Articolo 1 della Legge 21 luglio 1959, n. 533
Articolo 2
Versione
31 luglio 1959
Art. 1.
I disoccupati delle industrie determinate in conformita' al secondo comma dell'articolo 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , possono godere della concessione del sussidio straordinario regolato nel capo III, del titolo III, della legge 29 aprile 1949, n. 264 , qualora postano far valere, in luogo del requisito previsto nel terzo comma dell'articolo 36 di tale legge e ferme restando le altre condizioni stabilite nel suddetto capo, almeno cinque contributi settimanali, se operai, o un contributo mensile, se impiegati, versati dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria nel biennio precedente la data del decreto di concessione.
Entrata in vigore il 31 luglio 1959