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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12495/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12495/2024 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_1
RICORRENTI contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE-CONTUMACE
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli Avv.ti e convenivano in giudizio il sig. Parte_2 Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di euro 3.0662,81 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo quale saldo del corrispettivo dovuto per assistenza legale svolta nell'ambito del procedimento civile RG 10882/2022.
Il sig. , ritualmente notificato del ricorso e del decreto di fissazione udienza, Controparte_1 non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
*
Dall'analisi deli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
Gli avv.ti e hanno prestato opera professionale nei confronti del sig. Pt_2 Pt_1 CP_1 nel procedimento ex art 702 bis cpc avanti al Tribunale ordinario di Brescia recante RG
[...]
pagina 1 di 3 10882/2022 promosso nei suoi confronti dal signor . Nel dettaglio, a fine Gennaio 2023 CP_2 il signor a contattato gli Avv.ti e in quanto gli era stato notificato CP_1 Parte_2 Parte_1 un ricorso ex art 702 bis cpc (doc. 1 Ricorso ex art 702-bis).
Le ricorrenti, su incarico del resistente, intavolavano una trattativa con la controparte volta alla risoluzione stragiudiziale della vertenza insorta con richiesta di rinvio d'udienza (doc. 3 Istanza rinvio udienza) e chiedevano un primo acconto pari ad € 1.000,00, regolarmente saldato (doc. 2 Fattura anticipo). Non conclusosi l'accordo, veniva predisposta e depositata comparsa di costituzione in favore del sig. (doc. 4 Comparsa) e successivamente sia le note di trattazione scritta sia memoria CP_1 difensiva in favore dell'assistito (docc.
5-6 Memoria conclusiva, Note scritte per udienza 27.04.2023).
In data 15.5.2023 è stata depositata ordinanza con la quale il sig. è stato condannato al CP_1 pagamento di 6.750 euro oltre interessi (doc. 7 Ordinanza).
Le ricorrenti lamentano che successivamente, nonostante i numerosi solleciti telefonici ed via mail il cliente non ha più provveduto al saldo delle spettanze e precisano che in data 1.7.2024 il sig. CP_1 venia messo in mora con raccomandata che non veniva ritirata e dopo aver effettuato la compiuta giacenza la missiva ritornava al mittente (doc. 9 Raccomanda a/r messa in mora Avv. . Pt_1
In conformità all'Art. 3 D.L.12.09.2014 n. 132, convertito con Legge 10.11.2014 n. 162, in data
19.05.2023 le ricorrenti trasmettevano PEC con invito a negoziazione assistita con termine di trenta giorni dal recapito per l'adesione. Anche tale comunicazione rimaneva inevasa (doc. 10 Invito a negoziazione assistita Avv. del 02.09.2024). Pt_1
Da quanto sopra esposto risulta provato il conferimento dell'incarico e l'espletamento dell'attività documentata che in base al valore della controversia va liquidata in complessivi euro 3.716,38 ( di cui euro 2.547,00 per compenso professionale ed euro 382,05 per spese generali – considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi per decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta conformemente all'ordinanza conclusiva del procedimento RG 10882/2022) già comprensivo di iva e cpa. Sottratto l'importo già versato a titolo di acconto, il credito ammonta ad euro 2.716,38 oltre interessi dalla data di messa in mora 1.7.2024 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.243,17 di cui euro 1.018,99 per compenso professionale (considerati valori minimi per fase studio, introduttiva e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e ed euro 224,18 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente l'importo di euro 2.716,38 oltre interessi dalla data di messa in mora 1.7.2024 al saldo.
pagina 2 di 3 Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 29 marzo 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12495/2024 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_1
RICORRENTI contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE-CONTUMACE
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli Avv.ti e convenivano in giudizio il sig. Parte_2 Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di euro 3.0662,81 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo quale saldo del corrispettivo dovuto per assistenza legale svolta nell'ambito del procedimento civile RG 10882/2022.
Il sig. , ritualmente notificato del ricorso e del decreto di fissazione udienza, Controparte_1 non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
*
Dall'analisi deli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
Gli avv.ti e hanno prestato opera professionale nei confronti del sig. Pt_2 Pt_1 CP_1 nel procedimento ex art 702 bis cpc avanti al Tribunale ordinario di Brescia recante RG
[...]
pagina 1 di 3 10882/2022 promosso nei suoi confronti dal signor . Nel dettaglio, a fine Gennaio 2023 CP_2 il signor a contattato gli Avv.ti e in quanto gli era stato notificato CP_1 Parte_2 Parte_1 un ricorso ex art 702 bis cpc (doc. 1 Ricorso ex art 702-bis).
Le ricorrenti, su incarico del resistente, intavolavano una trattativa con la controparte volta alla risoluzione stragiudiziale della vertenza insorta con richiesta di rinvio d'udienza (doc. 3 Istanza rinvio udienza) e chiedevano un primo acconto pari ad € 1.000,00, regolarmente saldato (doc. 2 Fattura anticipo). Non conclusosi l'accordo, veniva predisposta e depositata comparsa di costituzione in favore del sig. (doc. 4 Comparsa) e successivamente sia le note di trattazione scritta sia memoria CP_1 difensiva in favore dell'assistito (docc.
5-6 Memoria conclusiva, Note scritte per udienza 27.04.2023).
In data 15.5.2023 è stata depositata ordinanza con la quale il sig. è stato condannato al CP_1 pagamento di 6.750 euro oltre interessi (doc. 7 Ordinanza).
Le ricorrenti lamentano che successivamente, nonostante i numerosi solleciti telefonici ed via mail il cliente non ha più provveduto al saldo delle spettanze e precisano che in data 1.7.2024 il sig. CP_1 venia messo in mora con raccomandata che non veniva ritirata e dopo aver effettuato la compiuta giacenza la missiva ritornava al mittente (doc. 9 Raccomanda a/r messa in mora Avv. . Pt_1
In conformità all'Art. 3 D.L.12.09.2014 n. 132, convertito con Legge 10.11.2014 n. 162, in data
19.05.2023 le ricorrenti trasmettevano PEC con invito a negoziazione assistita con termine di trenta giorni dal recapito per l'adesione. Anche tale comunicazione rimaneva inevasa (doc. 10 Invito a negoziazione assistita Avv. del 02.09.2024). Pt_1
Da quanto sopra esposto risulta provato il conferimento dell'incarico e l'espletamento dell'attività documentata che in base al valore della controversia va liquidata in complessivi euro 3.716,38 ( di cui euro 2.547,00 per compenso professionale ed euro 382,05 per spese generali – considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi per decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta conformemente all'ordinanza conclusiva del procedimento RG 10882/2022) già comprensivo di iva e cpa. Sottratto l'importo già versato a titolo di acconto, il credito ammonta ad euro 2.716,38 oltre interessi dalla data di messa in mora 1.7.2024 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.243,17 di cui euro 1.018,99 per compenso professionale (considerati valori minimi per fase studio, introduttiva e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e ed euro 224,18 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente l'importo di euro 2.716,38 oltre interessi dalla data di messa in mora 1.7.2024 al saldo.
pagina 2 di 3 Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 29 marzo 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
pagina 3 di 3