quando era stato convocato all'INAIL, su suggerimento di e di aveva dovuto dire che si era fatto male battendo Tes_2 Per_1 il pugno contro il vetro,
-che non era vero che aveva volutamente rotto il vetro, ma era scivolato e nessuno era presente,
-che in ordine al quarto punto la contestazione era squallida in quanto gli si rimproverava che era stato necessario pulire i bagni dalle macchie di sangue e dal vetro, che si era dovuta sostituire la finestra, che il aveva perso tempo sul lavoro per averlo dovuto Per_1 accompagnare in ospedale, senza tener conto che egli era scivolato e si era fatto male a causa del fatto che i bagni non erano a norma pag. 11/29 con l'utilizzo anche di antiscivolo a terra o di pavimenti antiscivolo,
-che i comportamenti materiali tenuti non sono idonei ad integrare la giusta causa di licenziamento né se si considerano singolarmente né se si considerano nel loro insieme,
-che volendo dar credito alla versione dell'azienda il suo scatto d'ira sarebbe giustificato dalla condotta dell'azienda che non aveva creato un ambiente sicuro e sereno, atteso che da maggio egli aveva chiesto di andare via dalla squadra con per RT incompatibilità di carattere senza mai essere stato preso in considerazione,
-che non potevano essere vanificati 35 anni di servizio senza alcuna contestazione disciplinare per uno scatto d'ira che non aveva nuociuto ad alcuno,
-che gli episodi contestati sono quattro e non due come erroneamente ritenuto dal primo Giudice e che erano stati ritenuti insussistenti ben tre addebiti,
-che la sussistenza del fatto occorso il 24.07.2023 si è basata sulle testimonianze di e che il Giudice di prime cure ha Tes_1 Per_1 considerato concordanti ed “abbastanza precise”, ma che invece sono discordanti e non precise in quanto il aveva riferito di aver Tes_1 assistito alla discussione all'esterno del magazzino e poi, contraddicendosi, che la stessa era avvenuto nel corridoio antistante lo spogliatoio,
-che il teste aveva detto di non ricordare “di aver ricevuto Tes_1 delle telefonate dal signor o dal signor in cui RT T_ gli stessi mi riferivano gli screzi avuti presso il cantiere in
Puglia dove entrambi erano destinati…” mentre il teste RT aveva riferito di aver chiamato e chiedendo di Tes_1 Tes_2 essere assegnato ad un'altra squadra,
pag. 12/29 -che il teste non aveva riferito di aver parlato con lui nel Per_1 mentre era seduto sulla panchina dello spogliatoio, mentre il Tes_1 aveva dichiarato “Preciso che quando mi sono avvicinato ai colleghi il signor ed il signor erano sull'uscio dello spogliatoio Per_3 Per_1 mentre il signor era seduto su una panchina all'interno dello T_ stesso e parlavano”,
-che il aveva dichiarato il , si era messo a piangere, Per_1 Tes_1 mentre il non aveva fatto menzione di tale circostanza, Tes_1
-che il Giudice ha completamente disatteso la testimonianza di
, Tes_4
-che il Giudice di prime cure a fronte dei plurimi fatti contestati
(tutti insussistenti) ha proceduto erroneamente ad esaminarli in modo atomistico mentre essi, nella loro narrazione, erano concatenati,
-che la considerazione unitaria di tutti i fatti (le divergenze con
, l'abbandono del posto di lavoro da parte dello RT
, la decisione aziendale di toglierlo dai lavori sulla RT fibra facendolo ritornare alla vecchia mansione sul rame a
Casandrino e lasciando invece ancora caposquadra per i RT lavori sulla fibra) avrebbe reso comprensibile che non sussisteva alcuna giusta causa di licenziamento ex art 2119 c.c. e/o quantomeno che la sanzione espulsiva era palesemente sproporzionata,
-che la mattina del 24.07.2023 mentre scaricava il furgone per dover rimanere a Casandrino sulla rete rame egli era turbato perchè riteneva ingiuste le decisioni aziendali,
-che il Giudice di primo grado ha omesso qualsivoglia valutazione delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, non dando rilevanza allo stato di turbamento psichico transitorio di esso ricorrente che si considerava vittima di un'ingiustizia,
pag. 13/29 -che il giudizio sulla proporzionalità non è stato motivato in modo sufficiente, non avendo il GL fornito alcuna spiegazione al riguardo,
-che il CCNL di categoria prevede relativamente al licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità a) grave insubordinazione ai superiori;
b) furto nell'azienda; c) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti, o documenti dell'azienda; d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda; h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione, ma che lui non ha danneggiato volontariamente il vetro del bagno poiché è scivolato,
-che nella lettera di licenziamento la datrice ha valutato i comportamenti complessivamente per cui il venir meno di ben tre addebiti a fronte di quattro contestati sicuramente deve portare ad una diversa valutazione della vicenda complessiva, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, la reintegra nel posto di lavoro, con il risarcimento del danno non superiore alle 12 mensilità e regolarizzazione contributiva, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra nel posto di lavoro, per insussistenza dei fatti e/o sproporzione della sanzione espulsiva, in subordine la tutela ex art.18 comma 5 Statuto lavoratori per assenza di giusta causa, vinte le spese del doppio grado.
pag. 14/29 La avversa l'appello e propone Controparte_1 appello incidentale.
Quanto alle difese in merito all'appello spiegato dal T_ eccepisce:
-che dalla certificazione di agibilità rilasciata dal Comune di
Casandrino (NA) la sede aziendale sita nel predetto comune e tutti i relativi locali sono a norma di legge sin dal 2013,
-di aver presentato nei termini di legge denuncia di infortunio con riferimento all'evento occorso al il 24 luglio 2023, dando T_ atto di quanto accaduto,
-che il 24 luglio 2023 il non era scivolato negli spogliatoi T_ di Casandrino come emergeva, oltre che dalla denuncia di infortunio all'INAIL, dalle foto della porta danneggiata ed in particolare del vetro rotto che riporta la forma del pugno dell'odierno appellante, dalla posizione del vetro nella parte superiore della porta, dalla stessa ammissione di parte appellante che nell'odierno atto di appello conferma che vi è stato “uno scatto d'ira”,
-che nessuno aveva mai chiesto al di cambiare versione dei T_ fatti,
-di aver presentato formale denuncia nei confronti del sig.
dinanzi alla Procura della Repubblica del Tribunale di Tes_4
Napoli Nord, per quanto riferito in sede di testimonianza in merito alla telefonata con il , Tes_2
-che le problematiche esposte dal erano sempre state T_ ascoltate e gestite dai superiori e responsabili al pari di quelle riportate dal collega di lavoro , RT
-di aver dato la possibilità al di spiegare la propria T_ versione dei fatti altresì in sede di procedimento disciplinare,
-che il grave comportamento di aggressione e violenza verbale e fisica (a cose), tenuto dall'odierno appellante nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nella lettera del 28 luglio 2023, è stato pag. 15/29 ampiamente provato dai documenti prodotti, oltreché dimostrato dalla lunga escussione testimoniale tenutasi nel primo grado di giudizio,
-che l'episodio del 24 luglio, di vera e propria violenza, è stato, correttamente, ritenuto dal Tribunale di Napoli Nord, di per sé sufficiente a legittimare l'adozione della massima sanzione espulsiva,
-che i testimoni e entrambi presenti Persona_1 Testimone_1 al momento dell'evento, hanno confermato le circostanze narrate e la sussistenza della grave condotta contestata al , T_
-che le predette dichiarazioni collocano entrambe il T_ all'esterno dello spogliatoio e confermano la rabbia dell'odierno appellante, il forte pugno tirato dallo stesso al vetro dello spogliatoio, la rottura di tale vetro e la grave ferita riportata dal lavoratore,
-che le differenze evidenziate da controparte in ordine alle dichiarazioni sono minime e attengono, al più, a elementi marginali e privi di rilievo sostanziale, del tutto inidonei a inficiare l'attendibilità dei testimoni,
-che è corretta l'omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure delle dichiarazioni rese da trattandosi di Testimone_5 testimonianza de relato actoris e di dichiarazioni mendaci quanto al presunto colloquio con il , in realtà mai avvenuto, Tes_2
-che per danneggiare la porta e rompere la tipologia di vetro presente nello spogliatoio non basta un urto accidentale della mano ma è necessario un impatto violento, volontario e mirato,
-che ricorre l'antigiuridicità della condotta del considerata T_ singolarmente, trattandosi di condotta grave, sintomo di una personalità violenta ed irascibile, e tale da fondare la perdita del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro a prescindere dalle conseguenze patrimoniali negative eventualmente dall'azienda
(come argomentato in sentenza),
pag. 16/29 -che l'atto di violenza compiuto, privo di qualsiasi giustificazione plausibile, connotato altresì da piena consapevolezza e volontarietà, rappresenta un comportamento assolutamente incompatibile con i doveri di correttezza, lealtà e collaborazione che devono caratterizzare ogni prestazione lavorativa,
-che erra l'appellante nel ritenere che una valutazione complessiva di tutte le condotte (anche quelle ritenute dal Giudice di prime cure sussistenti ma non rilevanti sul piano disciplinare) avrebbe consentito di escludere la sussistenza della giusta causa di licenziamento, in quanto nella contestazione disciplinare che ha preceduto il licenziamento i fatti sono stati esplicitamente individuati e contestati in maniera distinta e autonoma gli uni dagli altri, a conferma della volontà datoriale di attribuire rilevanza disciplinare a ciascuno di essi singolarmente considerato,
-che comunque secondo il consolidato principio di diritto richiamato dal Giudice di prime cure «qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione espulsiva. In tali circostanze non è, dunque, il datore a dover provare di aver licenziato il lavoratore solo per il complesso delle condotte addebitate. Spetta, invece, al prestatore provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro»,
-che è corretta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto il licenziamento intimato proporzionato tenuto conto che «l'episodio, sia pure unico, risulta di una gravità tale da giustificare
l'impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro», avendo il aggravato progressivamente il proprio comportamento T_ arrivando il 24 luglio 2023 a tenere una condotta inaccettabile,
pag. 17/29 indicativa di uno scarso equilibrio e di una insufficiente capacità di autocontrollo,
-che i fatti descritti integrano comportamenti tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 cc anche considerando come uno specifico animus doloso appaia, alla stregua degli elementi oggettivi (i) della consapevolezza da parte del dipendente della regola violata e della gravità del comportamento singolarmente e complessivamente tenuto, (ii) delle possibili conseguenze negative per la propria salute e quella dei colleghi di lavoro ivi presenti che il si è assunto con il suo comportamento, (iii) degli T_ svariati tentativi di far cessare i contrasti ai due dipendenti dei responsabili non ascoltati da controparte,
-che in base al CCNL applicato al rapporto di lavoro il “mero danneggiamento” del materiale aziendale sarebbe comunque punibile con la massima sanzione espulsiva ex art. 10.
In relazione all'appello incidentale la società impugna il capo di sentenza che ha dichiarato l'insussistenza del fatto in relazione agli addebiti contestati, in via distinta ed autonoma, al , T_ cioè le precedenti discussioni intervenute con ed in RT particolare quella avvenuta il 21 luglio 2023 durante una trasferta in Puglia.
La appellante incidentale rileva sul punto:
-che la sussistenza materiale delle condotte contestate è stata confermata dai testimoni escussi nel giudizio ed a conoscenza diretta detti fatti (testi e ) e che le stesse, Per_4 RT pur riconducibili a divergenze tra colleghi, sono indubbiamente rilevanti sul piano disciplinare tenuto conto del precedente colloquio avvenuto con il nell'ambito del quale il Tes_2 T_ era stato redarguito verbalmente ed invitato a tenere un comportamento maggiormente responsabile e meno ostile nei confronti pag. 18/29 del collega di lavoro, onde garantire il corretto funzionamento aziendale e considerando l'investimento economico fatto per la formazione del nell'ambito della fibra ottica, che è andato T_ totalmente perso proprio per il perdurare dell'atteggiamento poco collaborativo e ostile dello stesso e il conseguente scioglimento della squadra operativa con la riassegnazione dell'appellante alle lavorazioni in rame,
-che il Tribunale ha sottovalutato l'effettiva incidenza che le condotte contestate hanno avuto sull'organizzazione del lavoro e sull'equilibrio delle relazioni professionali all'interno del gruppo di lavoro,
-che tali accese discussioni non possono essere qualificate come semplici screzi tra colleghi, tali da non lasciar presagire ulteriori sviluppi, poiché invece un'evoluzione c'è stata, ovvero il gravissimo episodio accaduto il 24 luglio 2023 presso la sede di
Casandrino.
La società, infine, ripropone le ulteriori eccezioni di cui alla memoria difensiva di primo grado e cioè:
-in via meramente subordinata, e occorrendo, di eccezione riconvenzionale, eccepisce che, quand'anche i fatti contestati all'odierno appellante fossero ritenuti inidonei ad integrare la giusta causa di risoluzione del rapporto, tali condotte, secondo una misurata valutazione di proporzionalità, sarebbero comunque quanto meno tali da costituire un notevole inadempimento contrattuale e legittimare, pertanto, un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, sì che il provvedimento espulsivo rimarrebbe in ogni caso confermato, ancorché con il riconoscimento all'odierno appellante dell'indennità sostitutiva del preavviso,
-in via meramente subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui tale provvedimento fosse ritenuto illegittimo e, al contempo, fosse ritenuto applicabile il regime sanzionatorio di cui all'art.
pag. 19/29 18, comma 4, L. n. 300/1970, eccepisce che, ai fini della compensazione dell'eventuale risarcimento del danno in denegata ipotesi dovuto al lavoratore occorrerebbe tener conto del c.d. aliunde perceptum che lo stesso ha conseguito, sia a fronte della percezione dell'indennità di disoccupazione (Naspi), che svolgendo diversa attività lavorativa, nel periodo da agosto 2023 sino al momento dell'eventuale sentenza di condanna, oltreché dell'aliunde percipiendum che lo stesso avrebbe percepito dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione,
-per la denegata ipotesi di accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato all'odierno appellante e conseguente reintegra sul posto di lavoro, eccepisce di aver già corrisposto al il TFR e le spettanze di fine rapporto, chiedendone la T_ ripetizione.
La causa inizialmente assegnata al consigliere Buccheri è stata riassegnata, previo scardinamento con decreto presidenziale, al nuovo consigliere Scarlatelli;
alla odierna udienza di discussione, previo deposito di note ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
*********
In via preliminare e per rendere più logica l'esposizione delle ragioni della decisione va dichiarato improcedibile l'appello incidentale spiegato dalla non risultando lo stesso CP_1 notificato all'appellante principale ex art. 436 co.3 cpc.
Da ciò discende che la valutazione del rilievo disciplinare delle condotte contestate al dovrà concentrarsi su quanto accaduto T_ il 24 luglio 2023 avendo il Tribunale escluso la rilevanza disciplinare delle condotte verificatesi nei giorni 23.5.23 e
21.7.23 (cfr. le discussioni con il collega e non RT potendosi in questa sede rimettere in discussione tale aspetto
(coperto da giudicato stante l'improcedibilità di cui sopra),
pag. 20/29 peraltro correttamente ricostruito dal Giudice di prime cure sulla scorta del contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese proprio dal lavoratore che ha chiaramente ridimensionato quanto RT accaduto.
La ricostruzione di quanto contestato al per i giorni 23.5.23 T_
e 21.7.23 fatta nella sentenza di primo grado è condivisa dal
Collegio; il Tribunale afferma “la lettura delle testimonianze rende evidente che gli screzi avvenuti in Puglia (che lo stesso
riferisce come reciproci e legati a questioni RT caratteriali), pur essendo reali e probabilmente reiterati, non assunsero caratteri di gravità tali da comportare un vero e proprio danno all'azienda. Non risulta infatti provato alcun atteggiamento aggressivo o minaccioso, ovvero poco collaborativo tenuto dal T_ nei confronti dello e i diversi contestati risultano RT invece essere state delle semplici divergenze per ragioni di lavoro, che ben potevano portare lo a chiedere di essere RT sostituito per non essere costretto a lavorare con una persona con cui non andava d'accordo senza che ciò possa essere considerato un addebito disciplinare. Per tale contestazione deve quindi ritenersi la insussistenza del fatto” è tale giudizio è in perfetta e consequenziale aderenza alle dichiarazioni rese dal principale protagonista (insieme al ) dei presunti scontri, il quale ha T_ riferito che con l'appellante vi era “una incompatibilità di carattere e scontri reciproci” ma che “le incomprensioni erano più di temperamento che non di lavoro in quanto posso dire che il T_ era un grande lavoratore” e che a Corato di Puglia, non continuando ad andare d'accordo con il (episodio del 21.7), decise di T_ lasciare il cantiere.
Peraltro dalla stessa testimonianza dello è emerso che RT il 23.5.23, allorquando erano stati convocati dal (alla Tes_2 presenza anche del ) ambedue (sia lui che il furono Per_1 T_
pag. 21/29 invitati a non litigare ed a trovare un accordo (quindi non appare corrispondere al vero che la condotta poco collaborativa e ostile, come contestata, fosse ascrivibile al solo e non anche allo T_
). RT
Né lo ha riferito nel corso della deposizione RT testimoniale un contenuto della discussione del 21.7 con il T_ aderente a quanto oggetto di contestazione, limitandosi a riferire che dopo l'incontro di maggio con il aveva continuato a Tes_2 lavorare insieme al per un paio di mesi ma continuando a non T_ andare d'accordo, per cui, “a seguito di tali incomprensioni che ribadisco erano reciproche decisi di lasciare il cantiere e quindi un giovedì sera alla fine quasi della settimana di trasferta mi feci accompagnare alla stazione e rientrai autonomamente”; nessun riferimento ad accuse ricevute dal in ordine allo T_ straordinario del 15 luglio ovvero alla “minaccia” di richiedere l'intervento del sindacato. L'assenza di minacce o toni aggressivi è stata confermata anche dal teste , componente della squadra Per_4 di lavoro a Corato, il quale, presente alla discussione del 21.7, ne ha escluso i toni accesi.
Ciò premesso l'appello principale è infondato.
La condotta tenuta dal il giorno 24.7.23 sul cantiere di T_
Casandrino può ritenersi provata nella sua sussistenza materiale e fattuale alla luce delle concordanti deposizioni testimoniali raccolte in primo grado.
All'episodio erano presenti e i quali hanno Per_1 Tes_1 concordemente riferito che il ha sferrato un pugno al vetro T_ della porta degli spogliatoi/bagni.
Il teste ha riferito: il 24 luglio 2023 mi trovavo Testimone_1 presso il magazzino della impegnato a gestire la logistica. CP_1
Dirigendomi verso il magazzino ho visto all'esterno dello stesso il signor che discuteva con il signore e T_ Persona_3
pag. 22/29 di screzi avuti con il signor ADR: Persona_1 RT
Preciso che in realtà la discussione avveniva nel corridoio antistante lo spogliatoio ed io mi sono avvicinato. Ad un certo punto ho visto il signor che aveva un gesto di rabbia e con T_ il pugno sfondava il vetro dello spogliatoio. Sono certo che il signor era all'esterno dello spogliatoio. ADR: Preciso che T_ quando mi sono avvicinato ai colleghi il signor ed il signor Per_3
erano sull'uscio dello spogliatoio mentre il signor era Per_1 T_ seduto su una panchina all'interno dello stesso e parlavano. Dopo ciò il si è alzava e si dirigeva verso l'uscita dello T_ spogliatoio nel corridoio. Mentre nel corridoio parlava con i colleghi e avuto il gesto di rabbia che io ho narrato. Per_1 Per_3
ADR: A seguito di ciò il perdeva molto sangue ADR: Alla vista T_ del sangue ci siamo tutti allarmati ed attivati per portarlo in ospedale. ADR: Il signor è corso a prendere il kit di Pt_3 pronto soccorso per fasciargli la mano ed il è andato subito ad Per_1 avvertire il Adr: Dopodichè il signor ed il signor Tes_2 Per_1
hanno accompagnato il all'ospedale non ricordo se Tes_2 T_ con due macchine o una sola. ADR: sono certo che il ed il Per_1
erano su un'auto non ricordo il quaranta ma presumo che T_
l'abbia accompagnato in ospedale perché così mi fu riferito anche dai colleghi”.
Il teste “quel giorno io stavo scendendo Persona_1 dall'ufficio per organizzare il materiale del e l'ho visto T_ camminare dal furgone verso lo spogliatoio: preciso che era molto arrabbiato e quando gli ho chiesto cosa fosse successo mi ha detto che era arrabbiato per la situazione con lo LI. L'ho quindi invitato ad andare nello spogliatoio a sciacquarsi perché sudato e a calmarsi. ADR Ho visto che il si sedeva sulla T_ panchina nello spogliatoio, per poi uscire. In quel momento, nello spazio antistante, eravamo io, e ADR Testimone_1 Persona_3
pag. 23/29 Quando è uscito, era ancora molto arrabbiato, ed inveiva per la situazione con lo , mentre noi dicevamo di calmarsi e di RT andare a parlare con i dirigenti. All'improvviso il ha dato T_ un pugno nel vetro della porta di chiusura dello spogliatoio ed il vetro è andato in frantumi. ADR Il signor si è fatto male, ha T_ iniziato a perdere molto sangue perché ferito. ADR Sono subito corso sopra per chiamare l'ambulanza che non è arrivata;
gli altri colleghi nel frattempo erano usciti, richiamati dalle urla del
e hanno cercato di fasciarlo e poi abbiamo deciso di T_ trasportarlo in ospedale con i nostri mezzi. ADR Ho accompagnato io il all'ospedale di Frattamaggiore e con l'altra macchina ci T_ precedeva il responsabile ADR Non so cosa abbia Testimone_2 dichiarato il al pronto soccorso, in quanto l'ho lasciato T_ all'entrata e sono andato a parcheggiare. Quando sono tornato, lui era già dentro. ADR Non so se siano stati fatti dei lavori nello spogliatoio, certamente la porta è stata riparata. ADR Ricordo che il signor , presente ai fatti, si impressionò molto ed iniziò Tes_1 anche a piangere. ADR Quando sono salito, ho subito raccontato al signor quello che era successo ma quando sono ridisceso Tes_2
c'erano anche altri colleghi intorno al per cercare di T_ aiutarlo. ADR Nego che vi sia un tappetino all'ingresso e all'uscita dello spogliatoio. ADR Non ritengo possibile che il signor T_ sia scivolato in quanto l'ho visto dare il pugno al vetro della porta intenzionalmente. ADR Nego in maniera assoluta di aver chiamato il il giorno successivo, per chiedergli di non T_ dichiarare l'infortunio. Non so se ha chiamato il signor Tes_2
ADR Preciso che il pugno era stato sferrato con la porta chiusa ed eravamo tutti all'esterno dello spogliatoio”.
Non colgono nel segno le osservazioni dell'appellato volte a T_ sminuire il contenuto delle predette testimonianze sulla scorta di presunte contraddizioni ed imprecisioni.
pag. 24/29 La difesa del afferma che il si sarebbe contraddetto T_ Tes_1 avendo riferito di aver assistito alla discussione all'esterno del magazzino e poi che la stessa era avvenuta nel corridoio antistante lo spogliatoio, ma a ben leggere la deposizione il afferma Tes_1 che si stava dirigendo verso il magazzino e che ha visto che la discussione avveniva nel corridoio antistante lo spogliatoio e, quindi, si era avvicinato, quindi non vi è alcuna contraddizione, né diverse versioni del medesimo fatto.
La circostanza che il si sia poi avvicinato al luogo in cui Tes_1 avveniva la discussione è confermata dal che riferisce “ho Per_1 visto che il si sedeva sulla panchina nello spogliatoio per T_ poi uscire. In quel momento, nello spazio antistante, eravamo io,
e ”. Testimone_1 Persona_3
Né è vero che il abbia negato di aver ricevuto la telefonata Tes_1 da , essendosi limitato a riferire di non ricordare. RT
Veramente di poco conto è la mancata conferma da parte del Tes_1 dell'essersi messo a piangere come riferito dal che l'evento Per_1 lo avesse scosso lo ha dichiarato espressamente “alla vista del sangue ci siamo tutti allarmati” e l'omissione circa la circostanza del pianto (forse per un probabile pudore maschile) nulla incide sulla versione riferita.
La diversa ricostruzione offerta dal (cioè l'essere T_ scivolato) non è stata in alcun modo provata ma soprattutto appare dinamicamente impossibile.
In primo luogo si osserva che il si limita a riferire di T_ essere scivolato ma senza addurre alcuna particolare della dinamica, anzi fornendo versioni diverse in quanto in sede di interrogatorio libero ha dichiarato “ADR Sono scivolato, poi, sul tappeto e ho urtato la mano contro il vetro della porta che si è rotto”, mentre nell'atto di appello eccepisce che mancava l'antiscivolo; il T_
pag. 25/29 non chiarisce quindi se è inciampato, se è caduto a terra o se si è appoggiato al muro o alla porta.
Preme osservare che in considerazione della struttura fisica della porta (cfr. foto n.5 allegata in primo grado dalla datrice: la metà inferiore in materiale duro, tipo formica, e solo il riquadro superiore in vetro) appare impossibile che scivolando il T_ abbia potuto impattare con la mano sulla parte superiore della porta e, peraltro, con una forza tale da romperne il vetro. Inoltre dal documento 6 allegato in primo grado dalla datrice (certificato agibilità del 9.5.13 rilasciato dal Comune di Casandrino) risulta che le strutture del cantiere erano a norma, quindi si presume l'assenza negli spogliatoi di elementi di pericolo e causativi di scivolamenti, anche alla luce della dichiarazione testimoniale del che ha escluso la presenza di un tappeto negli spogliatoi. Per_1
Infine tutti i testimoni hanno riferito che il pugno è stato sferrato allorquando il era già uscito dallo spogliatoio e T_ non come riferito dallo stesso (cfr. libero interrogatorio) mentre stava entrando (con la porta chiusa) per andare a sciacquarsi il viso.
La contestazione relativa al comportamento tenuto dal il 24 T_ luglio 2023 deve, quindi, ritenersi provata e aderente alla ricostruzione di cui alla contestazione disciplinare: ha volontariamente tirato un pugno alla porta a vetro, rompendolo e ferendosi alla mano.
Il Collegio ritiene, in adesione alla statuizione di cui alla sentenza di primo grado, che tale condotta, da sola, sia idonea a giustificare la sanzione espulsiva comminata anche sotto il profilo della proporzionalità.
In ordine a tale aspetto deve chiarirsi come nella lettera di licenziamento la datrice ha valutato i comportamenti sia singolarmente sia complessivamente donde la possibile rilevanza ai pag. 26/29 fini della valutazione della sanzione espulsiva di una sola delle condotte poste in essere dal lavoratore, come già argomentato dal
Giudice di primo grado e affermato più volte dalla Suprema Corte
(cfr. sentenza n.26764/19 “in tema di licenziamento disciplinare, nel caso di pluralità di addebiti, l'insussistenza del fatto contestato attorno alla quale ruota la disciplina di cui all'art.
18, comma 4, st.lav. novellato, è configurabile solo qualora nessuno degli addebiti - ciascuno autonomamente considerato da presumere base idonea per giustificare la sanzione - sia sussistente o se, comunque, possa dirsi che anche i fatti accertati come verificatisi siano disciplinarmente del tutto irrilevanti”, sentenza n.24574/13
“in tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, non occorre che l'esistenza della "causa" idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice - nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di grave inadempimento richiesto dall'art. 2119 cod. civ.”, conformi sentenze nn.18836/17,
2579/09, 12195/14 ex plurimis).
In primo luogo si rileva che il CCNL di settore punisce con il licenziamento senza preavviso il danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione (cfr. art.10, lettera B, punto d) quindi una condotta perfettamente sovrapponibile a quella realizzata dal . Ed invero la condotta dello stesso T_ di danneggiamento del vetro è stata indubbiamente dolosa, avendo i testi riferito concordemente della azione deliberata dello stesso.
Quanto all'elemento psicologico, sul quale il insiste, il T_
Collegio osserva che non è emerso che la mattina del 24.7 vi sia pag. 27/29 stato un qualche motivo che avesse potuto scatenare il gesto inconsulto del , non vi era stata alcuna provocazione, alcuna T_ aggressione verbale nei suoi confronti, alcuna discussione con chicchessia;
né l'eventuale presenza di un turbamento (comunque riferibile a fatti verificatisi alcuni giorni prima) potrebbe giustificare o far scemare la gravità del gesto, peraltro pericoloso per sé (ed infatti il si è ferito e non lievemente) e per gli T_ altri colleghi presenti;
turbamento che peraltro, dalle deposizioni testimoniali rese (cfr. l'invito ad andarsi a “sciacquare la faccia”), appare più configurare una condizione di rabbia ed insofferenza che non un intimo turbamento.
Come rilevato dalla datrice di lavoro il ha mostrato uno T_ scarso equilibrio ed una insufficiente capacità di autocontrollo nonché una sostanziale indifferenza al rispetto dei propri obblighi
(civili oltre che lavorativi), nonché delle cose e delle persone, mettendo a repentaglio anche l'incolumità dei colleghi presenti. Il comportamento posto in essere appare pienamente idoneo a recidere il vincolo fiduciario in quanto sussumibile nella ipotesi del CCNL sopra richiamato e attesane la gravità descritta anche sotto il profilo soggettivo.
Le spese del grado vanno compensate per metà attesa la parziale reciproca soccombenza ex improcedibilità dell'appello incidentale, per il resto seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
pag. 28/29 La Corte, dunque, dà atto della sussistenza del presupposto processuale sia in relazione all'appello principale, sia in relazione all'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara improcedibile l'appello incidentale,
-rigetta l'appello principale,
-compensa per metà le spese di lite del presente grado e condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della restante metà che liquida in euro 1.737,00 oltre iva, cpa
[...]
e rimb. forf. 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 5.6.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 29/29