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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/07/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Gop dott. Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 645 / 2020 R.G.A.C. (cui sono riunite le nn. 658/2020 e n
670/2020), avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria,
promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Francesco Guastella
Ricorrente
Da
nata in [...] il [...] CF , rapp.ta e CP_1 CodiceFiscale_2
difesa dall'Avv Francesco Guastella
Ricorrente
e da nata in [...] il [...] CF , Controparte_2 CodiceFiscale_3
rapp.ta e difesa dall'Avv Francesco Guastella
Ricorrente
Pagina 1 Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
I ricorrenti, premesso di aver lavorato in qualità di braccianti agricoli nell'anno 2015 per
87 giornate (il Terzo), 2016 per 78 giornate (la ) e nel 2016 e 2017 per 102 CP_1
giornate l'anno ( , chiedevano il riconoscimento delle medesime prestate alle CP_2
dipendenze dell'azienda agricola La e delle correlate prestazioni CP_4
previdenziali (indennità di disoccupazione agricola e ANF).
CP_ L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, contestando l'effettività delle prestazioni lavorative denunciate dall'azienda agricola presunta datrice.
***
I ricorsi sono infondati.
I ricorrenti non hanno fornito adeguata prova in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti per le prestazioni previdenziali oggetto di causa.
Ed invero l'art 32 L 29 aprile 1949 n 264 cosi recita “L'obbligo dell'assicurazione
contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera
retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed
assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e
compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività
agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino
iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949,
Pagina 2 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è
richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità
e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Nel settore dell'agricoltura, quindi, il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali
è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione nei relativi elenchi nominativi.
E' necessario pertanto l'effettivo svolgimento delle giornate lavorative richieste e la registrazione delle stesse in appositi elenchi nominativi.
L'iscrizione in detti elenchi integra una situazione giuridica abilitante, che, nel caso di
CP_ specie, risulta mancare, avendo l' disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra l' e tutti gli odierni ricorrenti, con conseguente Parte_2
cancellazione di questi dagli elenchi dei lavoratori agricoli dei rispettivi comuni relativamente agli anni in contestazione.
Ciò posto, al fine di provare il preteso diritto all'iscrizione nei suddetti elenchi, i ricorrenti devono fornire rigorosa prova, secondo i canoni generali dettati dall'art. 2697
c.c., in ordine all'effettività della prestazione agricola della quale è chiesta la registrazione.
Infatti, come più volte ribadito dalla Suprema Corte in materia di disconoscimento,
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di
agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_3
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una
facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in
tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del
rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in
Pagina 3 giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio
2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ., sez. lav., 2 agosto 2012, n. 13877, che ha precisato che “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato
all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni
previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in
regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il
lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato
adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel
caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del
riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di
fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti
di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il
giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione,
che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve
pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza
dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla
causa”.
Ne deriva che l'iscrizione negli elenchi agricoli costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola salvo che l'istituto previdenziale ne contesti le risultanze, per avere accertato, in esito ad ispezione, la natura fittizia del rapporto di lavoro agricolo denunciato. In tale ipotesi, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il reale svolgimento della prestazione lavorativa per il numero di giornate previsto dalla legge.
Pagina 4 Onere probatorio ancora più rigoroso ove emergano elementi di giudizio idonei a mettere in dubbio l'effettività delle prestazioni lavorative di cui si chiede la registrazione.
Ebbene, tale onere non può certo ritenersi assolto mediante la produzione documentale depositata dai ricorrenti, ovvero e le buste paga trattandosi di atti di provenienza CP_5
unilaterale da parte del datore di lavoro e aventi rilevanza meramente formale, che non danno certezza circa l'effettività della prestazione lavorativa per il numero di giornate prescritte dalla legge quale presupposto indispensabile per il sorgere del rapporto assicurativo.
Nel caso di specie, dalle verifiche condotte dal servizio di vigilanza ispettiva dell' i cui esiti sono confluiti nel verbale del 22.10.2018 acquisito al processo, CP_3
risulta che l' ha denunciato un numero di assunzioni Parte_2
in realtà riconducibili ad altre ditte.
Dal verbale di accertamento è emersa la totale assenza della medesima Parte_2
dall'azienda, ed una complessiva confusione nella gestione della conduzione lavorativa dei braccianti che di fatto, pur denunciati dalla operavano per conto di altre Pt_2
ditte appartenenti alla famiglia ( Per_1
Le risultanze del verbale ispettivo, inoltre, sono state ulteriormente confermate tramite
CP_ la deposizione testimoniale del teste di (sentito nei nn 658 e 670 / Testimone_1
2020), che ha riferito di rapporti lavorativi fittizzi fra cui quello dei ricorrenti.
Va altresì evidenziato che con sentenza n. 775 / 2025 di questo Tribunale, è stato rigettato il ricorso promosso avverso il superiore verbale di accertamento (che pertanto
è, allo stato, definitivo) da cui derivano successivamente tutti i disconoscimenti operati
CP_ da fra cui quello in oggetto.
Stando così le cose, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può, come detto, essere desunta dalla documentazione prodotta dai
Pagina 5 ricorrenti, che attesta dati dichiarati dalle stesse parti del rapporto messo in contestazione e si colloca in un quadro probatorio oggettivamente incerto, nel quale gli elementi raccolti non sono decisivi perché privi di sufficiente consistenza ed univocità.
La prova orale dedotta inoltre non fornisce adeguata dimostrazione dell'impegno lavorativo dei ricorrenti.
Invero il teste ha dichiarato di avere lavorato presso altre aziende nelle Testimone_2
vicinanze di quella in cui lavoravano i ricorrenti. Non sa rispondere su chi fosse il datore di lavoro;
non sa rispondere sui periodi lavorativi;
riferisce di non avere mai visto la sigra dare direttive agli operai. Pt_2
Il teste riferisce di avere lavorato anche lui in terreni vicini a quelli in cui Tes_3
lavoravano i ricorrenti;
riferisce di non avere visto il Terzo tutti i giorni;
di non ricordare i periodi dell'anno in cui lo vedeva al lavoro;
sulle ricorrenti e CP_1
riferisce di averle viste sui luoghi di lavoro, ma di non ricordare i periodi;
CP_2
riferisce inoltre di non avere mai visto la sigra dare direttive agli operai. Pt_2
La prova fornita in conclusione non è adeguatamente dettagliata, spesso confusa e generica, con riferimento alle modalità concrete di svolgimento della prestazione e pertanto inidonea all'accertamento dei presupposti del diritto fatto valere, il cui onere probatorio è a carico dei ricorrenti.
Non è stato pertanto dimostrato l'impegno lavorativo complessivamente sufficiente ad integrare il requisito quantitativo previsto dalla legge per beneficiare della prestazione previdenziale oggetto di causa;
a fronte di contro di un accertamento ispettivo molto dettagliato, motivato e preciso, confermato con la sentenza di cui sopra.
Quanto sopra conduce al rigetto del ricorso, anche sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad
una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il
criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti
Pagina 6 allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia
stato superato” (Cass. civ., 28 settembre 2006, n. 21028, in motivazione).
CP_ Sulle spese: le spese seguono la soccombenza tra il e nulla sulle Parte_1
spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc, per le ricorrenti ed preso atto CP_1 CP_2
della dichiarazione reddituale resa.
PTM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta i ricorsi riuniti
CP_ 2) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore di che Parte_1
liquida in € 1000,00 oltre iva e cpa se dovute
3) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc fra le ricorrenti e CP_1 CP_2
CP_ ed
Così deciso in Ragusa il 22.7.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Gop dott. Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 645 / 2020 R.G.A.C. (cui sono riunite le nn. 658/2020 e n
670/2020), avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria,
promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Francesco Guastella
Ricorrente
Da
nata in [...] il [...] CF , rapp.ta e CP_1 CodiceFiscale_2
difesa dall'Avv Francesco Guastella
Ricorrente
e da nata in [...] il [...] CF , Controparte_2 CodiceFiscale_3
rapp.ta e difesa dall'Avv Francesco Guastella
Ricorrente
Pagina 1 Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
I ricorrenti, premesso di aver lavorato in qualità di braccianti agricoli nell'anno 2015 per
87 giornate (il Terzo), 2016 per 78 giornate (la ) e nel 2016 e 2017 per 102 CP_1
giornate l'anno ( , chiedevano il riconoscimento delle medesime prestate alle CP_2
dipendenze dell'azienda agricola La e delle correlate prestazioni CP_4
previdenziali (indennità di disoccupazione agricola e ANF).
CP_ L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, contestando l'effettività delle prestazioni lavorative denunciate dall'azienda agricola presunta datrice.
***
I ricorsi sono infondati.
I ricorrenti non hanno fornito adeguata prova in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti per le prestazioni previdenziali oggetto di causa.
Ed invero l'art 32 L 29 aprile 1949 n 264 cosi recita “L'obbligo dell'assicurazione
contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera
retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed
assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e
compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività
agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino
iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949,
Pagina 2 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è
richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità
e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Nel settore dell'agricoltura, quindi, il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali
è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione nei relativi elenchi nominativi.
E' necessario pertanto l'effettivo svolgimento delle giornate lavorative richieste e la registrazione delle stesse in appositi elenchi nominativi.
L'iscrizione in detti elenchi integra una situazione giuridica abilitante, che, nel caso di
CP_ specie, risulta mancare, avendo l' disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra l' e tutti gli odierni ricorrenti, con conseguente Parte_2
cancellazione di questi dagli elenchi dei lavoratori agricoli dei rispettivi comuni relativamente agli anni in contestazione.
Ciò posto, al fine di provare il preteso diritto all'iscrizione nei suddetti elenchi, i ricorrenti devono fornire rigorosa prova, secondo i canoni generali dettati dall'art. 2697
c.c., in ordine all'effettività della prestazione agricola della quale è chiesta la registrazione.
Infatti, come più volte ribadito dalla Suprema Corte in materia di disconoscimento,
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di
agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_3
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una
facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in
tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del
rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in
Pagina 3 giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio
2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ., sez. lav., 2 agosto 2012, n. 13877, che ha precisato che “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato
all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni
previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in
regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il
lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato
adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel
caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del
riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di
fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti
di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il
giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione,
che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve
pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza
dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla
causa”.
Ne deriva che l'iscrizione negli elenchi agricoli costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola salvo che l'istituto previdenziale ne contesti le risultanze, per avere accertato, in esito ad ispezione, la natura fittizia del rapporto di lavoro agricolo denunciato. In tale ipotesi, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il reale svolgimento della prestazione lavorativa per il numero di giornate previsto dalla legge.
Pagina 4 Onere probatorio ancora più rigoroso ove emergano elementi di giudizio idonei a mettere in dubbio l'effettività delle prestazioni lavorative di cui si chiede la registrazione.
Ebbene, tale onere non può certo ritenersi assolto mediante la produzione documentale depositata dai ricorrenti, ovvero e le buste paga trattandosi di atti di provenienza CP_5
unilaterale da parte del datore di lavoro e aventi rilevanza meramente formale, che non danno certezza circa l'effettività della prestazione lavorativa per il numero di giornate prescritte dalla legge quale presupposto indispensabile per il sorgere del rapporto assicurativo.
Nel caso di specie, dalle verifiche condotte dal servizio di vigilanza ispettiva dell' i cui esiti sono confluiti nel verbale del 22.10.2018 acquisito al processo, CP_3
risulta che l' ha denunciato un numero di assunzioni Parte_2
in realtà riconducibili ad altre ditte.
Dal verbale di accertamento è emersa la totale assenza della medesima Parte_2
dall'azienda, ed una complessiva confusione nella gestione della conduzione lavorativa dei braccianti che di fatto, pur denunciati dalla operavano per conto di altre Pt_2
ditte appartenenti alla famiglia ( Per_1
Le risultanze del verbale ispettivo, inoltre, sono state ulteriormente confermate tramite
CP_ la deposizione testimoniale del teste di (sentito nei nn 658 e 670 / Testimone_1
2020), che ha riferito di rapporti lavorativi fittizzi fra cui quello dei ricorrenti.
Va altresì evidenziato che con sentenza n. 775 / 2025 di questo Tribunale, è stato rigettato il ricorso promosso avverso il superiore verbale di accertamento (che pertanto
è, allo stato, definitivo) da cui derivano successivamente tutti i disconoscimenti operati
CP_ da fra cui quello in oggetto.
Stando così le cose, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può, come detto, essere desunta dalla documentazione prodotta dai
Pagina 5 ricorrenti, che attesta dati dichiarati dalle stesse parti del rapporto messo in contestazione e si colloca in un quadro probatorio oggettivamente incerto, nel quale gli elementi raccolti non sono decisivi perché privi di sufficiente consistenza ed univocità.
La prova orale dedotta inoltre non fornisce adeguata dimostrazione dell'impegno lavorativo dei ricorrenti.
Invero il teste ha dichiarato di avere lavorato presso altre aziende nelle Testimone_2
vicinanze di quella in cui lavoravano i ricorrenti. Non sa rispondere su chi fosse il datore di lavoro;
non sa rispondere sui periodi lavorativi;
riferisce di non avere mai visto la sigra dare direttive agli operai. Pt_2
Il teste riferisce di avere lavorato anche lui in terreni vicini a quelli in cui Tes_3
lavoravano i ricorrenti;
riferisce di non avere visto il Terzo tutti i giorni;
di non ricordare i periodi dell'anno in cui lo vedeva al lavoro;
sulle ricorrenti e CP_1
riferisce di averle viste sui luoghi di lavoro, ma di non ricordare i periodi;
CP_2
riferisce inoltre di non avere mai visto la sigra dare direttive agli operai. Pt_2
La prova fornita in conclusione non è adeguatamente dettagliata, spesso confusa e generica, con riferimento alle modalità concrete di svolgimento della prestazione e pertanto inidonea all'accertamento dei presupposti del diritto fatto valere, il cui onere probatorio è a carico dei ricorrenti.
Non è stato pertanto dimostrato l'impegno lavorativo complessivamente sufficiente ad integrare il requisito quantitativo previsto dalla legge per beneficiare della prestazione previdenziale oggetto di causa;
a fronte di contro di un accertamento ispettivo molto dettagliato, motivato e preciso, confermato con la sentenza di cui sopra.
Quanto sopra conduce al rigetto del ricorso, anche sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad
una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il
criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti
Pagina 6 allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia
stato superato” (Cass. civ., 28 settembre 2006, n. 21028, in motivazione).
CP_ Sulle spese: le spese seguono la soccombenza tra il e nulla sulle Parte_1
spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc, per le ricorrenti ed preso atto CP_1 CP_2
della dichiarazione reddituale resa.
PTM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta i ricorsi riuniti
CP_ 2) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore di che Parte_1
liquida in € 1000,00 oltre iva e cpa se dovute
3) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc fra le ricorrenti e CP_1 CP_2
CP_ ed
Così deciso in Ragusa il 22.7.2025
Il Giudice Gop
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