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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/08/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2686/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 2686/2024 Ruolo Generale promossa da
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Matteo Dellapina come da mandato in atti, APPELLANTE
Contro nella qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2
[...]
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: “Appello sentenza n. 111/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Parma il 07.02.2024”.
Conclusioni per parte appellante: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 111/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Parma (Dott. Stefano Gaiba), nell'ambito del giudizio civile R.G. n. 3126/2022, depositata in cancelleria e pubblicata il 07.02.2024 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad per i motivi di cui in premessa;
nel merito, accertare e dichiarare, Controparte_1
l'inefficacia della cessione del credito per i motivi di cui in premessa;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità, infondatezza, illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e pertanto revocarlo per le ragioni di cui in premessa. In ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della somma ingiunta e pertanto accogliere la presente opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto, in quanto illegittimo, ingiusto e infondato. Vittoria di spese, pagina 1 di 4 compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio””.
Concisa esposizione dei fatti e motivi della decisione ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Parma ha rigettato l'opposizione al decreto n. 560/2022, emesso dallo stesso Ufficio il 19.04.2022, con cui è stato ingiunto all'odierno appellante di pagare la somma di 2.833,52 Euro, oltre interessi moratori e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica oggetto del contratto stipulato con il Controparte_3
23.05.2011, diritto nella cui titolarità era subentrata a seguito di Controparte_2 cessione del credito. L'appellante ha introdotto plurimi motivi di doglianza, identificati nella errata ricostruzione dei fatti, errata valutazione delle proprie contestazioni, omessa pronuncia sulla carenza di CP legittimazione di , errata applicazione della normativa in tema di cessioni in blocco di crediti ed errata valutazione dell'eccezione di prescrizione del credito.
nella qualità precisata in epigrafe, seppure ritualmente citata, con Controparte_1 notifica dell'atto di appello avvenuta il 07.01.2025, ha preferito non costituirsi e restare contumace. In assenza di istruttoria, la causa è pervenuta all'udienza del 12.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e, in tale data, è stata posta in decisione, con assegnazione di unico termine di trenta giorni ex art. 352 c.p.c. per il deposito di nota conclusiva da parte di Pt_1
*** Secondo l'apprezzamento di questo Giudicante, il Giudice di Pace ha correttamente ricostruito la vicenda che ha coinvolto le parti, tenendo conto delle risultanze documentali e della CP posizione difensiva assunta da rispetto alle circostante introdotte da . Pt_1
In primo luogo, la fonte contrattuale da cui origina il credito è documentata dal contratto di erogazione energia sottoscritto il 23.05.2011, del quale non è stata negata la validità ed efficacia, né la vincolatività per sé da parte dell'appellante. Di tale contratto non sono state neppure poste in contestazione le condizioni (doc. 3 fascicolo primo grado). E ancora, come correttamente affermato dal Giudice di Pace, non ha eccepito Parte_1 alcunché sulla regolare fornitura dell'energia elettrica e sulla propria fruizione durante l'attività di officina esercitata n Borgo Val di Taro, via De Gasperi n. 2, circostanza quest'ultima che esclude anche l'operatività della disciplina protettiva consumeristica. Una volta avuta disponibilità delle fatture azionate in via monitoria dalla cessionaria
[...]
l'ingiunto non ha sollevato alcuna obiezione al contenuto delle stesse, quanto a Controparte_2 periodi, consumi e ammontare dei compensi esposti. Non è nemmeno da condividere e fondato il motivo di gravame concernente l'omessa CP pronuncia sulla carenza di legittimazione di , poiché nella sentenza n. 111/2024 si legge che la cessione del credito in capo alla società appellata è ben illustrata e documentata - come in pagina 2 di 4 effetti è - dal contratto di cessione prodotto, concluso tra e Controparte_3 CP_4 il 19.12.2016, al quale è unito l'elenco dei crediti in cui figura quello verso (doc. 2
[...] Pt_1 CP allegato alla originaria comparsa costitutiva ), identificato con il n. E' stato P.IVA_1 messo a disposizione del Giudicante anche l'estratto conto della posizione debitoria di Pt_1 nonché la comunicazione dell'avvenuta cessione del 19.12.2016 da a CP_3 CP_4 del credito, per ammontare complessivo corrispondente a quello portato dal decreto
[...] ingiuntivo e pari a 2.833,51 Euro. Con la comunicazione del 24.02.2017, veniva anche informato, in ottemperanza al Pt_1 disposto di cui all'art. 125 del D. lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario), che sulla base delle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, la posizione debitoria sarebbe stata oggetto di segnalazione negativa nella Centrale dei Rischi in caso di mancato adempimento, pertanto era formalizzato invito a provvedere al versamento dell'importo indicato entro venti giorni dalla data del ricevimento con avvertimento che, in difetto, sarebbero state intraprese tutte le iniziative volte al recupero di quanto da Lei dovuto (doc. 6 allegato al ricorso monitorio). CP Nel documento esaminato è chiaramente manifestata la volontà di di ottenere il pagamento, pertanto sono ad esso riconoscibili i caratteri dell'atto di messa in mora ex art. 1219 cod. civ., con effetti interruttivi della prescrizione (cfr. Cass. civ. n. 18631/2021) dalla data della ricezione da parte del destinatario, qui avvenuta il 22.03.2017 con consegna del plico a mani del destinatario (doc. 7 monitorio), come da firma presente sull'avviso di ritorno. I precedenti elementi documentali, se permettono di superare i motivi di gravame sulla CP ricostruzione dei fatti, carenza di legittimazione di , errata applicazione della normativa in tema di cessioni in blocco di crediti, offrono invece valido supporto dimostrativo all'eccezione di prescrizione quinquennale di per il credito di 611,00 Euro della fattura emessa il Pt_1
20.01.2012, scaduta il 03.02.2012, data - quella di scadenza - in cui va individuato il momento a decorrere dal quale il creditore può attivarsi per il recupero del credito, divenuto esigibile, e qualificante in termini di inadempimento la condotta della controparte. Dalla data del 03.02.2012 a quella della costituzione in mora di il 22.03.2017 sono Pt_1 oggettivamente trascorsi più di cinque anni, termine previsto dall'art. 2948 cod. civ., a cui occorre fare riferimento per le fatture emesse nel periodo fino al 2018 (ante legge di bilancio 2018, che ha introdotto la prescrizione biennale poi attuata da delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). L'appello di deve conseguentemente essere accolto per l'importo di 611,00 Parte_1
Euro e il credito riconoscibile a quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
(già appartenente al gruppo come da doc. 1 e 2 allegati al
[...] Controparte_2 CP_4 fascicolo monitorio) va ridotto a 2.222,51 Euro, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso monitorio al saldo effettivo. Ne consegue la riforma della sentenza impugnata nei limiti anzi indicati, con revoca del decreto ingiuntivo n. 560/2022 emesso per un maggiore importo non dovuto. In punto di spese di lite, quelle della fase monitoria restano a carico di Controparte_2 essendo revocato il provvedimento monitorio che le ha liquidate e poste a carico di Pt_1
pagina 3 di 4 Le spese del giudizio di primo grado sono confermate nell'importo liquidato dal Giudice di CP Pace, poiché la minor somma riconosciuta a credito di con la presente sentenza non determina variazione del valore dello scaglione di riferimento (dal 1.001,00 a 5.200,00 Euro) Le spese dell'appello restano a carico di non essendosi costituita e opposta Pt_1 all'accoglimento dell'impugnazione la controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio avverso la sentenza n. 111/2024 del Giudice di Pace di Parma, pubblicata il 07.02.2024, così decide:
- accoglie l'appello di limitatamente all'importo di 611,00 Euro di cui alla Parte_1 fattura 2004064230 del 20.01.2012 per intervenuta prescrizione del credito in essa esposto;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 560/2022 ottenuto da , nei confronti di Controparte_2
Parte_1
- dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 della somma di 2.222,51 Euro, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso monitorio al
[...] saldo effettivo;
- conferma il capo b) della sentenza n. 111/2024 emessa dal Giudice di Pace di Parma;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio di appello sostenute da Parte_1
Così deciso in Parma, il 5 agosto 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 2686/2024 Ruolo Generale promossa da
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Matteo Dellapina come da mandato in atti, APPELLANTE
Contro nella qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2
[...]
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: “Appello sentenza n. 111/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Parma il 07.02.2024”.
Conclusioni per parte appellante: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 111/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Parma (Dott. Stefano Gaiba), nell'ambito del giudizio civile R.G. n. 3126/2022, depositata in cancelleria e pubblicata il 07.02.2024 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad per i motivi di cui in premessa;
nel merito, accertare e dichiarare, Controparte_1
l'inefficacia della cessione del credito per i motivi di cui in premessa;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità, infondatezza, illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e pertanto revocarlo per le ragioni di cui in premessa. In ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della somma ingiunta e pertanto accogliere la presente opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto, in quanto illegittimo, ingiusto e infondato. Vittoria di spese, pagina 1 di 4 compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio””.
Concisa esposizione dei fatti e motivi della decisione ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Parma ha rigettato l'opposizione al decreto n. 560/2022, emesso dallo stesso Ufficio il 19.04.2022, con cui è stato ingiunto all'odierno appellante di pagare la somma di 2.833,52 Euro, oltre interessi moratori e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica oggetto del contratto stipulato con il Controparte_3
23.05.2011, diritto nella cui titolarità era subentrata a seguito di Controparte_2 cessione del credito. L'appellante ha introdotto plurimi motivi di doglianza, identificati nella errata ricostruzione dei fatti, errata valutazione delle proprie contestazioni, omessa pronuncia sulla carenza di CP legittimazione di , errata applicazione della normativa in tema di cessioni in blocco di crediti ed errata valutazione dell'eccezione di prescrizione del credito.
nella qualità precisata in epigrafe, seppure ritualmente citata, con Controparte_1 notifica dell'atto di appello avvenuta il 07.01.2025, ha preferito non costituirsi e restare contumace. In assenza di istruttoria, la causa è pervenuta all'udienza del 12.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e, in tale data, è stata posta in decisione, con assegnazione di unico termine di trenta giorni ex art. 352 c.p.c. per il deposito di nota conclusiva da parte di Pt_1
*** Secondo l'apprezzamento di questo Giudicante, il Giudice di Pace ha correttamente ricostruito la vicenda che ha coinvolto le parti, tenendo conto delle risultanze documentali e della CP posizione difensiva assunta da rispetto alle circostante introdotte da . Pt_1
In primo luogo, la fonte contrattuale da cui origina il credito è documentata dal contratto di erogazione energia sottoscritto il 23.05.2011, del quale non è stata negata la validità ed efficacia, né la vincolatività per sé da parte dell'appellante. Di tale contratto non sono state neppure poste in contestazione le condizioni (doc. 3 fascicolo primo grado). E ancora, come correttamente affermato dal Giudice di Pace, non ha eccepito Parte_1 alcunché sulla regolare fornitura dell'energia elettrica e sulla propria fruizione durante l'attività di officina esercitata n Borgo Val di Taro, via De Gasperi n. 2, circostanza quest'ultima che esclude anche l'operatività della disciplina protettiva consumeristica. Una volta avuta disponibilità delle fatture azionate in via monitoria dalla cessionaria
[...]
l'ingiunto non ha sollevato alcuna obiezione al contenuto delle stesse, quanto a Controparte_2 periodi, consumi e ammontare dei compensi esposti. Non è nemmeno da condividere e fondato il motivo di gravame concernente l'omessa CP pronuncia sulla carenza di legittimazione di , poiché nella sentenza n. 111/2024 si legge che la cessione del credito in capo alla società appellata è ben illustrata e documentata - come in pagina 2 di 4 effetti è - dal contratto di cessione prodotto, concluso tra e Controparte_3 CP_4 il 19.12.2016, al quale è unito l'elenco dei crediti in cui figura quello verso (doc. 2
[...] Pt_1 CP allegato alla originaria comparsa costitutiva ), identificato con il n. E' stato P.IVA_1 messo a disposizione del Giudicante anche l'estratto conto della posizione debitoria di Pt_1 nonché la comunicazione dell'avvenuta cessione del 19.12.2016 da a CP_3 CP_4 del credito, per ammontare complessivo corrispondente a quello portato dal decreto
[...] ingiuntivo e pari a 2.833,51 Euro. Con la comunicazione del 24.02.2017, veniva anche informato, in ottemperanza al Pt_1 disposto di cui all'art. 125 del D. lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario), che sulla base delle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, la posizione debitoria sarebbe stata oggetto di segnalazione negativa nella Centrale dei Rischi in caso di mancato adempimento, pertanto era formalizzato invito a provvedere al versamento dell'importo indicato entro venti giorni dalla data del ricevimento con avvertimento che, in difetto, sarebbero state intraprese tutte le iniziative volte al recupero di quanto da Lei dovuto (doc. 6 allegato al ricorso monitorio). CP Nel documento esaminato è chiaramente manifestata la volontà di di ottenere il pagamento, pertanto sono ad esso riconoscibili i caratteri dell'atto di messa in mora ex art. 1219 cod. civ., con effetti interruttivi della prescrizione (cfr. Cass. civ. n. 18631/2021) dalla data della ricezione da parte del destinatario, qui avvenuta il 22.03.2017 con consegna del plico a mani del destinatario (doc. 7 monitorio), come da firma presente sull'avviso di ritorno. I precedenti elementi documentali, se permettono di superare i motivi di gravame sulla CP ricostruzione dei fatti, carenza di legittimazione di , errata applicazione della normativa in tema di cessioni in blocco di crediti, offrono invece valido supporto dimostrativo all'eccezione di prescrizione quinquennale di per il credito di 611,00 Euro della fattura emessa il Pt_1
20.01.2012, scaduta il 03.02.2012, data - quella di scadenza - in cui va individuato il momento a decorrere dal quale il creditore può attivarsi per il recupero del credito, divenuto esigibile, e qualificante in termini di inadempimento la condotta della controparte. Dalla data del 03.02.2012 a quella della costituzione in mora di il 22.03.2017 sono Pt_1 oggettivamente trascorsi più di cinque anni, termine previsto dall'art. 2948 cod. civ., a cui occorre fare riferimento per le fatture emesse nel periodo fino al 2018 (ante legge di bilancio 2018, che ha introdotto la prescrizione biennale poi attuata da delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). L'appello di deve conseguentemente essere accolto per l'importo di 611,00 Parte_1
Euro e il credito riconoscibile a quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
(già appartenente al gruppo come da doc. 1 e 2 allegati al
[...] Controparte_2 CP_4 fascicolo monitorio) va ridotto a 2.222,51 Euro, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso monitorio al saldo effettivo. Ne consegue la riforma della sentenza impugnata nei limiti anzi indicati, con revoca del decreto ingiuntivo n. 560/2022 emesso per un maggiore importo non dovuto. In punto di spese di lite, quelle della fase monitoria restano a carico di Controparte_2 essendo revocato il provvedimento monitorio che le ha liquidate e poste a carico di Pt_1
pagina 3 di 4 Le spese del giudizio di primo grado sono confermate nell'importo liquidato dal Giudice di CP Pace, poiché la minor somma riconosciuta a credito di con la presente sentenza non determina variazione del valore dello scaglione di riferimento (dal 1.001,00 a 5.200,00 Euro) Le spese dell'appello restano a carico di non essendosi costituita e opposta Pt_1 all'accoglimento dell'impugnazione la controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio avverso la sentenza n. 111/2024 del Giudice di Pace di Parma, pubblicata il 07.02.2024, così decide:
- accoglie l'appello di limitatamente all'importo di 611,00 Euro di cui alla Parte_1 fattura 2004064230 del 20.01.2012 per intervenuta prescrizione del credito in essa esposto;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 560/2022 ottenuto da , nei confronti di Controparte_2
Parte_1
- dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 della somma di 2.222,51 Euro, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso monitorio al
[...] saldo effettivo;
- conferma il capo b) della sentenza n. 111/2024 emessa dal Giudice di Pace di Parma;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio di appello sostenute da Parte_1
Così deciso in Parma, il 5 agosto 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
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