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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 204/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
204/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dagli Avv.ti Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso i relativi domicili digitali;
OPPONENTE contro
, C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Alberto Rizzo del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Napoli, Via Domenico Fontana n. 194;
OPPOSTA nonché contro
, con sede legale in Parma, Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_2
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 28.02.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
impugnava l'intimazione di pagamento n. 07820229004670077000, emessa
[...]
in data 11.10.2022 e notificatale da in data Controparte_1
25.01.2024, con riferimento ai crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito nn.
37820120000615258000, 37820140000314788000, 37820140001045852000,
37820140002021544000, 37820150000983361000, 37820150001272368000,
37820160000273312000, 37820160001827119000, 37820170000816937000,
37820180001738125000 e 37820190000704184000.
Chiedeva, in via preliminare, di sospendere l'esecutività dell'atto impugnato, ricorrendone i presupposti di legge e, nel merito, da un lato, di accertare l'illegittimità della procedura di riscossione per i vizi inerenti alla regolarità formale dei titoli esecutivi o degli atti prodromici alla riscossione coattiva, e, in particolare, per difetto di sottoscrizione e di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata, e, dall'altro, di ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali cui si riferivano gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, di annullare l'atto e gli avvisi di addebito in questione, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis
In via preliminare 1) accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecutività della iscrizione ipotecaria per tutti i motivi di cui in premessa, anche inaudita altera parte;
Nel merito in via principale
2) accertare e dichiarare l'insistenza e/o nullità dell'intimazione e dell'avviso di addebito ivi contenuto per tutti i motivi esposti, e conseguentemente annullarli;
sempre nel merito
Con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità per violazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost delle norme riguardanti la determinazione degli interessi e delle sanzioni indicate nell'intimazione di pagamento nonché la determinazione degli oneri di riscossione a seguito della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, ed eventualmente decurtarli dagli importi indicati in ogni cartella di pagamento impugnata.
Si chiede infine la rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, anche con rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite perché rinvvi alla
Corte di Giustizia Europea delle questioni così come individuate in parte motiva
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 10.04.2024, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_3
sensi del D.Lgs. n. 46/1999.
Affermava, invero, la legittimità dell'atto impugnato stante l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito contestati e sottolineava l'intangibilità della pretesa in ragione della sua mancata impugnazione nei termini di legge.
Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'integrale rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 18.04.2023, si costituiva in giudizio
, eccependo l'infondatezza delle Controparte_1
doglianze di carattere formale/procedimentale e rilevando, nel merito, la regolare notifica degli avvisi di addebito de quibus e l'infondatezza della svolta eccezione di prescrizione quinquennale, a fronte della notifica di validi e tempestivi atti interruttivi.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 10.04.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Occorre preliminarmente rilevare che gli avvisi di addebito nn.
37820120000615258000 – 37820140000314788000 – 37820140001045852000 –
37820140002021544000 - 37820150000983361000 37820150001272368000 sono stati stralciati a seguito dell'entrata in vigore della Legge 197/2022 (vedasi l'estratto di ruolo prodotto da sub doc. doc. 7). Controparte_4
Di talché, con riguardo ai crediti contributivi di cui ai predetti avvisi di addebito, deve dichiararsi la cessata materia del contendere.
2.1. Tanto premesso, giova evidenziare – con riguardo agli ulteriori avvisi di addebito
- che, come si evince dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione convenuta, la contribuente, in data 9.03.2023, ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata “rottamazione quater” (art. 1, commi da 231 a 252, legge
197/2022).
La contribuente ha, in particolare, presentato istanza di rottamazione con pagamento rateale, e, a seguito del mancato pagamento delle rate, la rottamazione - come risultante dall'estratto di ruolo aggiornato al 20.03.2025 prodotto da
[...]
- ad oggi risulta decaduta. Controparte_4 A riguardo, l'art. 1 Comma 244 della legge 197/2022 così stabilisce: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano
l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”.
2.3. Nel merito così delimitato, il ricorso è, in parte inammissibile, in parte infondato.
2.4. Appare utile evidenziare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46 del 1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (ovvero dell'avviso di addebito); b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti, non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615, comma 2, c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), anche in questo caso da proporre dinnanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in L. 14 maggio
2005, n. 80.
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento (o all'avviso di addebito) siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene, sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n.
46 del 1999 - a norma del quale il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile - sia in quella dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo - a norma del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602 del
1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo) dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
2.5. Tanto premesso, i motivi di opposizione relativi a vizi formali, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento, sono inammissibili siccome proposti dopo la scadenza del termine decadenziale (data di notifica dell'intimazione di pagamento:
25.01.2024/data deposito del ricorso: 28.02.2024).
Parimenti è a dirsi – stante il regolare perfezionamento della procedura di notificazione in relazione agli avvisi di addebito oggetto di impugnazione (notificati a mezzo posta, per compiuta giacenza, rispettivamente, in data 16.05.2016, 23.12.2016,
3.11.2017, 15.01.2019 e 29.08.2019)1 - con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi
– per vero nemmeno formalmente eccepita - con riguardo alla quale l'opposizione è da qualificarsi come opposizione al ruolo, proponibile, come tale, ai sensi dell'art. 24 1 Come noto, nella giurisprudenza di merito, si è posta la questione se, per l'avviso di addebito, trovino integrale applicazione le regole dettate in tema di recapito delle raccomandate postali in materia di atti fiscali nei casi di assenza/irreperibilità del destinatario.
Ebbene, secondo una parte della giurisprudenza di merito, poiché l'avviso di addebito (del pari della cartella esattoriale) è un atto impositivo contenente l'ingiunzione al pagamento di una somma con valore di titolo esecutivo se non tempestivamente opposto nel termine perentorio dei 40 giorni successivi alla sua notifica, si impone che il dies a quo sia determinabile con certezza dalla parte privata e dal giudice. Pertanto, secondo i fautori di tale tesi, posto che il D.M. 9 settembre 2001 sul servizio postale non contiene alcuna previsione simile a quella dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 citato (l'art. 49 del DM si limita a prevedere che: “la posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal mancato recapito: invii semplici: dieci giorni;
invii a firma: trenta giorni”), potrebbero sorgere dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 30 se si ritenesse la notifica perfezionata con la compiuta giacenza. Conseguentemente, ai fini di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente della notifica dell'avviso di addebito nei casi d'irreperibilità relativa del destinatario, concludono che l'avviso di addebito, così come previsto per le cartelle esattoriali debba essere notificato con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. in virtù dell'espresso richiamo contenuto nel comma 14 alle norme vigenti sul ruolo.
Secondo altra impostazione cui aderisce questo giudicante, invece, considerato che il D.L. n. 78 del
2010 ha introdotto una disciplina speciale in materia di riscossione coattiva dei crediti , l'art. CP_3
30 del D.L. n. 78 del 2010 va interpretato in senso letterale, per cui devono trovare integrale applicazione le norme sulla raccomandata ordinaria che, nel caso di assenza del destinatario, prevedono unicamente che, sulla parte anteriore dell'avviso di ricevimento, sia apposto un timbro con la dicitura “AL MITTENTE - PER COMPIUTA GIACENZA” senza obbligo per l'agente postale di annotare né l'avvenuto rilascio del prescritto avviso, né dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento.
L'art. 30, infatti, reca un richiamo secco alla raccomandata postale senza che siano richieste particolari formalità, per cui, a parere di questo giudicante, l'avviso di giacenza è sufficiente a indicare l'esistenza del plico da ritirare e l'eventuale compiuta giacenza dimostra l'effettiva conoscenza o conoscibilità della comunicazione. Applicando, dunque, i suddetti principi al caso in esame, ne discende - in virtù della documentazione prodotta in atti dall' - che il processo notificatorio si è perfezionato, per CP_3 l'avviso di addebito in controversia, in data 21.12.2017. d.lgs. 46/99, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento.
A diversa conclusione deve giungersi con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, prescrizione eccepita con riguardo all'avviso di addebito oggetto di impugnazione.
Si tratta, invero, di questione che involge il merito della pretesa contributiva e che, quindi, sfugge all'ambito di applicazione del citato art. 617 c.p.c. rientrando nella previsione di cui all'art. 615 c.p.c. per la quale non vi sono termini di decadenza.
2.6. Tale doglianza, sia pur ammissibile, è infondata.
Con riguardo alla predetta eccezione, occorre invero evidenziare che il termine prescrizionale non è decorso con riguardo ad alcuno degli avvisi di addebito oggetto di impugnazione.
Anzitutto, con riguardo all'avviso di addebito n. 37820160000273312000 (notificato in data 16.05.2016) e all'avviso di addebito n. 37820160001827119000 (notificato in data 3.12.2016), occorre evidenziare che la prescrizione non è maturata – anche a prescindere dall'operatività della normativa emergenziale – in ragione degli atti interruttivi medio tempore intervenuti.
Ci si riferisce, in particolare, da un lato, all'intimazione di pagamento n.
07820189002301986000 – la cui notificazione, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., si è perfezionata in data 19.02.2019 -, e, dall'altro, all'istanza di definizione agevolata con rateazione del debito presentata dalla contribuente in data 9.03.2023.
A tale ultimo riguardo, occorre invero evidenziare che il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma è un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione ricognitiva.
È sufficiente, pertanto, che tale atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, esprima la consapevolezza dell'esistenza del debito e abbia carattere volontario;
tale principio può essere validamente applicato anche all'ipotesi di esazione dei contributi previdenziali, per cui l'istanza di rateazione da parte del contribuente determina il riconoscimento del debito da parte del medesimo e l'effetto interruttivo della prescrizione.
Sul punto, la giurisprudenza è granitica.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.37389 del 21.12.2022, ha così affermato: “Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del D.L. n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che, seppur “l'istanza di rateizzazione del debito non costituisce acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria, è anche vero che tale richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex articolo 2944 cod. civ. ed è altresì incompatibile con l'allegazione di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento” (da ultimo, Cass. 16 giugno 2022, n. 19401).
L'istanza di rateizzazione ha, infatti, come imprescindibile presupposto logico- giuridico proprio la piena conoscenza del debito per il quale si richiede la dilazione, dal momento che “è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, soltanto dopo aver avuto piena conoscenza di tale ruolo e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato” (cfr., Cass.
16 febbraio 2022 n. 5160).
Altrettanto è a dirsi con riguardo all'avviso di addebito n. 37820180001738125000
(notificato in data 15.01.2019) e all'avviso di addebito n. 37820190000704184000
(notificato in data 29.08.2019), in relazione ai quali il decorso prescrizionale è stato interrotto dall'istanza di rateazione della quale si è dato conto. In relazione all'avviso di addebito n. 37820170000816937000 (notificato in data
3.11.2017), occorre infine evidenziare che il termine prescrizionale non è decorso, osservandosi, da un lato, la presentazione ad opera della contribuente dell'istanza di rateazione menzionata (del 9.03.2023), avente, come detto, valenza di atto interruttivo della prescrizione, e richiamando, dall'altro, la normativa emergenziale introdotta con l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.
Tale disposizione - rubricata “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” - dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a 129 giorni - non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione.
A sua volta, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
causa di sospensione che si aggiunge, dunque, a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina - analogamente a quanto si è precisato con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 - la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
La lettura coordinata delle due norme - articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 e articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 - che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione caratterizzati dalla soluzione di continuità, può dare luogo a diverse fattispecie, analiticamente individuate dall con circolare CP_3
n. 126 del 10.08.2021:
“4.1 Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020.
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Per la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi con i quali individuare la regola attraverso cui determinare il nuovo termine di scadenza della prescrizione:
“a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile secondo gli esempi indicati nei punti a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data compresa tra il 1° luglio 2020 e il 6 novembre 2020 in cui è stato notificato l'atto interruttivo.
Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
4.2 Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dal
1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020).
Anche per questa ipotesi, al fine di agevolare la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi, che consentono di individuare la regola per stabilire il nuovo termine di maturazione della prescrizione:
a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 1° luglio 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 6 novembre 2020 e, pertanto, l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data. Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, secondo la regola di cui agli esempi a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell'atto interruttivo compresa tra il 6 novembre 2020 e il 30 dicembre 2020. Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
c) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Tenuto conto che, a decorrere dalla stessa data, per effetto dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, opera l'ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, l'atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data del 1° luglio 2021 (dal 24 agosto
2020 + 129 giorni + 182 giorni)”.
Orbene, nel caso di specie, la prescrizione del credito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 37820170000816937000 – la quale doveva maturare il 3 novembre 2022
- per effetto della sospensione (311 giorni), è, per contro slittata al giorno 11 settembre 2023; di talché, avendo medio tempore la contribuente presentato istanza di rateazione in data 9.03.2023 (con valenza interruttiva della prescrizione), alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento opposta nella presente sede
(notificata, come detto, in data 25.01.2024), tale prescrizione non era ancora maturata nemmeno con riguardo a tale avviso di addebito.
2.6. Alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere, dunque, integralmente rigettata.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia previdenziale in relazione allo scaglione da € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.000,00 a favore di ciascuna delle Amministrazioni convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione limitatamente all'eccepita illegittimità della procedura di riscossione sotto il profilo formale-procedimentale nonché in relazione alla doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito opposti.
2. Rigetta il ricorso in relazione alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebiti opposti.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_2
spese che si liquidano in euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese CP_3
generali e accessori come per legge.
5. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, spese che si liquidano in euro 4.000 Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il 10 aprile 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
204/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dagli Avv.ti Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso i relativi domicili digitali;
OPPONENTE contro
, C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Alberto Rizzo del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Napoli, Via Domenico Fontana n. 194;
OPPOSTA nonché contro
, con sede legale in Parma, Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_2
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 28.02.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
impugnava l'intimazione di pagamento n. 07820229004670077000, emessa
[...]
in data 11.10.2022 e notificatale da in data Controparte_1
25.01.2024, con riferimento ai crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito nn.
37820120000615258000, 37820140000314788000, 37820140001045852000,
37820140002021544000, 37820150000983361000, 37820150001272368000,
37820160000273312000, 37820160001827119000, 37820170000816937000,
37820180001738125000 e 37820190000704184000.
Chiedeva, in via preliminare, di sospendere l'esecutività dell'atto impugnato, ricorrendone i presupposti di legge e, nel merito, da un lato, di accertare l'illegittimità della procedura di riscossione per i vizi inerenti alla regolarità formale dei titoli esecutivi o degli atti prodromici alla riscossione coattiva, e, in particolare, per difetto di sottoscrizione e di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata, e, dall'altro, di ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali cui si riferivano gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, di annullare l'atto e gli avvisi di addebito in questione, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis
In via preliminare 1) accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecutività della iscrizione ipotecaria per tutti i motivi di cui in premessa, anche inaudita altera parte;
Nel merito in via principale
2) accertare e dichiarare l'insistenza e/o nullità dell'intimazione e dell'avviso di addebito ivi contenuto per tutti i motivi esposti, e conseguentemente annullarli;
sempre nel merito
Con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità per violazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost delle norme riguardanti la determinazione degli interessi e delle sanzioni indicate nell'intimazione di pagamento nonché la determinazione degli oneri di riscossione a seguito della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, ed eventualmente decurtarli dagli importi indicati in ogni cartella di pagamento impugnata.
Si chiede infine la rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, anche con rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite perché rinvvi alla
Corte di Giustizia Europea delle questioni così come individuate in parte motiva
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 10.04.2024, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_3
sensi del D.Lgs. n. 46/1999.
Affermava, invero, la legittimità dell'atto impugnato stante l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito contestati e sottolineava l'intangibilità della pretesa in ragione della sua mancata impugnazione nei termini di legge.
Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'integrale rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 18.04.2023, si costituiva in giudizio
, eccependo l'infondatezza delle Controparte_1
doglianze di carattere formale/procedimentale e rilevando, nel merito, la regolare notifica degli avvisi di addebito de quibus e l'infondatezza della svolta eccezione di prescrizione quinquennale, a fronte della notifica di validi e tempestivi atti interruttivi.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 10.04.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Occorre preliminarmente rilevare che gli avvisi di addebito nn.
37820120000615258000 – 37820140000314788000 – 37820140001045852000 –
37820140002021544000 - 37820150000983361000 37820150001272368000 sono stati stralciati a seguito dell'entrata in vigore della Legge 197/2022 (vedasi l'estratto di ruolo prodotto da sub doc. doc. 7). Controparte_4
Di talché, con riguardo ai crediti contributivi di cui ai predetti avvisi di addebito, deve dichiararsi la cessata materia del contendere.
2.1. Tanto premesso, giova evidenziare – con riguardo agli ulteriori avvisi di addebito
- che, come si evince dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione convenuta, la contribuente, in data 9.03.2023, ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata “rottamazione quater” (art. 1, commi da 231 a 252, legge
197/2022).
La contribuente ha, in particolare, presentato istanza di rottamazione con pagamento rateale, e, a seguito del mancato pagamento delle rate, la rottamazione - come risultante dall'estratto di ruolo aggiornato al 20.03.2025 prodotto da
[...]
- ad oggi risulta decaduta. Controparte_4 A riguardo, l'art. 1 Comma 244 della legge 197/2022 così stabilisce: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano
l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”.
2.3. Nel merito così delimitato, il ricorso è, in parte inammissibile, in parte infondato.
2.4. Appare utile evidenziare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46 del 1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (ovvero dell'avviso di addebito); b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti, non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615, comma 2, c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), anche in questo caso da proporre dinnanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in L. 14 maggio
2005, n. 80.
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento (o all'avviso di addebito) siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene, sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n.
46 del 1999 - a norma del quale il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile - sia in quella dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo - a norma del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602 del
1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo) dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
2.5. Tanto premesso, i motivi di opposizione relativi a vizi formali, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento, sono inammissibili siccome proposti dopo la scadenza del termine decadenziale (data di notifica dell'intimazione di pagamento:
25.01.2024/data deposito del ricorso: 28.02.2024).
Parimenti è a dirsi – stante il regolare perfezionamento della procedura di notificazione in relazione agli avvisi di addebito oggetto di impugnazione (notificati a mezzo posta, per compiuta giacenza, rispettivamente, in data 16.05.2016, 23.12.2016,
3.11.2017, 15.01.2019 e 29.08.2019)1 - con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi
– per vero nemmeno formalmente eccepita - con riguardo alla quale l'opposizione è da qualificarsi come opposizione al ruolo, proponibile, come tale, ai sensi dell'art. 24 1 Come noto, nella giurisprudenza di merito, si è posta la questione se, per l'avviso di addebito, trovino integrale applicazione le regole dettate in tema di recapito delle raccomandate postali in materia di atti fiscali nei casi di assenza/irreperibilità del destinatario.
Ebbene, secondo una parte della giurisprudenza di merito, poiché l'avviso di addebito (del pari della cartella esattoriale) è un atto impositivo contenente l'ingiunzione al pagamento di una somma con valore di titolo esecutivo se non tempestivamente opposto nel termine perentorio dei 40 giorni successivi alla sua notifica, si impone che il dies a quo sia determinabile con certezza dalla parte privata e dal giudice. Pertanto, secondo i fautori di tale tesi, posto che il D.M. 9 settembre 2001 sul servizio postale non contiene alcuna previsione simile a quella dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 citato (l'art. 49 del DM si limita a prevedere che: “la posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal mancato recapito: invii semplici: dieci giorni;
invii a firma: trenta giorni”), potrebbero sorgere dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 30 se si ritenesse la notifica perfezionata con la compiuta giacenza. Conseguentemente, ai fini di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente della notifica dell'avviso di addebito nei casi d'irreperibilità relativa del destinatario, concludono che l'avviso di addebito, così come previsto per le cartelle esattoriali debba essere notificato con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. in virtù dell'espresso richiamo contenuto nel comma 14 alle norme vigenti sul ruolo.
Secondo altra impostazione cui aderisce questo giudicante, invece, considerato che il D.L. n. 78 del
2010 ha introdotto una disciplina speciale in materia di riscossione coattiva dei crediti , l'art. CP_3
30 del D.L. n. 78 del 2010 va interpretato in senso letterale, per cui devono trovare integrale applicazione le norme sulla raccomandata ordinaria che, nel caso di assenza del destinatario, prevedono unicamente che, sulla parte anteriore dell'avviso di ricevimento, sia apposto un timbro con la dicitura “AL MITTENTE - PER COMPIUTA GIACENZA” senza obbligo per l'agente postale di annotare né l'avvenuto rilascio del prescritto avviso, né dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento.
L'art. 30, infatti, reca un richiamo secco alla raccomandata postale senza che siano richieste particolari formalità, per cui, a parere di questo giudicante, l'avviso di giacenza è sufficiente a indicare l'esistenza del plico da ritirare e l'eventuale compiuta giacenza dimostra l'effettiva conoscenza o conoscibilità della comunicazione. Applicando, dunque, i suddetti principi al caso in esame, ne discende - in virtù della documentazione prodotta in atti dall' - che il processo notificatorio si è perfezionato, per CP_3 l'avviso di addebito in controversia, in data 21.12.2017. d.lgs. 46/99, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento.
A diversa conclusione deve giungersi con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, prescrizione eccepita con riguardo all'avviso di addebito oggetto di impugnazione.
Si tratta, invero, di questione che involge il merito della pretesa contributiva e che, quindi, sfugge all'ambito di applicazione del citato art. 617 c.p.c. rientrando nella previsione di cui all'art. 615 c.p.c. per la quale non vi sono termini di decadenza.
2.6. Tale doglianza, sia pur ammissibile, è infondata.
Con riguardo alla predetta eccezione, occorre invero evidenziare che il termine prescrizionale non è decorso con riguardo ad alcuno degli avvisi di addebito oggetto di impugnazione.
Anzitutto, con riguardo all'avviso di addebito n. 37820160000273312000 (notificato in data 16.05.2016) e all'avviso di addebito n. 37820160001827119000 (notificato in data 3.12.2016), occorre evidenziare che la prescrizione non è maturata – anche a prescindere dall'operatività della normativa emergenziale – in ragione degli atti interruttivi medio tempore intervenuti.
Ci si riferisce, in particolare, da un lato, all'intimazione di pagamento n.
07820189002301986000 – la cui notificazione, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., si è perfezionata in data 19.02.2019 -, e, dall'altro, all'istanza di definizione agevolata con rateazione del debito presentata dalla contribuente in data 9.03.2023.
A tale ultimo riguardo, occorre invero evidenziare che il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma è un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione ricognitiva.
È sufficiente, pertanto, che tale atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, esprima la consapevolezza dell'esistenza del debito e abbia carattere volontario;
tale principio può essere validamente applicato anche all'ipotesi di esazione dei contributi previdenziali, per cui l'istanza di rateazione da parte del contribuente determina il riconoscimento del debito da parte del medesimo e l'effetto interruttivo della prescrizione.
Sul punto, la giurisprudenza è granitica.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.37389 del 21.12.2022, ha così affermato: “Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del D.L. n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che, seppur “l'istanza di rateizzazione del debito non costituisce acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria, è anche vero che tale richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex articolo 2944 cod. civ. ed è altresì incompatibile con l'allegazione di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento” (da ultimo, Cass. 16 giugno 2022, n. 19401).
L'istanza di rateizzazione ha, infatti, come imprescindibile presupposto logico- giuridico proprio la piena conoscenza del debito per il quale si richiede la dilazione, dal momento che “è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, soltanto dopo aver avuto piena conoscenza di tale ruolo e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato” (cfr., Cass.
16 febbraio 2022 n. 5160).
Altrettanto è a dirsi con riguardo all'avviso di addebito n. 37820180001738125000
(notificato in data 15.01.2019) e all'avviso di addebito n. 37820190000704184000
(notificato in data 29.08.2019), in relazione ai quali il decorso prescrizionale è stato interrotto dall'istanza di rateazione della quale si è dato conto. In relazione all'avviso di addebito n. 37820170000816937000 (notificato in data
3.11.2017), occorre infine evidenziare che il termine prescrizionale non è decorso, osservandosi, da un lato, la presentazione ad opera della contribuente dell'istanza di rateazione menzionata (del 9.03.2023), avente, come detto, valenza di atto interruttivo della prescrizione, e richiamando, dall'altro, la normativa emergenziale introdotta con l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.
Tale disposizione - rubricata “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” - dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a 129 giorni - non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione.
A sua volta, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
causa di sospensione che si aggiunge, dunque, a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina - analogamente a quanto si è precisato con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 - la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
La lettura coordinata delle due norme - articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 e articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 - che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione caratterizzati dalla soluzione di continuità, può dare luogo a diverse fattispecie, analiticamente individuate dall con circolare CP_3
n. 126 del 10.08.2021:
“4.1 Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020.
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Per la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi con i quali individuare la regola attraverso cui determinare il nuovo termine di scadenza della prescrizione:
“a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile secondo gli esempi indicati nei punti a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data compresa tra il 1° luglio 2020 e il 6 novembre 2020 in cui è stato notificato l'atto interruttivo.
Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
4.2 Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dal
1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020).
Anche per questa ipotesi, al fine di agevolare la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi, che consentono di individuare la regola per stabilire il nuovo termine di maturazione della prescrizione:
a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 1° luglio 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 6 novembre 2020 e, pertanto, l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data. Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, secondo la regola di cui agli esempi a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell'atto interruttivo compresa tra il 6 novembre 2020 e il 30 dicembre 2020. Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
c) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Tenuto conto che, a decorrere dalla stessa data, per effetto dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, opera l'ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, l'atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data del 1° luglio 2021 (dal 24 agosto
2020 + 129 giorni + 182 giorni)”.
Orbene, nel caso di specie, la prescrizione del credito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 37820170000816937000 – la quale doveva maturare il 3 novembre 2022
- per effetto della sospensione (311 giorni), è, per contro slittata al giorno 11 settembre 2023; di talché, avendo medio tempore la contribuente presentato istanza di rateazione in data 9.03.2023 (con valenza interruttiva della prescrizione), alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento opposta nella presente sede
(notificata, come detto, in data 25.01.2024), tale prescrizione non era ancora maturata nemmeno con riguardo a tale avviso di addebito.
2.6. Alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere, dunque, integralmente rigettata.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia previdenziale in relazione allo scaglione da € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.000,00 a favore di ciascuna delle Amministrazioni convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione limitatamente all'eccepita illegittimità della procedura di riscossione sotto il profilo formale-procedimentale nonché in relazione alla doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito opposti.
2. Rigetta il ricorso in relazione alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebiti opposti.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_2
spese che si liquidano in euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese CP_3
generali e accessori come per legge.
5. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, spese che si liquidano in euro 4.000 Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il 10 aprile 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri