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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5221 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 35499/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da: (C.F: assistita e difesa dall'avvocato TOSONI Parte_1 C.F._1
MAURO con studio in via Confalonieri n. 1 CREMELLA presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: ) assistito e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
RUSCIO LAURA con studio in VIA MAZZINI 30/32 29121 PIACENZA presso il quale ha eletto domicilio telematico atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI E LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio a FOGGIA il 28/10/1998 con rito concordatario (trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Foggia A. 1998 – N. 804-P.II-S.A) Dall'unione coniugale sono nati i seguenti figli: nato [...], nato il [...], Per_1 Per_2
nato il [...] (maggiorenni economicamente indipendenti), nato il Per_3 Per_4
25.05.2006 e nata il [...] Per_5
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 11.10.2023 ha chiesto Parte_1 la pronuncia di separazione nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del figlio minore e mantenimento dei figli non ancora economicamente indipendenti. La parte attrice ha altresì formulato richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, per quanto di rilievo in questa sede ha aderito alle richieste in ordine allo status (separazione e divorzio) All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 27.03.2024 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte. All'esito della discussione, il Giudice delegato: A. Autorizza le parti a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto B. Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1. dispone che i figli minori e restino collocati presso e con il papà Per_4 Per_5
2.incarica i SS dei Comuni di Gorgonzola e di Cassago Brianza, anche per il tramite dei servizi specialistici competenti per territorio, di:
-assumere informazioni dagli insegnati di e in ordine allo stato di benessere Per_5 Per_4 psicofisico dei minori, alla qualità della relazione con gli adulti e con i pari, alla fattiva partecipazione dei genitori alla vita scolastica ed educativa dei figli
-assumere informazioni dal pediatra dei minori in odine allo stato di salute degli stessi e all'adeguatezza della partecipazione e dell'attivazione dei genitori a tutela dei figli minori
-attivare un percorso di supporto psicologico in favore di e finalizzato ad offrire Per_5 Per_4 agli stessi uno spazio libero e autonomo di espressione che consenta loro anche di rielaborare i vissuti connessi alla separazione dei genitori e li supporto in vista della possibile ripresa della relazione con la madre
-attivare un percorso di supporto psicologico in favore della madre
- attivare un percorso di supporto alla genitorialità in favore dei genitori con incontri individuali e congiunti al fine di supportarli nella ri-costruzione di una relazione genitoriale funzionale all'interesse e al benessere psico fisico dei figli minori
-regolamentare tempi e modalità delle frequentazioni tra e la madre, tenuto conto dello stato Per_5 di benessere psico fisico della minore e nel rispetto dei tempi della stessa, predisponendo -sentiti i genitori – un calendario di incontri osservati (mediante attivazione dello Spazio Neutro ovvero dell'educativa territoriale) 3.pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante Parte_1 versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore del padre della somma di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione scolastica che non richiedono il preventivo accordo, individuate come da linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano 4.dispone che l'assegno unico universale venga percepito in ragione del 100% da padre Provvedimento immediatamente esecutivo Su concorde richiesta dei difensori il procedimento è stato rinviato per la prosecuzione dell'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc. All'udienza del 21.01.2025, sull'accordo delle parti, stante il carattere interlocutorio delel relazioni trasmesse dai SS, sono state confermate le statuizioni vigenti tra le parti. All'udienza del 19.06.2025 esaminata la relazione dei SS i difensori, preso atto della necessità di proseguire con gli interventi delegati, hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale in ordine allo status di separazione
Il giudice delegato, quindi, ha così provveduto: Nomina in favore della figlia minore nata il [...] un curatore speciale individuato nella Per_5 persona dell'Avv. Daniela Figini assegnando alla stessa termine fino al 10.10.2025 per costituirsi in giudizio nell'interesse della minore Conferma nel resto le statuizioni vigenti tra le parti e tutti gli incarichi già conferiti ai SS Recepisce l'accordo oggi raggiunto dalle parti secondo con cadenza mensile verserà a Parte_1
in aggiunta al contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di € Controparte_1 50,00 quale aiuto per il pagamento delle spese dentistiche sostenute dal papà per Per_5 Assegna ai SS comuni di Gorgonzola e di Cassago Brianza termine fino al 12.01.2026 per trasmettere una dettagliata relazione di aggiornamento Rinvia la causa al 21.01.2026 ore 10.15 Trattiene la causa in decisione limitatamente alla richiesta sentenza parziale di separazione
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025
******* Ritenuto: Sulla pronuncia di status La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese dagli stessi nel corso delle udienze celebrate non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Pt_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così
[...] Controparte_1 provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a FOGGIA il 28/10/1998 con rito concordatario CP_1
(trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Foggia A. 1998 – N. 804-P.II-S.A) Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 25/06/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da: (C.F: assistita e difesa dall'avvocato TOSONI Parte_1 C.F._1
MAURO con studio in via Confalonieri n. 1 CREMELLA presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: ) assistito e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
RUSCIO LAURA con studio in VIA MAZZINI 30/32 29121 PIACENZA presso il quale ha eletto domicilio telematico atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI E LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio a FOGGIA il 28/10/1998 con rito concordatario (trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Foggia A. 1998 – N. 804-P.II-S.A) Dall'unione coniugale sono nati i seguenti figli: nato [...], nato il [...], Per_1 Per_2
nato il [...] (maggiorenni economicamente indipendenti), nato il Per_3 Per_4
25.05.2006 e nata il [...] Per_5
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 11.10.2023 ha chiesto Parte_1 la pronuncia di separazione nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del figlio minore e mantenimento dei figli non ancora economicamente indipendenti. La parte attrice ha altresì formulato richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, per quanto di rilievo in questa sede ha aderito alle richieste in ordine allo status (separazione e divorzio) All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 27.03.2024 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte. All'esito della discussione, il Giudice delegato: A. Autorizza le parti a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto B. Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1. dispone che i figli minori e restino collocati presso e con il papà Per_4 Per_5
2.incarica i SS dei Comuni di Gorgonzola e di Cassago Brianza, anche per il tramite dei servizi specialistici competenti per territorio, di:
-assumere informazioni dagli insegnati di e in ordine allo stato di benessere Per_5 Per_4 psicofisico dei minori, alla qualità della relazione con gli adulti e con i pari, alla fattiva partecipazione dei genitori alla vita scolastica ed educativa dei figli
-assumere informazioni dal pediatra dei minori in odine allo stato di salute degli stessi e all'adeguatezza della partecipazione e dell'attivazione dei genitori a tutela dei figli minori
-attivare un percorso di supporto psicologico in favore di e finalizzato ad offrire Per_5 Per_4 agli stessi uno spazio libero e autonomo di espressione che consenta loro anche di rielaborare i vissuti connessi alla separazione dei genitori e li supporto in vista della possibile ripresa della relazione con la madre
-attivare un percorso di supporto psicologico in favore della madre
- attivare un percorso di supporto alla genitorialità in favore dei genitori con incontri individuali e congiunti al fine di supportarli nella ri-costruzione di una relazione genitoriale funzionale all'interesse e al benessere psico fisico dei figli minori
-regolamentare tempi e modalità delle frequentazioni tra e la madre, tenuto conto dello stato Per_5 di benessere psico fisico della minore e nel rispetto dei tempi della stessa, predisponendo -sentiti i genitori – un calendario di incontri osservati (mediante attivazione dello Spazio Neutro ovvero dell'educativa territoriale) 3.pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante Parte_1 versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore del padre della somma di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione scolastica che non richiedono il preventivo accordo, individuate come da linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano 4.dispone che l'assegno unico universale venga percepito in ragione del 100% da padre Provvedimento immediatamente esecutivo Su concorde richiesta dei difensori il procedimento è stato rinviato per la prosecuzione dell'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc. All'udienza del 21.01.2025, sull'accordo delle parti, stante il carattere interlocutorio delel relazioni trasmesse dai SS, sono state confermate le statuizioni vigenti tra le parti. All'udienza del 19.06.2025 esaminata la relazione dei SS i difensori, preso atto della necessità di proseguire con gli interventi delegati, hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale in ordine allo status di separazione
Il giudice delegato, quindi, ha così provveduto: Nomina in favore della figlia minore nata il [...] un curatore speciale individuato nella Per_5 persona dell'Avv. Daniela Figini assegnando alla stessa termine fino al 10.10.2025 per costituirsi in giudizio nell'interesse della minore Conferma nel resto le statuizioni vigenti tra le parti e tutti gli incarichi già conferiti ai SS Recepisce l'accordo oggi raggiunto dalle parti secondo con cadenza mensile verserà a Parte_1
in aggiunta al contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di € Controparte_1 50,00 quale aiuto per il pagamento delle spese dentistiche sostenute dal papà per Per_5 Assegna ai SS comuni di Gorgonzola e di Cassago Brianza termine fino al 12.01.2026 per trasmettere una dettagliata relazione di aggiornamento Rinvia la causa al 21.01.2026 ore 10.15 Trattiene la causa in decisione limitatamente alla richiesta sentenza parziale di separazione
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025
******* Ritenuto: Sulla pronuncia di status La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese dagli stessi nel corso delle udienze celebrate non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Pt_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così
[...] Controparte_1 provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a FOGGIA il 28/10/1998 con rito concordatario CP_1
(trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Foggia A. 1998 – N. 804-P.II-S.A) Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 25/06/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato