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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 12155/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Gerardo Romano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 07.10.2024 la ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 17.09.2024 n.
12 note di ripetizione di indebito con le quali l' di Aversa ha chiesto la restituzione di somme CP_1
indebitamente percepite su prestazioni di malattia, maternità e disoccupazione agricola, per un ammontare complessivo di € 9.260,85, senza indicazione dei periodi di riferimento, individuabili presumibilmente a domande presentate dal 1987 al 1988, come evincibile dall'estratto contributivo.
Nello specifico, ha chiesto accertarsi l'illegittimità del recupero disposto dall' per intervenuta CP_1
prescrizione, per genericità della motivazione e per aver percepito le somme in buona fede. Ha, quindi, chiesto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione. Si è costituito l' , eccependo di aver provveduto ad attuare la procedura di autotutela per il CP_1
conseguente abbandono. Nello specifico, ha eccepito: con riferimento agli indebiti elencati dal n. 3 al n. 12 della memoria, di aver provveduto ad un'attenta disamina degli atti nonché delle ragioni esposte dal ricorrente e di aver concluso, al termine dell'istruttoria condotta, che gli indebiti contestati non sono dovuti;
con riferimento agli indebiti di cui ai nn. 1 e 2 della memoria, di aver effettuato la sospensione in vista dell'annullamento proposto tramite procedura di autotutela. Ha chiesto, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente si è associata alla richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere, chiedendo la condanna dell'Istituto alle spese di lite, essendo gli indebiti stati abbandonati solo dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 29.05.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Nel caso di specie, l' ha espressamente dedotto in memoria la irripetibilità delle somme CP_1
oggetto di causa, eccependo di aver provveduto all'abbandono dell'azione di recupero in via di autotutela (cfr. relazioni amministrative e provvedimenti di sospensione allegati alla memoria).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata.
L' , d'altro canto, ha provveduto all'istruttoria e all'abbandono della pretesa restitutoria solo CP_1
dopo la notifica del ricorso introduttivo, perfezionatasi in data 15.10.2024 (cfr. ricevute pec in atti), come si evince dalla stessa memoria.
Le spese si liquidano, pertanto, a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto della natura e CP_1 del valore della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 30.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 12155/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Gerardo Romano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 07.10.2024 la ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 17.09.2024 n.
12 note di ripetizione di indebito con le quali l' di Aversa ha chiesto la restituzione di somme CP_1
indebitamente percepite su prestazioni di malattia, maternità e disoccupazione agricola, per un ammontare complessivo di € 9.260,85, senza indicazione dei periodi di riferimento, individuabili presumibilmente a domande presentate dal 1987 al 1988, come evincibile dall'estratto contributivo.
Nello specifico, ha chiesto accertarsi l'illegittimità del recupero disposto dall' per intervenuta CP_1
prescrizione, per genericità della motivazione e per aver percepito le somme in buona fede. Ha, quindi, chiesto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione. Si è costituito l' , eccependo di aver provveduto ad attuare la procedura di autotutela per il CP_1
conseguente abbandono. Nello specifico, ha eccepito: con riferimento agli indebiti elencati dal n. 3 al n. 12 della memoria, di aver provveduto ad un'attenta disamina degli atti nonché delle ragioni esposte dal ricorrente e di aver concluso, al termine dell'istruttoria condotta, che gli indebiti contestati non sono dovuti;
con riferimento agli indebiti di cui ai nn. 1 e 2 della memoria, di aver effettuato la sospensione in vista dell'annullamento proposto tramite procedura di autotutela. Ha chiesto, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente si è associata alla richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere, chiedendo la condanna dell'Istituto alle spese di lite, essendo gli indebiti stati abbandonati solo dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 29.05.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Nel caso di specie, l' ha espressamente dedotto in memoria la irripetibilità delle somme CP_1
oggetto di causa, eccependo di aver provveduto all'abbandono dell'azione di recupero in via di autotutela (cfr. relazioni amministrative e provvedimenti di sospensione allegati alla memoria).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata.
L' , d'altro canto, ha provveduto all'istruttoria e all'abbandono della pretesa restitutoria solo CP_1
dopo la notifica del ricorso introduttivo, perfezionatasi in data 15.10.2024 (cfr. ricevute pec in atti), come si evince dalla stessa memoria.
Le spese si liquidano, pertanto, a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto della natura e CP_1 del valore della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 30.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli