Sentenza 6 luglio 2015
Massime • 1
Il riconoscimento in favore dei soci di cooperative di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non comportando l'assoggettamento a contribuzione della società l'automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio. (Nella specie, le prestazioni erano da qualificare come di lavoro autonomo in quanto oggetto di contratti di co.co.co., ai quali, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, applicabile "ratione temporis", trovava applicazione uno speciale regime di previdenza obbligatoria, riconducibile a quello del lavoro autonomo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2015, n. 13934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13934 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2015 |
Testo completo
5 ESENTE 139 34/ 15 AULA 'B' Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PREVIDEN ZA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 3688/2009 13934 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 03/02/2015 Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE -Consigliere PU Dott. GIOVANNI MAMMONE - Rel. Consigliere Dott. LUCIA TRIA Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI Dott. PAOLA GHINOY Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3688-2009 proposto da: - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di I.N.P.S., C. F.Cartolarizzazione dei Crediti 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA 2015 CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale 573 dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
OC Soc. Coop. A.R.L. c.f. 00941460529; - intimata - Nonché da: OC Soc. Coop. A.R.L. c.f. 00941460529, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EZIO 19, presso lo studio dell'avvocato MICHELE ALLIEGRO, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO ARAGIUSTO, FEDERICO FREDIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di I.N.P.S., C.F. Cartolarizzazione dei Crediti 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, PIERDOMINICI LUIGI CALIULO, MARITATO LELIO, giusta delega in calce alla copia notificata del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 1112/2008 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/07/2008 R.G.N. 689/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 03/02/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA udienza del TRIA;
udito l'Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega orale MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale. Udienza del 3 febbraio 2015 - Aula B n. 8 del ruolo - RG n. 3688/09 n. 4385/09 Presidente: Coletti Relatore: Tria SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- La sentenza attualmente impugnata: 1) rigetta l'appello dell'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Siena, di accoglimento dell'opposizione della OC soc. coop. a r.l. alla cartella di pagamento di oltre 117 mila euro a titolo di contributi per lavoro dipendente, per soci lavoratori nel regime di cui al r.d. n. 1422 del 1924 (periodo ottobre 1998-febbraio 2001); compensa tra le parti le spese del giudizio di appello. La Corte d'appello di Firenze, per quel che qui interessa, precisa che: a) l'ampia istruttoria svolta dal giudice di primo grado consente agevolmente di escludere la qualificabilità come subordinata dell'attività svolta, nel periodo di tempo considerato, dalle varie socie della Cooperativa OC;
b) nella presente vicenda assume, al riguardo, carattere decisivo la volontà espressa in modo inequivoco dalle interessate nel senso di intendere di vincolarsi alla cooperativa con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
c) tutto questo porta al rigetto del secondo motivo d'appello, logicamente preliminare;
d) quanto al primo motivo, va confermata la lungimirante e innovativa tesi di Cass. SU 26 luglio 2004, n. 13967, cui si è uniformato il primo giudice, in base alla quale l'art. 2, comma terzo, del r.d. n. 1422 del 1924 è disposizione che, pur rimanendo immutata nella formulazione letterale, deve ritenersi trasformata nel significato normativo a causa dei profondi mutamenti del sistema in cui è inserita, con particolare riguardo, tra l'altro, al sopravvenire degli art. 38 e 45 Cost., sicché essa va oggi interpretata nel senso che, anche con riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 del 2001, le società cooperative devono ritenersi assoggettate all'obbligo contributivo nei confronti dei soci lavoratori, ma con la contribuzione propria del tipo di lavoro (subordinato o autonomo) effettivamente prestato;
e) a tale sentenza si sono uniformate molte sentenze successive della Corte di cassazione, mentre altre se ne sono discostate, ma questa Corte d'appello intende seguire, in modo convinto, il richiamato indirizzo delle Sezioni Unite, frutto di una valutazione più meditata rispetto a quella posta a base delle sentenze che ad esso si sono "ribellate"; f) il rinnovato contrasto di giurisprudenza nell'ambito della Corte di cassazione suggerisce la compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio di appello. 2.- Il ricorso dell'INPS domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo;
resiste, con controricorso, la OC soc. coop. a r.l., che propone, a sua volta, ricorso incidentale per un motivo. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti, perché proposti avverso la medesima sentenza. I - Sintesi del ricorso principale -1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia in riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2, terzo comma, r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, - dell'art. 2, secondo comma, r.d. 7 dicembre 1924 n. 2270; degli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; dell'art. 1 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797. L'Istituto sostiene che, ai fini previdenziali, le società cooperative sono datrici di lavoro nei confronti di tutti i soci lavoratori, senza che possa distinguersi, come ha fatto la sentenza impugnata, tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, affermandosi che solo questi ultimi siano assoggettati all'obbligo contributivo proprio del lavoro dipendente. Indici di tale soggezione sarebbero l'art. 2, comma secondo, r.d. n. 2270 del 1924, che estende a tutti i soci, indistintamente, l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, l'art. 1, secondo comma, d.P.R. n. 797 del 1955, che attribuisce ai medesimi gli assegni familiari ed il r.d. n. 1343 del 1928, che li assicura contro il rischio della tubercolosi. Pertanto, l'INPS afferma che sarebbe erroneo il principio affermato da Cass. SU 26 luglio 2004, n. 13967 - cui si è uniformata la Corte fiorentina - e rileva che, a partire da Cass. 23 aprile 2008, n. 10543, molte altre sentenze della Corte di cassazione se ne sono discostate, seguendo la tesi sostenuta dall'Istituto. II - Sintesi del controricorso e del ricorso incidentale 2.- La OC soc. coop. a r.l., nel proprio controricorso, nel sottolineare l'esattezza della decisione presa dalla Corte d'appello (conformemente a quanto già deciso dal primo giudice), precisa, fra l'altro, che la cooperativa di cui si tratta è stata costituita nel 1997, nell'ambito del Programma NOW (Nuove opportunità per le donne), con il finanziamento della Commissione delle Comunità europee e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nonché con il contributo del Comune di Siena, in esecuzione di un Progetto promosso dal Comitato pari opportunità uomo-donna dello stesso Comune di Siena. Gli obiettivi principali della Cooperativa – cui venne data la forma societaria, con lo scopo mutualistico, e non lucrativo, di offrire servizi erano quelli di dare occupazione a circa venti - donne, attraverso la creazione di un nuovo servizio polivalente per bambini da tre a quattordici anni. La controricorrente aggiunge che il 4 dicembre 2001 la cooperativa si è trasformata in cooperativa sociale. 3.- Con l'unico motivo di ricorso incidentale la OC soc. coop. a r.l. denuncia - in riferimento all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., impugnando il capo della sentenza impugnata nel quale la Corte territoriale ha disposto di compensare le spese del grado, benché vi fosse la soccombenza soltanto dell'INPS. III - Esame del ricorso principale 2 1 4.- Il ricorso principale non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte. III-A - Ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento 5. Per una migliore comprensione delle questioni da esaminare, è bene partire da una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, muovendo dalla premessa secondo cui, nel regime anteriore alla legge 3 aprile 2001, n. 142 - recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", entrata in vigore il giorno 8 maggio 2001 - non essendovi una disciplina specifica per - la tutela assicurativa dei soci-lavoratori delle società cooperative, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre fatto riferimento, in materia, alla norma generale di cui all'art. 2, comma terzo, del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia). -Di tale norma il cui testo si limita ad affermare che: "Le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti”, dopo che il precedente art. 1 dello stesso r.d. stabilisce che: "Agli effetti dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia sono datori di lavoro coloro che impiegano persone alla propria dipendenza, per lavori da eseguire per proprio conto, mediante retribuzione a giornata o a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma;
e coloro che sono considerati tali ai termini degli articoli seguenti" - è stata data, a partire dalla fine degli anni novanta, una interpretazione estensiva, nel senso di ritenere che essa, in via eccezionale, avesse esteso il sistema assicurativo in favore dei soci-lavoratori delle società cooperative, che dal punto di vista sostanziale non sono lavoratori dipendenti, “al fine di fornire loro una tutela assicurativa di cui altrimenti sarebbero privi" (vedi, per tutte: Cass. 23 novembre 1999, n. 13015; Cass. 25 febbraio 2000, n. 2175; Cass. 25 maggio 2002, n. 7668; Cass. 16 luglio 2002, n. 10319; Cass. 1 marzo 2003, n. 3053). Nella stessa ottica è stata letta tutta la pertinente normativa e, quindi, non solo l'art. 2, secondo comma, r.d. 7 dicembre 1924 n. 2270 (Regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria) -- che, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, terzo comma, del r.d. n. 1422 del 1924 cit., dispone, in combinazione con il precedente primo comma, che, mentre il linea generale "sono datori di lavoro coloro che, assumendo lavori da altri, rivestono la figura di imprenditori di opere ad appalto o di subappaltatori” (primo comma), “le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti” (secondo comma) - ma anche l'art. 1 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi). In base a tale ultima disposizione: "ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali svolgono le attività indicate nell'allegato elenco ed ai lavoratori soci di organismi di scopi mutualistici propri delle società cooperative, le seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro i limiti e le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette forme, nonché 3 secondo quanto disposto nei successivi articoli: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
b) assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
c) assistenza dell'Ente Nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
d) provvidenze della gestione case per lavoratori". La norma, infine, rinvia ad un elenco allegato al decreto stesso, contenente l'indicazione delle lavorazioni protette, modificabile con "decreto del Ministro per il lavoro e la Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate". Pertanto, sempre la stessa ottica "garantistica" ha man mano portato, ad esempio, al consolidamento, con riguardo a tale ultima disposizione, dell'indirizzo secondo cui: “In tema di obblighi contributivi delle società cooperative nei confronti dei soci lavoratori, l'art. 2 del r.d. n. 1422 del 1924 (da ritenere tuttora vigente in forza dell'art. 140 del r.d.l. n. 1827 del 1935, nonostante l'abrogazione, ad opera dell'art. 141 dello stesso r.d.l., della legge delegata r.d. n. 3184 del 1923) è norma regolamentare (per l'esecuzione del r.d. n. 3184 del 1923) che, con una fictio, ha equiparato ai fini assicurativi la posizione dei soci lavoratori di società cooperative a quella dei lavoratori subordinati, con conseguente sussistenza dell'obbligazione contributiva a carico di tali società a prescindere dalla sussistenza degli estremi della subordinazione in rapporto alla posizione dei soci lavoratori e del fatto che la cooperativa svolga attività per conto proprio o per conto terzi, non rilevando in senso contrario il disposto del d.P.R. n. 602 del 1970, che si è limitato ad indicare alcune categorie di lavoratori soci di società ed enti cooperativi (specificamente indicati in allegato elenco) assoggettandole, sia pure a determinate condizioni, agli oneri contributivi previdenziali, senza peraltro incidere sulla disciplina dettata in via generale dal citato art. 2 del r.d. n. 1422 del 1924 (Cass. 29 maggio 2000, n. 7094; Cass. 2 aprile 2004, n. 6551; Cass. 28 gennaio 2010, n. 1864). In tal modo l'esplicita attribuzione della tutela previdenziale, contenuta nel sopra riportato art.1 d.P.R. n. 602 del 1970, ai soci di alcune cooperative di lavoro, è stata estesa in via interpretativa anche alle lavorazioni non tabellate, superando così una precedente interpretazione, che considerava tassativo l'elenco contenuto nella tabella allegata al d.P.R. 6.- Del resto, tale tipo di interpretazione "garantistica”, risulta anche consonante con gli artt. 38, secondo comma, e 45 Cost., il primo dei quali riconosce la tutela previdenziale, mentre il secondo riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualistico senza fine di speculazione privata (vedi, in tal senso, fra le tante: Cass. 18 giugno 2007, n. 14073). Tale orientamento, peraltro, ha trovato riscontro anche la dottrina maggioritaria, anch'essa favorevole ad interpretare l'art. 2 r.d. n. 1422 del 1924 cit. nel senso di perseguire la finalità di fornire una tutela previdenziale ad una categoria di soggetti più ampia di quelli originariamente ipotizzata ossia a tutti i lavoratori in diverso modo associati nell'impresa mutualistica, sottolineandosi da alcuni la corrispondenza di simile conclusione alla normativa sopravvenuta. Tra le norme sopravvenute si faceva riferimento anche a quelle tributarie, che prevedevano l'assimilazione dei soci lavoratori ai prestatori d'opere subordinati (art. 47, lett. a, d.P.R. n. 597 del 1973, art. 11 d.P.R. n. 601 del 1973, art.
6-ter d.l. 31 ottobre 1980 n. 693, conv. dalla legge 22 dicembre 1980 n. 891), nonché all'art. 6, comma 7, d.lgs. 2 settembre 1997 n. 314, di estensione dei 4 criteri di determinazione della base imponibile previsti nello stesso decreto al calcolo delle contribuzioni previdenziali dovute per i soci delle medesime cooperative. E si richiamava pure l'art. 24, comma 2, della legge 24 giugno 1997 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), che ha esteso l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai lavoratori soci di cooperative di lavoro. -7.- Va, comunque, rilevato che l'operazione ermeneutica in oggetto che si è tradotta nell'affermazione dell'assoggettamento delle società cooperative agli oneri contributivi secondo la normativa dettata per il lavoro dipendente, "a prescindere dall'accertamento degli estremi della subordinazione" risulta essere sempre stata effettuata con riguardo alla situazione dei "soci lavoratori" e con lo scopo di equiparare il trattamento previdenziale delle attività lavorative svolte dai soci in favore della cooperativa in conformità con le previsioni del patto sociale a quello delle attività svolte in favore di terzi per conto della cooperativa (Cass. 25 maggio 2002 n. 7668; Cass. 16 luglio 2002 n. 10319; Cass. 18 novembre 2002 n. 16246; Cass. 14 dicembre 2002 n. 17915; Cass. 10 gennaio 2003 n. 238; Cass. 1 marzo 2003 n. 3053; 28 marzo 2003 n. 4767; Cass. 23 novembre 1999, n.13015; Cass. 3 ottobre 1998, n. 9815; Cass. 10 febbraio 1998 n.1364; Cass. 22 gennaio 1997, n. 638; Cass. 2 settembre 1997, n. 8370; Cass. 13 giugno 1996, n. 5417; Cass. 30 ottobre 1992, n. 11807; Cass. 8 febbraio 1992, n. 1409; Cass. 17 giugno 1988, n. 4145; Cass. 3 marzo 1988, n. 2242). Peraltro, come risulta esplicitato nel testo integrale di molte delle suddette sentenze e come si desume da quanto rilevato al riguardo dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26 luglio 2004, n. 13967, la suindicata interpretazione del citato art. 2, terzo comma, sopra riportato, può considerarsi rispondente sia al criterio letterale che a quello logico (dettati dall'art. 12 delle Preleggi), soltanto se la si intende diretta a garantire la copertura previdenziale a tutti i soci che erano stati "assunti” dalle cooperative - nel senso che potevano considerarsi loro dipendenti, in base al precedente art. 1 dello stesso r.d. n. 1422 del 1924, anche se in senso più ampio rispetto a quello proprio degli ordinari rapporti di lavoro - per svolgere lavori per conto della cooperativa in proprio o per conto terzi, con percezione, a fronte delle prestazioni svolte, di un compenso più o meno rapportato agli introiti della cooperativa. Infatti, è solo nell'ambito di tale perimetro che la suddetta estensione può considerarsi rispondente alla tesi secondo cui, diversamente, la suddetta categoria di lavoratori non avrebbe avuto alcuna tutela previdenziale, in contrasto con gli art. 3, 38, secondo commą, 45 Cost. -In altri termini, il suddetto orientamento estensivo che ha avuto l'indubitabile pregio di condurre nell'alveo della Costituzione una normativa ad essa molto antecedente, anticipando di molti anni quanto stabilito dalla legge n. 142 del 2001 non ha mai messo in discussione l'affermazione esplicitamente contenuta in Cass. 28 maggio 1980, n. 3527, secondo cui la sottoponibilità a contribuzione assicurativa delle società cooperative in favore dei soci, non comporta, di per sé, l'automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la cooperativa e il socio. Anzi, in alcuni casi si è espressamente censurato l'operato del Giudice del merito consistente nell'avere omesso di accertare se l'attività lavorativa del socio, cui si riferiva la pretesa contributiva dell'INPS, fosse di tipo professionale autonomo, così come dedotto dalla società cooperativa, 5 ovvero, pur non dando luogo ad un rapporto di lavoro subordinato, sia assimilabile sotto il profilo contributivo a quella del lavoratore subordinato (Cass. 23 novembre 1999, n.13015). 8.- In particolare, in quest'ultima sentenza, che ha esaminato una fattispecie in cui si discuteva della sottoponibilità a contribuzione di una attività lavorativa svolta da un socio in favore di una cooperativa, è stato chiarito che: a) stabilito che in base all'art. 2, comma terzo, del r.d. n. 1422 del 1924, non rileva, per la contribuzione obbligatoria a favore dei soci lavoratori, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e che, quindi l'area previdenziale ha un ambito più vasto di quello dei rapporti di lavoro dipendente, l'avvenuta espansione della tutela assicurativa obbligatoria anche a favore di lavoratori non subordinati, costituisce evidente espressione di progresso sociale, nella considerazione dell'assimilabilità della situazione dei lavoratori subordinati a quella dei soci lavoratori di società cooperative nelle quali l'attività lavorativa da parte dei soci è solo una forma alternativa rispetto a quella (di sostanziale identico contenuto) espletabile in esecuzione di rapporti di lavoro dipendente, col ché non contrastano né la forma autogestoria di siffatto lavoro né il rischio dell'eventuale mancata realizzazione di sufficienti utili sociali (Cass. 13 gennaio 1989 n. 120); b) tuttavia, in tanto vale il principio enunciato in quanto l'attività svolta dal socio sia assimilabile a quella del lavoratore subordinato, pertanto il Giudice del merito deve svolgere uno specifico esame circa le effettive modalità di espletamento dell'attività svolta dal socio nell'ambito della cooperativa medesima per verificare l'equiparabilità della cooperativa ad un datore di lavoro.
9. Ne deriva che su quest'ultimo punto cioè sulla necessità di un accertamento specifico - sulle caratteristiche della fattispecie concreta non risulta essersi verificato alcun contrasto - nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte, che, invece, fin da epoca remota, ha dato luogo ad indirizzi non del tutto armonici con riguardo alle due differenti questioni, relative a: 1) la possibilità, o meno, di estendere la copertura assicurativa alle prestazioni lavorative del socio rivolte a consentire alla società il conseguimento dei suoi fini istituzionali (vedi, tra le prime: Cass. 4 maggio 1983, n. 3068); 2) l'applicabilità, o meno, dell'art. 2, terzo comma, del r.d. n. 1422 del 1924, secondo la quale ai fini assicurativi le società cooperative sono datori di lavoro, anche nei riguardi dei soci impiegati in lavori da esse assunti, anche alle società cooperative artigiane (vedi, tra le prime: Cass. 3 marzo 1988, n. 2242). Come si vede, si tratta di questioni che non rilevano, nella specie. 10. In tale complessa situazione va inserita Cass. SU 26 luglio 2004, n. 13967, nella quale, come è noto, le Sezioni Unite - in un giudizio nato da un decreto ingiuntivo emesso in favore dell'INPS per contributi previdenziali richiesti per alcuni soci, impiegati in attività di lavoro per la cooperativa con prestazioni non continuative hanno affermato il seguente principio di diritto: - "Anche con riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 del 2001 le società cooperative devono ritenersi assoggettate all'obbligo contributivo nei confronti dei soci lavoratori, con la contribuzione propria del tipo di lavoro (subordinato o autonomo) effettivamente prestato, senza possibilità di distinguere tra lavori assunti dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico, atteso che l'art. 2, comma terzo, r.d. n. 1422 del 1924 (disciplinante la materia ratione temporis), è disposizione che, pur rimanendo immutata nella formulazione letterale, deve ritenersi trasformata nel significato normativo a causa dei profondi 6 mutamenti del sistema in cui è inserita, con particolare riguardo, tra l'altro, al sopravvenire degli art. 38 e 45 Cost. e, da ultimo, delle leggi n. 142 del 2001 e n. 30 del 2003". Le Sezioni Unite sono partite dalla premessa secondo cui la sopravvenuta legge n. 142 del 2001 non può essere trascurata per cercare di dare soluzione ai problemi applicativi posti dalla precedente normativa - e rispecchiati nei contrasti verificatisi nell'ambito della giurisprudenza - in quanto il relativo contenuto, benché non sia stato diretto esclusivamente alla chiarificazione di disposizioni anteriori, nasce tuttavia dai suddetti problemi applicativi. Quanto alla configurazione del rapporto dei soci delle cooperative, le Sezioni Unite hanno rilevato che la necessaria assimilazione di tale rapporto, in ogni caso, a quello della subordinazione porta ad una forzata unificazione, in realtà non necessaria, come dimostrano: a) l'art. 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, che permette al socio lavoratore di affiancare al rapporto associativo quello di lavoro, subordinato, autonomo o d'altro genere, compreso quello parasubordinato;
b) l'art. 9, comma 1, della legge n. 30 del 2003, che ammette la conclusione dei detti contratti anche non in forma distinta;
c) l'art. 4, comma 1, della legge n. 142 del 2001, che connette la contribuzione previdenziale, ai diversi tipi contrattuali lavoristici. Né queste norme sono in contrasto con quelle che estendono ai soci lavoratori la tutela contro i licenziamenti collettivi (art. 8, comma 2, d.l. 20 maggio 1993 n. 148, conv. in 1. 29 luglio 1993 n. 236) oppure contro l'insolvenza del datore di lavoro (art. 24 1. 24 giugno 1997 n. 196) e che sono richiamate dal ricorrente Inps nella memoria depositata in prossimità dell'udienza. Per tali ragioni, le Sezioni Unite hanno affermato che: a) la suddetta soluzione legislativa può valere non solo pro futuro ma anche, a causa della sua evidente funzione ordinativa e chiarificatrice, per dissipare le incertezze interpretative generate col passar del tempo dall'art. 2, terzo comma, r.d. n. 1422 del 1924; b) cioè, per adoperare termini oggi consueti alla dottrina costituzionalistica, la suindicata “disposizione”, anche se rimasta immutata nella formulazione letterale, si deve considerare "trasformata nel significato normativo a causa dei profondi mutamenti del sistema in cui essa è inserita"; c) le incertezze interpretative vanno perciò risolte attraverso il principio di diritto che supera la distinzione fra lavori assunti dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico e che attribuisce a ciascun socio lavoratore la tutela previdenziale e la contribuzione, propria del tipo di lavoro effettivamente prestato. 11. Detto questo, va sottolineato che, nella giurisprudenza successiva alla suddetta sentenza delle Sezioni Unite n. 13967 del 2004 - al di là di quel che è potrebbe apparire limitandosi a leggere le massime inserite nell'archivio CIVILE del sistema ITALGIUREWEB - non si è verificato alcun contrasto di indirizzi e tanto meno vi è stata alcuna "ribellione" per usare l'espressione della Corte fiorentina - della Sezione Lavoro alle Sezioni Unite, come è facile desumere dalla lettura dei testi integrali delle decisioni. Per rendersene conto è bene partire dalla premessa che, come chiaramente risulta dall'indicata sentenza, in essa le Sezioni Unite non hanno considerato non condivisibile l'idea di assicurare la 7 copertura previdenziale a tutti i soci lavoratori delle cooperative, ma, anzi, proprio muovendo dal riconoscimento implicito della validità di tale finalità, hanno indicato una strada diversa e più solida rispetto a quella tradizionale della fictio juris, per pervenire al suddetto risultato, in modo ancora più efficace, facendo applicazione della regola ermeneutica della c.d. interpretazione evolutiva e sistematica della legge, da sempre applicata da questa Corte (vedi, tra le tante: Cass. SU 14 aprile 2011, n. 8486; Cass. SU 16 marzo 2009, n. 6316; Cass. 18 aprile 2014, n. 9082; Cass. 30 dicembre 2011, n. 30722; Cass. 16 settembre 2011, n. 19017; Cass. 9 agosto 2007, n. 17579; Cass. 19 aprile 2001, n. 5776; Cass. 26 luglio 2000, n. 9795; Cass. 10 marzo 1994, n. 2346; Cass. 13 maggio 1971, n. 1378). In particolare, la suddetta sentenza delle Sezioni Unite - tenendo anche implicitamente conto della necessità di evitare i fenomeni del lavoro nero e delle evasioni contributive, che possono nascondersi dietro alle attività lavorative svolte dai soci-lavoratori delle cooperative non ha - modificato, nella sostanza, l'indirizzo maggioritario che si era affermato al riguardo nella giurisprudenza di legittimità, ma ha dato a tale orientamento una veste più solida e chiara, cercando, attraverso l'indicazione dello strumento dell'interpretazione evolutiva, di effettuare una sorta di “saldatura” tra fattispecie assoggettate alla vecchia normativa e fattispecie assoggettate al nuovo regime, onde favorire il massimo rispetto del principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cast.) – in base al quale casi analoghi devono essere giudicati, per quanto possibile, in modo analogo – cui è finalizzata la funzione di nomofilachia propria di questa Corte di cassazione, che riceve nelle pronunce Sezioni Unite la sua massima espressione (vedi, per tutte: Corte costituzionale, ordinanza n. 149 del 2013). -come si è detto Ne consegue che tale sentenza non ha fatto altro che rafforzare l'indirizzo tradizionale secondo cui: a) per la contribuzione obbligatoria, da parte delle società cooperative in favore dei soci lavoratori, non si richiede la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in senso tecnico, in quanto il progresso sociale ha consentito di attribuire all'area previdenziale, in questa materia, un ambito più vasto di quello tradizionale dei rapporti di lavoro dipendente;
-b) tuttavia come oggi risulta espressamente dalla legge n. 142 del 2001 e come, dasempre, stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità - il suddetto principio vale soltanto se l'attività svolta dal socio sia, in concreto, assimilabile a quella del lavoratore subordinato, in quanto la sottoponibilità della cooperativa all'obbligo contributivo non equivale all'automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la cooperativa e il socio. 12. Ebbene, nella giurisprudenza successiva, sia pure con percorsi argomentativi non del tutto coincidenti, non ci si è mai discostati da tali ultimi principi, in quanto, si è sempre ribadito che, anche nel regime antecedente la legge n. 142 del 2001: 1) sono assoggettati a contribuzione previdenziale i compensi corrisposti dalle società cooperative ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione e dal fatto che la cooperativa svolga attività per conto proprio o per conto terzi;
8 - 2) il suddetto principio trova applicazione, "purché tale lavoro sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo". In tal senso si sono pronunciate, fra le altre: Cass. 15 settembre 2004, n. 18538; Cass. 19 settembre 2005, n. 18481; Cass. 23 aprile 2008, n. 10543 (indicata, nel citato archivio CIVILE, come "Difforme" a Cass. SU n. 13967 del 2004); Cass. 8 maggio 2008, n. 11371; Cass. 10 dicembre 2008, n. 28997; Cass. 8 gennaio 2009, n. 164; Cass. 23 aprile 2010, n. 9706; Cass. 31 maggio 2013, n. 13766. III-B - La presente fattispecie 13. A quanto fin qui si è detto deve aggiungersi che con specifico riferimento all'attuale fattispecie - in cui vengono in considerazione contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito di una società cooperativa - alle suindicate disposizioni sopravvenute (rispetto ai rr.dd. n. 1422 e n. 2270 del 1924) ne va aggiunta un'altra di grande rilievo, rappresentata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, in base al quale si è stabilito di assoggettare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, “all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”, fra l'altro, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 2, lett. a), e successive modificazioni ed integrazioni” (vedi, per tutte: Cass. 18 aprile 2014, n. 9052). -Com'è noto, con tale disposizione che è di gran lunga antecedente al periodo di tempo indicato come preteso svolgimento di lavoro dipendente nella cartella di pagamento di cui si discute (periodo ottobre 1998-febbraio 2001) - il legislatore ha provveduto ad assicurare la copertura assicurativa anche alla suddetta categoria di lavoratori (c.d. co.co.co.), ossia a soggetti la cui collaborazione si caratterizza per l'assenza di subordinazione, tant'è che la protezione previdenziale loro garantita resta pur sempre quella del lavoro autonomo, con la conseguente inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni (ex art. 2116 cod. civ.). Il regime giuridico previdenziale da applicare ai suddetti rapporti è rimasto quello del lavoro autonomo, con la conseguente inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni (ex art. 2116 cod. civ.). - - la14. Detto questo come risulta dal controricorso e non è contestato dall'INPS cooperativa OC di cui si tratta è stata costituita nel 1997, nell'ambito del Programma NOW (Nuove opportunità per le donne), con il finanziamento della Commissione delle Comunità europee e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nonché con il contributo del Comune di Siena, in esecuzione di un Progetto promosso dal Comitato pari opportunità uomo- donna dello stesso Comune di Siena. Gli obiettivi principali della Cooperativa - cui venne data la forma societaria, con lo scopo mutualistico, e non lucrativo, di offrire servizi erano quelli di dare occupazione a circa venti donne, attraverso la creazione di un nuovo servizio polivalente per bambini da tre a quattordici anni. La controricorrente aggiunge che il 4 dicembre 2001 la cooperativa si è trasformata in cooperativa sociale. 9 I suddetti elementi – dai quali si desume che, in conformità con le indicazioni del Programma comunitario NOW, la finalità di costituzione della cooperativa era duplice: favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di alcune donne e offrire servizi alla cittadinanza non fanno altro che avvalorare la correttezza della motivazione della sentenza impugnata e la sua perfetta applicazione della normativa di riferimento, come interpretata da questa Corte. Infatti, dalla sentenza risulta in modo chiaro che alla esclusione della qualificabilità come subordinata dell'attività svolta, nel periodo di tempo considerato, dalle varie socie della Cooperativa OC, il Giudice del merito è "agevolmente" pervenuto sulla base dell'ampia istruttoria svolta dal giudice di primo grado, attribuendo carattere decisivo, al riguardo, alla volontà espressa in modo inequivoco dalle interessate nel senso di intendere di vincolarsi alla cooperativa con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Del resto, fatto che le interessate abbiano - coscientemente operato la scelta di svolgere un lavoro esclusivamente saltuario è del tutto compatibile con il duplice scopo della cooperativa, di cui si è detto. E, d'altra parte, neppure si traduce nella privazione di tutela previdenziale in favore delle interessate, grazie all'applicabilità della legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, cit. (che, nella specie, risulta essere stata effettuata, con il regolare versamento dei corrispondenti contributi). Peraltro, l'INPS non offre alcun valido argomento per contrastare la suddetta conclusione e si limita a rilevare che: a) ai fini previdenziali, le società cooperative sono datrici di lavoro nei confronti di tutti i soci lavoratori, senza che possa distinguersi, come ha fatto la sentenza impugnata, tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati;
b) sarebbe erroneo il principio affermato da Cass. SU 26 luglio 2004, n. 13967 – cui si è uniformata la Corte fiorentina - tanto che, a partire da Cass. 23 aprile 2008, n. 10543, molte altre sentenze successive della Corte di cassazione se ne sarebbero discostate, seguendo la tesi sostenuta dall'Istituto. Mentre simili affermazioni, per quel che si è detto, non trovano riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, nella quale: a) il lavoro autonomo dei soci delle cooperative - accertato come tale non è mai stato equiparato a quello subordinato, essendosi esclusivamente adottata, ai fini previdenziali, una nozione ampia e peculiare di subordinazione, per sopperire alle carenze normative esistenti nel regime anteriore alla legge n. 142 del 2001 (vedi, per tutte: 23 novembre 1999, n. 13015 cit.); b) non si riscontra, né prima né dopo la sentenza della Sezioni Unite n. 13967 cit., alcun contrasto sul punto relativo alla necessità di accertare, in concreto, le caratteristiche della situazione lavorativa;
c) la sentenza delle Sezioni Unite in oggetto non ha modificato o ridotto l'ambito della tutela previdenziale in precedenza riconosciuto in materia, ma ha effettuato un'opera di riordino, soprattutto con riguardo alle incertezze interpretative queste si effettivamente - manifestatesi - in ordine alla distinzione, ai fini previdenziali, fra prestazioni dei soci per lavori assunti dalla società per conto terzi e per lavori rientranti nello scopo mutualistico;
d) come si desume dalla lettura dei testi integrali delle sentenze successive alla suindicata sentenza delle Sezioni Unite, nessuna sentenza – neppure Cass. 23 aprile 2008, n. 10543- si è discostata da quella - delle Sezioni Unite, in merito all'affermazione che qui rileva - secondo cui l'espansione della tutela previdenziale in favore del socio che lavora può essere assimilata a quella del lavoratore 10 subordinato "purché tale lavoro sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo". 15. Di qui il rigetto del ricorso principale. IV-Esame del ricorso incidentale 16. Anche il ricorso incidentale deve essere respinto. 17.- Va, infatti, ricordato che, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte: a) in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa;
pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (vedi, per tutte: Cass. 19 giugno 2013, n. 15317: Cass. 5 aprile 2003, n. 5386); b) rappresenta una ipotesi di adeguato supporto motivazionale del provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese quella in cui il giudice dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (vedi, per tutte: Cass. SU 30 luglio 2008, n. 20598). 18.- Ne consegue che, nella specie, la motivazione del provvedimento di compensazione delle spese del giudizio risulta del tutto conforme ai suindicati principi e pertanto di sottrae a qualsiasi censura in questa sede. V - Conclusioni 19. In sintesi, entrambi i ricorsi riuniti vanno respinti. La peculiarità fattuale della controversia in esame, la sostanziale novità della specifica fattispecie esaminata, l'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e la problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente, giustificano la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione. 20.- Ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. si ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto: "Secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità - uniforme sul punto (vedi per tutte: Cass. SU 26 luglio 2004, n. 1396; Cass. 28 maggio 1980, n. 3527; Cass. 23 novembre 1999, n.13015; Cass. 31 maggio 2013, n. 13766) – il riconoscimento in favore dei soci - delle cooperative di una tutela previdenziale assimilabile alla tutela previdenziale propria dei lavoratori subordinati (con corrispondente obbligo della società cooperativa) presuppone che venga accertato, dal giudice del merito, che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo. Infatti, la sottoponibilità a contribuzione assicurativa delle società cooperative in favore dei soci, non comporta, di per sé, l'automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la cooperativa e il 11 - socio. (In base al suddetto principio la SC ha respinto il ricorso dell'INPS avverso la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione di una società cooperativa contro una cartella di pagamento di contributi per lavoro dipendente - per l'attività prestata da alcuni soci nel periodo ottobre 1998- febbraio 2001 - dopo avere stabilito che dall'istruttoria svolta era emerso, in modo inequivoco, che le suddette prestazioni erano da qualificare come di lavoro autonomo, in quanto oggetto di contratti di co.co.co. La SC ha anche posto l'accento sul fatto che l'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, applicabile nella specie ratione temporis, ha introdotto per le suindicate forme di collaborazione uno specifico regime di previdenza obbligatoria, riconducibile a quello del lavoro autonomo)."
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 3 febbraio 2015. Il Consigliere estens estensore Il Presidente ello llett Purdomario Giudicarã Gilbitagpica ODDO Wald DEPOSITATO IN CANCELLE nd 8 LUG 2016 Ho 12