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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/06/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. 320/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 320 del Reg. Gen. dell'anno 2020,
vertente tra
in persona del rappresentante legale Parte_1 pro tempore (C.F.: , nonché – in qualità di fideiussori – (C.F.: P.IVA_1 Parte_2
), (C.F.: ), CodiceFiscale_1 Parte_3 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
), tutti rappresentati e difesi – anche disgiuntamente – dagli avvocati Andrea e
[...]
Giacomo Francesco Saccomanno del Foro di Palmi, nei confronti di
[...]
(oggi , in persona del rappresentante legale Controparte_1 Controparte_2 pro tempore (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Napoli P.IVA_2
del Foro di Palmi.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 984/2019 (pubblicata il 5 ottobre 2019), il Tribunale di Locri ha rigettato le domande proposte da e dai Parte_1
fideiussori, volte a far dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato il 19 luglio
2004: ciò, per illiceità della causa, anatocismo e usura.
2.1. Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le censure, confermando la validità del contratto e dell'atto di precetto, compensando le spese di lite e ponendo le spese di CTU a carico delle parti paritariamente.
2.1 Con l'atto di appello, gli appellanti chiedono la riforma integrale della sentenza di primo grado, innanzitutto deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui essa ha escluso la nullità del contratto di mutuo ipotecario (stipulato il 19 luglio 2004), ritenuto dagli esponenti simulato e privo di causa lecita (in quanto destinato al ripianamento di debiti pregressi).
2.2. Gli appellanti censurano – inoltre – la legittimità del piano d'ammortamento alla francese, ritenuto produttivo d'anatocismo e causa di indeterminatezza del tasso effettivo, con conseguente nullità della clausola sugli interessi, e applicazione del tasso legale.
2.3. Gli appellanti deducono – poi – la violazione della normativa antiusura, l'avvenuto superamento del tasso soglia (anche considerando gli interessi moratori e le spese accessorie), e l'invalidità della seconda CTU (ritenuta viziata da difetto di terzietà del giudice).
2.4. Le dette parti – infine – chiedono l'accertamento a) dell'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi, e b) della nullità delle garanzie accessorie (in quanto collegate a un contratto nullo), nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
3. procuratrice di eccepisce l'inammissibilità Controparte_2 Controparte_3 dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., e chiede – in ogni caso – il rigetto della domanda per infondatezza nel merito.
3.1. La parte appellata – più precisamente – ha contestato puntualmente tutti i motivi di gravame, concludendo per il rigetto integrale dell'impugnazione, e la conferma della sentenza di primo grado.
4. All'esito della camera di consiglio del 20 giugno 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
2 6. Con il primo motivo d'impugnazione i deducenti asseriscono la nullità del mutuo, per avere lo stesso inteso fornire liquidità alla società mutuataria (con l'obiettivo di ripianare debiti pregressi), pur essendo stata fittiziamente dichiarata in contratto la preordinazione dell'operazione alla costruzione d'un impianto industriale.
7. La censura sarebbe valorizzabile qualora il finanziamento ricevuto dagli appellanti fosse effettivamente riconducibile alla categoria del mutuo di scopo, giacché – in tal caso – potrebbe indagarsi l'eventuale discostamento del programma negoziale (dichiarato) rispetto a quello voluto effettivamente.
8. Nella specie – tuttavia – difettano i requisiti (di cui alla consolidata giurisprudenza di legittimità) identificativi d'un mutuo come di scopo.
9. Giusta – fra le altre – Cass., Sez. III Civ., sent. n. 9831/2021, «Il mutuo di scopo è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati ad un'utilizzazione vincolata (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12123 del 21/12/1990);
l'elemento caratterizzante è dato dal fatto che una somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n. 317-01 e prima ancora Cass. n. 2876-88). Il mutuo di scopo, pertanto, si differenzia dallo schema tipico del contratto di mutuo dal punto di vista strutturale, considerato che il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l'attuazione in concreto dell'attività programmata;
dal punto di vista funzionale, nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest'ultima prestazione, in termini corrispettivo dell'ottenimento della somma erogata (v. Cass. n. 5805-94; Cass. n.
7116-98). In sostanza, essendo la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, ivi compresa, in particolare, quella della estinzione di pregresse passività del mutuatario (v. Cass. n. 317-01; Cass. n. 2796-72).
1.8. Il punto centrale della questione, in sostanza, è che in tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale,
è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore;
nel senso che, qualora – invece – venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell'interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale;
in tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo
3 (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale. Pertanto, per distinguere
l'un tipo dall'altro, ove manchi un interesse del mutuante allo scopo, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate;
la qualificazione in termini di mutuo di scopo si può, invece, affermare quando sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo;
negli altri casi, l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità
o meno del contratto stesso».
10. Orbene, la mera enunciazione – nella scheda contrattuale – della finalizzazione dell'erogazione alla costruzione d'un impianto produttivo (e precisamente di un opificio) dà esattamente luogo a quella «esteriorizzazione» dei motivi conducenti uno (solamente) degli interlocutori contrattuali alla stipulazione: esteriorizzazione non impegnativa della volontà contrattuale, non vincolante per la controparte, e comunque non essenziale nella ricognizione della causa del contratto.
10.1. A ciò si aggiunga – peraltro – come la stessa società, in sede di propria richiesta di finanziamento indirizzata all'istituto bancario, avesse fatto espressa menzione d'una destinazione delle somme (richieste dalla società alla banca) composita, e inclusiva dell'impiego di esse (in misura oltretutto non secondaria, poiché pari a circa la metà dell'importo dell'erogazione auspicata) al fine di ripianare passività pregresse.
11. Non essendosi – pertanto – al cospetto d'un mutuo di scopo, resta ininfluente la verifica della concreta destinazione delle somme date a mutuo: con correlata reiezione della doglianza – qui esaminata – di simulazione, avanzata dagli appellanti.
12. Questi ultimi invocano – poi – la riforma della sentenza, per avere quest'ultima statuito a partire dalle conclusioni d'una consulenza tecnica i cui quesiti avrebbero tradito un mutamento nell'orientamento (rispetto al passato) del giudice procedente, su circostanze ritenute decisive dagli esponenti.
13. La doglianza è inconsistente: premessa l'indipendenza di giudizio del titolare del fascicolo
(e la sua esclusiva sottoposizione costituzionale alla legge, e al correlato obbligo di motivare
– in sentenza – le scelte compiute sulla vertenza, dando conto del ragionamento decisorio adottato), la circostanza per la quale – in altre occasioni – il giudice si sia eventualmente determinato diversamente non costituisce solamente un accidente innocuo dell'attività giurisdizionale del magistrato, ma ne rappresenta – piuttosto – il fisiologico (e
4 costituzionalmente tutelato) modo di essere e fulcro portante, sempre aperto al – motivato – mutamento di opzioni giuridiche, e testimone dell'evoluzione del formante giurisprudenziale.
14. Ancora, la censura degli appellanti – per la quale il giudice si sarebbe dovuto astenere dal commissionare la seconda consulenza tecnica (avendo trattato il reclamo avverso l'ordinanza negatoria della sospensione dell'esecuzione, pronunciata in un separato procedimento – avente numero 575/2015 – poi riunito a quello – numero 400/2014 – definito mercé la sentenza impugnata) è priva di pregio, poiché – secondo Cass., Sez. III Civ., sent.
n. 422/2006 – «L'emissione di provvedimenti di urgenza in corso di causa, o la partecipazione al collegio che li riesamina in sede di reclamo, da parte dello stesso giudice che debba decidere il merito della stessa, costituisce una situazione ordinaria del giudizio e non può in nessun modo pregiudicarne l'esito, né determina un obbligo di astensione o una facoltà della parte di chiedere la ricusazione».
15. Con riferimento – ancora – alla valorizzazione della commissione d'estinzione anticipata, ai fini dell'apprezzamento circa la natura usuraria del mutuo, «È ben vero che, a mente dell'art. 2, comma 1, L. n. 108 del 1996 le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 cod. pen. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le “remunerazioni a qualsiasi titolo” previste per l'operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento», come chiarito da Cass., Sez I Civ., ord. n. 13228/2023, e da ampia e pedissequa giurisprudenza di merito, fra cui – ancora recentemente – Trib. Catanzaro, sent. n. 341/2024, secondo la quale «In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quelli connessi
(cfr. Cass. ord. 4597/2023, anche Cass. 7352/2022; Cass. 23866/2022)»: donde l'inconsistenza anche di tale doglianza.
5 16. Avuto riguardo – ancora – all'illegittimità del piano d'ammortamento alla francese, è sufficiente constatare – con Cass., SS.UU., sent. n. 15130/2024 – come «In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti».
17. Con riferimento – in quarto luogo – all'ammissibilità dell'operazione in forza della quale, una volta stipulato il contratto e ricevuta giuridicamente la somma oggetto del medesimo, quest'ultima sia restituita al mutuante a titolo di deposito cauzionale (e con l'obbligo della stessa mutuante di rimettere definitivamente la somma in questione nella disponibilità del mutuatario al verificarsi di determinate circostanze, quali il consolidamento di garanzie reali, offerte dal finanziato), Cass., SS. UU. Civili, sent. n. 5968/2025 ha chiarito come «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto»: massima dalla quale si evince non solamente la piena legittimità del negozio (di mutuo e contestuale istituzione di un deposito cauzionale sulle somme date a mutuo), ma anche l'idoneità di esso a costituire titolo esecutivo: donde la sconfessione della tesi espressa sul punto dagli appellanti.
18. Venendo – ora – al profilo relativo al calcolo dell'eventuale superamento del tasso-soglia da parte dei pattuiti interessi corrispettivi e moratori, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei criteri consolidatisi in giurisprudenza, e – ad esempio – riassunti da Cass., Sez.
III Civ., sent. n. 7352/2022, secondo la quale «Ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono, in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass.,
20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori
6 in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e per
i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021, n. 31615); questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui “adde” Cass.,
18/01/2019, n. 1464)». D'altra parte – secondo Cass., Sez. I Civ., sent. n. 15007/2024 – «In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi
e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (Cass. Sez.
6-1 n.
31615-21); sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza»: la statuizione denunciata ha applicato correttamente le coordinate di cui sopra, di talché anche tale profilo di doglianza non è in grado di procurare agli appellanti l'utilità sperata.
19. Per tutte le ragioni esposte sopra, attesa l'infondatezza d'ogni motivo d'appello, la decisione del Tribunale va confermata, e l'epilogo concreto del giudizio di secondo grado preclude ogni valutazione delle domande risarcitorie pure proposte dagli appellanti: questi – infatti – non hanno patito alcun danno per effetto del comportamento della banca, la legalità del cui operato è stata – invece – accertata dalla (appunto incensurabile) sentenza del
Tribunale di Locri, affermativa dell'inesistenza di condotte illegittime da parte dell'Istituto erogatore del mutuo.
20. In virtù di quanto appena chiarito – quindi – l'appello va respinto per intero.
21. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza, e sono poste a carico degli appellanti, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente (considerando la causa di complessità bassa):
Fase di studio della controversia: € 1.259,00
Fase introduttiva del giudizio: € 833,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 2.144,00
7 Compenso tabellare: € 6.079,00
22. Deve – infine – attestarsi (per gli scopi dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. 115/2002)
l'avvenuto rigetto integrale dell'impugnazione, e rimettere alla Cancelleria il compimento dei conseguenti accertamenti di competenza.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro Parte_5
tempore, nonché da , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_1 [...]
, nei confronti di (oggi , Pt_4 Controparte_1 Controparte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna solidalmente tutti gli appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_2
liquidate complessivamente in 6.079 euro, oltre a spese documentate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto del rigetto integrale dell'appello, al fine della verifica – da compiersi a cura della
Cancelleria – circa la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
8
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 320 del Reg. Gen. dell'anno 2020,
vertente tra
in persona del rappresentante legale Parte_1 pro tempore (C.F.: , nonché – in qualità di fideiussori – (C.F.: P.IVA_1 Parte_2
), (C.F.: ), CodiceFiscale_1 Parte_3 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
), tutti rappresentati e difesi – anche disgiuntamente – dagli avvocati Andrea e
[...]
Giacomo Francesco Saccomanno del Foro di Palmi, nei confronti di
[...]
(oggi , in persona del rappresentante legale Controparte_1 Controparte_2 pro tempore (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Napoli P.IVA_2
del Foro di Palmi.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 984/2019 (pubblicata il 5 ottobre 2019), il Tribunale di Locri ha rigettato le domande proposte da e dai Parte_1
fideiussori, volte a far dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato il 19 luglio
2004: ciò, per illiceità della causa, anatocismo e usura.
2.1. Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le censure, confermando la validità del contratto e dell'atto di precetto, compensando le spese di lite e ponendo le spese di CTU a carico delle parti paritariamente.
2.1 Con l'atto di appello, gli appellanti chiedono la riforma integrale della sentenza di primo grado, innanzitutto deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui essa ha escluso la nullità del contratto di mutuo ipotecario (stipulato il 19 luglio 2004), ritenuto dagli esponenti simulato e privo di causa lecita (in quanto destinato al ripianamento di debiti pregressi).
2.2. Gli appellanti censurano – inoltre – la legittimità del piano d'ammortamento alla francese, ritenuto produttivo d'anatocismo e causa di indeterminatezza del tasso effettivo, con conseguente nullità della clausola sugli interessi, e applicazione del tasso legale.
2.3. Gli appellanti deducono – poi – la violazione della normativa antiusura, l'avvenuto superamento del tasso soglia (anche considerando gli interessi moratori e le spese accessorie), e l'invalidità della seconda CTU (ritenuta viziata da difetto di terzietà del giudice).
2.4. Le dette parti – infine – chiedono l'accertamento a) dell'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi, e b) della nullità delle garanzie accessorie (in quanto collegate a un contratto nullo), nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
3. procuratrice di eccepisce l'inammissibilità Controparte_2 Controparte_3 dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., e chiede – in ogni caso – il rigetto della domanda per infondatezza nel merito.
3.1. La parte appellata – più precisamente – ha contestato puntualmente tutti i motivi di gravame, concludendo per il rigetto integrale dell'impugnazione, e la conferma della sentenza di primo grado.
4. All'esito della camera di consiglio del 20 giugno 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
2 6. Con il primo motivo d'impugnazione i deducenti asseriscono la nullità del mutuo, per avere lo stesso inteso fornire liquidità alla società mutuataria (con l'obiettivo di ripianare debiti pregressi), pur essendo stata fittiziamente dichiarata in contratto la preordinazione dell'operazione alla costruzione d'un impianto industriale.
7. La censura sarebbe valorizzabile qualora il finanziamento ricevuto dagli appellanti fosse effettivamente riconducibile alla categoria del mutuo di scopo, giacché – in tal caso – potrebbe indagarsi l'eventuale discostamento del programma negoziale (dichiarato) rispetto a quello voluto effettivamente.
8. Nella specie – tuttavia – difettano i requisiti (di cui alla consolidata giurisprudenza di legittimità) identificativi d'un mutuo come di scopo.
9. Giusta – fra le altre – Cass., Sez. III Civ., sent. n. 9831/2021, «Il mutuo di scopo è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati ad un'utilizzazione vincolata (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12123 del 21/12/1990);
l'elemento caratterizzante è dato dal fatto che una somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n. 317-01 e prima ancora Cass. n. 2876-88). Il mutuo di scopo, pertanto, si differenzia dallo schema tipico del contratto di mutuo dal punto di vista strutturale, considerato che il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l'attuazione in concreto dell'attività programmata;
dal punto di vista funzionale, nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest'ultima prestazione, in termini corrispettivo dell'ottenimento della somma erogata (v. Cass. n. 5805-94; Cass. n.
7116-98). In sostanza, essendo la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, ivi compresa, in particolare, quella della estinzione di pregresse passività del mutuatario (v. Cass. n. 317-01; Cass. n. 2796-72).
1.8. Il punto centrale della questione, in sostanza, è che in tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale,
è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore;
nel senso che, qualora – invece – venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell'interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale;
in tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo
3 (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale. Pertanto, per distinguere
l'un tipo dall'altro, ove manchi un interesse del mutuante allo scopo, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate;
la qualificazione in termini di mutuo di scopo si può, invece, affermare quando sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo;
negli altri casi, l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità
o meno del contratto stesso».
10. Orbene, la mera enunciazione – nella scheda contrattuale – della finalizzazione dell'erogazione alla costruzione d'un impianto produttivo (e precisamente di un opificio) dà esattamente luogo a quella «esteriorizzazione» dei motivi conducenti uno (solamente) degli interlocutori contrattuali alla stipulazione: esteriorizzazione non impegnativa della volontà contrattuale, non vincolante per la controparte, e comunque non essenziale nella ricognizione della causa del contratto.
10.1. A ciò si aggiunga – peraltro – come la stessa società, in sede di propria richiesta di finanziamento indirizzata all'istituto bancario, avesse fatto espressa menzione d'una destinazione delle somme (richieste dalla società alla banca) composita, e inclusiva dell'impiego di esse (in misura oltretutto non secondaria, poiché pari a circa la metà dell'importo dell'erogazione auspicata) al fine di ripianare passività pregresse.
11. Non essendosi – pertanto – al cospetto d'un mutuo di scopo, resta ininfluente la verifica della concreta destinazione delle somme date a mutuo: con correlata reiezione della doglianza – qui esaminata – di simulazione, avanzata dagli appellanti.
12. Questi ultimi invocano – poi – la riforma della sentenza, per avere quest'ultima statuito a partire dalle conclusioni d'una consulenza tecnica i cui quesiti avrebbero tradito un mutamento nell'orientamento (rispetto al passato) del giudice procedente, su circostanze ritenute decisive dagli esponenti.
13. La doglianza è inconsistente: premessa l'indipendenza di giudizio del titolare del fascicolo
(e la sua esclusiva sottoposizione costituzionale alla legge, e al correlato obbligo di motivare
– in sentenza – le scelte compiute sulla vertenza, dando conto del ragionamento decisorio adottato), la circostanza per la quale – in altre occasioni – il giudice si sia eventualmente determinato diversamente non costituisce solamente un accidente innocuo dell'attività giurisdizionale del magistrato, ma ne rappresenta – piuttosto – il fisiologico (e
4 costituzionalmente tutelato) modo di essere e fulcro portante, sempre aperto al – motivato – mutamento di opzioni giuridiche, e testimone dell'evoluzione del formante giurisprudenziale.
14. Ancora, la censura degli appellanti – per la quale il giudice si sarebbe dovuto astenere dal commissionare la seconda consulenza tecnica (avendo trattato il reclamo avverso l'ordinanza negatoria della sospensione dell'esecuzione, pronunciata in un separato procedimento – avente numero 575/2015 – poi riunito a quello – numero 400/2014 – definito mercé la sentenza impugnata) è priva di pregio, poiché – secondo Cass., Sez. III Civ., sent.
n. 422/2006 – «L'emissione di provvedimenti di urgenza in corso di causa, o la partecipazione al collegio che li riesamina in sede di reclamo, da parte dello stesso giudice che debba decidere il merito della stessa, costituisce una situazione ordinaria del giudizio e non può in nessun modo pregiudicarne l'esito, né determina un obbligo di astensione o una facoltà della parte di chiedere la ricusazione».
15. Con riferimento – ancora – alla valorizzazione della commissione d'estinzione anticipata, ai fini dell'apprezzamento circa la natura usuraria del mutuo, «È ben vero che, a mente dell'art. 2, comma 1, L. n. 108 del 1996 le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 cod. pen. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le “remunerazioni a qualsiasi titolo” previste per l'operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento», come chiarito da Cass., Sez I Civ., ord. n. 13228/2023, e da ampia e pedissequa giurisprudenza di merito, fra cui – ancora recentemente – Trib. Catanzaro, sent. n. 341/2024, secondo la quale «In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quelli connessi
(cfr. Cass. ord. 4597/2023, anche Cass. 7352/2022; Cass. 23866/2022)»: donde l'inconsistenza anche di tale doglianza.
5 16. Avuto riguardo – ancora – all'illegittimità del piano d'ammortamento alla francese, è sufficiente constatare – con Cass., SS.UU., sent. n. 15130/2024 – come «In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti».
17. Con riferimento – in quarto luogo – all'ammissibilità dell'operazione in forza della quale, una volta stipulato il contratto e ricevuta giuridicamente la somma oggetto del medesimo, quest'ultima sia restituita al mutuante a titolo di deposito cauzionale (e con l'obbligo della stessa mutuante di rimettere definitivamente la somma in questione nella disponibilità del mutuatario al verificarsi di determinate circostanze, quali il consolidamento di garanzie reali, offerte dal finanziato), Cass., SS. UU. Civili, sent. n. 5968/2025 ha chiarito come «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto»: massima dalla quale si evince non solamente la piena legittimità del negozio (di mutuo e contestuale istituzione di un deposito cauzionale sulle somme date a mutuo), ma anche l'idoneità di esso a costituire titolo esecutivo: donde la sconfessione della tesi espressa sul punto dagli appellanti.
18. Venendo – ora – al profilo relativo al calcolo dell'eventuale superamento del tasso-soglia da parte dei pattuiti interessi corrispettivi e moratori, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei criteri consolidatisi in giurisprudenza, e – ad esempio – riassunti da Cass., Sez.
III Civ., sent. n. 7352/2022, secondo la quale «Ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono, in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass.,
20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori
6 in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e per
i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021, n. 31615); questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui “adde” Cass.,
18/01/2019, n. 1464)». D'altra parte – secondo Cass., Sez. I Civ., sent. n. 15007/2024 – «In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi
e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (Cass. Sez.
6-1 n.
31615-21); sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza»: la statuizione denunciata ha applicato correttamente le coordinate di cui sopra, di talché anche tale profilo di doglianza non è in grado di procurare agli appellanti l'utilità sperata.
19. Per tutte le ragioni esposte sopra, attesa l'infondatezza d'ogni motivo d'appello, la decisione del Tribunale va confermata, e l'epilogo concreto del giudizio di secondo grado preclude ogni valutazione delle domande risarcitorie pure proposte dagli appellanti: questi – infatti – non hanno patito alcun danno per effetto del comportamento della banca, la legalità del cui operato è stata – invece – accertata dalla (appunto incensurabile) sentenza del
Tribunale di Locri, affermativa dell'inesistenza di condotte illegittime da parte dell'Istituto erogatore del mutuo.
20. In virtù di quanto appena chiarito – quindi – l'appello va respinto per intero.
21. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza, e sono poste a carico degli appellanti, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente (considerando la causa di complessità bassa):
Fase di studio della controversia: € 1.259,00
Fase introduttiva del giudizio: € 833,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 2.144,00
7 Compenso tabellare: € 6.079,00
22. Deve – infine – attestarsi (per gli scopi dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. 115/2002)
l'avvenuto rigetto integrale dell'impugnazione, e rimettere alla Cancelleria il compimento dei conseguenti accertamenti di competenza.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro Parte_5
tempore, nonché da , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_1 [...]
, nei confronti di (oggi , Pt_4 Controparte_1 Controparte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna solidalmente tutti gli appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_2
liquidate complessivamente in 6.079 euro, oltre a spese documentate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto del rigetto integrale dell'appello, al fine della verifica – da compiersi a cura della
Cancelleria – circa la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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