Art. 15. Accordi quadro 1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 , aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all' articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attivita' in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attivita' economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.
Note all' art. 15:
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 , recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell' art. 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2005, n. 137.
- Per i riferimenti al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , si veda nelle note all'art. 14.
Note all' art. 15:
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 , recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell' art. 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2005, n. 137.
- Per i riferimenti al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , si veda nelle note all'art. 14.