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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1899/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione a domanda congiunta ", vertente
TRA
, (c.f. ) rappr.ta e difesa dall'avv. Elena Parte_1 C.F._1
Tordela, dom.ta come in atti;
-ricorrente-
E
(c.f. ), rappr.to e difeso dall'avv. Elena Tordela, Controparte_1 C.F._2 dom.to come in atti;
-ricorrente-
E
, (c.f. , rappr.to e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Elena Tordela, dom.to come in atti;
interventore volontario
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.02.2025, qui da intendersi riportato e trascritto. In data 05.03.2025 il PM in sede apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.07.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in concordatario in Montoro (AV) il 11.08.1994 e di aver avuto due figli, Persona_1
(09.11.1995) e (05.06.2002), entrambi maggiorenni, deducevano che la Persona_2 vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
Nel corso del giudizio, il difensore rappresentava che le parti avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione implicante un trasferimento immobiliare in favore del figlio Per_2
Quest'ultimo si costituiva con comparsa di intervento depositata il 13.01.2025 dichiarando
[...] di voler profittare dell'acquisto disposto in suo favore dai genitori e Parte_1 [...]
CP_1
All'udienza del 20.02.2025 il Giudice, esaminata la documentazione prodotta, fatte precisare le conclusioni, sulla discussione orale, assegnava la causa in decisione al Collegio.
***
La domanda di separazione merita accoglimento.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel processo verbale del
20.02.2025 e chiedevano la omologa.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni riportate nel verbale di udienza del 20.02.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
In particolare, quanto al trasferimento immobiliare, esso risulta operato in conformità alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n.21761/2021 e al protocollo siglato tra il
Tribunale di Avellino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 20.4.2022.
Invero, l'accordo di trasferimento immobiliare è stato inserito nel verbale dell'udienza del
20.02.2025, nel quale il funzionario di Cancelleria ha attestato che le parti, ai sensi dell'art. 29 comma
1 bis della Legge 27 febbraio 1985, n. 52 e s.m.i., hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni attinenti al trasferimento immobiliare ed, in particolare, la dichiarazione che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei Registri immobiliari.
La domanda congiunta va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi.
Tali condizioni, invero, non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e possono essere poste a base della presente decisione.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Trattandosi di ricorso depositato in data 29.07.2024, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al processo verbale del
20.02.2025.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino Dr. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1899/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione a domanda congiunta ", vertente
TRA
, (c.f. ) rappr.ta e difesa dall'avv. Elena Parte_1 C.F._1
Tordela, dom.ta come in atti;
-ricorrente-
E
(c.f. ), rappr.to e difeso dall'avv. Elena Tordela, Controparte_1 C.F._2 dom.to come in atti;
-ricorrente-
E
, (c.f. , rappr.to e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Elena Tordela, dom.to come in atti;
interventore volontario
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.02.2025, qui da intendersi riportato e trascritto. In data 05.03.2025 il PM in sede apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.07.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in concordatario in Montoro (AV) il 11.08.1994 e di aver avuto due figli, Persona_1
(09.11.1995) e (05.06.2002), entrambi maggiorenni, deducevano che la Persona_2 vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
Nel corso del giudizio, il difensore rappresentava che le parti avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione implicante un trasferimento immobiliare in favore del figlio Per_2
Quest'ultimo si costituiva con comparsa di intervento depositata il 13.01.2025 dichiarando
[...] di voler profittare dell'acquisto disposto in suo favore dai genitori e Parte_1 [...]
CP_1
All'udienza del 20.02.2025 il Giudice, esaminata la documentazione prodotta, fatte precisare le conclusioni, sulla discussione orale, assegnava la causa in decisione al Collegio.
***
La domanda di separazione merita accoglimento.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel processo verbale del
20.02.2025 e chiedevano la omologa.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni riportate nel verbale di udienza del 20.02.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
In particolare, quanto al trasferimento immobiliare, esso risulta operato in conformità alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n.21761/2021 e al protocollo siglato tra il
Tribunale di Avellino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 20.4.2022.
Invero, l'accordo di trasferimento immobiliare è stato inserito nel verbale dell'udienza del
20.02.2025, nel quale il funzionario di Cancelleria ha attestato che le parti, ai sensi dell'art. 29 comma
1 bis della Legge 27 febbraio 1985, n. 52 e s.m.i., hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni attinenti al trasferimento immobiliare ed, in particolare, la dichiarazione che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei Registri immobiliari.
La domanda congiunta va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi.
Tali condizioni, invero, non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e possono essere poste a base della presente decisione.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Trattandosi di ricorso depositato in data 29.07.2024, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al processo verbale del
20.02.2025.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino Dr. Raffaele Califano