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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 17/2023, posta in deliberazione all'udienza del 20 maggio 2025 tra:
; GG TO;
AL IA, Parte_1 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico pec: dell'avvocato Mirko Minuti, che li Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrenti
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e Parte_6 Parte_7 Parte_8 elettivamente domiciliati in Terni, via della Rinascita n.8, presso lo studio dell'avvocato Roberto Manente, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrenti
E
con sede legale in TERNI, via della Stazione, n. Controparte_1
1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Ferretti, ed elettivamente domiciliata i in Terni, Via G. Armellini, 1/Bc , giusta procura in atti
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2023 e ritualmente notificato,
, , , , Parte_6 Parte_2 Parte_4 Parte_5 [...]
, , GG TO, Parte_3 Parte_1 Parte_8
e AL IA, tutti dipendenti della di Parte_7 CP_1
Terni, deducevano che con determina dirigenziale n. 3 - 15 del 28/01/2021 la Provincia di Terni, “considerato che da una revisione degli istituti relativi alle varie indennità erogate al personale dipendente è emerso, che, per l'attribuzione dell'indennità di vigilanza ex art.37, comma 1, lett. b), secondo periodo CCNL del 6 luglio 1995, si sono riscontrate anomalie riguardanti le fattispecie di svolgimento delle attività riconducibili allo stesso articolo;
dato atto che è in corso da parte della Amministrazione la revisione del nuovo ordinamento professionale”, decideva di sospendere dal mese di gennaio 2021 l'erogazione di suddetta indennità in attesa e sino alla revisione dell'ordinamento professionale dell'Ente a seguito della verifica effettuata con i competenti Direttori di Area (cfr. all.1 al ricorso); -che la di Terni con note datate 13/04/2022, vista la suddetta CP_1
Determinazione Dirigenziale n.3 - 15/2021, comunicava loro l'avvio del procedimento per il recupero degli importi versati dall'Ente a titolo della suddetta indennità di vigilanza ex art.37, c. 1, lett. b) secondo periodo
CCNL 6 luglio 95, riservando la indicazione degli importi e le modalità del recupero (cfr. all.2 al ricorso); - che la con note datate Controparte_1
25/05/2022 aventi ad “Oggetto: Recupero indennità di vigilanza ex art.37, c.
1, lett. b) secondo periodo CCNL 6 luglio 95”, ha richiesto ai ricorrenti la restituzione delle somme asseritamente percepite indebitamente a titolo di indennità di vigilanza sino al 2020 (cfr.all.3 al ricorso); - che dal mese di
Luglio 2022 la ha iniziato a recuperare in busta paga la Controparte_1 indennità di vigilanza operando a tutti i ricorrenti una trattenuta di € 65,02, fino alla concorrenza di € 2.145,66 (pari a 33 mensilità di indennità di vigilanza da Aprile 2018 a Dicembre 2020), ad eccezione del Sig.. GG
TO che avendo percepito la indennità suddetta dal 01/10/2012, secondo quanto asserito dalla dovrebbe restituire € 7.022,16 (all.4 Controparte_1 al ricorso);
Richiamavano in diritto l'art. 37 del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni - Autonomie locali, del 6 luglio 1995, e la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (L. n.
65/86) e deducevano che l'art. 34, 1° co. lett. A D.P.R. n. 268 del 13 maggio
1987, ha operato, all'interno dei soggetti addetti all'area di vigilanza, un distinguo tra coloro che svolgono le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 L. 65/86
e il restante personale che tali funzioni non espleta;
che la ripartizione in ordine alla spettanza dell'indennità de quo è stata mantenuta e riproposta anche dall'art. 37 del C.C.N.L. del 1995 che alla lett. b) riconosce detta indennità non solo al “personale dell'area di vigilanza (….) in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della L. n. 65/86” ma anche “al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'art. 5 della citata legge”.
Assumevano che anche i contratti collettivi (quadriennio normativo 2002-
2005) hanno mantenuto sostanzialmente (art. 16) la distinzione tra personale
(in possesso dei requisiti richiesti) svolgente le funzioni di cui all'art. 5 L.
65/86 e quello che, pur appartenendo all'area di vigilanza, non svolge le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, nonché di pubblica sicurezza, e le novità introdotte in materia di contrattazione hanno riguardato esclusivamente il quantum dell'indennità spettanti;
che il DPR
n347 del 25.06.83, applicato sino fino al 31.3.99, prevedeva, nella declaratoria delle qualifiche funzionali, la Quinta Qualifica Funzionale Area di vigilanza;
che il nuovo CCNL Autonomie Locali 31/03/1999 (all.6 al ricorso), che ha sostituito il sopra richiamato DPR n347 del 25.06.83, ha previsto la corrispondenza della V qualifica professionale la nuova categoria
B e in alcuni casi categoria C (tabella C); che il contratto collettivo prevede che “Le parti dichiarano che ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art.7 del presente contratto, per personale dell'area di vigilanza si intende il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n.65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all'art. 37, comma 1, lett.a) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art.8 del CCNL del 16.7.1996”.
Deducevano che con delibera n.25 del 05/02/1999 la Giunta della Provincia di Terni aveva deliberato di “inserire il Servizio Viabilità nell'area di vigilanza per le funzioni di cui all'art.12 comma 3 lett. b) c) del D. Lgs.
30.4.92 n.285 a far data dal 1.1.1999 …” e così aveva individuato come facente parte dell'area di vigilanza il personale stradale interessato ai suddetti servizi a cui veniva rilasciato il tesserino di autorizzazione alle funzioni di Polizia Giudiziaria, finalizzato al solo servizio di Polizia stradale nell'ambito delle strade di proprietà dell'Ente (all.8 al ricorso); che il
Dirigente Servizio Viabilità, con nota prot. 452 del 04/03/1999, e il
Dirigente del Servizio Tecnico Amministrativo, con nota 5674 del
04/03/1999, attestavano l'effettivo svolgimento da parte del personale delle funzioni di vigilanza (cfr. all.10 al ricorso); che il Direttore Area Tecnica, con nota del 27/02/2018 (cfr.all.11 al ricorso), riconosceva come personale stradale con funzioni di espletamento del servizio di Polizia stradale e con relativa qualifica i seguenti dipendenti: ; ; Parte_6 Controparte_2
, ; ; Geom Controparte_3 Parte_2 Parte_4 CP_4
; ; ; Geom.
[...] Parte_5 Parte_3 CP_5
; ; Dott. ; Parte_1 Parte_8 Controparte_6
; ; AL IA, che si CP_7 CP_8 Parte_7 aggiungevano a quelli cui era stato rinnovato il tesserino;
che con mail del
28/03/2018 il Servizio Pianificazione Territoriale (all.12 al ricorso) comunicava gli ulteriori dipendenti con funzioni di espletamento del servizio di Polizia stradale che avevano rinnovato il tesserino e precisamente: ; ; ; Controparte_9 CP_10 Controparte_11
; GG TO e che con CP_12 Controparte_13
Determinazione dirigenziale n.117 del 29/03/2018 (all.13 al ricorso) la aveva ribadito che la deliberazione n.25/1999 aveva Controparte_1 individuato come facente parte dell'area di vigilanza i servizi di polizia stradale e attribuiva l'indennità di vigilanza annua individuale di € 780,30 ai suddetti soggetti.
Assumevano, in ogni caso, richiamando la giurisprudenza euro unitaria in tema di ripetizione dell'indebito, che nulla doveva essere restituito.
Si costituiva in giudizio con articolata memoria la convenuta CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso di cui assumeva l'infondatezza in fatto e in diritto.
Escussi due testimoni, sul deposito di note autorizzate la causa viene decisa con sentenza contestuale.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che i ricorrenti nel periodo per cui è causa hanno prestato e prestano servizio presso il Servizio
Viabilità della Provincia di Terni, con il seguente inquadramento:
[...]
, assunto dapprima a tempo determinato dal 29/07/1996 al Parte_9
26/10/1996 e poi a tempo indeterminato dal 01/11/1997 con profilo professionale di Agente Tecnico 4° qualifica professionale, attualmente cat. B, posiz. econ. B8; , assunto a tempo indeterminato dal Parte_2
03/12/2001 con profilo professionale di Agente Tecnico cat. B, posiz. econ.
B1, attualmente cat. B, posiz. econ. B); - , assunto a tempo Parte_4 indeterminato dal 02/01/2002 con profilo professionale di Operaio
Specializzato cat. B, posiz. econ. B3; dal 28/03/2013 con profilo professionale di Coordinatore di Circolo (Circolo stradale di Terni), attualmente cat. B, posiz. econ. B8; assunto a tempo Parte_5 indeterminato dal 01/04/2001 con profilo professionale di Operaio
Specializzato cat. B, posiz. econ. B3; dal 11/12/2012 con il profilo professionale di Coordinatore di Circolo ( , Parte_10 attualmente cat. B, posiz. econ. B8; , assunto a tempo Parte_3 indeterminato dal 01/11/1997 con profilo professionale di Agente Tecnico cat. B, posiz. econ. B1, attualmente cat. B, posiz. econ. B8; - Parte_1
, assunto a tempo indeterminato dal 01/03/2002 con profilo
[...] professionale di Istruttore Tecnico cat. C, posiz. econ. C1, attualmente cat.
C, posiz. econ. C6; , assunto a tempo indeterminato dal Parte_8
01/07/2002 con profilo professionale di Operaio Specializzato cat. B, posiz. econ. B3, attualmente cat. B, posiz. econ. B8; GG TO, assunto a tempo indeterminato dal 15/05/1984 con profilo professionale di Agente
Tecnico cat. B, posiz. econ. B1; dal 01/01/1997, a seguito di concorso interno, profilo professionale di Operaio Specializzato cat. B, posiz. econ.
B; concorso interno, ha il profilo professionale di Istruttore Tecnico
Coordinatore cat. C., posiz. econ. C1 (capo circolo del Circolo stradale di
Avigliano Umbro), attualmente cat. C, posiz. econ. C6; Parte_7 assunto a tempo indeterminato dal 03/12/2001 con profilo professionale di Co Agente Tecnico cat. B, posiz. econ. B1, attualmente cat. B, posiz. econ.
AL IA, assunto a tempo indeterminato dal 03/12/2001 con profilo professionale di Agente Tecnico cat. B, posiz. econ. B1, attualmente cat. B, posiz. econ. B6.
Con Delibera n.25 del 05/02/1999 la Giunta della Provincia di Terni ha deliberato di “inserire il Servizio Viabilità nell'area di vigilanza per le funzioni di cui all'art.12 comma 3 lett. b) c) del D. Lgs. 30.4.92 n.285 a far data dal 1.1.1999 …” e così ha individuato come facente parte dell'area di vigilanza il personale stradale rilasciando il tesserino di autorizzazione alle funzioni di Polizia Giudiziaria, finalizzato al solo servizio di Polizia stradale nell'ambito delle strade di proprietà dell'Ente (all.8 del ricorso).
Deducono i ricorrenti che, in virtù di tale determina, il servizio presso il quale prestano e hanno prestato attività lavorativa appartiene formalmente all'area di vigilanza, in quanto personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale con diritto all' indennità riconosciuta agli stessi è quella prevista dall'art.37, c. 1, lett. b) secondo periodo CCNL 6 luglio 1995 e, senza che sia richiesto l'espletamento di tutte le funzioni di vigilanza, come previsto per la indennità della lett b), prima parte.
Deducevano, altresì, che il Dirigente Servizio Viabilità, con nota prot. 452 del 04/03/1999,e il Dirigente del Servizio Tecnico Amministrativo, con nota
5674 del 04/03/1999, attestavano l'effettivo svolgimento da parte del personale delle funzioni di vigilanza (all.10 del ricorso) e che il Direttore
Area Tecnica, con nota del 27/02/2018 (all.11 del ricorso), riconosceva come personale stradale con funzioni di espletamento del servizio di Polizia stradale e con relativa qualifica anche e AL Parte_1
IA, che si aggiungevano a quelli a cui era stato rinnovato il tesserino;
infine, che con mail del 28/03/2018 il Servizio Pianificazione
Territoriale (all.12 del ricorso) comunicava gli ulteriori dipendenti con funzioni di espletamento del servizio di Polizia stradale che avevano rinnovato il tesserino tra cui. GG TO.
Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto che il CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni - Autonomie locali, del 6 luglio 1995, all'art.37 stabilisce che “1. Dal 1 dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate: … b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: L.
1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi;
al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all' articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986
DPR: L. 930.000 per 12 mesi …” (all.5). L'art. 16 del CCNL 2002 – 2005
(all.6) ha incrementato di € 25,00 mensili le indennità di vigilanza con decorrenza dal 1° gennaio 2003; si tratta in sostanza di entrambe le indennità previste dall'art. 37 comma 1 lett. b) per il personale dell'Area della Vigilanza. L'indennità è stata, quindi, dalla predetta decorrenza, quantificata in € 1.110,84 per i dipendenti che esercitino le funzioni di cui all'art. 5 legge n. 65/86 e in € 780,30 per i dipendenti che non esercitino le funzioni di cui all'art. 5 legge n. 65/86”.
La nozione di personale dell'area della vigilanza è ricavabile dalla dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL del 31.03.1999, secondo la quale deve intendersi tale: “il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, florofaunistica, venatoria, rurale e silvopastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n. 65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali”.
L'art. 37 del CCNL 6 luglio 1995 al comma 1, prevede che: “Dal 1° dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate:
a) al personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella V qualifica funzionale: lire 1.030.000 annue lorde a titolo di integrazione tabellare;
b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all' art. 5, legge 7 marzo 1986,
n. 65: lire 1.570.000 annue lorde ripartite per dodici mesi;
al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all' art. 5 della citata legge n. 65/198: lire 930.000 per dodici mesi”. Da ultimo il
CCNL 22 gennaio 2004, con l'art. 16, aggiorna di nuovo i valori dell'indennità di vigilanza, ma senza mutarne la natura e i presupposti per l'erogazione.
La prima parte della lettera b) del comma 1 dell'art. 37 CCNL prevede la erogazione della indennità in misura piena in favore del personale che sia in possesso dei requisiti ed eserciti le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65, e la seconda parte prevede che l'erogazione in misura ridotta è prevista in favore del restante personale non svolgente le funzioni di cui all'articolo 5 della citata legge;
letta nel suo complesso, dunque, la disposizione contiene un riferimento a tutto il restante personale dell'area di vigilanza che non svolge le predette funzioni, il quale risulterebbe privo di una effettiva precettività laddove si accedesse alla interpretazione restrittiva.
In altri termini, laddove le parti collettive avessero inteso limitare la corresponsione della indennità unicamente ai dipendenti in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza ex art. 5 legge 65 cit. non avrebbero avuto motivo di fare riferimento a tutto il personale inserito nell'Area di vigilanza, che comprende anche professionalità diverse da quelle degli agenti predetti. La ratio della disposizione risiede, all'evidenza, nella particolare gravosità delle mansioni che attengono alla custodia ed alla tutela dei beni dell'ente locale e che ricorre per gli addetti all'Area della
Vigilanza anche quando non rivestano la qualifica di Agente di Pubblica sicurezza-
Tutto ciò premesso, ne risulta un quadro in cui i dipendenti che rivestono le funzioni di polizia giudiziaria, quelle di polizia stradale e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza conseguono il diritto a percepire l'indennità di vigilanza proprio in relazione al fatto di svolgere tali peculiari mansioni, il cui esercizio richiede uno specifico provvedimento di nomina del Prefetto, ritenuto presupposto necessario per percepire l'emolumento in questione.
Dunque, si tratta di un'indennità riconosciuta per il solo fatto di svolgere mansioni cui sono connessi particolari fattori di rischio e responsabilità, che incidono sulla prestazione lavorativa a prescindere dalla quantità temporale della stessa.
Quindi, ai fini del riconoscimento dell'indennità in questione occorre che il personale sia formalmente inquadrato nell'area di vigilanza, pur non essendo necessario (lett. b, secondo periodo) lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale o ausiliarie di pubblica sicurezza.
L'indennità non è invece estensibile ad altre figure professionali non rientranti nella nozione di “area della vigilanza” come contrattualmente definita, anche se assimilabili, né a personale non inquadrato in profili professionali dell'area della vigilanza, anche se appartenente ad uffici tecnici di collaborazione con la polizia municipale o svolgente attività autonoma di vigilanza.
In base alle previsioni del CCNL del 31.3.1999 e in particolare della declaratoria delle varie categorie di inquadramento professionale contenuta nell'allegato A del medesimo contratto collettivo, i profili del personale dell'area della vigilanza sono articolati esclusivamente nelle categorie C
(ovvero agente di polizia municipale e locale) e D (ovvero specialista in attività dell'area della vigilanza). Pertanto, per la spettanza dell'indennità di cui all'art. 37 lett. B) primo periodo tale inquadramento appare imprescindibile.
Ciò ha trovato conferma anche nelle statuizioni dell'ARAN e della giurisprudenza amministrativa, che ha evidenziato che l'indennità di vigilanza compete esclusivamente ai dipendenti degli enti locali che appartengono alla corrispondente area, e cioè ricoprono figure professionali per le quali è essenziale e tipico l'esercizio della funzione di vigilanza e, pertanto, non spetta anche al personale che svolga occasionalmente detta attività (cfr. TAR Basilicata 20 gennaio 2014, n. 60, TAR Abruzzo 17 giugno 1997, n. 447 e Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 1996, n. 1200).
L'indennità di vigilanza non rappresenta infatti un elemento accessorio allo stipendio dei dipendenti degli enti locali – connesso, cioè, in via generale e astratta all'esercizio materiale di compiti di vigilanza – ma un trattamento riservato soltanto a determinati e formali profili professionali di inquadramento, aventi ad oggetto puntuale, prevalente e univoco (sulla base della declaratoria del profilo stesso) siffatta prestazione lavorativa di controllo, che di quei determinati profili viene, pertanto, a costituire elemento qualificante ed essenziale (cfr Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre
2003, n. 5368).
Tanto premesso, per tale ragione l'indennità in parola non spetta ai ricorrenti.
Appare evidente che l'indennità prevista dall'art.37 CCNL enti locali non possa essere riconosciuta ai ricorrenti perché, che non sono stati inquadrati nell'area della vigilanza se non limitatamente all'accertamento delle violazioni del codice della strada (cfr. all. 8 al ricorso); invero non risulta possibile l'estensione ad altro personale non inquadrato in profili professionali dell'area della vigilanza, anche se appartenente ad uffici tecnici di collaborazione con la polizia municipale o svolgente attività di vigilanza.
E infatti se tale personale, indipendentemente dalle mansioni di fatto svolte, non è in possesso di un profilo professionale dell'area della vigilanza non ha alcun diritto alla richiamata indennità.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “al dipendente comunale con profilo professionale di capo cantoniere impiegato con mansioni di vigilanza e polizia stradale non compete l'indennità di cui all'art. 26 comma 4 lett. f) d.P.R. n. 347 del 1983 e successive modificazioni.
L'indennità è infatti riservata non al personale che comunque svolge funzioni di vigilanza ma al personale formalmente appartenente all'area di vigilanza, e questo sia nel caso di corresponsione in misura piena che nel caso di corresponsione in misura ridotta, con la differenza che nel primo caso è riservata al personale di polizia municipale svolgente funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e quindi funzioni operative, con tutte le relative conseguenze in termini di disagio materiale e di rischio” (cfr. il T.A.R.
Umbria 12/05/1999, n. 342) .
Non appartiene all'area di vigilanza, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa ( cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 1.7.1994, n. 718) chi non si trova in quelle condizioni che danno titolo alla percezione dell'indennità di vigilanza, prevista dall' art. 26 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 , il personale semplicemente "addetto alla vigilanza", cioè il personale degli Enti locali che, come i ricorrenti, svolge mansioni di natura prevalentemente “tecnica”
e, ma solo in via eventuale e residuale, di vigilanza e di repressione di abusi in danno al patrimonio e all'arredo urbano L'avere solo sporadicamente svolto compiti di vigilanza, peraltro in periodi di tempo determinati e senza che tale attività costituisse elemento qualificante del proprio profilo di appartenenza, non dà diritto all'indennità.
Nel caso di specie, in definitiva, i ricorrenti reclamano la spettanza dell'indennità di cui all'art. 37comma 1 lett. B) secondo periodo, tuttavia la
Delibera n.25 del 05/02/1999 della Giunta della Provincia di Terni ha deliberato di “inserire il Servizio Viabilità nell'area di vigilanza per le funzioni di cui all'art.12 comma 3 lett. b) c) del D. Lgs. 30.4.92 n.285 a far data dal 1.1.1999 …”, quindi da un lato la prima parte dell'indennità non spetterà loro perché pacificamente non rientrano nelle previsioni di cui all'allegato A del CCNL del 31.3.1999 contenente la declaratoria delle varie categorie di inquadramento professionale, i profili del personale dell'area della vigilanza sono articolati esclusivamente nelle categorie C e D e non essendo i ricorrenti possesso di un profilo professionale dell'area della vigilanza la predetta indennità non potrà essere loro corrisposta.
È pacifico che i ricorrenti non appartengono "al personale addetto all'area della vigilanza", come intesa dalla contrattazione collettiva, ma al personale con profili professionali e categorie diverse, ovvero Agente Tecnico Cat. B
Operaio Specializzato Cat. B Coordinatore di Circolo Cat. B e Istruttore
Tecnico Coordinatore Cat. C certamente non corrispondenti a quelli previsti dall'allegato A del DPR n. 347/1983 ovvero “vigili urbani, ittici, venatori, faunistici, silvo-pastorali”.
Non spetta tuttavia neppure l'indennità di cui alla seconda parte dell'art. 37 comma 1 lett. B), posto che l'elevazione delle sanzioni al Codice della
Strada, di cui è provato lo svolgimento solo per il ricorrente GG, peraltro in un'unica occasione, certamente non rientrano tra le mansioni di ausilio e tecniche di cui alla seconda parte della norma, ma in quelle di cui alla prima parte che però non è stata rivendicata.
Invero, l'indennità in misura piena (di cui alla prima parte della lettera b) del comma 1 dell'art. 37 CCNL), sussiste il possesso dei requisiti e se vengono concretamente svolte le funzioni di cui all'art. 5 L. 65/1986, cioè le funzioni di polizia giudiziaria, quelle di polizia stradale e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
quella ridotta (di cui alla seconda parte della lettera b) del comma 1 dell'art. 37 CCNL), se il personale non esercita effettivamente le funzioni sopra elencate.
Il ricorso andrà dunque rigettato. E' noto, poi, che "in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta
"sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033
c.c. per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi"
(Cass., sez. lav., 20.2.2017, n. 4323)
L'importo richiesto in ripetizione è di modesta entità e peraltro viene rateizzato, ed è tale da non incidere in modo significativo sulla situazione patrimoniale dell'accipiens. In ogni caso non risulta allegata, l'effettiva situazione economica-patrimoniale, al fine della tutela dell'affidamento del privato percettore di somme non dovute, trovando applicazione gli ordinari principi in tema di ripetizione di indebito retributivo dei dipendenti pubblici, sopra richiamati
Quanto all'importo richiesto va osservato che il dipendente debba riversare gli importi riscossi al netto del carico fiscale, ai sensi dell'art. 150 "Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto" del D.L. 19 maggio
2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto Rilancio).
La somma indicata nel ricorso per ingiunzione è già, come evidenziato dalla convenuta, “al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali”.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della buona fede dei ricorrenti e della natura prettamente tecnica delle questioni trattate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nella causa iscritta al n. 17/2023 R.G.A.C.:
A) rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
B) compensa integralmente le spese di lite.
Terni, 20 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 17/2023, posta in deliberazione all'udienza del 20 maggio 2025 tra:
; GG TO;
AL IA, Parte_1 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico pec: dell'avvocato Mirko Minuti, che li Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrenti
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e Parte_6 Parte_7 Parte_8 elettivamente domiciliati in Terni, via della Rinascita n.8, presso lo studio dell'avvocato Roberto Manente, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrenti
E
con sede legale in TERNI, via della Stazione, n. Controparte_1
1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Ferretti, ed elettivamente domiciliata i in Terni, Via G. Armellini, 1/Bc , giusta procura in atti
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2023 e ritualmente notificato,
, , , , Parte_6 Parte_2 Parte_4 Parte_5 [...]
, , GG TO, Parte_3 Parte_1 Parte_8
e AL IA, tutti dipendenti della di Parte_7 CP_1
Terni, deducevano che con determina dirigenziale n. 3 - 15 del 28/01/2021 la Provincia di Terni, “considerato che da una revisione degli istituti relativi alle varie indennità erogate al personale dipendente è emerso, che, per l'attribuzione dell'indennità di vigilanza ex art.37, comma 1, lett. b), secondo periodo CCNL del 6 luglio 1995, si sono riscontrate anomalie riguardanti le fattispecie di svolgimento delle attività riconducibili allo stesso articolo;
dato atto che è in corso da parte della Amministrazione la revisione del nuovo ordinamento professionale”, decideva di sospendere dal mese di gennaio 2021 l'erogazione di suddetta indennità in attesa e sino alla revisione dell'ordinamento professionale dell'Ente a seguito della verifica effettuata con i competenti Direttori di Area (cfr. all.1 al ricorso); -che la di Terni con note datate 13/04/2022, vista la suddetta CP_1
Determinazione Dirigenziale n.3 - 15/2021, comunicava loro l'avvio del procedimento per il recupero degli importi versati dall'Ente a titolo della suddetta indennità di vigilanza ex art.37, c. 1, lett. b) secondo periodo
CCNL 6 luglio 95, riservando la indicazione degli importi e le modalità del recupero (cfr. all.2 al ricorso); - che la con note datate Controparte_1
25/05/2022 aventi ad “Oggetto: Recupero indennità di vigilanza ex art.37, c.
1, lett. b) secondo periodo CCNL 6 luglio 95”, ha richiesto ai ricorrenti la restituzione delle somme asseritamente percepite indebitamente a titolo di indennità di vigilanza sino al 2020 (cfr.all.3 al ricorso); - che dal mese di
Luglio 2022 la ha iniziato a recuperare in busta paga la Controparte_1 indennità di vigilanza operando a tutti i ricorrenti una trattenuta di € 65,02, fino alla concorrenza di € 2.145,66 (pari a 33 mensilità di indennità di vigilanza da Aprile 2018 a Dicembre 2020), ad eccezione del Sig.. GG
TO che avendo percepito la indennità suddetta dal 01/10/2012, secondo quanto asserito dalla dovrebbe restituire € 7.022,16 (all.4 Controparte_1 al ricorso);
Richiamavano in diritto l'art. 37 del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni - Autonomie locali, del 6 luglio 1995, e la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (L. n.
65/86) e deducevano che l'art. 34, 1° co. lett. A D.P.R. n. 268 del 13 maggio
1987, ha operato, all'interno dei soggetti addetti all'area di vigilanza, un distinguo tra coloro che svolgono le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 L. 65/86
e il restante personale che tali funzioni non espleta;
che la ripartizione in ordine alla spettanza dell'indennità de quo è stata mantenuta e riproposta anche dall'art. 37 del C.C.N.L. del 1995 che alla lett. b) riconosce detta indennità non solo al “personale dell'area di vigilanza (….) in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della L. n. 65/86” ma anche “al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'art. 5 della citata legge”.
Assumevano che anche i contratti collettivi (quadriennio normativo 2002-
2005) hanno mantenuto sostanzialmente (art. 16) la distinzione tra personale
(in possesso dei requisiti richiesti) svolgente le funzioni di cui all'art. 5 L.
65/86 e quello che, pur appartenendo all'area di vigilanza, non svolge le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, nonché di pubblica sicurezza, e le novità introdotte in materia di contrattazione hanno riguardato esclusivamente il quantum dell'indennità spettanti;
che il DPR
n347 del 25.06.83, applicato sino fino al 31.3.99, prevedeva, nella declaratoria delle qualifiche funzionali, la Quinta Qualifica Funzionale Area di vigilanza;
che il nuovo CCNL Autonomie Locali 31/03/1999 (all.6 al ricorso), che ha sostituito il sopra richiamato DPR n347 del 25.06.83, ha previsto la corrispondenza della V qualifica professionale la nuova categoria
B e in alcuni casi categoria C (tabella C); che il contratto collettivo prevede che “Le parti dichiarano che ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art.7 del presente contratto, per personale dell'area di vigilanza si intende il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n.65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all'art. 37, comma 1, lett.a) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art.8 del CCNL del 16.7.1996”.
Deducevano che con delibera n.25 del 05/02/1999 la Giunta della Provincia di Terni aveva deliberato di “inserire il Servizio Viabilità nell'area di vigilanza per le funzioni di cui all'art.12 comma 3 lett. b) c) del D. Lgs.
30.4.92 n.285 a far data dal 1.1.1999 …” e così aveva individuato come facente parte dell'area di vigilanza il personale stradale interessato ai suddetti servizi a cui veniva rilasciato il tesserino di autorizzazione alle funzioni di Polizia Giudiziaria, finalizzato al solo servizio di Polizia stradale nell'ambito delle strade di proprietà dell'Ente (all.8 al ricorso); che il
Dirigente Servizio Viabilità, con nota prot. 452 del 04/03/1999, e il
Dirigente del Servizio Tecnico Amministrativo, con nota 5674 del
04/03/1999, attestavano l'effettivo svolgimento da parte del personale delle funzioni di vigilanza (cfr. all.10 al ricorso); che il Direttore Area Tecnica, con nota del 27/02/2018 (cfr.all.11 al ricorso), riconosceva come personale stradale con funzioni di espletamento del servizio di Polizia stradale e con relativa qualifica i seguenti dipendenti: ; ; Parte_6 Controparte_2
, ; ; Geom Controparte_3 Parte_2 Parte_4 CP_4
; ; ; Geom.
[...] Parte_5 Parte_3 CP_5
; ; Dott. ; Parte_1 Parte_8 Controparte_6
; ; AL IA, che si CP_7 CP_8 Parte_7 aggiungevano a quelli cui era stato rinnovato il tesserino;
che con mail del
28/03/2018 il Servizio Pianificazione Territoriale (all.12 al ricorso) comunicava gli ulteriori dipendenti con funzioni di espletamento del servizio di Polizia stradale che avevano rinnovato il tesserino e precisamente: ; ; ; Controparte_9 CP_10 Controparte_11
; GG TO e che con CP_12 Controparte_13
Determinazione dirigenziale n.117 del 29/03/2018 (all.13 al ricorso) la aveva ribadito che la deliberazione n.25/1999 aveva Controparte_1 individuato come facente parte dell'area di vigilanza i servizi di polizia stradale e attribuiva l'indennità di vigilanza annua individuale di € 780,30 ai suddetti soggetti.
Assumevano, in ogni caso, richiamando la giurisprudenza euro unitaria in tema di ripetizione dell'indebito, che nulla doveva essere restituito.
Si costituiva in giudizio con articolata memoria la convenuta CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso di cui assumeva l'infondatezza in fatto e in diritto.
Escussi due testimoni, sul deposito di note autorizzate la causa viene decisa con sentenza contestuale.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che i ricorrenti nel periodo per cui è causa hanno prestato e prestano servizio presso il Servizio
Viabilità della Provincia di Terni, con il seguente inquadramento:
[...]
, assunto dapprima a tempo determinato dal 29/07/1996 al Parte_9
26/10/1996 e poi a tempo indeterminato dal 01/11/1997 con profilo professionale di Agente Tecnico 4° qualifica professionale, attualmente cat. B, posiz. econ. B8; , assunto a tempo indeterminato dal Parte_2
03/12/2001 con profilo professionale di Agente Tecnico cat. B, posiz. econ.
B1, attualmente cat. B, posiz. econ. B); - , assunto a tempo Parte_4 indeterminato dal 02/01/2002 con profilo professionale di Operaio
Specializzato cat. B, posiz. econ. B3; dal 28/03/2013 con profilo professionale di Coordinatore di Circolo (Circolo stradale di Terni), attualmente cat. B, posiz. econ. B8; assunto a tempo Parte_5 indeterminato dal 01/04/2001 con profilo professionale di Operaio
Specializzato cat. B, posiz. econ. B3; dal 11/12/2012 con il profilo professionale di Coordinatore di Circolo ( , Parte_10 attualmente cat. B, posiz. econ. B8; , assunto a tempo Parte_3 indeterminato dal 01/11/1997 con profilo professionale di Agente Tecnico cat. B, posiz. econ. B1, attualmente cat. B, posiz. econ. B8; - Parte_1
, assunto a tempo indeterminato dal 01/03/2002 con profilo
[...] professionale di Istruttore Tecnico cat. C, posiz. econ. C1, attualmente cat.
C, posiz. econ. C6; , assunto a tempo indeterminato dal Parte_8
01/07/2002 con profilo professionale di Operaio Specializzato cat. B, posiz. econ. B3, attualmente cat. B, posiz. econ. B8; GG TO, assunto a tempo indeterminato dal 15/05/1984 con profilo professionale di Agente
Tecnico cat. B, posiz. econ. B1; dal 01/01/1997, a seguito di concorso interno, profilo professionale di Operaio Specializzato cat. B, posiz. econ.
B; concorso interno, ha il profilo professionale di Istruttore Tecnico
Coordinatore cat. C., posiz. econ. C1 (capo circolo del Circolo stradale di
Avigliano Umbro), attualmente cat. C, posiz. econ. C6; Parte_7 assunto a tempo indeterminato dal 03/12/2001 con profilo professionale di Co Agente Tecnico cat. B, posiz. econ. B1, attualmente cat. B, posiz. econ.
AL IA, assunto a tempo indeterminato dal 03/12/2001 con profilo professionale di Agente Tecnico cat. B, posiz. econ. B1, attualmente cat. B, posiz. econ. B6.
Con Delibera n.25 del 05/02/1999 la Giunta della Provincia di Terni ha deliberato di “inserire il Servizio Viabilità nell'area di vigilanza per le funzioni di cui all'art.12 comma 3 lett. b) c) del D. Lgs. 30.4.92 n.285 a far data dal 1.1.1999 …” e così ha individuato come facente parte dell'area di vigilanza il personale stradale rilasciando il tesserino di autorizzazione alle funzioni di Polizia Giudiziaria, finalizzato al solo servizio di Polizia stradale nell'ambito delle strade di proprietà dell'Ente (all.8 del ricorso).
Deducono i ricorrenti che, in virtù di tale determina, il servizio presso il quale prestano e hanno prestato attività lavorativa appartiene formalmente all'area di vigilanza, in quanto personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale con diritto all' indennità riconosciuta agli stessi è quella prevista dall'art.37, c. 1, lett. b) secondo periodo CCNL 6 luglio 1995 e, senza che sia richiesto l'espletamento di tutte le funzioni di vigilanza, come previsto per la indennità della lett b), prima parte.
Deducevano, altresì, che il Dirigente Servizio Viabilità, con nota prot. 452 del 04/03/1999,e il Dirigente del Servizio Tecnico Amministrativo, con nota
5674 del 04/03/1999, attestavano l'effettivo svolgimento da parte del personale delle funzioni di vigilanza (all.10 del ricorso) e che il Direttore
Area Tecnica, con nota del 27/02/2018 (all.11 del ricorso), riconosceva come personale stradale con funzioni di espletamento del servizio di Polizia stradale e con relativa qualifica anche e AL Parte_1
IA, che si aggiungevano a quelli a cui era stato rinnovato il tesserino;
infine, che con mail del 28/03/2018 il Servizio Pianificazione
Territoriale (all.12 del ricorso) comunicava gli ulteriori dipendenti con funzioni di espletamento del servizio di Polizia stradale che avevano rinnovato il tesserino tra cui. GG TO.
Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto che il CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni - Autonomie locali, del 6 luglio 1995, all'art.37 stabilisce che “1. Dal 1 dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate: … b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: L.
1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi;
al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all' articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986
DPR: L. 930.000 per 12 mesi …” (all.5). L'art. 16 del CCNL 2002 – 2005
(all.6) ha incrementato di € 25,00 mensili le indennità di vigilanza con decorrenza dal 1° gennaio 2003; si tratta in sostanza di entrambe le indennità previste dall'art. 37 comma 1 lett. b) per il personale dell'Area della Vigilanza. L'indennità è stata, quindi, dalla predetta decorrenza, quantificata in € 1.110,84 per i dipendenti che esercitino le funzioni di cui all'art. 5 legge n. 65/86 e in € 780,30 per i dipendenti che non esercitino le funzioni di cui all'art. 5 legge n. 65/86”.
La nozione di personale dell'area della vigilanza è ricavabile dalla dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL del 31.03.1999, secondo la quale deve intendersi tale: “il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, florofaunistica, venatoria, rurale e silvopastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n. 65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali”.
L'art. 37 del CCNL 6 luglio 1995 al comma 1, prevede che: “Dal 1° dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate:
a) al personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella V qualifica funzionale: lire 1.030.000 annue lorde a titolo di integrazione tabellare;
b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all' art. 5, legge 7 marzo 1986,
n. 65: lire 1.570.000 annue lorde ripartite per dodici mesi;
al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all' art. 5 della citata legge n. 65/198: lire 930.000 per dodici mesi”. Da ultimo il
CCNL 22 gennaio 2004, con l'art. 16, aggiorna di nuovo i valori dell'indennità di vigilanza, ma senza mutarne la natura e i presupposti per l'erogazione.
La prima parte della lettera b) del comma 1 dell'art. 37 CCNL prevede la erogazione della indennità in misura piena in favore del personale che sia in possesso dei requisiti ed eserciti le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65, e la seconda parte prevede che l'erogazione in misura ridotta è prevista in favore del restante personale non svolgente le funzioni di cui all'articolo 5 della citata legge;
letta nel suo complesso, dunque, la disposizione contiene un riferimento a tutto il restante personale dell'area di vigilanza che non svolge le predette funzioni, il quale risulterebbe privo di una effettiva precettività laddove si accedesse alla interpretazione restrittiva.
In altri termini, laddove le parti collettive avessero inteso limitare la corresponsione della indennità unicamente ai dipendenti in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza ex art. 5 legge 65 cit. non avrebbero avuto motivo di fare riferimento a tutto il personale inserito nell'Area di vigilanza, che comprende anche professionalità diverse da quelle degli agenti predetti. La ratio della disposizione risiede, all'evidenza, nella particolare gravosità delle mansioni che attengono alla custodia ed alla tutela dei beni dell'ente locale e che ricorre per gli addetti all'Area della
Vigilanza anche quando non rivestano la qualifica di Agente di Pubblica sicurezza-
Tutto ciò premesso, ne risulta un quadro in cui i dipendenti che rivestono le funzioni di polizia giudiziaria, quelle di polizia stradale e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza conseguono il diritto a percepire l'indennità di vigilanza proprio in relazione al fatto di svolgere tali peculiari mansioni, il cui esercizio richiede uno specifico provvedimento di nomina del Prefetto, ritenuto presupposto necessario per percepire l'emolumento in questione.
Dunque, si tratta di un'indennità riconosciuta per il solo fatto di svolgere mansioni cui sono connessi particolari fattori di rischio e responsabilità, che incidono sulla prestazione lavorativa a prescindere dalla quantità temporale della stessa.
Quindi, ai fini del riconoscimento dell'indennità in questione occorre che il personale sia formalmente inquadrato nell'area di vigilanza, pur non essendo necessario (lett. b, secondo periodo) lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale o ausiliarie di pubblica sicurezza.
L'indennità non è invece estensibile ad altre figure professionali non rientranti nella nozione di “area della vigilanza” come contrattualmente definita, anche se assimilabili, né a personale non inquadrato in profili professionali dell'area della vigilanza, anche se appartenente ad uffici tecnici di collaborazione con la polizia municipale o svolgente attività autonoma di vigilanza.
In base alle previsioni del CCNL del 31.3.1999 e in particolare della declaratoria delle varie categorie di inquadramento professionale contenuta nell'allegato A del medesimo contratto collettivo, i profili del personale dell'area della vigilanza sono articolati esclusivamente nelle categorie C
(ovvero agente di polizia municipale e locale) e D (ovvero specialista in attività dell'area della vigilanza). Pertanto, per la spettanza dell'indennità di cui all'art. 37 lett. B) primo periodo tale inquadramento appare imprescindibile.
Ciò ha trovato conferma anche nelle statuizioni dell'ARAN e della giurisprudenza amministrativa, che ha evidenziato che l'indennità di vigilanza compete esclusivamente ai dipendenti degli enti locali che appartengono alla corrispondente area, e cioè ricoprono figure professionali per le quali è essenziale e tipico l'esercizio della funzione di vigilanza e, pertanto, non spetta anche al personale che svolga occasionalmente detta attività (cfr. TAR Basilicata 20 gennaio 2014, n. 60, TAR Abruzzo 17 giugno 1997, n. 447 e Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 1996, n. 1200).
L'indennità di vigilanza non rappresenta infatti un elemento accessorio allo stipendio dei dipendenti degli enti locali – connesso, cioè, in via generale e astratta all'esercizio materiale di compiti di vigilanza – ma un trattamento riservato soltanto a determinati e formali profili professionali di inquadramento, aventi ad oggetto puntuale, prevalente e univoco (sulla base della declaratoria del profilo stesso) siffatta prestazione lavorativa di controllo, che di quei determinati profili viene, pertanto, a costituire elemento qualificante ed essenziale (cfr Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre
2003, n. 5368).
Tanto premesso, per tale ragione l'indennità in parola non spetta ai ricorrenti.
Appare evidente che l'indennità prevista dall'art.37 CCNL enti locali non possa essere riconosciuta ai ricorrenti perché, che non sono stati inquadrati nell'area della vigilanza se non limitatamente all'accertamento delle violazioni del codice della strada (cfr. all. 8 al ricorso); invero non risulta possibile l'estensione ad altro personale non inquadrato in profili professionali dell'area della vigilanza, anche se appartenente ad uffici tecnici di collaborazione con la polizia municipale o svolgente attività di vigilanza.
E infatti se tale personale, indipendentemente dalle mansioni di fatto svolte, non è in possesso di un profilo professionale dell'area della vigilanza non ha alcun diritto alla richiamata indennità.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “al dipendente comunale con profilo professionale di capo cantoniere impiegato con mansioni di vigilanza e polizia stradale non compete l'indennità di cui all'art. 26 comma 4 lett. f) d.P.R. n. 347 del 1983 e successive modificazioni.
L'indennità è infatti riservata non al personale che comunque svolge funzioni di vigilanza ma al personale formalmente appartenente all'area di vigilanza, e questo sia nel caso di corresponsione in misura piena che nel caso di corresponsione in misura ridotta, con la differenza che nel primo caso è riservata al personale di polizia municipale svolgente funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e quindi funzioni operative, con tutte le relative conseguenze in termini di disagio materiale e di rischio” (cfr. il T.A.R.
Umbria 12/05/1999, n. 342) .
Non appartiene all'area di vigilanza, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa ( cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 1.7.1994, n. 718) chi non si trova in quelle condizioni che danno titolo alla percezione dell'indennità di vigilanza, prevista dall' art. 26 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 , il personale semplicemente "addetto alla vigilanza", cioè il personale degli Enti locali che, come i ricorrenti, svolge mansioni di natura prevalentemente “tecnica”
e, ma solo in via eventuale e residuale, di vigilanza e di repressione di abusi in danno al patrimonio e all'arredo urbano L'avere solo sporadicamente svolto compiti di vigilanza, peraltro in periodi di tempo determinati e senza che tale attività costituisse elemento qualificante del proprio profilo di appartenenza, non dà diritto all'indennità.
Nel caso di specie, in definitiva, i ricorrenti reclamano la spettanza dell'indennità di cui all'art. 37comma 1 lett. B) secondo periodo, tuttavia la
Delibera n.25 del 05/02/1999 della Giunta della Provincia di Terni ha deliberato di “inserire il Servizio Viabilità nell'area di vigilanza per le funzioni di cui all'art.12 comma 3 lett. b) c) del D. Lgs. 30.4.92 n.285 a far data dal 1.1.1999 …”, quindi da un lato la prima parte dell'indennità non spetterà loro perché pacificamente non rientrano nelle previsioni di cui all'allegato A del CCNL del 31.3.1999 contenente la declaratoria delle varie categorie di inquadramento professionale, i profili del personale dell'area della vigilanza sono articolati esclusivamente nelle categorie C e D e non essendo i ricorrenti possesso di un profilo professionale dell'area della vigilanza la predetta indennità non potrà essere loro corrisposta.
È pacifico che i ricorrenti non appartengono "al personale addetto all'area della vigilanza", come intesa dalla contrattazione collettiva, ma al personale con profili professionali e categorie diverse, ovvero Agente Tecnico Cat. B
Operaio Specializzato Cat. B Coordinatore di Circolo Cat. B e Istruttore
Tecnico Coordinatore Cat. C certamente non corrispondenti a quelli previsti dall'allegato A del DPR n. 347/1983 ovvero “vigili urbani, ittici, venatori, faunistici, silvo-pastorali”.
Non spetta tuttavia neppure l'indennità di cui alla seconda parte dell'art. 37 comma 1 lett. B), posto che l'elevazione delle sanzioni al Codice della
Strada, di cui è provato lo svolgimento solo per il ricorrente GG, peraltro in un'unica occasione, certamente non rientrano tra le mansioni di ausilio e tecniche di cui alla seconda parte della norma, ma in quelle di cui alla prima parte che però non è stata rivendicata.
Invero, l'indennità in misura piena (di cui alla prima parte della lettera b) del comma 1 dell'art. 37 CCNL), sussiste il possesso dei requisiti e se vengono concretamente svolte le funzioni di cui all'art. 5 L. 65/1986, cioè le funzioni di polizia giudiziaria, quelle di polizia stradale e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
quella ridotta (di cui alla seconda parte della lettera b) del comma 1 dell'art. 37 CCNL), se il personale non esercita effettivamente le funzioni sopra elencate.
Il ricorso andrà dunque rigettato. E' noto, poi, che "in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta
"sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033
c.c. per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi"
(Cass., sez. lav., 20.2.2017, n. 4323)
L'importo richiesto in ripetizione è di modesta entità e peraltro viene rateizzato, ed è tale da non incidere in modo significativo sulla situazione patrimoniale dell'accipiens. In ogni caso non risulta allegata, l'effettiva situazione economica-patrimoniale, al fine della tutela dell'affidamento del privato percettore di somme non dovute, trovando applicazione gli ordinari principi in tema di ripetizione di indebito retributivo dei dipendenti pubblici, sopra richiamati
Quanto all'importo richiesto va osservato che il dipendente debba riversare gli importi riscossi al netto del carico fiscale, ai sensi dell'art. 150 "Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto" del D.L. 19 maggio
2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto Rilancio).
La somma indicata nel ricorso per ingiunzione è già, come evidenziato dalla convenuta, “al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali”.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della buona fede dei ricorrenti e della natura prettamente tecnica delle questioni trattate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nella causa iscritta al n. 17/2023 R.G.A.C.:
A) rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
B) compensa integralmente le spese di lite.
Terni, 20 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi