Ordinanza presidenziale 18 dicembre 2020
Sentenza 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/03/2021, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00346/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01160/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2011, proposto da
Ca' Fortuny S.r.l. con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Carlotta Cusinato in Venezia, San Polo 2580;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Giuseppe Venezian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso gli uffici della civica avvocatura in Venezia, S. Marco 4091;
nei confronti
Ca' D'Oro Hotel S.r.l. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 159836 del 14 aprile 2011,con cui il Comune di Venezia, Direzione Sviluppo Economico - Settore Commercio, ha diffidato la ditta Ca’ Fortuny S.r.l. a "eliminare le irregolarità emerse in sede di sopralluogo e ricondurle a quanto dichiarato" entro trenta giorni dalla notifica precisando che in caso di mancata ottemperanza "si provvederà a disporre la chiusura delle strutture ricettive extralberghiere descritte in premessa per un periodo non superiore ai tre mesi 'così come previsto dall'art. 37, co.6, Legge Regionale 4 novembre 2002 n. 33" e che "il presente provvedimento costituisce avvio del procedimento di chiusura delle strutture ricettive extralberghiere indicate in oggetto";
- del verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa n. 5938 citato nel provvedimento prot. n. 159836 del 14 aprile 2011;
- del verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa n. 5939 citato nel provvedimento prot. n. 159836 del 14 aprile 2011;
- del verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa n. 5940 citato nel provvedimento prot. n. 159836 del 14 aprile 2011;
- della nota della Polizia Municipale prot. n. 180589 pervenuta al Comune di Venezia in data 24 aprile 2008, non comunicata e non conosciuta dalla ricorrente, citata nel provvedimento prot. n. 159836 del 14 aprile 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune del Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 9 marzo 2021, tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene impugnato il provvedimento del 16 aprile 2011, in epigrafe descritto, con il quale l’Amministrazione comunale ha diffidato la società ricorrente, titolare di tre distinte attività di affittacamere dislocate nei tre piani di un immobile (condotto in locazione) sito nel centro storico di Venezia, a eliminare le irregolarità riscontrate entro trenta giorni dalla notificazione, consistenti nello svolgimento di un’unica impresa alberghiera, non autorizzata, risultante dalla sostanziale fusione delle suddette tre distinte attività extralberghiere, precisando che, in caso di inottemperanza, tale diffida avrebbe costituito avvio del procedimento di chiusura delle medesime attività.
A fondamento di tale determinazione, l’Amministrazione ha richiamato gli accertamenti eseguiti dalla locale Polizia Municipale, compendiati nella nota del 24 aprile 2008, tramite i quali veniva accertato che le attività ricettive erano svolte in totale difformità dalle DIA, assentite per tre distinte attività di affittacamere; le violazioni si concretizzavano di fatto nello svolgimento di un’unica attività di tipo alberghiero. Vi era infatti un’unica reception , “ comune a tutte le tre strutture ”, servite fino al secondo piano da un unico ascensore ed un’unica rampa di scale, mentre il piano mansardato era “ raggiungibile solo a mezzo di un’unica scala aperta e collegata fisicamente alle strutture 1 e 2, senza nessuna divisione ”; comuni erano le brochure presenti in loco; la sala colazione, posta al piano terra con sette tavolini e venti sedie; la numerazione progressiva delle camere. Le singole unità abitative non erano separate da porte chiuse.
Veniva inoltre accertato l’aumento della capacità ricettiva complessiva, inizialmente autorizzata, mediante la creazione, nel piano mansardato, di ulteriori posti letto grazie ad un divano letto collocato nella stanza nominalmente adibita a soggiorno. La stanza adibita (sempre nominalmente) a cucina e sala da pranzo non era arredata per assolvere a tali funzioni. Inoltre, al piano terra veniva constato l’accorpamento di due stanze con due bagni attrezzati, in difformità dalla DIA del 7 aprile 2005, che, rispetto all’affittacamente “Ca’ Fortuny 1”, aveva autorizzato un solo posto letto.
2. Avverso il provvedimento, sono in questa sede proposte articolate censure: le ricorrente contesta la genericità della diffida (1° motivo) professando l’assenza di qualsiasi violazione, confermata dall’assunzione in gestione delle tre strutture, come tali predisposte e suddivise dalla proprietaria Ca’ D’Oro s.r.l. Osserva che la condivisione di taluni servizi non comporta di per sé la fusione delle distinte attività, trasformandole in un unico compendio; censura il difetto di istruttoria, avvalorato dal fatto che i verbali di accertamento della polizia municipale precedono di ben tre anni la diffida, risultando per di più antecedenti all’attuale gestione. Viene inoltre contestata (2° motivo) l’abnormità del provvedimento repressivo, perché volto a comminare la chiusura delle tre strutture, senza invece limitarsi a precludere l’utilizzo di quelle parti dell’immobile che si rivelerebbero funzionali all’abuso, nonché la violazione delle garanzie partecipative, non essendo stata data comunicazione dell’avvio del procedimento.
3. Il Comune di Venezia, costituitosi in giudizio, ha resistito nel merito e prodotto documentazione.
Chiamata infine all’udienza, fissata per lo smaltimento dell’arretrato, del 9 marzo 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato in relazione a ciascuno dei motivi di censura.
4.1 Quanto al primo motivo di gravame, deve essere osservato che il provvedimento, oggetto di impugnazione, è di per sé volto a censurare la riorganizzazione gestionale e in parte strutturale dell’intero compendio, finalizzata ad un aumento della capacità ricettiva insediata nell’immobile, destinato all’esercizio delle tre distinte attività, e alla sua trasformazione così da renderlo funzionale all’esercizio di un'unica impresa alberghiera.
Trasformazione testimoniata dai rilievi della polizia municipale e dall’ampio corredo fotografico prodotto, a comprova, dall’Amministrazione, dai quali emerge una chiara compenetrazione delle tre strutture, caratterizzata, oltreché dalla condivisione dei principali servizi predisposti a favore della clientela (quali la reception e la sala colazioni), dalla eliminazione di ogni elemento di separazione di carattere edilizio ancorché minimo (mancanza di porte) e organizzativo (unicità dell’insegna e del cartellino obbligatorio con indicazione dei prezzi) dei tre affittacamere, teleologicamente orientata all’insediamento di una attività alberghiera all’interno dell’immobile.
Il provvedimento trova quindi la propria piena giustificazione nella circostanza, a ben vedere non controversa (T.A.R. Veneto, Sez III, n. 1081 del 2018), secondo cui la ricorrente (intestataria delle tre D.I.A.) ha modificato la destinazione d'uso impressa alle unità immobiliari condotte in locazione, da (molteplice) attività di affittacamere a (singola) attività alberghiera in parte mediante l'esecuzione di opere e in parte, per destinazione, attraverso la particolare gestione impressa al compendio aziendale, in difetto di titolo abilitativo e comunque in carenza dei requisiti strutturali minimi necessari (cfr. ad es. T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 264 del 2018).
4.2 Deve essere inoltre disatteso l’ulteriore profilo di doglianza (racchiuso anch’esso nel secondo motivo), con il quale la Società ricorrente lamenta la mancata applicazione della sanzione prevista dall'art. 37.
Possono essere richiamate, le osservazioni svolte da questo Tribunale nella sentenza Sez. II, n. 694 del 2017, allorché è stato osservato, in un caso ampiamente sovrapponibile a quello in esame che, “ diversamente da quanto previsto dalla norma regionale invocata dalla Società ricorrente, non vi è una mera violazione delle specifiche disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività ricettiva suscettibile di poter essere sanata [mediante la rimozione di singoli abusi] , ma vi è una diffusa violazione delle norme edilizie che ha comportato una diversa organizzazione delle strutture con anche la modifica della destinazione di alcuni locali che ha modificato i presupposti sui quali si fondava [anche] il nulla osta igienico sanitario rilasciato per l'esercizio dell'attività di affittacamere ”, il che impone la chiusura dell’attività complessivamente insediata all’interno della struttura, a prescindere dalla sua originaria e (come visto) del tutto surrettizia scomposizione nei suddetti affittacamere.
4.3 Giungendo infine ad esaminare il quarto motivo, si deve osservare che la ricorrente non ha comunque prodotto alcuna osservazione, nonostante l’invito in tal senso contenuto nel provvedimento impugnato (idoneo perciò ad assolvere, nell’ambito del procedimento sanzionatorio attivato dalla diffida, gli effetti e gli scopi della reclamata comunicazione di avvio del procedimento) e che, in ogni caso, l’Amministrazione ha ampiamente dimostrato che l’instaurazione del contraddittorio procedimentale non avrebbe condotto ad una differente determinazione, essendo piuttosto da segnalare come l'apporto partecipativo dell'interessata, anche alla luce delle censure esposte nel ricorso, non avrebbe potuto incidere in alcun modo sulla decisione finale, la quale non avrebbe pertanto potuto essere diversa da quella concretamente adottata.
5. Il ricorso deve dunque essere respinto, mentre le spese vanno integralmente compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO