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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3937 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2536/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2536 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025, vertente
1 TRA
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Armando Parte_1 P.IVA_1
Caporicci.
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), già
[...] P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Piero D'Orio.
[...]
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia la Corte di Appello adito, riformare l'impugnata sentenza e per lo effetto condannare parte appellata al pagamento della somma di € 68404,70 scaturente dall'ipotesi di cui al punto ( B ) dell'elaborato peritale. In via subordinata, riformare l'impugnata sentenza nel senso di individuare la somma oggetto di condanna quale importo pari ad € 45745,68, scaturente dall'importo indicato dal
CTU al netto delle poste ritenute prescritte e maggiorate dell'importo dovuto per ritenute fiscali sugli interessi creditori, pari alla differenza tra l'importo di € 15957,50, indicato quale importo di interessi creditori lordi, ed € 11968,12 quale importo di interessi creditori netti. ( Vedasi allegato 2 dell'elaborato peritale pag. 43 ).
In via ulteriore ed eventualmente subordinata riformare l'impugnata sentenza nel senso di condannare il convenuto al pagamento delle spese legali da liquidarsi in un importo individuabile tra
€ 7795,00 oltre Spese generali Iva e Cpa ed € 25254,00 oltre Spese generali Iva e Cpa..”
2 L'appellata ha così concluso:
“Piaccia all'adito Corte, contrariis reiectis, rigettare l'appello per la sua inammissibilità e/o infondatezza. Con vittoria delle spese e compensi di lite”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La società citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cassino, la Parte_1 [...]
. Controparte_2
Riferiva di essere titolare della azienda individuale Cassone Ernesto, conferita da quest'ultimo con atto del 31.1.2009 nella predetta società, e di avere in tale qualità un rapporto di conto corrente con la convenuta recante n. 04/00012/03, affidato per € 30.000,00.
Lamentava che sul predetto conto erano state addebitate illegittimamente somme per interessi, commissioni e spese e chiedeva, pertanto, l'accertamento di un saldo positivo pari a € 67.629,87, oltre la condanna della convenuta al pagamento di detto importo e al risarcimento dei danni.
2. Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 1198/2018, in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiarava, in relazione al rapporto di conto corrente n. 04/00012/03,
l'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, anatocistici, c.m.s. e spese non pattuite e condannava la convenuta alla restituzione dell'importo di € 41.753,33, oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto al soddisfo.
Il Tribunale determinava l'importo da restituire, tenuto conto dell'intervenuta prescrizione con riferimento alle rimesse di natura solutoria, sul presupposto che l'affidamento fosse da considerarsi da sempre limitato alla sola somma di € 30.000,00, e rigettava la dimanda di risarcimento.
4. L' ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
3 Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva erroneamente preso quale riferimento, ai fini della individuazione delle rimesse di carattere solutorio, un affidamento di € 30.000,00, solo perché riferito nell'atto di citazione, senza considerare che nel corso del lungo rapporto, risalente al 1990, l'affidamento concesso aveva avuto una continua variazione, giungendo poi al limite indicato di € 30.000,00 solo negli ultimi anni, come risultava documentalmente provato dagli estratti conto ed essendo comunque onere di quest'ultima di dedurre e provare effettivamente l'entità del fido.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale, sulla scorta dei calcoli del C.T.U., aveva individuato l'importo di saldo di conto corrente di € 41.753,33,
accreditando gli interessi creditori maturati al solo netto delle ritenute fiscali cui è tenuto l'istituto per la tenuta del rapporto di conto corrente. Ne conseguiva che l'istituto doveva essere condannato anche al versamento, all'erario o al cliente, dell'importo di ritenuta fiscale sugli interessi.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato, quanto alla liquidazione delle spese di lite, la violazione dei minimi tariffari dello scaglione di valore compreso tra 52.000 e 260.000
euro, dovendosi invece tenere conto che il valore della causa non era solo l'entità
dell'importo oggetto di condanna della sentenza, bensì anche il mancato riconoscimento del saldo debitore indicato dall'istituto.
5. Il primo motivo d'appello è infondato, in quanto la stessa appellante ha dedotto specificamente di avere usufruito di un fido di € 30.000,00, grazie alla prestazione di fideiussioni, dovendosi quindi evidentemente ritenere che l'impegno fosse entro questo limite, salva eventuali sconfinamenti tollerati episodicamente.
6. Il secondo motivo d'appello è infondato perché l'obbligo di versare le ritenute fiscali sorge nei confronti dell'erario e non nei confronti del correntista.
4 7. Anche il terzo motivo è infondato. L'azione di accertamento e ripetizione aveva a oggetto specificamente l'importo del saldo attivo e non il cumulo di saldo attivo e negativo,
come emerge peraltro dalla stessa dichiarazione di valore della controversia contenuta nell'atto di citazione.
8. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande nel primo grado di giudizio.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 17.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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