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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/05/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 20.2.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 146/2023
promossa
da – appellante - Parte_1
Avv.ti Paola Frigo, Gian Luca Pinto, Filippo Secciani
contro
CP_1
Avv. Lorenzo Calvani, Andrea Stramaccia - appellata -
E nei confronti di
- appellato - CP_2
Avv. Silvano Imbriaci, Marco Fallaci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo, giudice del lavoro, n. 187/2022, pubblicata il 20.9.2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza 20.9.2022, il Tribunale di Arezzo ha accolto il ricorso proposto da contro la sua datrice di lavoro, la società CP_1 Parte_1
con il quale la lavoratrice aveva denunciato la mancata fruizione della
[...] pausa pranzo, che la contrattazione collettiva applicata al rapporto (quella dell'industria alimentare) prevede per 30 minuti al giorno e aveva chiesto la condanna della società al pagamento della conseguente maggiorazione, come disciplinata dall'art. 32 del CCNL. La domanda svolta in primo grado era diretta anche alla regolarizzazione contributiva della posizione dell'originaria attrice, da qui l'estensione del contraddittorio all' . CP_2
In ricorso aveva esposto di avere prestato la propria attività lavorativa CP_1 in turni avvicendati per 8 ore consecutive, senza fruire della pausa intermedia di trenta minuti, destinata alla consumazione dei pasti, prevista dall'art. 32 del CCNL e senza avere ottenuto, dalla datrice di lavoro, la corresponsione della maggiorazione del 6.5% della retribuzione, disciplinata dalla stessa norma del contratto Industria alimentare a tutela dei lavoratori che non godano di una ‟adeguata sosta intermedia alle 8 ore di attività”.
Nel costituirsi in giudizio l' aveva in contrario sostenuto che la Parte_1 pausa pranzo fosse stata sempre effettivamente fruita, ma, sulla base di accordi aziendali risalenti al 2011, frazionata in tre pause di dieci minuti ciascuna, soluzione che avrebbe conciliato le esigenze della produzione e quelle dei lavoratori, i quali, infatti, secondo la prospettazione della società, mai avevano contestato tale modalità di svolgimento del lavoro.
In ogni caso, secondo l'originaria convenuta, la modalità organizzativa concretamente adottata in azienda, oltre a rispondere alle esigenze degli stessi dipendenti (che non sarebbero stati mai favorevoli a una pausa pranzo unica di un'ora, la sola che, per la sua durata, sarebbe stata compatibile con il ciclo produttivo aziendale), non avrebbe determinato alcun trattamento peggiorativo rispetto alle norme collettive, dato che i lavoratori sarebbero stati pagati per una prestazione pari a otto ore, mentre avrebbero lavorato in effetti solo sette ore e mezzo al giorno.
Il primo giudice, senza svolgere attività istruttoria, ha, come detto, accolto il ricorso. In motivazione ha ritenuto che il frazionamento della pausa pranzo non fosse compatibile con la previsione del CCNL, che impone una sola pausa di 30 minuti e ha rilevato come l'eventuale modificazione in peius delle regole del CCNL non potesse essere adottata a livello aziendale, se non attraverso la previsione dell'art. 8 legge 148/2011 (estranea alla fattispecie di causa).
2 Pertanto, in accoglimento del ricorso, il Tribunale ha dichiarato la violazione, da parte della convenuta, della disposizione dell'art. 32 comma 3 del CCNL industria alimentare ‟per non aver corrisposto a favore di una CP_1 maggiorazione del 6,5% della retribuzione in sostituzione alla pausa di mezz'ora dalla stessa disposizione prevista” e ha condannato la società “al versamento di quanto illegittimamente non corrisposto a in virtù delle CP_1 violazioni di cui ai punti che precedono, anche sotto il profilo contributivo nei confronti dell' ”. Ha condannato la resistente alla rifusione delle spese in CP_2 favore della lavoratrice, mentre ha compensato quelle di pertinenza dell' . CP_2
L' appella la sentenza affidando le proprie ragioni a tre motivi. Parte_1
Con il primo assume che il Tribunale abbia dato della documentazione di causa una lettura arbitraria e comunque erronea e abbia illegittimamente escluso la prova costituenda richiesta dall'azienda. In tal modo il primo giudice non avrebbe tenuto in alcun conto la genesi della prassi aziendale di fruizione della pausa frazionata in tre soste di almeno 10 minuti né la incontestata vigenza - da parte dei sindacati come dei singoli lavoratori - della stessa dal 2011 sino al 2022.
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui, violando o comunque, a suo dire, interpretando erroneamente,
l'art. 32 del CCNL, ha ritenuto che la fruizione della pausa per il pranzo frazionata in tre intervalli di dieci minuti contrasti con il dettato della norma collettiva e infici il carattere di adeguatezza della pausa, rispetto all'assunzione del pasto, necessariamente implicato dalla sosta.
Infine, con il terzo mezzo, la società assume che il Tribunale abbia valutato erroneamente le emergenze di causa, non considerando come i lavoratori fossero stati remunerati per otto ore lavorative, pur avendo eseguito la loro prestazione effettivamente per 7 ore e 30 minuti e come pertanto la fruizione della pausa in tre soste non avesse determinato, per loro, alcun trattamento peggiorativo, con la conseguenza che essi non avrebbero avuto diritto alla maggiorazione prevista dall'art. 32 del CCNL.
3 La società ha concluso quindi per la riforma della decisione impugnata e per il rigetto delle domande avversarie.
Si è costituita in giudizio la lavoratrice per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione.
Si è costituito anche l' , rilevando come il capo di sentenza relativo alla CP_2 condanna alla regolarizzazione contributiva non fosse stato oggetto di gravame, così che, in relazione alla fondatezza della domanda contributiva, avrebbe dovuto ritersi formato il giudicato interno. Il che, tuttavia, secondo l'istituto, avrebbe potuto determinare il passaggio in giudicato della sentenza anche in relazione alla domanda retributiva, data l'esistenza di una relazione necessaria tra contribuzione e retribuzione dovuta, con ogni conseguenza in ordine all'inammissibilità dell'appello.
L' ha concluso quindi chiedendo a questa Corte, valutata l'ammissibilità CP_2 dell'appello della società e tenuto conto del giudicato interno, di pronunciarsi secondo giustizia sull'impugnazione proposta, da l' . Parte_1
Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito rileva innanzi tutto la Corte come oggetto della lite sia il “riposo per i pasti” previsto dall'art. 32 del
CCNL Industria alimentare, applicato dall'appellante, secondo cui “nelle aziende in cui l'orario normale …viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa una adeguata sosta per la consumazione dei pasti”. La norma dispone anche che gli addetti alla produzione, che lavorino in turni di otto ore consecutive (come il personale dell'appellante), abbiano diritto a una maggiorazione del 6,50% della retribuzione, se non fruiscono di 30 minuti di pausa e che l'importo di tale maggiorazione assorba “fino alla concorrenza qualsiasi altro compenso o indennità già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui sopra”.
Ciò detto, è poi del tutto pacifico che i dipendenti de non Parte_1 abbiano fruito di una pausa unica per il pranzo della durata di trenta minuti, mentre è in fatto controverso che siano state loro riconosciute tre pause da dieci minuti ciascuna, circostanza quest'ultima affermata dall'appellante,
4 anche in questo grado, e invece negata dalla lavoratrice.
Si tratta di un aspetto che non è stato indagato dal primo giudice, che ha ritenuto che, in ogni caso, il frazionamento della pausa unica costituisca una violazione delle norme del CCNL e un trattamento peggiorativo per i lavoratori, non consentito dalla contrattazione decentrata, se non nelle forme del contratto di prossimità, che nemmeno l'azienda assume di avere negoziato nella specie.
Le parti controvertono poi, in diritto, in ordine alla legittimità, rispetto alla disposizione dell'art. 32 del CCNL, della dedotta sostituzione della pausa unica di 30 minuti con le pause di 10 minuti ciascuna di cui dice la società.
Entro questi parametri, i motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente. Essi, ad avviso del collegio, non sono fondati.
In proposito deve innanzi tutto rilevarsi come siano stati prodotti gli accordi aziendali del 2011, menzionati nei propri atti dall'odierna appellante, ma essi, come peraltro ammette anche la società, non disciplinano la pausa pranzo.
Piuttosto, secondo la prospettazione dell'appellante, il frazionamento della pausa sarebbe nato dalla volontà aziendale di modificare l'orario di lavoro, prevedendo turni di nove ore con una pausa di un'ora. Una decisione che sarebbe stata avversata dai lavoratori, così che, tra la loro posizione e quella della società, che non riteneva compatibile con il processo produttivo aziendale una pausa unica più breve di un'ora, si sarebbe giunti al compromesso del frazionamento dell'unica pausa di trenta minuti prevista dal
CCNL, soluzione che sarebbe stata praticata senza contestazioni per molti anni.
Dell'esistenza di un simile uso si dice nell'accordo aziendale del 29.8.2022
(doc. E del fascicolo dell'appellante), firmato dalla CISL e da due RSA, ma non dalla CGIL che pure aveva preso parte alla trattativa. E non è inutile rammentare che, come risulta dal verbale (doc. 3 sempre dell'appellante), nel corso del precedente incontro del 21 marzo 2022, il lavoratore Parte_2 aveva dichiarato di non sapere nulla di simili accordi e di non avere mai fruito
5 di pause.
Sul punto ritiene in ogni caso la Corte, come già il primo giudice, che il frazionamento della pausa pranzo in tre soste di dieci minuti impedisca di realizzare la funzione che il CCNL assegna alla pausa, che è specificamente quella di consentire la consumazione di un pasto, cosa ben diversa dalla mera interruzione del lavoro per una qualsiasi pausa fisiologica e che richiede un tempo minimo continuativo certamente eccedente i dieci minuti, secondo qualsiasi regola di esperienza. L'assunto contrario, contenuto nel secondo motivo di appello, è quindi senz'altro infondato e va respinto.
Non di meno, secondo il collegio, era comunque rilevante accertare se fossero state o meno effettivamente usufruite le pause di giornaliere di 10 minuti, di cui dice l'appellante, dato che, in caso positivo, sarebbero state soste retribuite e l'ultimo comma dell'art. 32 del CCNL prevede, come si è detto, che, nella maggiorazione sostituiva della pausa pranzo, siano assorbite le indennità
e compensi corrisposti per analoga finalità in sede aziendale.
Di qui la decisione della Corte di ammettere la prova per testi che non era stata svolta in primo grado. In fatto tuttavia, sull'accordo delle parti, nel presente procedimento si è ritenuto di acquisire i verbali delle prove svolte in altri giudizi di analogo oggetto, promossi da altri dipendenti de Parte_1
e pure pendenti in identico stato davanti alla Corte (si tratta dei giudizi
[...]
n. RG 444/2023, RG 450/2023, RG. 392/2023, RG. 462/2023).
L'esito dell'incombente, quale risulta dai verbali dei giudizi appena indicati, in verità, non può dirsi univoco, ma, secondo il collegio, si deve ritenere che neppure le pause di 10 minuti siano state godute dai lavoratori nei termini indicati dalla società, cioè quale pausa frazionata, ma comunque diretta specificamente alla consumazione del pasto.
In particolare, le testimoni , e Testimone_1 Testimone_2 hanno dichiarato che le pause di dieci minuti venivano Testimone_3 regolarmente fruite.
Per contro la teste ha riferito che veniva fatta una pausa di Testimone_4
6 cinque minuti ogni due ore, appena sufficiente “per andare in bagno e dare un morso a un panino” (così la teste testualmente). Ha precisato che la fruizione di questi cinque minuti dipendeva dall'andamento della produzione, così che a volte veniva ritardata, altre volte anticipata.
che lavorava come impastatore, ha riferito di come il lavoro si Testimone_5 svolgesse in catena (fatto questo pacifico), così che l'addetto che andava in pausa doveva essere necessariamente sostituito, cosa che normalmente faceva l'impastatore, circostanza confermata dai testi , , ma anche Tes_4 Tes_6
. Tuttavia, secondo il teste, “di fatto non era possibile consentire a Tes_2 tutti gli operai di fruire di pause regolari e si era sempre in affanno. L'operaio andava in bagno e tornava appena possibile”. Nello stesso senso è stata la deposizione di , anch'egli addetto di produzione, che ha riferito di Tes_7
“tre pause al giorno di cinque minuti circa, il tempo per un bisogno fisiologico”.
Sembra alla Corte che queste ultime testimonianze siano maggiormente credibili, data l'organizzazione del processo produttivo de . Parte_1
E' infatti riferito da tutti i testimoni che, essendo organizzato il lavoro in catena, l'operaio che andava in pausa dovesse essere sostituito, sostituzione che, come sopra detto, era normalmente assicurata dall'impastatore.
D'altra parte, è certo che le pause non potessero essere fruite contemporaneamente da più addetti alle linee. La produzione, infatti, secondo quanto riferito dai testi e comunque pacifico, era articolata su quattro linee e il numero degli addetti variava da un minimo di due o tre a un massimo di otto per ciascuna linea. Vi era un solo impastatore per linea e, secondo il teste sulla linea 3 l'impastatore non era necessariamente presente e, quando Pt_2
c'era, non poteva “staccare” (per andare in pausa veniva sostituito da un altro impastatore).
Sulla base di questi dati sembra allora alla Corte piuttosto evidente come non fosse possibile consentire a tutti gli addetti alla produzione di fruire di una pausa piena di 10 minuti ogni due ore, in quanto, sostanzialmente,
l'impastatore sarebbe stato continuamente impegnato in ripetute sostituzioni
7 e, neppure così, gli addetti alla produzione avrebbero potuto assentarsi per 10 minuti ciascuno, considerando anche il tempo necessario per raggiungere, dalle linee, la mensa.
E' allora ben più verosimile quanto dichiarato dai testi , e Tes_4 Pt_2
, cioè che gli addetti alle linee fruissero effettivamente solo di normali Tes_6 pause fisiologiche. Di conseguenza, non solo tali pause non erano tali da integrare l' “adeguata sosta per la consumazione dei pasti”, garantita dal
CCNL, come già si è detto, ma, facendosi appunto questione di mere pause fisiologiche, la relativa remunerazione deve intendersi come quella ordinaria della prestazione e non costituisce un'indennità aggiuntiva da detrarsi dalla maggiorazione prevista dall'art. 32 del contratto.
L'appello è quindi infondato e deve essere respinto.
Tra le parti private le spese del grado seguono la soccombenza e devono liquidarsi secondo il valore dichiarato della causa, nei minimi, come indicato in dispositivo. Vanno invece compensate le spese di pertinenza dell' , CP_2 estraneo al merito del giudizio.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna la società appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della lavoratrice appellata, spese che liquida in
€ 2.915,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. Dichiara compensate le spese del grado di pertinenza dell' . CP_2
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Firenze, 20.2.2025
Il Presidente dott. Flavio Baraschi La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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