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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il giudice Stefania Deiana, in esito all'udienza cartolare del 16 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1434/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LUCIANO MANCA
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: appalto privato
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, disattesa ogni contraria istanza, riservata separata azione di risarcimento dei danni: 1) Dichiarare risolto di diritto ex art. 1454 CC il contratto d'appalto in data 15-12-2021 tra il e la convenuta Parte_2 [...]
per effetto dell'infruttuoso decorso del termine contenuto nella Controparte_1 diffida ad adempiere notificata in data 19 Luglio 2023; 2) In via subordinata, dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento della convenuta, non avendo eseguito i lavori nei termini contrattualmente pattuiti;
3) In entrambi i casi, condannare la società convenuta alla restituzione della somma di € 26.457,97, pari al 10% dell'importo dei lavori, versato dal condominio all'impresa in data 22-12-2021, oltre interessi ex art. 1284 4° comma cc.. 4) In CP_1 conseguenza della risoluzione contrattuale ordinare all'impresa Controparte_1 Cont di non utilizzare i crediti ceduti, oggetto del contratto e della fattura servizi n. 87/PA
[...] del 20-12-2021. 5) Con vittoria di spese e competenze.
In via subordinata istruttoria, ove ritenuti non sufficienti i documenti prodotti e quanto allegato in ordine al grave inadempimento della promissaria acquirente, deduce prova testimoniale sui seguenti capi: 1) Vero che i lavori di cui al contratto d'appalto che si mostra al teste (Doc. 2), affidati Cont all'impresa iniziarono alcuni giorni dopo l'invio della comunicazione SUAPE del 10-11-2021, con la rimozione dell'intonaco ammalorato in alcuni punti del piano terra e ripristino soltanto parziale,
pagina 1 di 4 nei limiti e termini visibili nelle fotografie che si mostrano al teste (Doc. 7). 2) Vero che l'impresa Cont
eseguiti i lavori di cui alle fotografie esibite al teste, abbandonò il cantiere e sebbene invitata verbalmente e documentalmente non riprese i lavori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 giugno 2024 il condominio della di Sassari, in Parte_3 persona del suo amministratore, chiedeva la condanna della Controparte_1 al pagamento della somma di cui in epigrafe.
[...]
Esponeva di aver appaltato alla cooperativa con contratto del 15 dicembre 2021, in esecuzione del deliberato assembleare del 9 novembre 2021 e nell'intento di usufruire dei benefici fiscali connessi al cosiddetto “bonus facciate” del 90%, i lavori di manutenzione delle facciate, specificati dettagliatamente nel computo metrico estimativo allegato al contratto, per un importo complessivo di
240.522,50, oltre iva.
Il condominio aveva versato all'impresa, come concordato, il 10% del corrispettivo, mentre il residuo
90% sarebbe stato saldato mediante cessione del credito fiscale e relativo sconto in fattura.
Aggiungeva quindi la ricorrente che, nonostante il tempestivo pagamento del 10%, pari ad € 26.457,97, spirato il termine improrogabile stabilito per l'ultimazione delle opere, fissato al 1° ottobre 2022, l'impresa aveva abbandonato il cantiere dopo aver effettuato solo alcuni lavori di rimozione dell'intonaco in parte del piano terra dello stabile. Aggiungeva che erano state inutili le ripetute diffide del direttore dei lavori e dell'amministratore del condominio dirette alla ripresa dei lavori, persistendo l'inadempimento dell'appaltatrice che, per la sua gravità, aveva indotto l'esponente a notificarle una diffida ad adempiere ai sensi dell'art 1454, c.c., rimasta anch'essa senza esito.
Lamentava inoltre che la resistente aveva rifiutato di “liberare” il credito cedutole dal condominio che si era ritrovato nell'impossibilità di affidare l'appalto ad altra impresa beneficiando di altri bonus fiscali e palesava il rischio di un'esposizione all'uso illegittimo del credito fiscale e alla conseguente rivalsa dell' contro i condomini per la sua restituzione. Controparte_2
Sulla base di tali assunti, il ricorrente concludeva come sopra trascritto. Parte_1
La società cooperativa restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare del 16 gennaio 2025 sulle conclusioni del solo ricorrente, come riportate in epigrafe.
Il ha dato prova adeguata dell'esistenza e dei contenuti del rapporto contrattuale da cui è Parte_1 sorta l'obbligazione dedotta (v. doc. 2 e 3), consistente per la società appaltatrice nell'esecuzione delle opere di manutenzione e rifacimento della facciata dell'edificio da remunerarsi per il 90%, mediante cessione del credito fiscale e collegato sconto in fattura, come previsto dalla normativa di cui all'art. 1, comma 70, L. 160 del 2020, all'art. 121 del DL 34/2020 e all'art. 1 della L. 160/2019. Disciplina che, in buona sostanza, prevede come l'avente diritto alle detrazioni fiscali conseguenti agli interventi sugli edifici condominiali possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per uno sconto sul corrispettivo dovuto che viene quindi anticipato dall'appaltatore che ha effettuato gli interventi. Quest'ultimo acquista il relativo credito d'imposta e può a sua volta cederlo ai propri fornitori, con le limitazioni prescritte. pagina 2 di 4 La scrittura privata, recante in calce le sottoscrizioni di entrambi i rappresentanti legali delle parti, e da considerarsi legalmente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 n.1, c.p.c., essendo rimasta contumace la parte cui è attribuita, fa piena prova delle pattuizioni intercorse fra le parti e dimostra quindi adeguatamente il diritto dell'istante all'adempimento dell'obbligata che, tenuta ad eseguire esattamente le prestazioni promesse, è rimasta palesemente inadempiente.
E' infatti indiscusso l'ampio superamento del termine concordato per l'ultimazione e la consegna dei lavori che le parti contraenti avevano fissato (clausola 9 appalto) al 1° ottobre 2022, indicandolo come termine “massimo improrogabile”, salvi i casi di forza maggiore.
Il istante ha anche puntualmente dimostrato di aver eseguito la prestazione a suo carico, di Parte_1 corresponsione dell'importo pari al 10% del corrispettivo globale pattuito, essendosi l'impresa espressamente obbligata a praticare lo sconto in fattura (clausola 8) per il restante 90%.
A fronte della richiamata prova scritta l'appaltatrice avrebbe dovuto assolvere all'onere della prova, a suo carico, di aver adempiuto o, alternativamente, della non imputabilità dell'adempimento, dimostrando che questo era dipeso da un fattore estraneo alla sua sfera di prevedibilità e di controllo quindi da caso fortuito o forza maggiore, ai sensi dell'art. 1218, c.c., e tale onere non è stato, evidentemente, assolto dalla società convenuta, ritualmente evocata in causa ma disinteressatasi del processo.
Risulta pertanto legittima e idonea a produrre l'effetto risolutivo la diffida ad adempiere (doc.11) notificata alla società cooperativa appaltatrice il 19 luglio 2023, avuto riguardo al suo totale inadempimento (si vedano al riguardo i rilievi fotografici e la relazione del direttore dei lavori, doc. 10) ed alla persistente inerzia protrattasi anche a seguito delle diffide e dei solleciti precedentemente Cont inoltrati alla sia dall'amministratore condominiale che dal direttore dei lavori nominato dalla committente (doc 8 e 9).
Tanto premesso sulla ricorrenza del lamentato inadempimento e sull'intervenuta risoluzione contrattuale verificatasi di diritto il ventesimo giorno successivo alla notifica della diffida ex art 1454,
c.c., deve trovare accoglimento anche la domanda di restituzione dell'acconto pari ad € 26.457,97, somma versata dal condominio all'impresa (doc.5) e dovutagli con gli interessi ex art. CP_1
1284, 4° comma, cc.
Quanto alla domanda diretta ad ordinare alla Soc. “di non utilizzare i crediti ceduti, CP_1 oggetto del contratto e della fattura” n. 87/PA del 20 dicembre 2021 deve osservarsi come la sollecitata statuizione attenga a profili fiscali ed al rapporto fra la società appaltatrice e l' che Controparte_2 esula dal presente giudizio. Per completezza, va comunque precisato che è esclusa l'utilizzabilità di detti crediti perché non venuti ad esistenza, dato che nella specie il credito fiscale del 90% ceduto all'impesa dal condominio in collegamento allo sconto in fattura matura solamente quando le prestazioni contrattuali vengano effettivamente eseguite, dovendo escludersi che il credito d'imposta avente importo corrispondente alla detrazione spettante sul corrispettivo totale dell'appalto, sorga e possa essere fatto valere dalla cessionaria che abbia, come nella specie, del tutto omesso di eseguire le opere appaltatele. In definitiva, lo sconto sul corrispettivo dovuto e il conseguente credito in capo all'appaltatrice non possono che derivare dall'adempimento della prestazione a suo carico, che difetta nella specie.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della convenuta. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, in accoglimento della domanda attrice, così provvede:
1. dichiara risolto di diritto il contratto d'appalto stipulato il 15 dicembre 2021 tra il
[...]
e la convenuta Parte_2 Controparte_1 al ventesimo giorno decorrente dal 19 luglio 2023, data di notifica della diffida ad adempiere;
2. condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente, in persona del suo amministratore, della somma di € 26457,97, oltre Parte_1 interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c.
3. Condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 6800,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 16 gennaio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il giudice Stefania Deiana, in esito all'udienza cartolare del 16 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1434/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LUCIANO MANCA
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: appalto privato
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, disattesa ogni contraria istanza, riservata separata azione di risarcimento dei danni: 1) Dichiarare risolto di diritto ex art. 1454 CC il contratto d'appalto in data 15-12-2021 tra il e la convenuta Parte_2 [...]
per effetto dell'infruttuoso decorso del termine contenuto nella Controparte_1 diffida ad adempiere notificata in data 19 Luglio 2023; 2) In via subordinata, dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento della convenuta, non avendo eseguito i lavori nei termini contrattualmente pattuiti;
3) In entrambi i casi, condannare la società convenuta alla restituzione della somma di € 26.457,97, pari al 10% dell'importo dei lavori, versato dal condominio all'impresa in data 22-12-2021, oltre interessi ex art. 1284 4° comma cc.. 4) In CP_1 conseguenza della risoluzione contrattuale ordinare all'impresa Controparte_1 Cont di non utilizzare i crediti ceduti, oggetto del contratto e della fattura servizi n. 87/PA
[...] del 20-12-2021. 5) Con vittoria di spese e competenze.
In via subordinata istruttoria, ove ritenuti non sufficienti i documenti prodotti e quanto allegato in ordine al grave inadempimento della promissaria acquirente, deduce prova testimoniale sui seguenti capi: 1) Vero che i lavori di cui al contratto d'appalto che si mostra al teste (Doc. 2), affidati Cont all'impresa iniziarono alcuni giorni dopo l'invio della comunicazione SUAPE del 10-11-2021, con la rimozione dell'intonaco ammalorato in alcuni punti del piano terra e ripristino soltanto parziale,
pagina 1 di 4 nei limiti e termini visibili nelle fotografie che si mostrano al teste (Doc. 7). 2) Vero che l'impresa Cont
eseguiti i lavori di cui alle fotografie esibite al teste, abbandonò il cantiere e sebbene invitata verbalmente e documentalmente non riprese i lavori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 giugno 2024 il condominio della di Sassari, in Parte_3 persona del suo amministratore, chiedeva la condanna della Controparte_1 al pagamento della somma di cui in epigrafe.
[...]
Esponeva di aver appaltato alla cooperativa con contratto del 15 dicembre 2021, in esecuzione del deliberato assembleare del 9 novembre 2021 e nell'intento di usufruire dei benefici fiscali connessi al cosiddetto “bonus facciate” del 90%, i lavori di manutenzione delle facciate, specificati dettagliatamente nel computo metrico estimativo allegato al contratto, per un importo complessivo di
240.522,50, oltre iva.
Il condominio aveva versato all'impresa, come concordato, il 10% del corrispettivo, mentre il residuo
90% sarebbe stato saldato mediante cessione del credito fiscale e relativo sconto in fattura.
Aggiungeva quindi la ricorrente che, nonostante il tempestivo pagamento del 10%, pari ad € 26.457,97, spirato il termine improrogabile stabilito per l'ultimazione delle opere, fissato al 1° ottobre 2022, l'impresa aveva abbandonato il cantiere dopo aver effettuato solo alcuni lavori di rimozione dell'intonaco in parte del piano terra dello stabile. Aggiungeva che erano state inutili le ripetute diffide del direttore dei lavori e dell'amministratore del condominio dirette alla ripresa dei lavori, persistendo l'inadempimento dell'appaltatrice che, per la sua gravità, aveva indotto l'esponente a notificarle una diffida ad adempiere ai sensi dell'art 1454, c.c., rimasta anch'essa senza esito.
Lamentava inoltre che la resistente aveva rifiutato di “liberare” il credito cedutole dal condominio che si era ritrovato nell'impossibilità di affidare l'appalto ad altra impresa beneficiando di altri bonus fiscali e palesava il rischio di un'esposizione all'uso illegittimo del credito fiscale e alla conseguente rivalsa dell' contro i condomini per la sua restituzione. Controparte_2
Sulla base di tali assunti, il ricorrente concludeva come sopra trascritto. Parte_1
La società cooperativa restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare del 16 gennaio 2025 sulle conclusioni del solo ricorrente, come riportate in epigrafe.
Il ha dato prova adeguata dell'esistenza e dei contenuti del rapporto contrattuale da cui è Parte_1 sorta l'obbligazione dedotta (v. doc. 2 e 3), consistente per la società appaltatrice nell'esecuzione delle opere di manutenzione e rifacimento della facciata dell'edificio da remunerarsi per il 90%, mediante cessione del credito fiscale e collegato sconto in fattura, come previsto dalla normativa di cui all'art. 1, comma 70, L. 160 del 2020, all'art. 121 del DL 34/2020 e all'art. 1 della L. 160/2019. Disciplina che, in buona sostanza, prevede come l'avente diritto alle detrazioni fiscali conseguenti agli interventi sugli edifici condominiali possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per uno sconto sul corrispettivo dovuto che viene quindi anticipato dall'appaltatore che ha effettuato gli interventi. Quest'ultimo acquista il relativo credito d'imposta e può a sua volta cederlo ai propri fornitori, con le limitazioni prescritte. pagina 2 di 4 La scrittura privata, recante in calce le sottoscrizioni di entrambi i rappresentanti legali delle parti, e da considerarsi legalmente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 n.1, c.p.c., essendo rimasta contumace la parte cui è attribuita, fa piena prova delle pattuizioni intercorse fra le parti e dimostra quindi adeguatamente il diritto dell'istante all'adempimento dell'obbligata che, tenuta ad eseguire esattamente le prestazioni promesse, è rimasta palesemente inadempiente.
E' infatti indiscusso l'ampio superamento del termine concordato per l'ultimazione e la consegna dei lavori che le parti contraenti avevano fissato (clausola 9 appalto) al 1° ottobre 2022, indicandolo come termine “massimo improrogabile”, salvi i casi di forza maggiore.
Il istante ha anche puntualmente dimostrato di aver eseguito la prestazione a suo carico, di Parte_1 corresponsione dell'importo pari al 10% del corrispettivo globale pattuito, essendosi l'impresa espressamente obbligata a praticare lo sconto in fattura (clausola 8) per il restante 90%.
A fronte della richiamata prova scritta l'appaltatrice avrebbe dovuto assolvere all'onere della prova, a suo carico, di aver adempiuto o, alternativamente, della non imputabilità dell'adempimento, dimostrando che questo era dipeso da un fattore estraneo alla sua sfera di prevedibilità e di controllo quindi da caso fortuito o forza maggiore, ai sensi dell'art. 1218, c.c., e tale onere non è stato, evidentemente, assolto dalla società convenuta, ritualmente evocata in causa ma disinteressatasi del processo.
Risulta pertanto legittima e idonea a produrre l'effetto risolutivo la diffida ad adempiere (doc.11) notificata alla società cooperativa appaltatrice il 19 luglio 2023, avuto riguardo al suo totale inadempimento (si vedano al riguardo i rilievi fotografici e la relazione del direttore dei lavori, doc. 10) ed alla persistente inerzia protrattasi anche a seguito delle diffide e dei solleciti precedentemente Cont inoltrati alla sia dall'amministratore condominiale che dal direttore dei lavori nominato dalla committente (doc 8 e 9).
Tanto premesso sulla ricorrenza del lamentato inadempimento e sull'intervenuta risoluzione contrattuale verificatasi di diritto il ventesimo giorno successivo alla notifica della diffida ex art 1454,
c.c., deve trovare accoglimento anche la domanda di restituzione dell'acconto pari ad € 26.457,97, somma versata dal condominio all'impresa (doc.5) e dovutagli con gli interessi ex art. CP_1
1284, 4° comma, cc.
Quanto alla domanda diretta ad ordinare alla Soc. “di non utilizzare i crediti ceduti, CP_1 oggetto del contratto e della fattura” n. 87/PA del 20 dicembre 2021 deve osservarsi come la sollecitata statuizione attenga a profili fiscali ed al rapporto fra la società appaltatrice e l' che Controparte_2 esula dal presente giudizio. Per completezza, va comunque precisato che è esclusa l'utilizzabilità di detti crediti perché non venuti ad esistenza, dato che nella specie il credito fiscale del 90% ceduto all'impesa dal condominio in collegamento allo sconto in fattura matura solamente quando le prestazioni contrattuali vengano effettivamente eseguite, dovendo escludersi che il credito d'imposta avente importo corrispondente alla detrazione spettante sul corrispettivo totale dell'appalto, sorga e possa essere fatto valere dalla cessionaria che abbia, come nella specie, del tutto omesso di eseguire le opere appaltatele. In definitiva, lo sconto sul corrispettivo dovuto e il conseguente credito in capo all'appaltatrice non possono che derivare dall'adempimento della prestazione a suo carico, che difetta nella specie.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della convenuta. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, in accoglimento della domanda attrice, così provvede:
1. dichiara risolto di diritto il contratto d'appalto stipulato il 15 dicembre 2021 tra il
[...]
e la convenuta Parte_2 Controparte_1 al ventesimo giorno decorrente dal 19 luglio 2023, data di notifica della diffida ad adempiere;
2. condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente, in persona del suo amministratore, della somma di € 26457,97, oltre Parte_1 interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c.
3. Condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 6800,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 16 gennaio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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