Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11827 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in via Antonio di Rudinì n. 24/C, Palermo, presso lo studio dell'avv.
CARMELINA MISERENDINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte ricorrente –
Contro
, nato a [...] in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in via S. lo Forte n. 13, Palermo, presso lo studio dell'Avv. MARIA
SALADINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni del ricorrente : con note di precisazione delle Parte_1 conclusioni depositate il 23 marzo 2025 ha insistito nel ricorso e, per l'effetto, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi;
l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori delle figlie minori – nata a [...] il Per_1
10/07/2010 – e – nata a [...] il [...] – con domicilio Per_2
Precisamente, nelle due settimane di vacanze natalizie la minore trascorrere con ciascuno dei genitori una settimana, indicativamente dalla data di chiusura delle scuole sino al 29 dicembre e dal 30 dicembre sino al giorno dell'Epifania con l'altro, con alternanza annuale;
in riferimento alle vacanze pasquali la minore trascorrerà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni tre giorni: più precisamente se la figlia trascorrere i giorni del 24 e 25 dicembre con un genitore, si avrà viceversa una alternanza annuale per i giorni di Pasqua con il padre e viceversa. Per quanto riguarda le vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre complessivamente quindici giorni. Il padre potrà comunicare telefonicamente giornalmente con le bambine almeno due volte al giorno, quando la stessa si troverà con la madre;
stessa cosa per la madre nei periodi che la bambina trascorrere con il padre”. Dal punto di vista economico, il ricorrente ha chiesto di porre a proprio carico l'obbligo di versare alla moglie un contributo mensile per il mantenimento delle figlie minorenni pari ad euro
300,00, comprensivo dell'assegno unico, oltre il contributo al 50% delle spese straordinarie, purché documentate ed accettate.
Conclusioni della resistente : con note di precisazione Controparte_1 delle conclusioni depositate il 20 marzo 2025 ha insistito nella memoria di costituzione e, dunque, aderendo alla domanda sulla pronuncia della separazione personale e di affidamento condiviso delle figlie minorenni con domiciliazione prevalente presso la madre, ha chiesto in via riconvenzionale che la separazione venga addebitata al marito;
l'assegnazione a sé della casa coniugale con il seguente regime di incontri col padre “fine settimane alterne ed un pomeriggio durante la settimana dall'uscita della scuola fino alle 21, manifestando fin d'ora la disponibilità che le minori permangano nel domicilio del padre tutte le volte che lo desiderano”. Dal punto di vista economico, la resistente ha chiesto che, stante la pendenza del finanziamento, il sig. contribuisca al mantenimento delle figlie minorenni mediante la Pt_1 corresponsione di un assegno di euro 400,00, oltre il contributo al 50% delle spese straordinarie e il 50% assegno unico. In subordine, si chiede la conferma dei provvedimenti assunti con ordinanza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla osserva.
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1. SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
Va senz'altro accolta la domanda di separazione, proposta da entrambe le parti, costituendo chiari indicatori della compromissione irrimediabile della comunanza di vita, fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza,
l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il fatto che i coniugi ormai non convivano più da anni e l'acceso contrasto che traspare dalle rispettive difese.
2. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
La resistente ha formulato domanda di addebito, deducendo che la prosecuzione della convivenza coniugale sarebbe stata resa intollerabile per il carattere irascibile del marito e per il suo comportamento, consapevolmente contrario ai doveri di assistenza e di collaborazione nascenti dal matrimonio.
La domanda, per altro basata su presupposti molto generici – priva com'è di allegazioni di circostanze specifiche, contestualizzate nel tempo e nello spazio – dev'essere in ogni caso respinta, essendo rimasta sfornita di sostegno probatorio.
3. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Alla luce della comune richiesta e in assenza di ragioni ostative per discostarsi dal modello generale, va disposto l'affidamento condiviso delle figlie minorenni e , nate rispettivamente il 10/07/2010 e il Per_1 Per_2
22/01/2013. Secondo quanto concordemente richiesto da entrambi i genitori, va disposto che la residenza prevalente continui ad essere presso la madre, con la quale le minori hanno sempre vissuto senza soluzione di continuità.
Per ciò che concerne i tempi di permanenza del padre con le figlie, va confermato quanto già deciso in via provvisoria con l'ordinanza del 12 gennaio
2025, secondo cui il padre, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente conclusi fra le parti, potrà tenere con sé le figlie: per due giorni alla settimana, per 4 ore continuative al giorno, in assenza di accordo il martedì e il giovedì; a settimane alterne, nel fine settimana dal sabato pomeriggio sino alla sera della domenica, con previsione di pernottamento nella notte intermedia;
per quindici giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora delle figlie e di fare comunicare le medesime con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per cinque giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono.
4. SULLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Nessun provvedimento va adottato in ordine alla casa coniugale sita in
Palermo Vicolo Marchese n. 34, nella quale la sig.ra è rimasta a vivere CP_1 con le figlie minori.
La resistente, infatti, ne può già fruire liberamente - indipendentemente da un provvedimento giudiziale – perché secondo quanto è pacifico ne è proprietaria in via esclusiva.
5. SUL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MINORENNI La convivenza delle due figlie minori con la madre, gravata in misura del tutto prevalente dagli oneri economici correlati al soddisfacimento delle loro ordinarie e quotidiane esigenze di vita, pone le condizioni per prevedere a carico del sig. Compagno l'obbligo di contribuire al loro mantenimento, da attuarsi mediante la periodica corresponsione di una somma di denaro.
Ponendo a raffronto le posizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi è emerso quanto segue.
a. All'udienza di prima comparizione tenutasi il 7 gennaio 2025, il signor ha dichiarato di essere impiegato come lavoratore dipendente in Pt_1 una ditta operante nel settore delle pulizie, con una retribuzione netta mensile pari a euro 720,00; ha altresì dichiarato di risiedere attualmente presso l'abitazione dei genitori, pur manifestando l'intenzione di reperire un'abitazione in locazione, e ha confermato di continuare a corrispondere la rata di mutuo contratto per la ristrutturazione dell'immobile coniugale.
La situazione reddituale del ricorrente è documentata, peraltro, dalle certificazioni uniche allegate al ricorso introduttivo, dalle quali risulta che ha percepito nel 2022 un reddito lordo di 14.656,35 euro (con imposta lorda di
3.370,96 euro) e nel 2023 un reddito lordo di 12.185,00 euro (con imposta lorda di 2.802,55 euro).
Con riferimento al finanziamento Findomestic contratto per la ristrutturazione della casa coniugale, il signor ha dichiarato di Pt_1 continuare a farsi carico del pagamento delle relative rate, che, come evidenziato dal documento di prestito personale allegato al ricorso e risultante dall'unico parziale estratto conto in atti, ammontano a circa euro 550.
b. La signora dal canto suo, ha dichiarato di lavorare CP_1 saltuariamente in qualità di collaboratrice domestica, percependo un compenso mensile approssimativo di euro 300,00, e di beneficiare inoltre del sostegno economico fornito dalla propria famiglia di origine;
risiede unitamente alle figlie presso la casa coniugale, donatale dal padre e, quindi, di sua esclusiva proprietà. Dalle dichiarazioni rese da entrambi, risulta che l'assegno unico erogato dall' ammonta a circa euro 400,00 mensili, circostanza confermata dalla CP_2 documentazione bancaria relativa al conto cointestato presso
[...]
relativo al III trimestre del 2023 (l'unico depositato dalle parti). CP_3
c. Per determinare l'ammontare del contributo al mantenimento, occorre tenere conto in primo luogo del fatto che le esigenze dei figli non sono riconducibili soltanto all'obbligo alimentare, ma vanno estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama l'art. 316 bis c.c.), occorre poi considerare non soltanto le sostanze, ma anche la capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n.
3974).
Valutando il complesso di tutti questi elementi, appare congruo stabilire, a conferma di quanto già deciso in via provvisoria, che il ricorrente corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento indiretto delle CP_1 due figlie minori, un assegno mensile di € 300,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
Non può invece accogliersi la richiesta del ricorrente di intendere compreso in questa somma anche l'assegno unico, che viene attualmente da lui percepito per intero.
Come conseguenza dell'affidamento condiviso, infatti, l'assegno unico spetta per legge a entrambi i genitori, metà per ciascuno, senza che in concreto i tempi di permanenza delle due figlie (trascorsi in gran parte con la madre piuttosto che con lui) possano mai giustificare l'integrale percezione da parte del ricorrente.
Va dichiarato infine l'obbligo di entrambi i genitori di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie, nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
6. SULLA CONDANNA ALLE SPESE
La natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dal parziale accoglimento delle domande formulate in ricorso e dalla soccombenza reciproca, giustificano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 10/08/1977 e nata a [...] il [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in PALERMO il 13/05/2008 (atto n. 27, P.
II, S. A, anno 2008);
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente;
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie nata a [...] Persona_3 il 10/07/2010 e nata a [...] il [...], con Persona_4 domiciliazione prevalente presso la madre e con diritto del padre di incontrarle e tenerle con sé, salvo diversi accordi fra i coniugi, secondo le modalità indicate in motivazione;
- dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di assegnazione della casa coniugale;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ogni mese a Parte_1
la somma di euro 300,00 a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie minori e , da versare entro il giorno 5 di Per_1 Per_2 ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
- dispone che l'assegno unico per le figlie venga percepito al 50% da ciascun genitore, come per legge;
- dichiara entrambi i genitori tenuti al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore delle figlie, nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
- compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, in data 12/06/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato di-sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.