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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/07/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott. Paolo BERNARDINI Presidente
Dott.ssa Marianna SERRAO Giudice rel.
Dott.ssa Giulia CAPANNOLI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.919/25 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...] e residente in Parte_1
ON (SI), Frazione Staggia Senese, via Romana, n. 49, codice fiscale
, difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al C.F._1 ricorso , dall'avv. STANO MASSIMO (c.f.: ) del Foro di C.F._2
Lecce, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in San Cesario di Lecce (Le), in via Leone n. 66,
e
, nato a [...], il [...] e residente in [...]Parte_2
(SI), in via Cesare Battisti n. 9, codice fiscale , difeso e C.F._3 rappresentato, in virtù di delega in calce al ricorso , dall'avv. BARTALINI PAOLO (c.f.: ) del Foro di SI, ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Colle di Val d'Elsa
RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( visto in data 14.5.2025)
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli naturali
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate nelle note scritte di partecipazione all'udienza del 10.7.2025 Motivi della decisione
Con ricorso giudiziale per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, depositato il 11.3.2025 , e Parte_1 Parte_2 genitori della minore nata a [...] il Persona_1
28.04.2018 a seguito della loro unione e convivenza more uxorio, hanno assunto , terminata la relazione , di aver raggiunto un accordo per la gestione della figlia minore,
Hanno quindi chiesto l'accoglimento del ricorso alle seguenti condizioni a. L'affidamento della minore sarà condiviso tra i due genitori;
b. La minore sarà collocata prevalentemente presso la residenza della madre, sig.ra , che dal giorno 01.07.2024 è stabilita Parte_1 in Staggia Senese, frazione di ON (SI), in via Romana, n. 49, dove la piccola si è trasferita insieme alla madre, previa acquisizione del Per_1 parere favorevole del padre, in appartamento condotto in locazione dalla sig.ra , avendo all'uopo sottoscritto contratto di locazione, Parte_1 regolarmente registrato;
c. Con il consenso di entrambi i genitori, la minore, iscritta alla scuola primaria di Gracciano, Frazione di Colle di Val d'Elsa, frequenta detto istituto, con orario scolastico che prevede la frequenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
d. Entrambi i genitori acconsentono affinché la minore possa frequentare una o più attività sportive, previo naturalmente consenso di entrambi ed i costi per tale frequentazione, compresi quelli per l'acquisto delle eventuali uniformi all'uopo necessarie, sarà ripartito in parti uguali.
e. Le parti, in considerazione degli orari lavorativi di entrambe, concordano che il padre eserciterà il diritto di visita, secondo il seguente calendario:
-Nel periodo Scolastico: nella prima settimana del mese, il lunedì ed il mercoledì pomeriggio, il padre, o persona da lui incaricata e di fiducia di entrambi i genitori, preleverà la minore entro le ore 17,45 presso l'abitazione della madre , per poi riaccompagnarla presso la residenza di quest'ultima entro le ore 21,30; il venerdì il padre, o persona da lui incaricata e di fiducia di entrambi i genitori, preleverà la minore presso l'abitazione della dalla madre alle 17:45 per poi trascorrere con lei Firmato
il fine settimana, sino al successivo lunedì mattina, allorquando provvederà ad accompagnare la minore a scuola, da dove verrà prelevata all'uscita dalla madre, o persona da lei incaricata e di fiducia di entrambi i genitori. nella seconda settimana, il padre potrà esercitare il diritto di visita nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì, prelevando la minore entro le 17:45 presso l'abitazione della madre, per tenerla con sé sino alle ore 21,30, accompagnandola a quell'ora presso la residenza della madre, ove trascorrerà il fine settimana con quest'ultima, che, la mattina del lunedì successivo, provvederà ad accompagnare la minore a scuola, da cui, verrà prelevata nel pomeriggio dal padre presso l'abitazione della madre o persona da lui incaricata e di fiducia di entrambi i genitori, proseguendosi poi la suddetta calendarizzazione, nelle successive settimane del mese, salvo diversi accordi tra i genitori, in considerazione di sopraggiunte rispettive necessità lavorative o di esigenze della minore.
Per esigenze lavorative della madre è previsto l'ingresso anticipato della minore alla scuola tra le 7:45 e le ore 8:00 nonché il prelevamento di all'uscita, mediante persona incaricata, la quale terrà con sé la Per_1 minore sino all'arrivo della madre. Ogni onere conseguente al fine di consentire l'ingresso della minore anticipatamente a scuola e il prelievo della stessa all'uscita da parte di persona incaricata, rimarrà a carico esclusivo della madre, la quale nulla potrà richiedere per tale titolo al padre.
NEL PERIODO ESTIVO:
nel mese di luglio: in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori, la minore, nel mese di luglio, frequenterà dei campi estivi nei due Comuni di residenza dei genitori, ciascuno dei quali provvederà a sostenerne personalmente i relativi costi. nella prima settimana di luglio la minore si trasferirà presso la residenza del padre, nel cui comune frequenterà il campo estivo, e la madre potrà frequentare la minore nei pomeriggi del martedì e del giovedì. Il venerdì sera la madre preleverà la minore e trascorrerà con lei il fine settimana nella seconda settimana di luglio la minore si trasferirà presso la residenza della madre, nel cui Comune frequenterà il campo estivo, ed il padre potrà frequentare la minore nei pomeriggi del martedì e del giovedì. Il venerdì sera il padre preleverà la minore e trascorrerà con lei il fine settimana, proseguendosi poi la suddetta calendarizzazione, nelle successive settimane del mese salvo diversi accordi tra i genitori, in considerazione di sopraggiunte rispettive necessità lavorative o di esigenze della minore, nel mese di agosto: la minore trascorrerà, ad anni alterni, le prime due settimane di agosto con un genitore e le ultime due settimane con l'altro. Le settimane successive alla quarta di agosto, sino all'inizio del periodo scolastico seguiranno il criterio stabilito per il mese di luglio. In particolare la minore seguirà quanto previsto per la “prima settimana” con il genitore con il quale avrà trascorso il primo periodo di agosto prevedendo comunque la possibilità per ciascuna di esse parti di trascorrere del tempo con la minore anche nel periodo in cui la stessa si trova presso l'altro genitore, previo accordo con lo stesso e compatibilmente con la sede del luogo di villeggiatura f. L'impegno ad accompagnare e prendere la minore da scuola, dalle eventuali sedute di allenamento delle attività sportive che la stessa intenderà frequentare sarà equamente suddiviso in base alle esigenze ed impegni lavorativi e non dei genitori, previo accordo tra gli stessi;
all'uopo le parti concordano di potersi avvalere anche dell'ausilio di soggetti terzi, per i cui costi ciascuna parte provvederà autonomamente.
g. Durante le festività la minore, ad anni alterni, trascorrerà i giorni 08 dicembre, 24 dicembre,31 dicembre, 2,3,4,5,6 gennaio e giorno di Pasqua mentre il 25,26,27,28,29,30 dicembre 01 gennaio, vigilia di Pasqua e lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, affinché, per ciascuna festività, ogni anno ed alternativamente, sia garantito ad la frequentazione dell'uno e Per_1 dell'altro genitore. In detto periodo, nelle ipotesi in cui trascorrerà i Per_1 giorni con il padre, quest'ultimo la accompagnerà dalla madre entro le ore 10 del giorno successivo o direttamente presso la scuola.
h. In occasione del compleanno di quest'ultima trascorrerà detto Per_1 giorno insieme ad entrambi i genitori, o il pranzo con uno e la cena con l'altro, salvo diversi accordi tra gli stessi;
ed ancora, la minore trascorrerà esclusivamente con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima;
i. A titolo di contributo per il mantenimento per la figlia minore, il sig.
corrisponderà alla sig.ra la Parte_2 Parte_1 somma mensile di € 300,00 ( € trecento/00) a mezzo di bonifico bancario su IBAN, che verrà all'uopo comunicato;
detta somma sarà versata entro il giorno 12 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
le parti concordano altresì nel dividere tra loro al 50% le spettanze per Assegno Unico Universale per Minori, previsto per la figlia Per_1
j. Le parti concordano ancora che nei mesi di luglio e agosto l'assegno di mantenimento non verrà corrisposto dal sig. , stante la Parte_2 circostanza che in tali mesi entrambi i genitori provvederanno in egual misura e per lo stesso periodo di tempo, al mantenimento della minore, presso la rispettiva residenza.
- Le spese straordinarie per la minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, per la cui disciplina si richiama integralmente il Protocollo sottoscritto dal Tribunale di SI che i coniugi dichiarano di conoscere;
- gli arredi, gli elettrodomestici e la strumentazione musicale presenti all'interno della suddetta abitazione sita in Radicondoli, via Cesare Battisti n. 9, resteranno in proprietà esclusiva del sig. , Parte_2
II. Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti..
Le parti rinunciavano alla comparizione personale e confermavano nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza le condizioni di cui al ricorso.
Il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio come da decreto del 21.3.2025
Le conclusioni , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse del minore , possono essere recepite dal Collegio .
Il P.m. ha apposto il visto in data 14.5.2025
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) provvede come da conclusioni congiunte come riportate in parte motiva.
Cosi deciso in SI , Camera di Consiglio .11.7.2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il giudice rel -est.
Marianna Serrao
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott. Paolo BERNARDINI Presidente
Dott.ssa Marianna SERRAO Giudice rel.
Dott.ssa Giulia CAPANNOLI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.919/25 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...] e residente in Parte_1
ON (SI), Frazione Staggia Senese, via Romana, n. 49, codice fiscale
, difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al C.F._1 ricorso , dall'avv. STANO MASSIMO (c.f.: ) del Foro di C.F._2
Lecce, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in San Cesario di Lecce (Le), in via Leone n. 66,
e
, nato a [...], il [...] e residente in [...]Parte_2
(SI), in via Cesare Battisti n. 9, codice fiscale , difeso e C.F._3 rappresentato, in virtù di delega in calce al ricorso , dall'avv. BARTALINI PAOLO (c.f.: ) del Foro di SI, ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Colle di Val d'Elsa
RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( visto in data 14.5.2025)
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli naturali
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate nelle note scritte di partecipazione all'udienza del 10.7.2025 Motivi della decisione
Con ricorso giudiziale per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, depositato il 11.3.2025 , e Parte_1 Parte_2 genitori della minore nata a [...] il Persona_1
28.04.2018 a seguito della loro unione e convivenza more uxorio, hanno assunto , terminata la relazione , di aver raggiunto un accordo per la gestione della figlia minore,
Hanno quindi chiesto l'accoglimento del ricorso alle seguenti condizioni a. L'affidamento della minore sarà condiviso tra i due genitori;
b. La minore sarà collocata prevalentemente presso la residenza della madre, sig.ra , che dal giorno 01.07.2024 è stabilita Parte_1 in Staggia Senese, frazione di ON (SI), in via Romana, n. 49, dove la piccola si è trasferita insieme alla madre, previa acquisizione del Per_1 parere favorevole del padre, in appartamento condotto in locazione dalla sig.ra , avendo all'uopo sottoscritto contratto di locazione, Parte_1 regolarmente registrato;
c. Con il consenso di entrambi i genitori, la minore, iscritta alla scuola primaria di Gracciano, Frazione di Colle di Val d'Elsa, frequenta detto istituto, con orario scolastico che prevede la frequenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
d. Entrambi i genitori acconsentono affinché la minore possa frequentare una o più attività sportive, previo naturalmente consenso di entrambi ed i costi per tale frequentazione, compresi quelli per l'acquisto delle eventuali uniformi all'uopo necessarie, sarà ripartito in parti uguali.
e. Le parti, in considerazione degli orari lavorativi di entrambe, concordano che il padre eserciterà il diritto di visita, secondo il seguente calendario:
-Nel periodo Scolastico: nella prima settimana del mese, il lunedì ed il mercoledì pomeriggio, il padre, o persona da lui incaricata e di fiducia di entrambi i genitori, preleverà la minore entro le ore 17,45 presso l'abitazione della madre , per poi riaccompagnarla presso la residenza di quest'ultima entro le ore 21,30; il venerdì il padre, o persona da lui incaricata e di fiducia di entrambi i genitori, preleverà la minore presso l'abitazione della dalla madre alle 17:45 per poi trascorrere con lei Firmato
il fine settimana, sino al successivo lunedì mattina, allorquando provvederà ad accompagnare la minore a scuola, da dove verrà prelevata all'uscita dalla madre, o persona da lei incaricata e di fiducia di entrambi i genitori. nella seconda settimana, il padre potrà esercitare il diritto di visita nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì, prelevando la minore entro le 17:45 presso l'abitazione della madre, per tenerla con sé sino alle ore 21,30, accompagnandola a quell'ora presso la residenza della madre, ove trascorrerà il fine settimana con quest'ultima, che, la mattina del lunedì successivo, provvederà ad accompagnare la minore a scuola, da cui, verrà prelevata nel pomeriggio dal padre presso l'abitazione della madre o persona da lui incaricata e di fiducia di entrambi i genitori, proseguendosi poi la suddetta calendarizzazione, nelle successive settimane del mese, salvo diversi accordi tra i genitori, in considerazione di sopraggiunte rispettive necessità lavorative o di esigenze della minore.
Per esigenze lavorative della madre è previsto l'ingresso anticipato della minore alla scuola tra le 7:45 e le ore 8:00 nonché il prelevamento di all'uscita, mediante persona incaricata, la quale terrà con sé la Per_1 minore sino all'arrivo della madre. Ogni onere conseguente al fine di consentire l'ingresso della minore anticipatamente a scuola e il prelievo della stessa all'uscita da parte di persona incaricata, rimarrà a carico esclusivo della madre, la quale nulla potrà richiedere per tale titolo al padre.
NEL PERIODO ESTIVO:
nel mese di luglio: in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori, la minore, nel mese di luglio, frequenterà dei campi estivi nei due Comuni di residenza dei genitori, ciascuno dei quali provvederà a sostenerne personalmente i relativi costi. nella prima settimana di luglio la minore si trasferirà presso la residenza del padre, nel cui comune frequenterà il campo estivo, e la madre potrà frequentare la minore nei pomeriggi del martedì e del giovedì. Il venerdì sera la madre preleverà la minore e trascorrerà con lei il fine settimana nella seconda settimana di luglio la minore si trasferirà presso la residenza della madre, nel cui Comune frequenterà il campo estivo, ed il padre potrà frequentare la minore nei pomeriggi del martedì e del giovedì. Il venerdì sera il padre preleverà la minore e trascorrerà con lei il fine settimana, proseguendosi poi la suddetta calendarizzazione, nelle successive settimane del mese salvo diversi accordi tra i genitori, in considerazione di sopraggiunte rispettive necessità lavorative o di esigenze della minore, nel mese di agosto: la minore trascorrerà, ad anni alterni, le prime due settimane di agosto con un genitore e le ultime due settimane con l'altro. Le settimane successive alla quarta di agosto, sino all'inizio del periodo scolastico seguiranno il criterio stabilito per il mese di luglio. In particolare la minore seguirà quanto previsto per la “prima settimana” con il genitore con il quale avrà trascorso il primo periodo di agosto prevedendo comunque la possibilità per ciascuna di esse parti di trascorrere del tempo con la minore anche nel periodo in cui la stessa si trova presso l'altro genitore, previo accordo con lo stesso e compatibilmente con la sede del luogo di villeggiatura f. L'impegno ad accompagnare e prendere la minore da scuola, dalle eventuali sedute di allenamento delle attività sportive che la stessa intenderà frequentare sarà equamente suddiviso in base alle esigenze ed impegni lavorativi e non dei genitori, previo accordo tra gli stessi;
all'uopo le parti concordano di potersi avvalere anche dell'ausilio di soggetti terzi, per i cui costi ciascuna parte provvederà autonomamente.
g. Durante le festività la minore, ad anni alterni, trascorrerà i giorni 08 dicembre, 24 dicembre,31 dicembre, 2,3,4,5,6 gennaio e giorno di Pasqua mentre il 25,26,27,28,29,30 dicembre 01 gennaio, vigilia di Pasqua e lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, affinché, per ciascuna festività, ogni anno ed alternativamente, sia garantito ad la frequentazione dell'uno e Per_1 dell'altro genitore. In detto periodo, nelle ipotesi in cui trascorrerà i Per_1 giorni con il padre, quest'ultimo la accompagnerà dalla madre entro le ore 10 del giorno successivo o direttamente presso la scuola.
h. In occasione del compleanno di quest'ultima trascorrerà detto Per_1 giorno insieme ad entrambi i genitori, o il pranzo con uno e la cena con l'altro, salvo diversi accordi tra gli stessi;
ed ancora, la minore trascorrerà esclusivamente con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima;
i. A titolo di contributo per il mantenimento per la figlia minore, il sig.
corrisponderà alla sig.ra la Parte_2 Parte_1 somma mensile di € 300,00 ( € trecento/00) a mezzo di bonifico bancario su IBAN, che verrà all'uopo comunicato;
detta somma sarà versata entro il giorno 12 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
le parti concordano altresì nel dividere tra loro al 50% le spettanze per Assegno Unico Universale per Minori, previsto per la figlia Per_1
j. Le parti concordano ancora che nei mesi di luglio e agosto l'assegno di mantenimento non verrà corrisposto dal sig. , stante la Parte_2 circostanza che in tali mesi entrambi i genitori provvederanno in egual misura e per lo stesso periodo di tempo, al mantenimento della minore, presso la rispettiva residenza.
- Le spese straordinarie per la minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, per la cui disciplina si richiama integralmente il Protocollo sottoscritto dal Tribunale di SI che i coniugi dichiarano di conoscere;
- gli arredi, gli elettrodomestici e la strumentazione musicale presenti all'interno della suddetta abitazione sita in Radicondoli, via Cesare Battisti n. 9, resteranno in proprietà esclusiva del sig. , Parte_2
II. Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti..
Le parti rinunciavano alla comparizione personale e confermavano nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza le condizioni di cui al ricorso.
Il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio come da decreto del 21.3.2025
Le conclusioni , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse del minore , possono essere recepite dal Collegio .
Il P.m. ha apposto il visto in data 14.5.2025
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) provvede come da conclusioni congiunte come riportate in parte motiva.
Cosi deciso in SI , Camera di Consiglio .11.7.2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il giudice rel -est.
Marianna Serrao
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi